Scrutini I grado, ammissione e non alla classe successiva: non è solo questione di numeri

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto legislativo n. 62/2017, dall’anno scolastico 2017/18, ha novellato la valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre ad aver riformato gli esami di Stato.

Validità anno scolastico secondaria I grado

Prima di procedere allo scrutinio finale, quindi deliberare l’ammissione o meno degli alunni alla classe successiva, si deve verificare per ciascun di essi la validità dell’anno scolastico.

Affinché l’anno scolastico sia valido è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Nel computo delle assenze vanno esclusi i giorni giustificati secondo le deroghe al limite minimo di frequenza, deliberate dal collegio docenti.

Le deroghe vanno applicate a condizione che il consiglio di classe sia in possesso di elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

E’ necessario che la scuola, secondo una certa periodicità definita dalle medesime scuole e comunque prima degli scrutini, comunichi alle famiglie  informazioni puntuali sulle assenze effettuate.

Qualora venga accertata la non validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Ammissione alla classe successiva secondaria I grado

L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:

  1. segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
  2. attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei  livelli di apprendimento.

Non ammissione alla classe successiva secondaria I grado

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.

Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.

La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti sanzionati ai sensi dell’articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Criteri di non ammissione

Premesso che i collegi dei docenti hanno già deliberato (all’inizio dell’anno scolastico) i criteri di non ammissione, riportiamo alcuni degli aspetti in base ai quali potrebbe essere definiti i predetti criteri:

  • distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione;
  • numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
  • numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
  • numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.

Fermo restando che un’indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere “standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri).

Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate altre variabili, quali ad esempio:

  • la capacità di recupero dell’alunno;
  • in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
  • quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico successivo;
  • l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
  • il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Una volta definiti i criteri, dunque, sarebbe sempre opportuno correlarli a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.