Esame terza media, docenti di religione partecipano all’esame ma materia non è oggetto di prova e valutazione

da Orizzontescuola

di redazione

A rispondere ai dubbi espressi in una interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle sul ruolo dei docenti di religione cattolica durante le prove di esame di terza media è stato il Sottosegretario Giuliano.

Ecco il testo della risposta

I docenti che svolgono l’insegnamento di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, partecipano, per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento, alle attività di valutazione periodica e finale nei consigli di classe e, in sede di scrutinio finale, alla deliberazione sull’ammissione ovvero sulla non ammissione di tali alunni alla classe successiva o all’esame di Stato. In tale deliberazione, la manifestazione di volontà del docente di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In tal senso, nulla è stato innovato dal citato decreto legislativo; difatti tale procedura è stata prevista già dal punto 2.7 dell’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985.

Dal dettato normativo si evince, peraltro, che fanno parte del consiglio di classe tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all’articolo 5 (commi 5 e 8), ove è specificamente indicata, come disciplina di insegnamento, anche la religione cattolica.

Ne deriva che, con riferimento alla presenza del docente di religione cattolica nelle commissioni d’esame, come precisato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del menzionato decreto legislativo, presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Di tale commissione fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe, ovverosia tutti i docenti delle classi terze che svolgono insegnamenti curricolari, ivi compresi, pertanto, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, eventuali insegnanti di sostegno e insegnanti di strumento musicale. Al contrario, non fanno parte della commissione d’esame i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.

Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 185 del testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame, sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.

Quanto all’inserimento della religione cattolica tra le materie d’esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012. Al profilo finale dello studente definito nelle citate indicazioni, difatti, non afferisce l’insegnamento della religione cattolica.

In tal senso, si colloca la previsione dell’articolo 309 del testo unico in materia di istruzione, in base alla quale «in luogo di voti e di esami» la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.

Si rappresenta infine che, proprio nell’ottica indicata dalla senatrice interrogante, il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha equiparato il ruolo del docente di attività alternative a quello del docente di religione cattolica, sia nell’ambito delle competenze valutative all’interno del consiglio di classe, sia nelle modalità di partecipazione alle commissioni dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.