Stop al pagamento delle tasse scolastiche per redditi Isee sotto ventimila euro

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

Il ministero dell’Istruzione ha recentemente emanato il decreto ministeriale 370/2019, riguardante l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche, in ottemperanza dell’articolo 4 del Dlgs 63/2017.

Soglia d’esenzione a 20mila euro
Con tale decreto il Miur ha stabilito che gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lsee) è pari o inferiore a ventimila euro sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.
Le tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato, vanno pagate obbligatoriamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, praticamente dopo il compimento del sedicesimo anno di età e l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
La normativa vigente prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
Per la tassa di iscrizione si versano € 6,04, per la tassa di frequenza € 15,13, per la tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,092, per la tassa di rilascio dei diplomi € 15,13.
Essendo il decreto uscito con notevole ritardo, il Miur ha emanato la circolare n. 13053 del 14 giugno 2019 per rendere noto che saranno fornite successive indicazioni, nel caso di famiglie che hanno già versato le tasse, pur essendo esonerabili. Questo perché, al momento, sono in corso interlocuzioni con l’Agenzia delle entrate volte a definire la relativa procedura di rimborso di quanto non dovuto.

Requisiti richiesti
Per ottenere l’esonero per motivi economici è necessario che lo studente abbia ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi, che non abbia ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, e che sia stato promosso (tranne i casi di comprovata infermità).
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto su specifica domanda della famiglia, nella quale è individuato il valore Isee riportato in un’attestazione in corso di validità.

Altri casi di esonero
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche, ai sensi della norma vigente, anche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali, e i figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia.
Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso se è prevista anche nel paese d’origine.