Pensioni, pronto decreto per anticipo buonuscita. Come funzionerà

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto legge n. 4/2019, il cosiddetto decreto quota 100, prevede che il personale del pubblico impiego andato in pensione da aprile 2019 può presentare richiesta di anticipo del TFS/TFR (Trattamento fine servizio o fine rapporto) spettante. Per la scuola, la data a partire dalla quale i pensionati possono richiedere il suddetto anticipo è il 1° settembre 2019.

Al momento, come riferito nei giorni scorsi, il succitato anticipo non si può richiedere, in quanto manca il decreto che ne definirà le modalità attuative, decreto che andava emanato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del decreto quota 100.

Iter decreto

Il decreto, come leggiamo su Askanews, è pronto. Queste le parole della Ministra Bongiorno: “E’ pronto per essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, elaborato a seguito del tavolo tecnico di confronto con i rappresentati degli uffici del Ministero dell’Economia e delle finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la Pubblica amministrazione e dell’Inps, che disciplina il procedimento di anticipazione del Tfs/Tfr per i dipendenti pubblici, così come previsto dal decreto legge ‘quota 100′”

Dopo il succitato passaggio, il decreto sarà inviato, per il previsto parere, al Consiglio di Stato.

Anticipo

Grazie alla misura prevista nel decreto n. 4/2019, i pubblici dipendenti, già andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione del Tfs/Tfr o che vi andranno nei prossimi mesi, potranno chiedere e ottenere un anticipo (fino a 45 mila euro) del loro trattamento di fine rapporto.

L’anticipo sarà possibile grazie ad un accordo tra l’Abi e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione.

Procedura

La Bongiorno sintetizza il percorso da seguire al fine di ottenere l’anticipo del TFS/TFR:

  • l’interessato deve prima ricevere dall’ente erogatore del Tfs/Tfr (l’elenco degli enti erogatori sarà pubblicato e reso disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) la certificazione relativa al diritto all’anticipo;
  • ricevuta la certificazione, l’interessato si potrà rivolgere ad uno degli istituti di credito che hanno aderito all’accordo quadro Abi;
  • l’istituto di credito, ricevuta la conferma dall’ente erogatore circa il diritto del richiedente, liquiderà l’anticipo entro quindici giorni.

Tra la data di presentazione della domanda per la certificazione del diritto all’anticipo del Tfs/Tfr all’ente erogatore e la data di accredito dello stesso non possono trascorrere più di 75 giorni. A tale tempistica, si aggiungono i tempi di presentazione della domanda di anticipo all’istituto di credito scelto e quelli per l’istruttoria interna da parte della banca.

Restituzione somme

L’anticipo costituisce un prestito che viene restituito, tramite cessione di credito, dall’ente erogatore del Tfs/Tfr mediante il versamento all’istituto bancario della quota anticipata.

Riduzione Irpef

Oltre all’anticipo suddetto, il decreto quota 100 prevede la riduzione dell’Irpef da applicare alle somme ricevute  a titolo di Tfs/Tfr fino a 50.000,00 euro.