Vaccini, entro 10 luglio presentazione documentazione. Adempimenti e Sanzioni

da Orizzontescuola

di redazione

Entro il 10 luglio, le famiglie devono presentare alle scuole la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

La presentazione della documentazione succitata, però, non riguarda tutte le famiglie ma soltanto quelle i cui figli, sono risultati non in regola in seguito al controllo dell’ASL.

Indicazioni Miur

Le indicazioni, riguardanti le vaccinazioni per l’a.s. 2019/20, sono state fornite dal Miur nella circolare n. 18902 del 7/11/2018, dove leggiamo che i dirigenti scolastici devono dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il succitato articolo 3 bis disciplina la cosiddetta procedura semplificata, introdotta dalla legge a partire dall’a.s. 2019/20.

Sintesi adempimenti vaccinali

Sintetizziamo schematicamente gli adempimenti di scuole e famiglie ai fini della regolarizzazione in materia di vaccinazioni (alcuni adempimenti naturalmente sono stati svolti):

  • i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
  • le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
  • nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
  • dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

Sanzioni

Come detto sopra, il mancato adempito dell’obbligo vaccinale, per i bambini sino a 6 anni, comporta la decadenza dall’iscrizione, ossia non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

Per le famiglie degli alunni da 6 a 16 anni, invece, è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.