Via chiamata diretta e ambiti Ma la maggioranza è risicata

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Via libera della VII commissione istruzione del senato al disegno di legge Granato sulla cancellazione della chiamata diretta e degli ambiti territoriali. Il 4 luglio scorso la commissione ha approvato l’emendamento 1.100 presentato dalla maggioranza di governo, che recepisce gli esiti del dibattito parlamentare. E ha dato mandato al relatore Claudio Barbaro (Lega) a riferire favorevolmente all’assemblea sul disegno di legge n. 763 (prima firmataria Bianca Laura Granato, senatrice del Movimento 5 stelle) nella stesura modificata dall’emendamento. Hanno votato a favore i senatori del M5S e della Lega, si sono espressi contro i senatori del Pd (che però si sono astenuti nella votazione sul mandato al relatore) e si sono astenuti i parlamentari dei gruppi di Forza Italia e di Liberi e uguali. Il passaggio in aula, peraltro, dovrebbe avvenire piuttosto velocemente. Perché il disegno di legge era stato assegnato in commissione nella sede redigente. Ciò comporta che il provvedimento sarà posto in votazione senza che l’aula abbia la possibilità di proporre emendamenti. Dunque, votandolo in blocco nell’attuale stesura.

La maggioranza in senato, però, è piuttosto risicata, perché consta di appena 3 senatori. Il provvedimento recepisce le pattuizioni contenute nel contratto di governo, concordate tra il M5S e la Lega, pacifiche fin dalla prima ora (si veda il paragrafo 2.2. a pagina 42 dell’accordo). Il disegno di legge prevede l’abrogazione espressa dei commi 18, 80, 81 e 82 dell’articolo 1 della legge 107/2015. Vale a dire, delle norme che istituiscono gli ambiti territoriali e la cosiddetta chiamata per competenze. Gli ambiti territoriali sono estensioni geografiche pari all’ampiezza di circa due distretti scolastici nei quali è stato suddiviso il territorio nazionale. Ad ogni ambito è assegnata una dotazione organica di docenti. E i docenti non titolari, perché senza sede o in esubero, e i docenti neoassunti vengono assoggettati ad un sistema di assegnazione della sede che avviene per chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici.

I docenti interessati stipulano con il dirigente scolastico un contratto di durata triennale e, secondo la legge 107/2015, non assumono mai la titolarità della sede. Fin qui le disposizioni vigenti. A partire da quest’anno, però, grazie a una norma contenuta nella legge di Bilancio, che vieta l’assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali, il contratto sulla mobilità (si veda l’articolo 8, comma 6) ha disposto l’assunzione della titolarità della sede per i docenti titolari di incarico triennale e della titolarità sulla provincia dei docenti senza sede.

Ma questa clausola negoziale, attualmente, sembrerebbe priva di copertura legale. Il comma 796, dell’articolo 1, della legge di Bilancio, infatti, si limita a disporre che «a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale». Ma non prevede l’abrogazione delle norme della legge 107/2015, che istituiscono e regolano gli ambiti territoriali e la chiamata diretta.

Di qui la necessità di un provvedimento legislativo che lo prevedesse espressamente, mettendo in sicurezza le pattuizioni contenute nel contratto sulla mobilità. E a questo provvede il disegno di legge Granato. Che abroga le norme specifiche della legge 107/2015 e introduce anche delle modifiche che legittimano il contenuto delle norme contrattuali. In particolare, il disegno di legge, oltre a prevedere l’abrogazione delle norme istitutive di ambiti e chiamata diretta, dispone che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assuma la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli abbia conferito l’incarico triennale. E ciò modifica definitivamente lo stato giuridico dei titolari di incarico triennale, disponendo l’attribuzione della titolarità sulla scuola. In più prevede che i vincitori di concorso, all’atto dell’assunzione, debbano esprimere, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, all’interno della regione per cui hanno concorso.

Mentre, per gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento, dispone che esprimano, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’istituzione scolastica ricompresa fra quelle della provincia in cui sono iscritti. Il disegno di legge non prevede, in questo caso, l’assunzione della titolarità sulla scuola scelta. Perché i docenti neoassunti sono soggetti al periodo di prova e assumono la titolarità solo dall’anno scolastico successivo all’esito della mobilità a domanda. Dopo l’approvazione in aula al senato il testo passerà alla camera per l’approvazione definitiva.