Palazzo Spada salva i presidi

da ItaliaOggi

Via libera del Consiglio di stato alla prosecuzione delle prove orali del concorso a preside. I giudici della VI sezione, con due ordinanze gemelle, depositate il 12 luglio scorso, hanno posto nel nulla gli effetti della sentenza del Tar Lazio (8655/2019 sezione terza bis, si veda Italia Oggi del 9 luglio scorso). Che aveva annullato in toto la procedura concorsuale dopo avere accertato l’esistenza di gravi vizi nella composizione della commissione d’esame. I giudici di II grado hanno stabilito che «a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice)» si legge nell’ordinanza 3514 «deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019».

Sitratta di provvedimenti cautelari, di pronunce che non entrano nel merito della questione. E si limitano a disporre provvisoriamente la sospensione della sentenza del Tar che aveva cancellato il concorso a preside con un colpo di spugna. Il giudizio cautelare, però, prevede comunque che il giudice di II grado non si basi unicamente sull’incombenza del solo danno grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito. Ma anche sull’esistenza di «profili, che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso (si veda l’articolo 55, comma 9 del codice del processo amministrativo)». Sebbene nell’ordinanza non vi sia traccia di valutazioni di merito, ancorché sommarie, è ragionevole ritenere che il Consiglio di stato abbia già valutato anche il merito. E che proprio per effetto di tale valutazione abbia deciso di accogliere il ricorso cautelare. Dunque, con ogni probabilità, nella fase di merito la sezione si pronuncerà definitivamente per l’accoglimento del ricorso. Tanto più che l’udienza è stata fissata al 17 ottobre prossimo: una data molto ravvicinata rispetto alla prassi invalsa.

In ogni caso, per effetto delle due ordinanze, il ministero dell’istruzione avrà titolo a portare a termine le operazioni di assunzione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici. E qualora il giudizio di merito dovesse risultare sfavorevole per l’amministrazione, frattanto, i nuovi dirigenti si saranno già insediati e il governo avrà il tempo per disporre una sanatoria per via legislativa. Come già accaduto in passato. Ciò che potrebbe mutare, invece, è la situazione giuridica dei commissari che sono stati ritenuti incompatibili dal Tar del Lazio. Se il Consiglio di stato riterrà inesistente la situazione di incompatibilità dei commissari, i medesimi non andranno incontro ad alcuna conseguenza. Se invece i giudizi di palazzo Spada dovessero ritenere esistente la situazione di incompatibilità, i commissari incompatibili potrebbero andare incontro anche alla responsabilità penale.

All’atto dell’accettazione dell’incarico, infatti, gli interessati dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità. E tale dichiarazione potrebbe integrare il reato di falsità ideologica (si veda l’art. 483 del codice penale). Ipotesi che però potrebbe sussistere solo se nella dichiarazione fatta sottoscrivere gli interessati fossero state riportate tutte le ipotesi tassative previste dalla legge ai fini della sussistenza dell’incompatibilità (Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sentenza 384/2009). In via residuale sarebbe ipotizzabile anche il reato di truffa, per via dell’ingiusto guadagno relativo alle eventuali retribuzioni percepite in qualità di commissario. Ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che il reato non sussiste. Perché la relativa retribuzione si configurerebbe come retribuzione di fatto, comunque dovuta (Cassazione penale 25956 del 1° luglio 2011). Si tratta dunque di rischi piuttosto remoti, che non dovrebbero concretizzarsi in alcuna conseguenza apprezzabile. Salvo l’onere di dovere sostenere a proprie spese un eventuale processo penale comunque improbabile. Resta, però, l’incognita derivante dalla eventuale costituzione dei ricorrenti vittoriosi davanti al Tar. Che avrebbero tutto il tempo per costituirsi in vista dell’udienza di merito davanti al Consiglio di stato, facendo valere tutti gli altri motivi del ricorso in I grado.

Motivi che non sono stati considerati dal Tar, che ha ritenuto assorbente l’esistenza della situazione di incompatibilità. E che potrebbero essere accolti dal Consiglio di stato capovolgendo la decisione assunta in sede cautelare. Ma l’amministrazione avrebbe comunque il tempo di conferire gli incarichi dirigenziali ai vincitori del concorso. E il legislatore, in caso di sentenza negativa, potrebbe sanare la situazione dei presidi di fatto, istituendo ed indicendo un corso loro riservato (come già accaduto in passato) sanando definitivamente la questione.