Chiamata diretta abolita, i sindacati esultano: “Addio al cuore della 107”

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da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

La giornata del 18 luglio 2019 il Senato  dato il via libera all’abolizione della chiamata diretta, uno dei provvedimenti simbolo della Legge 107, la Buona Scuola promulgata dal Parlamento nel 2015: 146 voti favorevoli e 66 contrari con 9 astenuti.

Chiamata diretta scuola: felici i sindacati

A salutare positivamente l’abolizione della chiamata diretta sono stati, fra gli altri, i sindacati, che esultano per l’abbattimento di un pilastro fondamentale della legge 107/2015.

La Flc Cgil, in un comunicato, scrive: “si tratta di una modifica che, andando al cuore della legge 107, elimina definitivamente due disposizioni-cardine dell’impianto ideologico della Buona scuola, spacciate per opportunità meritocratica, ma rivelatesi negative nella loro attuazione e impraticabili nella tempistica delle operazioni“.

Per il sindacato guidato da Francesco Sinopoli, gli ambiti territoriali sarebbero stati ridotti a mere “connotazioni geografiche, mentre la chiamata diretta non è mai decollata secondo le intenzioni di chi l’aveva tradotta in legge“.

Secondo il segretario generale Uil Scuola Pino Turi, invece, si starebbe riproponendo la “stessa questione per i dirigenti scolastici per i quali si è fatto adesso un concorso, si sta predisponendo una graduatoria di merito, mentre c’è ancora chi vorrebbe sceglierli sulla base del gradimento“.

Un sistema che affascina chi gestisce il potere e vorrebbe condizionarlo ai propri fini e convinzioni – aggiunge Turi, che conclude il suo pensiero: “pensiamo invece che eliminare tutti gli strumenti di trasformazione genetica della nostra scuola costituzionale, come quella della chiamata diretta o più prosaicamente per competenze, è un risultato che ridà speranza di riscatto al sistema scolastico. Vale per la Buona scuola e vale per la regionalizzazione“.

Cosa prevede il decreto legge approvato in Senato di abolizione della chiamata diretta scuola

Il disegno di legge è composto da un solo articolo e modifica le modalità di assegnazione del personale docente ai posti dell’organico dell’autonomia, modificando sia le funzioni attribuite al dirigente scolastico, sia le modalità di articolazione territoriale dei ruoli del personale docente.

Il comma 1, lett. a), abroga i commi 18, 80, 81 e 82 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015. In dettaglio:

  • il co. 18 attribuisce al dirigente scolastico il compito di individuare il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, secondo le modalità di cui ai commi da 79 a 83. L’abrogazione di questo comma elimina tale compito in capo al dirigente scolastico, che invece mantiene altri compiti di gestione (co. nn. 78, 83, 84 85);

Il comma 1, lett. b), sostituisce l’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 che attualmente stabilisce – a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, l’articolazione regionale dei ruoli del personale docente, per ambito territoriale, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. La definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, è demandata agli Uffici scolastici regionali, sentiti le regioni e gli enti locali, tenendo conto della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio.

Con la modifica proposta dalla Commissione vengono eliminati gli ambiti territoriali, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Si ricorda che secondo l’articolo 1, comma 796, della L. 145/2018, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. Tale innovazione, che di fatto eliminava già gli ambiti territoriali, non era stata accompagnata però da una modifica esplicita delle norme vigenti relative agli ambiti territoriali, cosa prevista invece dal disegno di legge in esame.

Il comma 1, lett. c), sostituisce l’articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, e non più tra gli ambiti territoriali. Resta ferma la possibilità di assegnazione ad attività di organizzazione, progettazione, coordinamento.

Il comma 1, lett. d), modifica l’articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 relativo alle reti tra scuole, finalizzate a:

  • valorizzare le risorse professionali;
  • gestire in comune funzioni e attività amministrative;
  • realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale da definire sulla base di accordi tra scuole, denominati accordi di rete.

In virtù delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame, è possibile costituire reti tra istituzioni scolastiche e stipulare accordi di reti tra le diverse scuole ovunque collocate, in quanto si elimina il riferimento all’appartenenza al medesimo ambito territoriale.

Non viene modificato il co.71 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che individua l’oggetto dei predetti accordi di rete.

Le reti di scuole sono state disciplinate dal D.P.R. 275/1999 (art. 7), quali accordi aventi ad oggetto: attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. La L. 107/2015 ha dunque riproposto le reti di scuole, riferite però allo stesso ambito territoriale.

Il comma 1, lett. e), sopprime l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015, secondo cui dall’anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. Avendo abrogato il riferimento, nel corpo dell’intera legge n. 107 del 2015, agli ambiti territoriali, occorre dunque l’eliminazione anche di tale periodo. Ne consegue che la mobilità territoriale e professionale avverrà solo per scuole.

Gli articoli da 460 a 469 del d.lgs. n. 297/1994 disciplinano la mobilità territoriale (a domanda e d’ufficio) del personale direttivo e docente, mentre gli articoli da 470 a 474 del medesimo d.lgs. n. 297 disciplinano la mobilità professionale dei docenti, intesa come passaggi di cattedra e di ruolo, i cui aspetti di dettaglio, anche rispetto alla mobilità territoriale, sono demandati ad accordi tra il MIUR e le organizzazioni sindacali. In data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l’Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2018-19, che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico relativo all’anno scolastico 2017-2018. In base al CCNI, la mobilità territoriale avviene per scuole e/o per ambiti territoriali. Le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova, siano in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Il 31 dicembre 2018 è stata siglata una ipotesi di CCNI triennale sulla mobilità, con validità triennale, che copre gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. In questa occasione, è stato già stabilito che la mobilità si svolge solo per scuole.

Il comma 1, lett. f), inserisce il comma 73-bis all’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, stabilendo che il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli ha conferito l’incarico triennale.

Questa disposizione sana la situazione di coloro i quali sono stati assegnati agli ambiti territoriali a partire dall’anno scolastico 2016-2017 e sono destinatari di un incarico triennale, tenuto conto che, a decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale (articolo 1, comma 796, della legge n. 145 del 2018). In tal modo, a tutti i docenti spetta la titolarità su scuola.

Si segnala che il summenzionato CCNI triennale sulla mobilità, all’articolo 6, co.8, già stabilisce che “prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia”.

Occorre valutare se il nuovo comma 73-bis sia esaustivo nel disciplinare tutte le ipotesi di passaggio dalla titolarità su ambito a quella su scuola, considerato che il citato CCNI triennale sulla mobilità prevede anche il caso di docenti titolari su ambito ma privi di incarico triennale, i quali non possono acquisire la titolarità sulla scuola e quindi sono assegnati sulla provincia.

Il comma 1, lett. g), sostituisce il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, eliminando il riferimento agli ambiti territoriali in ordine alle modalità con cui questi ultimi e le reti di scuole venivano definiti. A seguito delle modifiche apportate, si prevede quindi che siano solo le reti di scuole (e non più anche gli ambiti territoriali) ad essere definite nel rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lett. h), sostituisce il comma 79 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sottraendo al dirigente scolastico il compito di proporre incarichi ai docenti nel quadro della “chiamata per competenze”. Attualmente, il co. 79 dispone che dall’anno scolastico 2016-2017 il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente su posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purchè posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, nell’ambito territoriale, docenti abilitati in quelle classi di concorso. Tale comma disciplina la cosiddetta chiamata per competenze, sulle quali il MIUR ha emanato apposite Indicazioni operative il 22 luglio 2016, individuando dei criteri guida per i dirigenti scolastici.

Tra i criteri sono menzionati:

  • le esperienze (aver lavorato in contesti scolastici diversi, aver utilizzato didattiche innovative e laboratoriali, aver ricoperto ruoli organizzativi, aver curato particolari progetti interni alla scuola o in collaborazione con le altre agenzie del territorio sono alcuni degli elementi che possono consentire di identificare i profili più adeguati ai Piani Triennali delle istituzioni scolastiche), elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato A alle Indicazioni operative;
  • la formazione (le attività formative, inserite a titolo esemplificativo nell’Allegato A, sono quelle svolte per una durata di almeno 40 ore e realizzate da Università, Enti accreditati dal Miur e dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito di piani regionali e nazionali), che si affiancano ai titoli posseduti.

In virtù delle modifiche apportate, dall’anno scolastico 2019-2020 per la copertura dei posti i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, per assicurare il regolare avvio delle lezioni. Resta ferma la previsione per il dirigente scolastico di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati purché posseggano titoli validi, percorsi formativi e competenze coerenti e sempre che non vi siano, docenti abilitati in quelle classi di concorso (si elimina il riferimento all’ambito territoriale).

Il comma 1, lett. i), modifica il comma 109, lett. a), terzo periodo, dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale, relative alle assunzioni mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale. In sintesi, per quanto concerne le modifiche alla lett. a), si prevede che i docenti collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami siano assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli regionali – in base alle novelle apportate al co.66 – (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, nella regione per cui hanno concorso. Rispetto alla normativa vigente, si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l’ambito territoriale di assunzione. Viene meno quindi il riferimento all’ambito territoriale e alla proposta di incarico relativa al meccanismo della chiamata per competenze.

Il comma 1, lett. l), modifica il comma 109, lett. c), dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, sulle modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato con particolare riferimento alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento – GAE. In merito alle modifiche apportate alla lett. c), si stabilisce che i docenti iscritti nelle GAE sono assunti nei ruoli regionali – in base alle novelle apportate al co.66 – (suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto) ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per la scuola ricompresa tra quelle della provincia in cui sono iscritti. Anche in questo caso, rispetto alla normativa vigente, si elimina il riferimento alla proposta di incarico triennale e alla preferenza per l’ambito territoriale diassunzione.