Anac, scuole paritarie obbligate alla trasparenza ma non alla prevenzione della corruzione

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Gli istituti di istruzione paritari che abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro devono applicare le disposizioni in materia di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili e limitatamente all’attività di pubblico interesse, ma non quelle in materia di prevenzione della corruzione. Lo afferma l’Anac nella delibera n. 617 depositata il 12 luglio.

La questione
Una scuola paritaria appartenente ad una federazione senza scopo di lucro di scuole cattoliche primarie e secondarie, dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, ha chiesto all’Autorità anticorruzione un parere circa l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, di cui alla legge 190/2012.
Nella delibera n. 617, l’Anac parte dalla legge 62/2000, che riconosce l’equiparazione o equipollenza alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso di alcuni requisiti tassativamente elencati. A queste scuole è assicurata piena libertà di orientamento culturale e indirizzo pedagogico-didattico, in quanto svolgono un servizio pubblico. L’Anac si è espressa con la delibera 1134/2017, che reca le linee guida per l’applicazione della normativa anticorruzione alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, e la determinazione 430/2016, specificamente dedicata alle istituzioni scolastiche.

L’ambito
In entrambi i documenti di cui sopra manca un riferimento esplicito alle scuole paritarie, che assolvono ad un servizio pubblico, rilasciano titoli di studio con valore legale ed equipollente a quello delle altre scuole e sono soggetti alla vigilanza del Miur. Questi tratti spingerebbero a includerle nell’ambito di applicazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, però l’Anac valorizza altri elementi per stabilirne l’equiparabilità con le scuole statali: la gestione privatistica, l’autonomia organizzativa, statutaria e regolatoria e l’autonomia finanziaria data dalle rette pagate dagli studenti propendono per escludere che le paritarie siano sullo stesso piano delle statali.
Valuta quindi l’Anac se possano essere ricondotte nell’alveo degli enti di diritto privato, concludendo che anche in questo caso le scuole paritarie non possano essere considerate allo stesso modo delle associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, in quanto non svolgono un’attività finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni né sono enti in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo è designata da pubbliche amministrazioni.

Gli obblighi
Rimane quindi la possibilità che debbano essere annoverate tra le società in partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, alle quali la normativa si applica «in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» (articolo 2-bis, comma 3, del Dlgs 33/2013).
Per poter essere annoverati in questo ambito occorre quindi verificare caso per caso il possesso di un bilancio di ammontare superiore a cinquecentomila euro e la qualificazione giuridica dell’attività svolta. Assodata per le scuole paritarie la seconda, che attiene all’istruzione, sul primo c’è il discrimine del bilancio minimo, superato il quale si applica la disciplina della trasparenza. Non invece quella sulla prevenzione della corruzione, talché non sono tenute a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Ribadisce però l’Anac, «in considerazione delle finalità istituzionali perseguite», l’onere di adottare protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all’attività di pubblico interesse svolta.