Decreto Dipartimentale 1 agosto 2019, AOODPIT 1205

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali.

A seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, disposta con decreto n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, si comunica che risultano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria potranno indicare l’ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019.
Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Bando, i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR.
I candidati che non presenteranno l’istanza con le modalità e nei termini previsti, verranno assegnati ai ruoli regionali d’ufficio.
Si segnala, infine, che i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito saranno assegnati all’Ufficio Scolastico Regionale secondo la priorità di scelta ma non potranno essere assunti. Pertanto, per questi ultimi sarà possibile solo l’accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo contenzioso.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo


Graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.