L’educazione civica si fa a turni

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Dal 1° settembre prossimo i docenti delle scuole di ogni ordine e grado insegneranno a turno l’educazione civica per un’ora la settimana. È l’effetto dell’approvazione definitiva da parte del senato del disegno di legge S.1264 avvenuta il 2 agosto scorso.

I contenuti dell’educazione civica individuati dal legislatore, ai cui dovranno fare riferimento i docenti, sono indicati nell’articolo 3 del provvedimento: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; c) educazione alla cittadinanza digitale; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile.

Il dispositivo, dunque, rende cogente e imperativo l’insegnamento di una lunga serie di contenuti, obiettivi e competenze a cui i docenti dovranno fare riferimento ai fini del relativo processo didattico-apprenditivo. Ma non individua una figura specifica a cui affidare tale nuovo insegnamento, salvo un riferimento espresso al docente di discipline giuridiche, se presente nell’organico dell’istituzione scolastica di riferimento.

L’educazione civica, dunque, pur essendo regolata in modo tassativo nelle disposizioni contenute nel testo di legge approvato definitivamente il 2 agosto, viene qualificata come insegnamento fungibile, da affidare di volta in volta a docenti diversi, a nulla rilevando la specificità del posto o della cattedra di titolarità dei docenti assegnatari.

E viene prevista l’individuazione di un insegnante all’interno della classe cui affidare ruoli di coordinamento, al quale spetta anche il compito di formulare «la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica».

La nuova disciplina, infatti, viene qualificata alla stregua di trasversale, ma in ogni caso, a tale nuovo insegnamento è destinata un’ora di lezione settimanale e un monte annuale di 33 ore da sottrarre al monte ore delle altre discipline senza prevedere un ampliamento del monte ore complessivo.

Nulla è dovuto a titolo di retribuzione ai docenti che insegneranno la nuova disciplina, mentre, per il solo ruolo di coordinatore, il testo di legge prevede la possibilità di individuare una qualche forma di retribuzione a livello di contrattazione integrativa di istituto, sempre però all’interno della capienza ordinaria del fondo dell’istituzione scolastica.

Il provvedimento approvato dal parlamento deriva dall’unificazione di 22 diverse proposte di legge di cui 16 presentate alla camera e 6 al senato. Alla camera le 16 proposte sono state presentate da Forza Italia (5), dal Movimento 5 Stelle (4), dal Gruppo misto (3), dalla Lega (1), da Fratelli d’Italia (1), dal Pd (1) e per effetto di iniziativa popolare (1). Al senato le proposte presentate erano 6: 2 del Pd, una del M5S, una della Lega, una di Fi.

Ma il testo di legge rischia di incorrere in censure da parte della Corte costituzionale in sede di contenzioso. E non si può escludere che ciò avvenga già in sede di controllo preventivo di costituzionalità da parte del Presidente della repubblica. Il dispositivo, infatti, potrebbe essere giudicato incompatibile, in via diretta, con i principi di giusta retribuzione (art. 36 Cost.) buona amministrazione (art. 97 Cost.).

Prima di tutto perché aumenta l’onerosità della prestazione di insegnamento dal punto di vista quantitativo e qualitativo senza prevedere incrementi retributivi, così come prevede il principio di giusta retribuzione. Ciò potrebbe determinare a sua volta l’insorgenza di profili di illegittimità derivanti dall’assenza del necessario rinvio alla contrattazione collettiva, per quanto riguarda la regolazione degli incrementi contributivi. E potrebbe risultare anche in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 39 della Carta. In più qualora il controllo di costituzionalità su questi principi dovesse risultare fondato, il dispositivo potrebbe confliggere anche con l’articolo 81 della Costituzione il quale dispone che: «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». Nuovi oneri che deriverebbero, comunque dal principio di irrinunciabilità della giusta retribuzione ordinariamente sancito dall’art. 2113 del codice civile.

E infine perché introduce una nuova disciplina senza prevedere, a monte, la necessaria e preventiva formazione universitaria e il filtro del concorso pubblico all’atto del reclutamento dei docenti che dovranno insegnare la nuova disciplina. Requisiti indispensabili che discendono dal principio di infungibilità degli insegnamenti che è alla base del principio di buona amministrazione previsto dall’articolo 97 della Carta. Secondo il quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.