FAQ Handicap e Scuola – 54

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv.
Salvatore Nocera e di Rolando Alberto Borzetti


Elenco FAQ

 

Sono una compagna di classe di una ragazza con l handicap. Nella nostra scuola organizzano dei progetti e puntalmente la nostra classe e’ esclusa per la sua presenza. La preside puo fare cio? Puo escludere la nostra classe per questo motivo? E’ giusto toglierci il diritto di partecipazione? Inoltre e’ giusto che solo la mia classe deve pagare in piu per le agevolazioni che servono alla ragazza?

La logica dell’inclusione pretende che nessuna classe o alunno possa essere discriminato a causa della presenza di un alunno con disabilità. Proprio per questo , se tale presenza pone qualche problema, la Convenzione ONU ratificata con l.n. 18/09 richiede che si debba trovare sempre un accomodamento ragionevole che realizzi il diritto all’inclusione senza nuocere ai compagni.

Sono la mamma di un ragazzo di 14 anni inscritto al I anno scientifico ad indirizzo sportivo,con 18 ore di sostegno per ritardo mentale e grave del linguaggio. Da circa un anno ha imparato a leggere, anche se con difficoltà’ , ora l’insegnante di sostegno dice che deve andare al CUS con lui dove il ragazzo fa solo attività sportiva ed è’ anche bravino e sicuramente non necessità di sostegno, levando 2 ore di sostegno la settimana in classe come posso agire? consideriamo che il giorno che va al CUS e ‘ di martedì’ e dopo le due ore vanno a casa e così’ potrebbe prendersi il giorno libero, invece lascia tutto il sabato scoperto per prendersi il giorno libero.

Faccia presente al prof ed al Preside che l’alunno non può perdere completamente due giorni di sostegno. Pertanto sia cambiato il giorno in cui fare attività sportiva.

Sono mamma di un bambino down di 10 anni che frequenta la 5^ elementare che sta iniziando solo ora a imparare a leggere e scrivere.
Il forte ritardo è dovuto in parte alla sua sordità severa scoperta solo un paio di anni fa. Da quando ha le protesi acustiche ha fatto passi da gigante, ma non abbastanza per l’accesso alla scuola media.
Chiedo se è possibile fargli ripetere parte del ciclo delle elementari per cercare di farlo maturare ancora un po’ prima dell’accesso alla scuola media dove non sarebbe in grado di seguire nessuna lezione e sarebbe come parcheggiarlo solo per portarlo al compimento dell’obbligo scolastico. Vero che iniziando in ritardo le scuole medie sarebbe più grande dei compagni, ma lo sarebbe solo anagraficamente, non mentalmente e nemmeno di statura. Credo, visti i progressi che ha già fatto da quando porta le protesi (2 anni), che permettergli di maturare per poi frequentare le scuole successive con più capacità e consapevolezza sarebbe più dignitoso che mandarlo avanti solo per obblighi di legge. Alla situazione in cui è oggi lui non è assolutamente in grado di partecipare ad alcuna lezione, con un paio d’anni di attesa credo si possa recuperare il tempo perso e farlo maturare ancora.

Ripetere il triennio delle elementari non è possibile; potreste riunire il GLHO e concordare ad es. la ripetenza dell’ultimo anno delle elementari.

Incompatibilità? Essere insegnante e genitore di un bambino disabile nella stesa scuola? E essere componente del G.L.H.I sia come insegnante che genitore?

La normativa non consente ad un genitore di essere docente del proprio alunno. A maggior ragione , ritengo sconveniente essere anche suo docente per il sostegno; se vogliamo la crescita in autonomia dei nostri ragazzi dobbiamo, per quanto possibile, fuori casa, di trovarsi come i loro compagni.

1- la scuola ha la facoltà’ di modificare il numero di ore di AEC assegnate dalla provincia ad un alunno disabile, ridistribuendole in modo tale da aumentare quelle di un altro studente o darle a chi non e’ in possesso di certificazione di disabilita’?
2- si può assegnare una AEC ad uno studente perché’ BULLO?
3- i genitori hanno la facoltà di visionare i documenti con cui la provincia assegna le ore di AEC al proprio figlio?
4- si può’ cambiare l’AEC ad uno studente solo perché qualcun’altro fa richiesta per quella specifica persona sul proprio figlio, questo in barba alle norme sulla continuità’?
5- e’ legittimo fare stare in una classe con tre alunni con AEC, tre diverse AEC e non una sola che copra le ore di tutti, siamo in una scuola superiore, i ragazzi hanno il massimo numero di ore di sostegno, quindi ci saranno tre insegnanti di sostegno!” una folla  e una follia!

Una cosa è l’aec e altra è l’assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92. Per l’aec la scuola può utilizzarli come ritiene più opportuno. Per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, bisognerebbe basarsi sulle richieste formulate nel pei e sulle risorse che si riesce ad ottenere, cercando di utilizzarle nei modi più vicini alle richieste.Ad un alunno bullo può essere assegnato un aec. I genitori possono chiedere di vedere il documento col quale viene assegnato l’assistente per l’autonomia al proprio figlio ai sensi della l.n. 241/90 e del decreto legislativo n. 33/2013. Assegnare a tre alunni con disabilità nella stessa classe tanti docenti per il sostegno e tanti assistenti per l’autonomia significa rompere la logica inclusiva. Però ormai si è diffusa una logica individualistica delle risorsee la magistratura l’asseconda.

Sono coordinatrice  in una classe V di un liceo scientifico. Uno studente, che non presenta problemi di tipo cognitivo, rifiuta di comunicare verbalmente  con insegnanti e compagni di classe. L’anno scorso i genitori  hanno presentato una diagnosi di “Ansia generalizzata e fobia sociale”, certificata  da un psicologo iscritto all’ordine e il consiglio di classe ha elaborato un pdp in cui si decide di evitare le verifiche orali e di sostituirle con verifiche scritte.
Quest’anno lo studente dovrà sostenere  l’esame di stato che prevede, oltre alle prove scritte un colloquio orale.
Quesito. Quale documentazione deve predisporre il consiglio di classe affinchè la commissione esterna possa valutare lo studente serenamente? Per un disturbo di tipo psicologico è necessaria la diagnosi di una struttura pubblica? E’ possibile sostituire una parte dell’esame prevista dalla normativa con una verifica scritta?

In base alla recente normativa sui bes il consiglio di classe, sulla base della diagnosi dello psicologo, può deliberare di considerare l’lalunno come un caso di bes dovuto a disagio e consentire alcuni strumenti dispensativi, come ad es. lo scritto al posto dell’orale; fategli fare le interrogazioni orali sotto forma di quesiti a risposta scritta ed allegate il tutto alla relazione del 15 Maggio.

Sono un’educatrice con funzione di accompagnamento ed assistenza a ragazzi  diversamente abili, già al secondo anno, presso un Centro di formazione  professionale, settore alberghiero.
Lavoro all’interno della scuola come dipendente di una cooperativa con  contratto a progetto.
Il mio impegno settimanale è di 25 ore e vede l’affiancamento a 3 situazioni.
Considerando che in questa scuola non è prevista la figura dell’insegnante di  sostegno, mi sento personalmente disorientata perchè non so di preciso quali  sono i miei diritti e quali i miei doveri.
Questa mattina mi è stato richiesto in modo non molto simpatico dalla referente area disabilità di affiancare e seguire contemporaneamente 2 casi completamente diversi tra di loro ed inseriti nella stessa classe: una ragazza con tratti autistici e disturbi d’ansia con conseguenze comportamentali, un altro con disabilità intellettiva media.
Cosa dovrei fare secondo voi? Io ho fatto un passo indietro a tale proposta perchè sinceramente operare in queste condizioni non lo considero eticamente professionale, è difficile seguire due situazioni così diverse, inoltre questo significherebbe togliere dei diritti agli stessi. Sapete qual è stata la sua risposta?! “Cosa vuoi fare, la coperta è corta e bisogna far così”, mi dispiace, ma proprio per il fatto che ci tengo alla mia professione, proprio perchè ci tengo a lavorare bene non posso scendere a questi compromessi.
Inoltre nella parte pratica come posso seguirli entrambi ed assumermi tali responsabilità?!? Sicuramente lavorare in questo modo significa portarli fuori dalla classe e l’integrazione dove stà?!? inoltre l’altro ragazzo ha bisogno di legare con gli altri ed avere una figura di riferimento sempre vicino sicuramente gli creerà dei problemi nella relazione con loro.
Incredibile pensare che l’operatrice socio sanitaria è piu tutelata di me, avendo un rapporto uno ad uno con gli stessi casi.
Credetemi ho speso un’intera domenica alla ricerca di una norma che tutelasse la mia figura ma invano!
Inoltre nelle ore in cui io non ci sono in classe anche i docenti dovrebbero tirarsi su le maniche e preparare il materiale… secondo voi dovrei occuparmi io di tutto?! tra materiale e verifiche?! non è più finita anche perchè tutte le ore spese negli anni precedenti non mi sono mai state pagate, avendo solamente le ore di presenza in aula, dunque non considero giusto ciò.
Inoltre in loro assenza dovrei prendermi la responsabilità di tutta la classe?!
E’ o non è mio diritto far parte come gli altri docenti dell’equipe?o devo venir considerata una figura marginale che si occupa solo dei casi considerati come “miei” e non dell’integrazione e di null’altro?

Purtroppo la presenza di figure nei corsi di formazione professionale è regolata dalle singole regioni e non dal Ministero dell’Istruzione; da ciò che racconta, mi sembra che a Lei sia stato assegnato un compito assai simile a quello dei docenti per il sostegno. Ovviamente, se Lei deve seguire contemporaneamente due casi tanto diversi, occorre concordare col consiglio di classe, le famiglie e gli operatori sociosanitari un pei per ciascuno e lì precisare le modalità del Suo intervento con ciascuno dei casi. Altro non Le so dire.

Vorrei chiedere informazioni circa la possibilità di effettuare riabilitazione (ad es. logopedia) in centri convenzionati durante il tempo scuola (primaria o secondaria di I grado).
Ovvero, un DS è legittimato a “negare” l’autorizzazione ad un genitore che chiedesse di portare il figlio a fare “terapia” di mattina, mentre c’è scuola; potrebbe/dovrebbe il DS invitare quel genitore a “farsi spostare” il turno in orario extrascolastico?

L’art 14 della L.mn. 53/01 stabilisce che il Sindaco fissa l’orario dei servizi pubblici secondo le esigenze dei  cittadini. Pertanto rivolgeteVi al Sindaco perchè fissi orari di riabilitazione compatibili con l’adempimento dell’obbligo scolastico. A che serve fare cause per ottenere il massimo delle ore di sostegno, se poi almeno due ore al giorno di didattica vanno sprecate per la riabilitazione, che deve svolgersi al pomeriggio.

Sono la mamma di un ragazzo con disturbo generalizzato grave che ha 18 anni. Quest’anno dovrebbe iniziare il primo anno di secondaria superiore ma le difficoltà emerse sono notevoli( poche ore, mancanza di articolo 7….)..è possibile richiedere il professore di sostegno dello scorso anno , con cui il ragazzo,a detta di tutti , aveva fatto passi da gigante?

Normalmente i docenti hanno l’abilitazione all’insegnamento per grado di scuola. Quindi quanto da Lei richiesto non è possibile; ciò anche per far crescere in autonomia il figliolo.

Sono una collaboratrice scolastica di un scuola primaria e nel mio reparto ho due bambini disabili. uno è sulla sedia a rotelle, porta il pannolino e un paio di volte al giorno l’insegnante di sostegno lo conduce in bagno per vedere se riesce a urinare ditettamente in bagno. Comunque una volta al giorno va sostituito il pannolino e qui intervengo io (che non ha neppure l’art. /, ma siccome ci sono molti disabili in questa scuola, la segretaria ha detto di dare una mano e lei in compenso ci corrisponde lo stesso importo di chi ha l’art. /). L’insegnate di sostegno sorregge il bambino ed io lo svesto dalla vita in giù, poi gli calbio il pannolino e lo rivesto, dopodichè lo rimettiamo sulla sedia a rotelle. il secondo caso riguarda un bambino autistico grave che non parla, emette solo dei suoni e degli stridolii e non ha il controllo dello sfintere. I genitori lo portano a scuola senza pannolino perchè qualcuno ha suggerito loro di provare a toglierlo da questa estate appena trascorsa. i primi giorni fortunatamente faceva in bagno ma. da una settimana a questa parte se la fa addosso tutti i santi giorni. Provvedo a spogliare anche lui a lavarlo con dei fazzoletti imbevuti comunemente usati per i neonati ( ma i due bambini hanno in questo caso rispettivamente 13 e 11 anni) e facendo un po’ di lotte e opere di convimento, perchè molto ostinato, riesto a rivestirlo con roba pulita che trovo nello zaino. Poi non vuole rientrare in classe, talvolta fugge nei corridoi oppure si butta a terra e non vuole camminare nè rientrare in classe. Perdiamo del tempo prezioso io e l’insegnante di sostegno per convincerlo a tornare in classe o lo spostiamo trascinandolo su di una sedia. Ma mi chiedo… posso rifiutarmi di fare questo tipo di assistenza? Sono disposta a perdere quella esigua funzione aggiuntiva piuttosto che tornare a casa con un forte mal di schiena (dove ho già schiacciamento di vertebre ed ernie!).

Se Lei ha una certificazione sanitaria dello stato delle Sue vertebre, può far presente ciò e chiedere di non occuparsi del bambino autistico che le crea uno sforzo fisico insostenibile per la Sua salute, mantenendo solo l’altro alunno o farsene assegnare un secondo che però non comporta sforzi fisici.

Nella mia scuola ci sono due alunne con handicap sensoriale che sono state certificate dall’ASP con art.3 comma 1, nonostante le attestazioni di “Sordità di tipo neurosensoriale” e  “Coloboma irideo, coroideo e retinico in soggetto normodotato”.
Ciascuna delle due alunne fruisce solamente di 9 ore di sostegno, insufficienti per seguire attentamente il programma della classe.
Pensavo che l’handicap sensoriale fosse, in ogni caso, certificato con l’art. 3 comma 3.

Se trattasi di sordità profonda preverbale e di cecità assoluta esse vengono universalmente diagnosticate con l’art 3 comma 3. In caso di ipoacusia o ipovisione , allora è normale la diagnosi di art 3 comma 1.
Se quindi i due casi versano nella prima ipotesi, le famiglie debbono fare citazione in reclamo contro la certificazione.

Nel nostro Istituto, una scuola superiore, uno studente maggiorenne, una volta a settimana ha lezione anche nel pomeriggio. Nella pausa pranzo usufruisce della mensa. Lo studente deve essere imboccato. Il collaboratore scolastico che fino ad oggi ha provveduto all’assistenza di base, vorrebbe un esonero di responsabilità (ha paura che lo studente possa soffocare), e ritiene che per eseguire questo compito è necessaria una competenza specifica. L’assistente locale si rifiuta in quanto non di sua competenza. A chi spetta tale compito? Si può considerare la somministrazione di pasto (ed eventuali merende) come assistenza alla persona? Può la dirigente, assegnando tale compito al collaboratore scolastico, sollevarlo dalla responsabilità o l’incarico può/deve essere fatto dalla famiglia?

Premesso che l’imboccamento di bimbi o ragazzi con disabilità rientrerebbe per CCNL nei compiti dei collaboratori scolastici, se l’ente locale fornisce personale a tale scopo, è sufficiente che, come per la somministrazione di farmaci a scuola, vi sia la richiesta dei genitori e l’eventuale indicazione del medico curante, se occorrono particolari accorgimenti.

Sono una insegnante specializzata sul sostegno di ruolo sul DOS (scuola superiore) a cui in seguito alla domanda di utilizzazione dall’USP di pertinenza è stata assegnata una cattedra su udito per 18 ore. Nella scuola di servizio mi è stata modificata la cattedra dandomi anziché un alunno per 18 ore su udito 4 alunni psicofisici, tra l’altro in quattro classi diverse. Volevo sapere se, visto che l’insegnante a cui è stato affidato l’alunno che spettava a me è il primo anno che lo
segue, e quindi non risulta alcuna continuità, ciò è lecito e se devo chiedere al mio Dirigente Scolastico il rispetto della nomina dell’USP. Esistono riferimenti di legge in proposito?

Se Lei già insegnava all’alunno, egli ha diritto alla continuità didattica ai sensi dell’art 14 comma 1 lettera A della L.n. 104/92 e dell’art 1 comma 72 della L.n. 662/96. Dica alla famiglia che pretenda il rispetto di tali norme.Lei personalmente non può ribellarsi, poichè avendo una specializzazione polivalente deve accettare qualunque nomina; ma la famiglia ha un diritto che non può essere leso nè dell’Uff scol regionale ( che nel caso di specie lo ha rispettato), nè dal Dirigente scolastico che, sulla base di una presunta autonomia onnipotente, crede di poter vioolare le norme sopra citate.

La ASL ha rilasciato in data febbraio 2013, diagnosi Funzionale con codice IRD F80 ai genitori di un bimbo per iscrizione alla scuola Primaria, ma il bimbo non ha effettuato la visita in commissione INPS per legge 104.
Quindi la scuola non ha inviato richiesta all’USR.
Vorrei sapere se la Scuola doveva comunque inoltrare richiesta ed eventualmente la USR  non concedere ore per documentazione incompleta o non inoltrare la domanda è stato lecito.
Inoltre, pur essendo in possesso di diagnosi funzionale ed avendo avuto il bimbo nello stesso IC nella scuola dell’infanzia insegnante di sostegno, non si è ritenuto utile inserirlo nell’altra I classe dove è presente una insegnante di sostegno ed inoltre,di 8 bambini della stessa classe di scuola infanzia lui da solo è stato messo in una classe e gli altri 7 sono stati inseriti nell’altra prima.

Purtroppo, se non si ha la certificazione ai fini scolastici ai sensi dell’art 3 comma 1 o 3 della l.n. 104/92, non si può avere diritto al sostegno. Pertanto se la certificazione arriva anche ad anno scolastico iniziato, comunque, la scuola può sempre chiedere tardivamente il sostegno.

Vorrei un chiarimento in merito alla mia situazione sono una insegnante di sostegno da più di quindici anni e mi trovo in una situazione che mi sembra a dir poco assurda! Seguo un bambino art.3 comma 3 con sindrome genetica poco autonomo e incurante del pericolo. quest’anno il preside mi ha detto che devo seguire una bambina della stessa classe in quanto art 1 affermando ancora che IO sono 22 ore in quella classe e non per quel bambino…

Se le 22 ore sono state assegnate unicamente a quel bambino, dica subito alla mamma che si lamenti col D.S. che Le ha dato l’incarico di occuparsi anche dell’altra bambina , togliendo ore al bambino assegnatoLe.
Una soluzione di compromesso potrebbe essere che assegnino alla classe qualche ora di assistenza per l’autonomia da parte del comune ai sensi dell’art 13 comma 3 l.n. 104/92, in modo che Lei possa dedicare qualche ora all’altra, quando c’è l’assistente in classe. In mancanza Lei non può trascurare il bambino. Se il D S Le fa un ordine di servizio scritto, allora lo faccia vedere alla mamma del bambino che farà le sue rimostranze al D S e, se necessario, ricorso al TAR.

Sono un’insegnante di sostegno mi è stato affidato dall’anno scorso un alunno che ha un ritardo mentale medio-grave. l’alunno frequenta la II media. vorrei sapere se sia necessario chiedere un certificato nuovo per quest anno o no. l’ alunno l’anno scorso ha studiato l’arabo ed è stato esonerato dallo studio dellla lingua francese o inglese per non creargli confusione. vorrei sapere se sia necessario oltre alla lingua araba studiare un’altra lingua?

La certificazione vale per sempre a meno che non vi sia scritto ” rivedibile “.
Quanto allo studio dell’altra lingua, dovete chiedere all’uff scol regionale, perchè l’alunno di scuola media deve studiare e fare gi esami su due lingue, altrimenti non prende il diploma.

Ad un bimbo che seguo con ritardo cognitivo grave quest’anno hanno attribuito 12 ore di sostegno. Volevo chiedervi a chi può rivolgersi la madre per fare ricorso? e se dovessero confermare le sole 12 ore (visti i tagli) le restanti ore chi deve garantirgliele? il comune con l’assistenza specialistica???

Se l’alunno ha la certificazione dell’art 3 comma 3 l.n. 104/92 ed è con disabilità intellettiva o sensoriale, deve essergli assicurato il rapporto uno ad uno, come precisato dall’art 9 comma 15 della l.n. 122/2010, anche con ricorso al TAR, previa diffida all’uff scol regionale. La nomina di un assistente da parte dell’ente locale può essere un ripiego se all’alunno occorre solo il docente per il sostegno o una soluzione ragionevole se è ritenuto opportuno nel pei avere sia l’una che l’altra figura.

Può un dirigente scolastico, d’accordo con le docenti e  senza informare prima i genitori, disporre lo spostamento di un alunno  h dalla 2^sezione di scuola dell’infanzia, già frequentata l’anno scorso, alla 1^ sezione con la motivazione (verbale ed esposta sulla porta dell’aula in cui la maestra non ha fatto entrare il bambino) che  in sezione è presente un altro alunno h?

La continuità coi compagni è uno dei modi fondamentali per facilitare l’integrazione scolastica. Non capisco: se nella sezione 2  c’era già un’altro alunno con disabilità durante lo scorso anno, come mai hanno deciso di separarli solo adesso?Se poteva sembrare più vantaggioso per i due bimbi stare in classi diverse, perchè non si è concordato ciò con le rispettive famiglie?Il cambiamento di sezione comporta il cambiamento del PEI ed il PEI deve essere formulato con la collaborazione della famiglia ai sensi dell’art 12 comma 5 l.n. 104/92. Pertanto , occorre rivedere la decisione riconvocando le due famiglie e concordare ciò che sia il meglio per entrambi i bambini. In mancanza, parlate con il Referente per l’integrazione scolastica a livello provinciale o regionale.

Sono un insegnante di sostegno di scuola secondaria di secondo grado.
Da due anni seguo una ragazza diversamente abile (art. 3 comma 3 legge 104) che quest’anno avrebbe dovuto frequentare la terza classe……che però è stata cancellata dall’USP perchè classe sottodimensionata.
Per l’alunna sono però state date le 18 ore alla scuola come se la classe non fosse stata cancellata, quindi abbiamo le ore di sostegno ma non abbiamo la classe!!!
I genitori vorrebbero iscriverla alla seconda classe (ma in un altro indirizzo) della stessa scuola, in modo da non cambiare ambiente ed insegnante. E’ possibile fare ciò?
Se invece l’alunna andasse in un’altra scuola (altro codice meccanografico), anche se facente parte dello stesso Istituto di Istruzione Superiore, potrei continuare a seguirla, visto che come DOS sono stato assegnato alla scuola (quella della classe cancellata) e non all’IISS?

E’ necessario che la famiglia si rivolga all’uff scol provinciale o regionale per trovare una soluzione ; non ha senso che l’alunna ripeta la seconda; deve frequentare la terza in una scuola vicina e Lei dovrebbe seguirla, mancando l’alunno con disabilità nell’attuale scuola. Però tutto va risolto tramite l’uff scol.

Sono un’operatrice socio assistenziale di una cooperativa e lavoro da 7 anni nella scuola con un bambino disabile, che si avvale della copertura totale del sostegno scolastico grazie alla sentenza TAR vinta e della insegnante della LIS per la comunicazione dei segni e di me che oltre a seguirlo per le mansioni che coprono il mio ruolo, ho dovuto imparare il suddetto linguaggio per poi comunicarlo alla sua famiglia quando lo riaccompagno a casa. Così facendo si è creata un’ottima collaborazione tra: la scuola, la famiglia e me, consentendo al bambino di avere, con i suoi tempi, tanti piccoli progressi. Ma tutto ciò, verrà vanificato perchè la mia società ha deciso di spostarmi su un altro bambino e nella stessa scuola per motivi loro interni di ufficio non considerando il disagio che ciò potrebbe comportare. La domanda che si pone la famiglia è: Possono avvalersi legalmente nei confronti della coperativa per avere la continuità con la stessa operatrice?

SI; ci sono sentenze dei TAR che garantiscono la continuità anche per gli assistenti alla comunicazione. Però , prima di far causa, parlate col Comune che ha la convenzione con la cooperativa e fate presente la situazione e l’assurdità dello spostamento dell’assistente dopo tanta fatica operativa. fate in modo che sia il Comune, in forza della convenzione, ad ottenere la continuità per l’alunna; in mancanza fate ricorso al TAR.

La contattavo per un consiglio su di una situazione di mia madre: mia madre lavora come collaboratrice scolastica (bidella); ogni anno non essendo di ruolo deve scegliere una nuova scuola dove lavorerà fino alla fin dell’anno scolastico successivo. Da quest’anno è passata di ruolo ed ha scelto una scuola vicino a casa, dove era già stata qualche anno fa. Premetto: mia madre è affetta da disturbo bi-polare e da sclerosi multipla (anche se in forma leggera) e per questo ogni anno deve fare una visita con un medico della scuola, da cui scaturisce che lei non può fare delle attività pesanti (come pulire, spostare pesi, ecc…) quindi la sua mansione di solito coincide con fare le fotocopie e lavoretti simili. Questa situazione porta di solito ad un’invidia verso di lei da parte delle colleghe (che diversamente da lei devono fare le pulizie ed i lavori un po’ più pesanti).
Il motivo per la quale vi scrivo è questo: ieri mattina mia madre doveva iniziare in questa scuola (in cui era appena passata di ruolo ed era già stata qualche anno fa) si è presentata dal preside, come da prassi, e lui gli a risposto cosa facesse li, e che li non avrebbe potuto lavorare, poi l’ha mandata dalla segretaria che le ha detto le stesse cose in maniera più brusca, causandole un disagio tale (consideri che mia madre ha una malattia mentale “disturbo bipolare”) che l’ha portata ad andare a casa e, guidata dallo sconforto, a provare  togliersi la vita ingerendo una scatola di medicinali.
Per fortuna non ci è riuscita e oggi pomeriggio verrà dimessa dal pronto soccorso.
Ciò che chiedo io, è se è possibile denunciare o fare causa al preside e alla segretaria, che nonostante conoscessero benissimo la situazione clinica di mia madre, non si sono fatti scrupoli a trattarla in questo modo.

Intanto la signora deve essere immediatamente reintegrata nel posto di lavoro con l’intervento dei sindacati. Subito dopo sarà presentata denuncia alla Procura per violenza morale ed al Tribunale civile per discriminazione ai sensi dela l.n. 67/06. Della cosa bisognerebbe dare notizia ai giornali.

Mi trovo a scriverle questa mail poichè volevo esporle una questione riguardo  l’assegnazione del posto di assistente educatrice per mio figlio di 4 anni affetto da Sindrome di Down. Paolo ha anche un importante ritardo motorio, e è iscritto al primo anno di scuola dell’infanzia ( parrocchiale)
A luglio, la allora coordinatrice, mi chiede se sono d’accordo con la proposta di indicare alla cooperativa come assistente di mio figlio una delle educatrici che lo aveva avuto al nido. Era stata sua educatrice ( di sezione) durante il primo anno di frequenza, mentre per il secondo era rientrata la titolare dalla maternità.
Io e mio marito concordiamo. Conosce già il bambino. I rapporti tra lei e noi sono ottimi. Ha inoltre già collaborato con la psicomotricista della neuropsichiatria infantile di riferimento. Conosce la struttura e le colleghe. Questioni non indifferenti.
Un’ora fa ( la scuola dell’infanzia COMINCIA LUNEDI’), l’educatrice mi informa che non sarà lei a seguire Paolo.La coordinatrice della scuola le ha detto che non è stata scelta per una questione di ” tempistica”. A parte il fatto che la suddetta si trova improvvisamente disoccupata, noi ci ritroviamo a non avere nessuna informazione e nessuna comunicazione in merito (ufficialmente nemmeno alle ore destinate all’assistenza).
Nostro figlio avrebbe cominciato, ALMENO senza la fatica di dover costruire da zero la relazione. Cosa che richiede tempo,un tempo prezioso. E fatica.
La ragazza indicata era garante di una continutità educativa. Era rassicurante per Paolo, e inutile scriverlo, per noi. Un buon rapporto educatrice-famiglia garantisce quelle fondamenta sicure su cui costruire il percorso di crescita. Una buona relazione è già di per se’ terapeutica.
Noi questa cosa l’avevamo gia’. Ed era stata costruita con il tempo.
Perchè dobbiamo ricominciare da capo per una non meglio specificata questione? Cosa possiamo fare?
Ci tengo a dire che non ho nulla contro la nuova assistente, non la conosco nemmeno e certo non ha colpe.
Ho mandato mail alla cooperativa, all’amministrazione locale, all’assessore, all’assistente sociale e alla scuola.
Sono  delusa..ironizzo sul fatto che sono consapevole che nulla ci è dovuto. La strada sarà colma di ostacoli, ma trovarsi con le gomme tagliate alla partenza….

Anche se trattasi di una scuola dell’infanzia paritaria, il principio della continuità eduicativa vale come previsto dall’art 14 comma 1 lettera C della L..n. 104/92; ciò in forza della l.n. 62/2000 che obbliga le scuole paritarie ad uniformarsi a quelle statali.
Insistete; però, se rifiutano occorrerebbe fare causa e non so se ne valga la pena

Sono un’insegnante di sostegno a tempo indeterminato presso un istituto professionale statale superiore, in ruolo dal 1997. Da tre anni usufruisco della Legge 104/92 in quanto figlia unica convivente di una madre novantenne con invalidità civile ed handicap al 100%.
Quest’anno, per la prima volta in assoluto, mi è stato contestato dal capo d’istituto di non essere presente ai turni di assistenza agli esami di stato, pur avendo seguito quattro ragazzi in situazione di handicap frequentanti  tutti delle prime classi.
Ritenendomi comunque a disposizione della scuola, non ho avuto modo di visionare il calendario di turni di assistenza agli esami di stato in cui risultavo inserita e del quale non ho ricevuto comunicazione personale. Prima d’ora non mi era mai capitato di essere chiamata a fare assistenza.
Posso far riferimento, per motivare e giustificare la mia involontaria assenza, a qualche norma che possa esentare i docenti nella mia condizione dal partecipare all’assistenza agli esami di stato, considerando che nel mese di giugno ho già usufruito dei tre giorni di congedo mensile previsti?

Se Lei era in elenco per le assistenze agli esami , la scuola avrebbe dovuto almeno avvertirLa ; comunque se ha già preso i tre giorni per la l.n. 104/92, non può giustificare la Sua assenza agli esami.
Potrebbe più semplicemente dire la verità e cioè che non ha guardato l’albo della scuola, e ritiene che ordini di servizio personali vadano comunicati personalmente agli interessati.
Se fosse stata avvertita ufficialmente , certamente , essendo a disposizione, non si sarebbe assentata dai turni di assistenza.

Chiedo chiarimenti sulle modalità d’esame per gli alunni diversamente abili.
Alunno ritardo mentale medio-grave, PEi differenziato, esonerato dal C.d.Classe 1^ e 2^ media dallo studio della lingua francese (ha solo fatto inglese). quest’anno ha gli esami. in base alle mie ultime informazioni deve sostenere tutti gli scritti altrimenti rischia, nonostante la sua programmazione differenziata, l’acquisizione di un attestato di frequenza e non il titolo di licenza media. E’ corretto????? (abbiamo svolto temendo ciò una proprammazione minima in francese)
Ho letto le vostre faq e mi sembra di aver capito che la norma non esplicita la possibilità di un esonero dallo studio di una materia (lingua str.)… ma, mi chiedo… si potrebbe ovviare a questo dicendo che essendo il PEI differenziato si differenzia proprio escludendo  una lingua straniera o entrambe???
Per la prova nazionale Invalsi, le nuove indicazioni riportano la possibilità di non somministrarla accompagnando l’alunno in un altra aula svolgendo altra attività… ma se dovesse essere assente solo per la prova Invalsi? il suo esame risulterà  valido comunque?

Purtroppo chi ottiene l’esonero dallo studio di una disciplina e quindi non sostiene l’esame di Stato su quella disciplina non può ottenere il diploma; ciò vale per gli alunni con disabilità, per quelli con DSA ( l.n. 170/10 e lineeguida applicative del 12 Luglio 2011) e per gli altri BES (direttiva del 27 Dicembre 2012 e c m n. 8/2013)

Sono l’insegnante di classe di una bambina certificata ma senza insegnante di sostegno. Ora che stiamo facendo gli scrutini vorremmo sapere se la possiamo bocciare. Noi non abbiamo fatto neanche la programmazione personalizzata. Un genitore è d’accordo  per la bocciatura, ma noi abbiamo paura non avendo redatta la programmazione e non avendo consultato l’equipe socio-pedagogica. Una collega della classe dove dovrebbe andare la bambina non è d’accordo. Come dobbiamo comportarci?

La promozione o la bocciaura dipende da ciò che sà fare a livello di istruzione l’alunno. Se trattasi di scuola del primo ciclo la cosa è più semplice perchè basta impostare il pei sulla base delle effettive capacità dell’alunno e quindi verificare se vi siano stati progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimkenti. In tal caso l’alunno ha diritto alla promozione (art 16 commi 1 e 2 l.n. 104/92) nel caso di scuola superiore si può avere un pei semplificato che, se svolto positivamente deve portare alla promozione, se svolto negativamente, porta ai debiti ddattici o alla bocciatura; mentre se si delibera un pei differenziato si ha diritto comunque all’attestato (OM n. 90/01 art 15).
Quindi se l’alunno non ha imparato secondo le sue capacità, non può essere promosso; sarà la famigla a verificare se è stato fatto un pei, alla cui formulazione la famiglia ha diritto di partecipare ( l.n. 104/92 art 12 comma 5); occorre comprendere perchè l’alunno, pur essendo certificato, non ha avuto un docente per il sostegno. La famiglia se troverà violazioni della normativa potrà fare causa alla scuola e chiedere il risarcimento dei danni.

Le mie figlie di 17 e 15 anni e mezzo stanno frequentando una scuola professionale commerciale i cui corsi sono finanziati dalla Regione Lombardia e la più grande quest’anno deve sostenere l’esame di qualifica professionale del terzo anno di studi . Entrambe hanno il sostegno.
Per il proseguimento degli studi (quarto e quinto anno per il conseguimento del diploma) è possibile l’iscrizione su una scuola statale?
Se avere il sostegno può significare non poter continuare gli studi , chiederemmo di rinunciare ad averlo al termine della scuola professionale.

Deve informarsi con l’ufficio scolastico regionale se il diploma che l’alunna conseguirà nel corso di formazione professionale vale  come ammissione al quarto anno di scuola superiore.
Se ciò è possibile, dovrà chiedere che la scuola alla quale si iscriverà avanzi richiesta delle ore di sostegno sulla base del pei che verrà formulato da alcuni docenti della scuola superiore , da almeno il docente per il sostegno della scuola professionale, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia.
Il PEI dovrà a suo tempo ( quello degli organici di fatto)  essere inviato all’uff scol regionale per ottenere le ore di sostegno.

La disturbo per chiederLe un parere riguardante l’interpretazione normativa riferita al voto espresso dai docenti di sostegno durante gli scrutini.
Spesso la normativa viene interpretata in diverso modo, in particolare:
a) tutti i docenti di sostegno presenti nello scrutinio esprimono in totale un solo voto, indipendentemente dal numero di alunni disabili presenti nella classe.
b) I docenti di sostegno presenti nello scrutinio esprimono tanti voti quanti sono gli alunni diversamente abili presenti nella classe ( es: 3 alunni – 3 voti )

I primi articoli del dpr n. 122/10 stabiliscono espressamente che i docenti per il sostegno tutti insieme esprimono un unico voto.

Siamo un gruppo di genitori con figli disabili di media e grave entità ,tutti facenti parte dell’istituto comprensivo  di Genova Pegli, composto da un’istituto di scuola primaria e due di secondaria  con inserito un polo gravi attrezzato per alunni con disabilità grave.
Dopo alcune riunioni con la nostra dirigente scolastica abbiamo valutato la necessità di costituire un gruppo per fare fronte alle difficoltà che abbiamo riscontrato già in quest’anno scolastico riguardanti i tagli e le riduzioni in genere effettuate sugli alunni.
Premesso che siamo già abbastanza al corrente del percorso per ottenere ciò che necessità  ai ragazzi vorremmo un consiglio e soprattutto un’approvazione.
Consapevoli che per gli alunni con 104/92 art.3 comma 1  necessita un’accurata relazione del dirigente in base alla diagnosi funzionale e del PEI per non far diminuire le ore.
Trattasi per lo più di alunni con disturbi comportamentali e dell’apprendimento.
Mentre per gli alunni più gravi che già da quest’anno hanno avuto tagli indicibili visto che sono tutti 104/92 articolo 3 comma 3 faremo un ricorso collettivo riferendoci al fatto che in questi casi hanno diritto all’orario completo di copertura scolastica.
Il nostro quesito è ottenere conferma della possibilità di effettuare un ricorso collettivo per abbattere le spese,e se fosse possibile inserire nel ricorso , (magari con una formula appropriata e suggerita da Lei) anche quegli alunni che non hanno art.3 comma 1 nella 104.,visto che a loro volta necessitano in alcuni casi, di una vigilanza serrata per problemi comportamentali.
In alcune Sue risposte carpite sui portali scolastici che si occupano di materia di sostegno Lei ha fatto capo a leggi quali: la legge 296/06 art 1 comma 605 riguardanti il personale scolastico e la 78/2010 per quanto concerne il ricorso al tar.
Vorremmo sapere se ad oggi abbiamo nuove o convertite leggi in materia di difesa dei diritti degli alunni disabili,oppure dobbiamo attenerrci sempre a queste.
Visto che una è la legge sulla stabilità, non siamo in grado di valutare ad oggi la sua legittimità.

Il ricorso collettivo è possibile, anzi ne sono stati proposti parecchi in Italia con esito positivo; però debbono riguardare solo alunni con certificazione di disabilità ai sensi dell’art 3; per il comma 3 è molto più facile perchè c’è la sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 e la l.n. 122/10 art 9 comma 15; però tenete presente che la sentenza dice che non basta la gravità ma bisogna anche guardare alla specificità della disabilità; per intenderci, se trattasi di disabilità intellettiva è quasi certo il massimo delle ore corrispondente ad una cattedra intera; se trattasi di disabilità motorie non è garantito il massimo delle ore di sostegno, potendosi fare ricorso ad assistenti per l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92 che debbono essere forniti rispettivamente dal Comune per la scuola materna, elementare e media, e dalla Provincia per le scuole superiori; ciò in base all’art 139 del decreto legislativo n. 112/98.
Quanto agli alunni con l’art 3 comma 1 sarà molto più difficile ottenere più di mezza cattedra. Per chi non ha certificazione di disabilità è inutile far ricorso perchè lo perdete.

Sono una tiflologa, nella mia classe un istituto secondario di secondo grado, c’è un alunno ipovedente grave con problemi motori e di spasticità per cui necessita di assistenza continua.
La classe quest’anno andrà in gita di istruzione in Sicilia per 5 giorni e ovviamente l’alunno vuole partecipare e il papà è disposto ad accompagnarlo.
Vorrei chiederle se l’alunno e il papà (accompagnatore) sono tenuti a versare la quota di partecipazione e se c’è una legge che regola questo.

Per il principio dell’integrazione l’alunno deve pagare la sua quota come tutti i compagni; l’accompagnatore (meglio se non fosse un familiare data l’età dell’alunno che deve crescere in autonomia – potrebbe anche essere un compagno maggiorenne che accetti -) non deve essere pagato dalla famiglia dell’alunno, perchè vi sarebbe discriminazione rispetto ai compagni che non pagano per accompagnatori; ciò in base alla l..n. 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità.
Se l’istituto non ha fondi, si aumenta la  quota per tutti, compreso l’alunno con disabilità.

Nella classe di mio figlio, una terza elementare, è avvenuto da una decina di gg il trasferimento di un bambino disabile (ipercinetico) da altro Comune.
Al momento il bambino è PRIVO dell’insegnante di sostegno (quindi fino a settembre NIENTE). Ci è stato spiegato che l’insegnante, avendo altri bambini nel Comune di provenienza ed essendo le ore assegnate alla classe e non al bambino (anche se la cosa non mi sembra corretta) le ore continuano ad essere utilizzate nell’altra direzione didattica.
Il ns Dirigente scolastico si è attivato ma vorrei sapere se ha degli obblighi ben precisi. Abbiamo scritto una lettera come classe sia al comune che all’asl di competenza.
Giusto per essere preparati (insegnanti e genitori molto uniti per trovare una soluzione adeguata sia per il bambino disabile ma anche per tutta la classe) al confronto con le varie autorità volevo sapere cosa è legale fare per questo bambino.
Il timore è che essendo già nel secondo quadrimestre non si facciano le cose per tempo.
Il bambino è autolesionista e, quando si innervosisce (è passato da un rapporto numerico 1 a 1 in una stanza ad un’aula da condividere con altri 23 bambini e l’insegnante) inizia ad essere aggressivo con chi gli è vicino.
Ma perché i più deboli non sono mai tutelati come dovrebbero?

Purtroppo il CCNL prevede che , in caso di trasferimento dell’alunno certificato con disabilità, il docente per il sostegno non ha l’obbligo di seguirlo nella nuova scuiola.
Anche se a Marzo, però, il D S ha l’obbligo di nominare un supplente o farsi immediatamente autorizzare alla nomina di un supplente da parte dell’uff scol regionale.
Se poi l’alunno risiede nel comune dove ha sede la nuova scuola dove si è trasferito, si può chiedere al Comune la nomina di un assistente per l’autonomia di cui all’art 13 comma 3 l.n. 104/92; se invece risiede ancora nel comune della vecchia scuola, purtroppo non c’è nulla da fare.

Sono un’insegnante di sostegno che segue una ragazza Down all’ultimo anno di scuola superiore. Anche d’accordo con la famiglia difficoltà oggettive fanno ritenere opportuno che non venga ammessa all’esame di maturità. Le chiedo: la scuola può rilascire un attestato di credito formativo (con un esame interno, svolto davanti al consiglio di classe) oppure può rilasciare solo il certificato di frequenza?

NO, la scuola può solo rilasciare un certificato di frequenza; per ottenere l’attestato occorre la presenza agli esami che, essendo differenziati, possono svolgersi tutti in un’unico giorno sulla base del pei differenziato, in modo da consentire alla Commissione di rilasciare l’attestato.

Il dirigente scolastico della scuola in cui insegno, ieri mi faceva pervenire  una lettera in cui dichiarava che il sottoscritto non può usufruire dei  benefici dell’art. 33 della legge 104/92 in quanto la domanda non era stata  accettata. La medesima domanda l’ho presentata anche negli ultimi 4 anni  scolastici ed è sempre stata accettata in quanto mia madre è affetta da  handicap grave. Mio fratello e mia sorella dichiarano per iscritto di non poter  assistere mia madre per motivi di lavoro e residenza. Il DS quest’anno afferma che il coniuge di mia madre ossia mio padre di 75 anni, non risulta totalmente inabile (sentenza corte costituzionale n233/2005) e che lo stato di totale inabilità deve essere dimostrato. Chiedo se da quest’anno sia cambiata la normativa.

NO, la sentenza della Corte cost. ha stabilito che, se il coniuge è impossibilitato per motivi di salute, subentra il figlio.
Quindi dimostri che Suo padre ha  certificata da un  medico l’impossibilità di assistere,  e Lei ha diritto di fruire dei permessi purchè trasferisca la Sua residenza presso la casa di Sua madre o viceversa; infatti per i figli è richiesta la comune residenza.

Sono una docente di sostegno, funzione strumentale per l’integrazione scolastica in un IIS.
La famiglia di un nostro alunno iscritto al V anno, con D.F. di Autismo, che per tutti gli anni ha seguito una programmazione con obiettivi conformi al PEI, ci chiede oggi di trasformare la programmazione ed ottenerne una con obiettivi minimi conseguendo al termine del percorso scolastico un regolare diploma.
Vi chiedo se ciò è possibile, e i riferimenti normativi a cui far riferimento.

L’art 15 dell’O M n. 90/01 prevede che il PEI differenziato possa essere cambiato in pei semplificato in ogni tempo su richiesta della famiglia. Però se c’è il consenso dei genitori, tutto va bene e non occorrono prove integrative per gli anni precedenti; se invece non c’è il consenso dei docenti, l’alunno, ai soli fini della valutazione, non verrà considerato con disabilità; il che significa che può anche essere bocciato, cosa che si evita col pei differenziato.

Sono un docente di Istituto Professionale per i servizi socio-sanitari e referente per l’Alternanza scuola lavoro.
Il nostro istituto è frequentato da 38 allievi diversamente abili per  cui abbiamo un percorso didattico consolidato negli anni.
Il problema che personalmente mi ponevo riguarda la frequenza di  alunni diversamente abili gravi dello stage di Alternanza scuola  lavoro, stage che si svolgono in Asili nido comunali – centri diurni  per persone diversamente abili e case di riposo per anziani:  alcuni alunni, visto la gravità della disabilità e il tipo di  tirocinio, a mio modesto parere non ne ricaverebbero nessuna utilità  didattica e tantomeno personale, per cui mi sono permesso di propore un  progetto integrato, con la presenza di compagni cosiddetti normodotati,  che partendo dalle risorse individuali valorizzasse le loro capacità e  le arricchisse. Il progetto prevedeva il lavoro nella sede scolastica e  non nelle strutture per minori-disabili ed anziani del territorio  perchè alcuni alunni avrebbero avuto grosse difficoltà ad essere  ospitati in questi centri ma anche a raggiungerli (specialmente se
carrozzati e per niente autonomi).
Ho riscontrato un’opposizione, secondo me poco obiettiva, da parte  dei docenti di sostegno “perchè devono avere le stesse opportunità  didattiche che avrebbero i compagni”: niente da obiettare e da contestare  perchè è un concetto basilare ma questo significa non voler  prendere atto che il tipo di lavoro che gli studenti svolgono durante  lo stage è quello di “presa in carico” dell’utente del centro sia in  asilo nido(ossia bambino di pochi mesi) sia in centro diurno per diversamente abili sia nella casa di riposo per anziani spesso non più  autonomi.
Ora, un ragazzo diversamente abile carrozzato che non parla non può muovere nè arti superiori nè arti inferiori oppure un ragazzo Down grave che non può essere assolutamente lasciato solo nell’interagire con gli utenti dei centri in questione,  cosa ne ricavano dalla loro presenza passiva e che comunque non potranno mai mettere a frutto in un ipotetico inserimento lavorativo?
Per questo mi sembrava opportuno prevedere un percorso alternativo che facesse migliorare il loro grado di autonomia ed acquisire tecniche, capacità operative  utili nella vita quotidiana.
Cosa ne pensa Lei, sbaglio io o i miei colleghi non riescono a vedere le situazioni caso per caso, nel nome del diritto a fare le stesse cose che fa il resto della classe?
Aspetto un suo parere come legale e come profondo conoscitore delle problematiche sull’handicap.

Alcuni anni fa il Consiglio di Stato ha reso un Parere proprio sulla liceità di omettere il tirocinio per gli alunni con gravi disabilità ai fini dell’ammissione agli esami e del conseguimento del diploma finale; il C d S argomenta dicendo che, anche senza tirocinio tali alunni hanno diritto , se svolgono positivamente  il loro PEI al diploma; tanto per l’esercizio della professione, occorre l’idoneità all’esercizio rilasciata dall’ASL.
A questo punto dovreste discutere coi Colleghi per il sostegno quale sia l’utilità per tali alunni di svolgere il tirocinio , che sarebbe puramente astratto, mentre potrebbero meglio apprendere svolgendo altre attività. Ove ci siano però alunni che, pur non autosufficienti, siano in grado di comprendere ciò che fanno i loro compagni, forse per questi potreste vedere l’opportunità di farli assistere a qualche incontro di tirocinio . Comunque non ritengo discriminatoria la sostituzione, in via di principio, del tirocinio con altre attività , per chi non è non solo in grado di svolgerlo, ma neppure di comprenderne il senso.
La discriminazione  è già normativamente non considerata quando l’art 15 dell’O M n. 90/01 prevede la possibilità di PEI differenziati per gli alunni con le disabilità più gravi. Pertanto anche quelli con Pei semplificato, in base al Parere del Consiglio di Stato potrebbero non svolgere in tutto o in parte il tirocinio, senza che vi siano impedimenti per il conseguimento del diploma.

Sono un insegnante prevalente di scuola primaria. Nella mia classe prima è stato inserito un alunno non certificato che presenta gravi problemi di attenzione concentrazione e di aggressività (picchia, sputa, dice parolacce contro compagni e insegnanti). Sto stilando delle relazioni sui vari episodi che di volta in volta accadono, olte ad aver allertato dirigente, psicologa ecc. Le relazioni che riportano il nome del bambino solo con le iniziali rimangono soltanto nell’agenda di modulo del team, vanno fatte protocollare in segreteria, consegnate solo al dirigente (che però a volte le perde… o ci dice di non averle ricevute)? Qual è la procedura corretta? Qualcuno lo sa? Ho controllato anche il vademecum del garante privacy, ma non ho trovato risposte alla mia domanda e nella mia scuola pochi hanno le idee chiare.

In ogni scuola il D S deve aver nominato un responsabile del trattamento dei dati personali; pertanto consegnate a lui i documenti, facendoli protocollare nel protocollo riservato, in modo che non si perdano e nessuno possa dire che non li avete consegnati.

Sono un’insegnante di sostegno di area scientifica con incarico del csa. Volevo un chiarimento circa l’assegnazione dell’area di sostegno alle scuole superiori. Sto seguendo una ragazza al 4° anno di scuola superiore che ha sempre avuto in questi anni sostegno in area scientifica. Mi è stato adesso fatto notare dal coordinatore del sostegno che probabilmente c’è stato un errore perchè dal verbale dell’ultimo glis della scuola media l’area assegnata era TECNICO-PRATICO-SCIENTIFICA e quindi a parere suo la ragazza andrebbe spostata su area tecnica. Vi chiedo in questi casi ambigui è possibile che la scuola superiore abbia proteso per un’area piuttosto che per l’altra e c’è un riferimento normativo che permette alla scuola superiore di scegliere l’area quando la scuola media non lo fa o non lo fa in maniera inequivocabile come in questo caso? Se fosse vero che la ragazza appartiene all’area Tecnica corro il rischio di non fare punteggio pieno lavorando fuori dalla mia area?

L’area da assegnare deve essere indicata nel PEI come espressamente detto nell’art 13 comma 5 l.n. 104/92; quanto è avvenuto in scuola media non deve necessariamente condizionare la decisione sul PEI della scuola superiore. Quanto al piunteggio se si cambia area, non Le saprei dire; deve chiederlo in segreteria o ai sindacati.

Ho un bimbo di 6 anni a cui è stata riconosciuta l’invalidità e la 104 per gravità e a cui si è aggiunta peraltro, da poco,  la scoperta di una ectasia venosa cranica con rischio di emorragia.
Il bambino frequenta la prima classe della scuola primaria ed è stato inserito in una classe di 22 bambini (con la 104 per gravità il numero legale non è di 20 bambini?) di cui uno con la leucemia e a rischio trapianto della milza e quindi a rischio vita (anche se i genitori non hanno ancora richiesto la 104) ed un bambino che dall’inizio dell’anno si sta dimostrando autolesionista e violento contro le maestre e contro i bambini.
I genitori hanno parlato con la Preside chiedendo cosa si poteva fare per aiutare il bambino e la classe, ma la Dirigente, per tutta risposta,  ci ha detto che quello che era nelle sue facoltà era stato fatto (una serie di rapporti e il contatto con la famiglia – che peraltro non è tanto collaborante – e la neuropsichiatra infantile) .
Ora io chiedo come sia possibile che in una classe dove c’è un bimbo disabile con grave handicap e a rischio vita, un altro bimbo a rischio vita possa coesistere la presenza di un bimbo violento?
Premetto che sia io che la mamma del bimbo con la leucemia al momento della domanda abbiamo fornito tutta la documentazione comprovante i problemi dei nostri figli,  mentre i genitori dell’altro bimbo  pare ne siano venuti a conoscenza solo ora.
Come potete aiutarmi? Cosa posso fare per salvaguardare mio figlio?

Chiedete immediatamente la riunione del consiglio di classe con la presenza della neuropsichiatra infantile, l’assistente sociale e la famiglia del bambino per vedere insieme che soluzione sia possibile; purtroppo il numero è regolare perchè si può arrivare sino a 22 alunni; però non dovrebbero esserci più di due alunni con disabilità. Se la D S non vuole fare questa riunione, allora tutti i genitori della classe scrivete una lettera al D S , inviandola pure all’uff scol regionale affinchè intervenga per risolvere il problema, visto che la  D S non riesce da sola a risolverlo.

Uno studente con disabilità grave (PCI)  viene valutato in modo differenziato in tutte le discipline (segue un programma personalizzato e individualizzato in una classe prima di un liceo). In sede di scrutinio (elettronico) cosa bisogna scrivere nelle caselle dei voti????? NC? 6 in tutte le discipline con *? trasformare i voti di una scheda personalizzata (è dificile in diverse discipline trovare il collegamento con le sue capacità e competenze)? ma come?

Stando all’ultima circolare dello scorso anno sulla valutazione scrutini ed esami, accanto alle discipline ufficiali svolte ed accanto a quelle sostituite da altre attività , segnate con un asterisco, va segnato il voto corrispondente attribuito sulla base del pei svolto che prevede sia le discipline ufficiali sia le attività che sostituiscono alcune di tali discipline. Ovviamente a verbale di scrutinio va precisato che l’asterisco contrassegna le discipline sostituite con attività e che questo voto e quello accanto a quelle ufficiali svolte corrisponde al pei differenziato e quindi dà diritto solo all’attestato.

Sono la Dirigente di un IC di Roma. Le scrivo per sottoporle un caso che mi sta sollevando seri dubbi. Nel mio IC c’è un ragazzo disabile che usufruisce di istruzione domiciliare, non frequenta le lezioni in classe, è collegato con la classe attraverso la rete, non parla, non vede. La sua situazione è molto grave. Compie 17 anni nel mese di marzo ed è iscritto alla terza media. La mamma vorrebbe tenerlo in terza media ancora un anno. All’USR mi hanno detto che deve fare gli esami e passare alla scuola superiore in quanto ha compiuto l’obbligo e compirà 18 anni nel corso del prossimo anno scolastico.
Le sarei molto grata se volesse fornirmi qualche indicazione normativa. Ho letto anche la nota della Cassazione relativa a questo argomento, ma mi sembra che tra la nota e l’indicazione dell’USR ci sia difformità.

Guardi la recente circolare sulle iscrizioni che dedica un articolo alle iscrizioni degli alunni con disabilità. Se l’alunno con disabilità compie 18 anni dopo l’inizio dell’anno scolastico può frequentare le scuole superiori col semplice attestato; se però li compie prima dell’inizio dell’anno scolastico, egli ha già adempiuto l’obbligo scolastico e non può più iscriversi alle scuole superiori col semplice attestato. La sentenza della Corte costituzionale n. 266/01 stabilisce che un alunno che compie 18 anni durante la frequenza della scuola media, non  può continuare nei corsi mattutini tali studi, ma deve iscriversi ai corsi per adulti. Quindi si regoli di conseguenza.

Sono un insegnante di scuola elementare. Vi chiedo gentilmente di delucidarmi riguardo al contributo scolastico che ho versato per mio figlio. Il contributo per l’ a.s. 2012/2013 mi è
stato chiesto addirittura a febbraio 2012 e ammonta a € 150,00. Dopo 21 gg ho chiesto il nulla osta per trasferire mio figlio ad altra scuola dove ho pagato altri 200,00 € per il contributo a quest’ultima. Ho chiesto al preside dell’ITIS  (con domanda protocollata) la restituzione dei 150,00 € ma non se ne parla; mi è stato detto dalla segreteria che basta un solo giorno di frequentazione e il rimborso non è dovuto. E’ mai possibile che io debba pagare un totale di 350,00 € per la frequentazione scolastica di mio figlio nel 2012/2013? Oltretutto ho chiesto anche di decurtare dalla cifra i 21 gg che mio figlio ha frequentato, ma neanche questo. Cosa posso Fare?

Dovreste far presente che quello che avete pagato non è una tassa scolastica ma un contrivbuto volontario che ha quindi il valore di un corrispettivo per dei servizi che verranno resi durante l’anno; pertanto se l’alunno non frequenta più, non potrà avvalersi di tali servizi e quindi per la scuola c’è un indebito arricchimento; pertanto la scuola deve restituire il corrispettivo  per servizi non goduti o almeno una somma decurtata proporzionalmente dei soli giorni di frequenza.
In mancanza Vi vedrete costretti a rivolgerVi al Tribunale civile per  chiedere la ripetizione di indebito o la restituzione di indebito arricchimento ai sensi del Codice civile.

Dalla programmazione differenziata a quella ordinaria o per obiettivi minimi
Se la famiglia non ha presentato nessuna documentazione all’atto della iscrizione e quindi non ha sostegno e si è iscritto al quinto anno dopo quattro anni di differenziata come si deve comportare il Consiglio di Classe? cioè come fare per avere il credito e quindi, eventualmente, portarlo agli esami conclusivi di 5 anno superiore oppure non ammetterlo agli esami stessi?

Penso che, se svolge da quattro anni la differenziata, la famiglia abbia presentato la certificazione di disabilità grave. Pertanto, se adesso la famiglia vuole il pei semplificato, dopo 4 anni di differenziato, ma i docenti non sono d’accordo, la scuola è obbligata a fare il pei semplificato; però l’alunno verrà valutato come tutti gli altri e quindi rischia o la non ammissione o la bocciatura.Se invece l’alunno non avesse neppure la certificazione di disabilità, come hanno fatto a fargli un pei differenziato?Egli dovrebbe essere stato bocciato fin dal primo anno, se non era in grado di raggiungere la sufficienza.

Sono la mamma di una bambina dichiarata in stato di handicap.
Ho letto il suo articolo riguardante l’indennità di frequenza.
Mia figlia è stata giudicata persona in stato di handicap nel 2011 ed ha passato due commissioni asl perchè ha un problema di apprendimento, precisamente un ritardo nel linguaggio.
E’ in cura presso l’asl del nostro paese ed è seguita da 4 anni presso i logopedisti.
Sia nel 2011, sia nel 2012 e fino al 2014 le è stata data una maestra di sostegno e le è stata data la 104, ma nessuno ha mai detto nulla riguardo quest’indennità di frequenza.
Io ho deciso di provare a fare la domanda, visto che lei ha dei problemi attestati anche dall’asl e volevo sapere se era possibile richiedere gli arretrati anche per il 2011 e 2012, essendo lei in cura, avendo tutta la documentazione attestante il suo problema e le relative relazioni degli specialisti che la seguono.
Attendo risposta per sapere bene a chi potermi rivolgere per provare ad ottenere questi contributi che lei NON HA MAI PERCEPITO!
Sarebbe un peccato perdere 2 anni e penso che sia un suo diritto averli!

I contributi vengono erogati dal momento che si fa domanda e non prima. Mi dispiace

Sono un’insegnante di sostegno dell’area umanistica in un istituto tecnico, e come tutti gli anni scolastici, dovendo fare l’orario per i due alunni H con programmazione per obiettivi minimi, ho cercato di coprire le discipline nelle quali hanno più difficoltà, anche se non incluse nell’area umanistica. Dopo due mesi di scuola la coordinatrice, con l’avallo del Dirigente e senza chiedere il parere nè degli insegnanti di sostegno nè delle famiglie, mi comunica di aver cambiato l’orario di tutti i docenti di sostegno, perchè la normativa obbliga a coprire principalmente le ore della propria area. Sapete dirmi se in effetti la normativa sulle aree è così rigida, o come io credo, la legge dà adito a diverse interpretazioni?

L’art 13 comma 5 l.n. 104/92 stabilisce che l’area bviene individuata nel pei; c’è un orientamento prevalente che ritiene di assegnare solo in un’area. Se mancano docenti psecializzati con abilitazione in quell’area, la normativa prevede che si formuli un unico elenco  mischiando le aree  si sceglie il primo in graduatoria di tale elenco

Sono referente dell’area sostegno di un Istituto.
La disturbo per avere alcune informazioni riguardanti il percorso di un alunno disabile frequentante il nostro Istituto.
L’alunno frequenta attualmente la terza classe del percorso professionale. Viste le difficoltà riscontrate dall’alunno nel raggiungere gli obiettivi minimi, molto probabilmente, il C. di C. proporrà una programmazione ed una valutazione, difforme dai contenuti ministeriali.
Considerando  l’impossibilità di acquisire la qualifica professionale, la famiglia del ragazzo ci chiedeva se comunque in quarta classe si possano perseguire gli obiettivi minimi pur non avendo raggiunto il diploma di qualifica.
Credo che senza l’acquisizione della  qualifica non sia possibile perseguire, in quarta, obiettivi minimi o della classe.

Concordo con Lei, poichè senza qualifica l’alunno può solo frequentare le altre classi per conseguire solo l’attestato.

Sono un insegnante di sostegno che purtroppo ad oggi non ha ancora avuto nessuna convocazione da parte delle scuole, ho trovato una scuola paritaria che potrebbe assumermi non sulla mia classe di concorso che e’ la A048 bensi’sul sostegno nell’area scientifica ad01, pero’ le mie perplessita’ sono:
1) essendo una scuola dell’infanzia ed io sono abilitata per le superiori avendo anche il titolo sul sostegno posso insegnare in questa scuola sul sostegno?
2) qual’e’ la procedura per reclutare l’insegnante di sostegno nelle scuole paritarie?
3) la scuola ha bisogno di un decreto per i bambini diversamente abili, ineffetti la scuola e’ una casa famiglia dove purtroppo i ragazzini sono tutte persone con problemi.

Ma questa mi pare sia una scuola speciale per soli disabili o addirittura un centro socioeducativo speciale; quindi Lei verrebbe assunta non come docente per il sostegno, ma come,  suppongo, educatrice. Comunque, se non è una scuola comune per l’integrazione, non so se Le valga il punteggio ai fini delle graduatorie. Quanto alle nomine delle scuole private, dovrebbe informarsi con il Suo ufficio scolastico per saperne di più.

Sono il coordinatore per il sostegno di una scuola superiore, abbiamo una grande difficoltà a gestire una ragazza disabile iscritta al primo anno, non è stato spiegato alla famiglia, da chi mi ha preceduto, che la scuola sarebbe stata in difficoltà in questo caso di non autonomia, questa ragazza ha una tetraplegia spastica e ha un continuo bisogno di andare al bagno, con due operatrici sanitarie pagate dalla provincia abbiamo coperto parte delle ore ma la famiglia fa fare alla ragazza l’intero orario scolastico (7,50 – 14,50) e non riusciamo a coprire tutte le ore.
Personalmente stò facendo 27 ore settimanali per essere sempre presente ed aiutare anche le operatrici che da sole non riescono a sollevarla, ma non posso continuare in questo modo, perchè ho altri ragazzi che non stò più seguendo, le bidelle che hanno fatto il corso, sono anziane e non ce la fanno, la famiglia si rifiuta di ridurre l’orario o di metterle un pannolone, spesso poi si fa la pipi sotto e bisogna cambiarla, non riesco a trovare una soluzione a questo problema, ho coinvolto la ASL ma non mi è stata di aiuto.
Cosa posso fare?

La ragazza ha comunque diritto a frequentare tutte le ore; però la famiglia deve essere seriamente invitata a collaborare, mettendo alla stessa il pannolone che certamente riduce il lavoro delle collaboratrici scolastiche; il Dirigente scolastico potrebbe chiamare la famiglia e far presente questa richiesta della scuola e la famiglia deve accettare collaborando; non è necessartio un glho, ma basta un incontro riservato .

Può un insegnante curricolare essere nominato su posto di sostegno (6 ore) nella stessa classe in cui insegna la sua materia (con cattedra di 18 ore)? L’insegnante, peraltro senza titolo di specializzazione sul sostegno, si troverebbe a ricoprire all’interno dello stesso consiglio di classe il doppio ruolo di insegnante di materia e di sostegno. Possibile?

Stando alle norme ciò è possibile; infatti se non esistono nè in graduatoria ad esaurimento, nè in quella di istituto docenti specializzati e se egli è primo in graduatoria di istituto , può completare l’orario di cattedra con alcune ore assegliategli per il sostegno. E’ un assurdo; ma potrebbe capitare.Ovviamente è necessario che non esistano docenti specializzati da nominare, perchè altrimenti questi hanno la precedenza assoluta ai sensi dell’art 14 comma 6 l.nn. 104/92

Mio figlio ha il braccio sx ingessato e non vogliono ammetterlo a scuola se non porta un certificato di idoneità alla vita scolastica. Il mio medico non mi rilascia tale certificato E’ legale che mio figlio perda 30 giorni di scuola? lui frequenta il I anno di scuola superiore

Forse la scuola si avvale della normativa dei lavoratori che , a mio avviso, non è applicabile agli alunni.
Anche al medico comunque bisogna chiedere perchè non vuole rilasciare la certificazione che, torno a dire, vale solo per i lavoratori.
Comunque se la scuola continua a negare l’ingresso, dite che l’alunno allora ha diritto all’istruzione a domicilio per il mese in cui non lo fanno entrare a scuola.

Sono un’insegnate di sostegno a tempo indeterminato attualmente in maternità obbligatoria. Dovrei rientrare a novembre (anche se forse prolungherò con un mese di astensione facoltativa), ma ho saputo che mi è stato tolto l’alunno che seguo dalla prima classe. La Dirigente sostiene che abbia perso la continuità sull’alunno perchè l’anno scolastico precedente non sono rientrata ad aprile in quanto in gravidanza a rischio. Inoltre, per consentire la copertura di più studenti del Circolo, ha affiancato al mio alunno una collega per sole 12 ore (il bambino ha il massimo delle ore con certificazione di gravità). Sarà possibile, al mio rientro, ritornare con l’alunno che sto seguendo dall’inizio e con il quale avevo iniziato un lavoro che ha portato buoni risultati? è giusto che venga penalizzata per il solo fatto di essere assente per maternità?

E’ giusto che l’alunno venga penalizzato per la sua lunga assenza per maternità?
Per quanto riguarda le ore di sostegno insufficienti, che la famiglia venga informata e si attivi per garantire che la scuola assicuri il Diritto allo Studio al disabile in modo pieno e incondizionato così come fgarantisce la Costituzione e come più volte hanno legiferato i Tribunali Amministrativi , Civili e Corte Costituzionale

Sono una docente di scuola secondaria di I grado, desidero, se possibile, avere dei chiarimenti relativi a :
–          Le riunioni di glh operativo devono essere fatte in orario scolastico (8.00-14.00)?

NO

–          Al glh devono partecipare, oltre agli operatori asl, alla famiglia, al docente specializzato, tutti gli insegnanti del consiglio di classe?
–          Se la riunione è programmata in orario in cui il docente non è in servizio la sua presenza è obbligatoria?

SI

–          Se la riunione è programmata in orario in cui il docente è in classe la sua presenza è obbligatoria, quindi va sostituito?

COMPOSIZIONE
o    DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO
o    DOCENTE COORDINATORE
o    DOCENTI CURRICOLARI E DI SOSTEGNO
o    REFERENTE E PERSONALE ASL
o    GENITORI
Serve a curare la stesura, l’aggiornamento e la verifica del P.E.I
Verbale del GLH operativo: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/verbale_glh.pdf
Ricordo che nel 2008 c’è stato un accordo tra Stato e regioni e che all’art. 2 di questo documento, vengono descritte le finalità e modalità di effettuazione della Diagnosi Funzionale:l’abolizione del Profilo Dinamico Funzionale ed il suo assorbimento nella Diagnosi Funzionale, in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie,  anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale e( probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.
La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di scuola, ” obbligatoriamente “, come precisa l’art. 2.
L’art 3 concerne il PEI, Piano Educativo Personalizzato alla cui formulazione deve partecipare anche “l’intero Consiglio di Classe”,  E’ il caso di precisare che il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno. Il  piano degli studi personalizzato è predisposto  , sulla base delle indicazioni del  PEI,  esclusivamente da tutti i docenti del Consiglio di Classe, come espressamente previsto dall’art 41 del decreto ministeriale n. 331/98.
Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in quanto formulato   anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL  e degli enti locali e prevede anche l’indicazione di tutte le risorse necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione , di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92, nonché , se necessaria, l’assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.
 Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l’anno ed ” aggiornato  all’inizio di ogni anno”. Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col Dirigente della  nuova scuola scelta dall’alunno la continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.
Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta  di un istituto di scuola superiore ed all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il possibile avvio ad attività di formazione professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei Piani di Zona.
Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo anno, dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla scuola, che spesso la rendono un parcheggio, snaturandone le finalità di integrazione scolastica
Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde consentire l’acquisizione  programmata  e preventiva delle risorse necessarie. Soccorre a tale interpretazione la nota ministeriale prot. n. 4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione  del progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, proprio per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza di PEI effettuata  in precedenza ( Maggio o Giugno )   in occasione  della richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto e delle altre risorse.
L’art 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola  e propone all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti locali presenti nel Piano di zona la richiesta delle risorse necessarie interne ed esterne alla stessa. Importante l’affermazione che tutte le richieste alle  diverse Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse vanno programmate e fornite contemporaneamente.

Sono un’insegnante di sostegno dell’area Ad03 ed insegno in un istituto alberghiero.
Mi trovo in una situazione estremamente difficile , di solito il gruppo sostegno ha elaborato l’orario insieme alla referente , quest’anno invece la referente è stata totalmente esclusa e l’orario ci è stato imposto .
Ci ritroviamo a stare in classe in ore di lezione es. religione o ed. fisica, mentre dovremmo stare in classe con gli alunni in altre ore dove l’alunno ha bisogno di essere seguito.
possiamo intervenire in qualche modo appellandoci a qualche normativa per elaborare l’orario secondo criteri che tengano conto delle necessità dell’alunno ma soprattutto che ci possa permettere di elaborare un piano di lavoro adeguato

La sede legale è il glho che predispone il pei ai sensi dell’art 12 comma 5 l.n. 104/92; nessuno da solo può decidere circa la distribuzione delle ore di sostegno nelle diverse discipline, ma solo il glho tutto insieme come ribadito per le scuole superiori dall’art 13 comma 5 l.n. 104/92.

Sono la madre di un ragazzo disabile (riconosciuto dalla legge 104 con art.3) che presenta in estrema sintesi un ritardo lieve con difficoltà’ prassiche; ebbene si e’ iscritto quest’anno alla prima classe di un liceo locale dove ci sono in tutto 5 studenti in situazione di handicap e con necessita’ di assistenza e tre di questi sono in classe con lui, quindi quattro in una classe di 24 alunni. Ora mi sono consultata anche con un legale che mi ha detto che ci sono poche possibilità che attraverso un ricorso al TAR si possa ottenere la divisione in due della classe. Come se la situazione non fosse già’ grave c’e’ da aggiungere che in tutto il liceo c’e’ una sola assistente con un monte ore di 18 ore a settimana, in tutto, quindi la scuola pensa di organizzarsi portando fuori dalla classe i ragazzi in modo che “non disturbino il percorso formativo della classe”, avendo già’ stabilito a priori che per mio figlio questa possibilità’ “formativa” non sara’ possibile. Mi e’ stato consigliato, non dalla scuola, di portarlo via, ma sul territorio non c’e’ di più’ adatto a lui che tra l’altro ama questo genere di percorso formativo, anche se lui non sa che a lui sara’ preclusa la possibilità’ di avere le stesse opportunità’ dei compagni di classe. Che dovrei fare?

Una cosa indegna tenere 5 disabili in una classe. DEVE CITARE IL DIRIGENTE E  IN TRIBUNALE. Il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità non può essere limitato da ostacoli o impedimenti che possono essere rimossi per iniziativa dello Stato (Legislatore, Pubblici poteri, Amministrazione). Questo principio, caratterizzante la Legge 104/92, si applica anche all’integrazione scolastica, per la quale la Legge citata prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un percorso formativo individualizzato.
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l’organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell’anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull’organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell’apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall’inizio venga richiamato l’obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all’articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall’articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi – comprese quelle con alunni con disabilità – sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di “gravità” (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due “non gravi” (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).

Le scrivo pechè sono una ragazza madre di 26 anni di un bambino ipovedente. Dal momento che ho perso il lavoro, io quale madre single (unico genitore) di un bambino appunto ipovedente grave ho diritto ad avere la precedenza nel trovare lavoro nelle liste di collocamento? (Premetto che vivo con i miei genitori, ma che cmq ho bisogno di lavorare ).

Non ha diritto ad alcuna precedenza sulla ricerca del lavoro.
Ci sono altre agevolazioni, per es. sulla invalidità del piccolo.

Mio figlio frequenta la IV elementare, anche quest’ anno ci siamo visti ridotte le ore di sostegno; leggendo la legge 104/92 ci è’ sembrato di capire “art. 3” che le ore di sostegno non possono essere determinate a priori ma devono essere legate alla gravità’ della disabilità e comunque non devono essere determinate in alcun modo da logiche di carattere finanziario.

Ha capito benissimo! Le ore assegnate devono essere quelle stabilite nella Diagnosi Funzionale dello scorso anno, con rapporto stabilito dal Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Diffidi con lettera raccomandata la scuola a dare le stesse ore dello scorso anno, in caso contrario si rivolgerà alla Magistratura Amministrativa per garantire il Diritto allo Studio di suo figlio. Ci faccia se non ottiene risposta in modo da garantire le giuste ore che il Tribunale concederà e che valgono anche per gli anni successivi.

Sono una docente di scuola primaria, nella mia classe II è inserito uno splendido  bimbo in situazione di handicap grave  con disturbi di socio relazionali di stabilità motoria e ritardo cognitivo .
L’alunno era già stato segnalato dalla scuola dell’infanzia come necessitante di totale copertura oraria per il sostegno.
In classe prima tale copertura è stata di sole 17 ore con notevoli difficoltà di inserimento per il bimbo…
Quest’anno su espresso suggerimento della dott. Asl che coordina il GHL l’alunno avrebbe dovuto avere l’intero orario.
La docente referente ed il dirigente hanno stilato una “ graduatoria” dei casi gravi   attribuendo al  nostro alunno sole 15 ore!!!
Alle proteste della mamma è stato risposto che la  scelta dipendeva dalle diagnosi .
La dott. coordinatrice  del GHL ha precisato alla mamma dell’alunno che le sue indicazioni in merito alle ore da attribuire ai casi non sono state seguite .
Mi chiedo a chi spetta decidere la gravità dei casi e le ore da attribuire?
La mamma dell’alunno ci ha chiesto cosa può fare per ottenere le ore spettanti per il suo bimbo ..cosa posso consigliarle?
E noi docenti possiamo fare qualcosa?

Qui si tratta di un fatto grave! Non si gioca alla cabala l’assegnazione delle ore di sostegno, ma solo su indicazionne del servizio di Neuropsichiatria della ASL. I tribunali sia civili che Amministrativi tengono conto di questo, sia che il disabile abbia una disabilità lieve che grave. Questo fatto grave dopo le sentenze dei tribunali e della Suprema Corte va denunciato. Avvertite le famiglie a fate fare ricorso ai tribunali Amministrativi:TAR. E’ urgente! Tenete presente che agite come pubblici ufficiali

Sono una docente di sostegno di un istituto professionale.
Quest’anno il mio dirigente scolastico ha assegnato a noi docenti di sostegno contemporaneamente, ovvero nelle stesse ore, 2 alunni nella stessa classe.
Mi spiego, invece di avere 9 ore con l’alunno A + 9 ore con l’alunno B, ho 9 ore contemporaneamente sia con A che con B. Le altre 9 ore sono state assegnate ad un altro insegnante della mia stessa area sempre allo stesso modo. Sia A che B hanno avuto dal CSA 18 ore di sostegno ciascuno, quindi rapporto 1:1.
Inoltre altri colleghi seguono in 2 o anche in 3 altri alunni, che vedono l’avvicendarsi di 3 insegnanti di sostegno appartenenti ad aree uguali o diverse.

Questo è un modo per eludere la normativa; ad ogni alunno spettano le ore assegnate; se sono assegnate 9 ore, si può al massimo accettare che le 9 ore vengano svolte in contemporanea con un compagno certificato nella stessa classe; ma non si possono dividere 9 ore fra due alunni, dandone metà all’uno e contemporaneamente all’altro. Ciò è in palese violazione della l.n. 122 /2010 art 9 comma 15 e art 10 comma 5.
Insistete e fatemi sapere gli sviluppi nonchè qual è la scuola  e in che città e provincia è collocata.

E lecito da parte di un dirigente non convocare un GLHO richiesto dai genitori anche su sollecitazione dei sanitari che seguono l’alunno? Richiesta reiterata anche dopo 2 mesi visto il silenzio? E’ lecito cambiare di sezione al ragazzo certificato art.3 c.3 legge104/92 senza aver convocato i glh richiesti e senza averlo comunicato preventivamente nè alla famiglia nè ai sanitari ma solo al ragazzo davanti al portone di scuola? Chi può risolvere una situaziione così complicata?

Può risolverla solo il Dirigente dell’Uff scol provinciale o suo delegato o il Dirigente dell’uff scol regionale o suo delegato. Altrimenti occorrerebbe andare al TAR, con spese, interruzione del dialogo fra famiglia e scuola.
Verifiche – GLH
Agli interventi educativi, dopo l’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che ovviamente non vanno confusi con i GLH d’Istituto (Legge 104/92, art. 15, comma 2), che pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull’ handicap in relazione alla singola scuola.
E’ importante, in caso di inadempienze nella elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato, formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la Legge Quadro, o l’Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge Regionale, per il Diritto allo Studio.

Sono insegnante referente del dipartimento disabilità di una scuola primaria.
Vorrei sapere se le famiglie di disabili che non possono utilizzare i libri di testo possono invece ricevere, su indicazioni delle insegnanti, materiale diversificato (libri tattili, cd, software) maggiormente adeguato, a carico dello Stato.

Richiesta contributi per il diritto allo studio con il quale le famiglie possono con una sola domanda, richiedere per ogni figlio studente residente nella Regione dove risiede. Ad esempio le seguenti provvidenze economiche per:
· la fornitura gratuita, totale o parziale e in comodato, dei libri di testo a.s. in corso
· le borse di studio statali a.s. in corso
· gli assegni di studio regionali per iscrizione e frequenza a.s. in corso
· gli assegni di studio regionali per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti a.s. in corso;
· contributi relativi alla frequenza scolastica;
· Attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica.
Alle Province, sono assegnate le risorse per l’integrazione degli alunni disabili nella secondaria superiore e nei corsi di formazione professionale. Ai comuni sono assegnate risorse per l’integrazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
E’ possibile, da parte degli enti locali, destinare le risorse regionali direttamente alle istituzioni scolastiche autonome per un miglior inserimento degli alunni disabili, o alle famiglie, per agevolare l’assolvimento del diritto allo studio dei loro figli.
Legge 18/1997 Nà 440: Fondi per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta Formativa.
Comunque, vai alla pagina:
POF: Finanziamenti

Avrei cortesemente bisogno di notizie riguardo l’integrazione di bambini in difficolta’ nella scuola pubblica.Ho un bambino in terza elementare e nella sua classe sono inseriti una bambina cerebrolesa con sostegno,un bambino dislessico con sostegno,una bambina con seri problemi relazionali ed una patologia piuttosto grave scaturita da un incidente occorsogli nella primissima infanzia….senza sostegno ma seguita dai servizio materno infantile insieme alla famiglia,una bambina rom,due bambine rumene,tre bambine di origine extracomunitarie,ed un bambino che depone per una sindrome di labbro leporino.La domanda e’ questa “Si puo’ragionare in queste condizioni intorno al concetto di integrazione?E soprattutto,chi va integrato?” Le maestre possono in quale maniera seguire ogniuno dei ventidue bambini inseriti nela classe?

Non so come mai sia stata formata una simile classe; non era possibile distribuire questi bimbi anche in altre classi, in modo da evitare una tale “massa critica”? A questo punto è necessario che intervenga un adeguato numero di ore di docenti per il sostegno e di assistenti per l’autonomia; sdoppiare sarà assai difficile, pur trattandosi di una classe contraria al disposto dell’art 5 comma 2 dpr n. 81/09 e per di più problematica.
Provate comunque a chiedere per il prossimo anno lo sdoppiamento della classe quarta.

Sono una docente di sostegno, funzione strumentale, nelle scuola media.
Quest’anno abbiamo un caso particolare al quale non so trovare soluzioni.
In una classe seconda media è presente un alunno con un insegnante di sostegno per 9 ore settimanali e uno, certificato quest’anno con diagnosi di ADHD di grado severo, con 1 docente di sostegno per 18 ore settimanali.
Vista la complessità del caso e le difficoltà di gestione de secondo ragazzo, insieme alla Dirigente, avevamo pensato di suddividere le 18 ore fra 2 docenti. Mi è sorto però un dubbio: possono essere presenti 3 docenti di sostegno in un solo consiglio di classe?

Vi sono forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.
Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano.
La decisione di dare più docenti di sostegno, se non è supportata da un parere scientifico VINCOLANTE (servizio di Neuro-Psichiatria Innfantile della ASL) per il Diritto allo Studio del disabile è ILLEGITTIMA

 

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