Dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo, dovranno restare tre anni nella regione di assunzione

da Orizzontescuola

di redazione

Nella giornata di ieri, abbiamo riferito sulle indicazioni del Miur in merito all’assegnazione della sede ai neo dirigenti scolatici, dopo che gli stessi sono stati assegnati alle regioni.

Concorso dirigenti scolastici, scuola va assegnata in base a punteggio. Indicazioni Miur

Nella nota, in cui l’amministrazione fornisce le succitate indicazioni, si ricorda anche il vincolo di permanenza cui sono soggetti i dirigenti scolastici neo assunti.

Assegnazione sede: procedura

Nell’assegnazione della sede di servizio, l’USR:

  • si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/1992, che prevedono la precedenza nell’assegnazione della sede dei beneficiari dei predetti articoli;
  • dovrà tener conto dei criteri generali definiti in sede di confronto con i sindacati.

Considerato che si tratta di primo incarico, per cui non ci si può basare sui risultati pregressi, gli USR dovranno tenere in considerazione:

  • punteggio in graduatoria di merito e preferenze.

Vincolo triennale nella regione di assunzione

Così scrive il Miur nella nota succitata:

Si ricorda, inoltre, che i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

La durata minima dell’incarico è di tre anni, per cui i nuovi dirigenti dovranno restare nella regione assegnata almeno per un triennio.

Nota Miur 8 agosto 2019