La mancata presa di servizio a scuola può portare al licenziamento. Sentenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 14-03-2019) 06-06-2019, n. 15365 tratta un caso che purtroppo si è concluso con il licenziamento di un docente. Il caso trattato riguarda in particolar modo la mancata presa di servizio presso la nuova scuola in cui si è stati assegnati in utilizzo a cui sono seguite altre assenze ritenute ingiustificate

Fatto

Un  docente a tempo indeterminato di scuola secondaria superiore con contratto  part time,  veniva assegnato in utilizzo presso una scuola. In esito a contestazione, l’Ufficio Scolastico di riferimento  dopo avere ascoltato il docente a difesa, intimava nei suoi confronti licenziamento disciplinare con preavviso per assenza ingiustificata dal servizio nei quattro giorni contestati. La Corte territoriale riteneva che la mancata presentazione del docente presso l’Istituto di assegnazione, per svolgere le attività prodromiche all’inizio dell’insegnamento, quali la presa di contatto con il dirigente e la verifica degli orari di lavoro e dei consigli di classe fissati, integrasse l’assenza contestata in via disciplinare, mentre era irrilevante che egli avesse già prima assunto servizio, per il medesimo anno scolastico, presso l’Istituto di precedente assegnazione.

Il lavoratore faceva presente tra i vari aspetti che  la Corte avrebbe avallato l’assunto del Tribunale secondo cui la sanzione deriverebbe dalla mancata presa di contatto con la scuola di destinazione, più che per un’assenza ingiustificata, ma ciò senza considerare come allo stesso non fosse stato mai comunicato quali sarebbero stati i giorni in cui avrebbe dovuto prestare servizio in quella settimana;da altra angolazione il ricorrente sostiene che, dovendosi valutare la concreta portata dell’illecito disciplinare anche quando per esso sia la legge a fissare una data sanzione, nel caso di specie avrebbe dovuto considerarsi il fatto che fosse mancata ogni previa diffida o indicazione dei giorni in cui svolgere la prestazione da parte della scuola.

La mancata presa di servizio determina assenza ingiustificata

“premesso che il ricorrente era già in servizio come docente  presso l’Amministrazione Scolastica fin dall’anno scolastico precedente, è evidente che la mancata presentazione presso l’Istituto scolastico ove egli era stato assegnato per il successivo anno, per quanto anch’essa indicata dalle parti come presa di servizio, abbia la consistenza propria dell’assenza, in esito al disposto trasferimento di sede di lavoro, come in effetti infine affermato nell’atto di licenziamento quale riportato nello stesso ricorso per cassazione; è poi immune da censure di diritto, oltre che di assoluta evidenza, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il docente  era tenuto a presentarsi presso la nuova scuola alla quale era stato destinato, senza necessità che fosse quest’ultima a dovergli previamente comunicare i giorni di insegnamento”.

Deve essere il lavoratore a mettersi a disposizione della scuola

“è infatti palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato e che non sia il datore di lavoro, dopo che già vi fosse stata formale fissazione della data di trasferimento, come non risulta controverso che fosse, a dover previamente comunicare all’insegnante i giorni di insegnamento stabiliti dall’orario scolastico;

da quanto precede discende pianamente l’infondatezza anche dell’assunto secondo cui il regime part time impedirebbe di imputare ad assenza tutti i quattro giorni successivi al primo in cui il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi alla scuola; infatti, la mancata presentazione alla scuola, impedendo per fatto del dipendente lo svolgimento delle attività di ingresso nel nuovo istituto scolastico, si traduce in assenza, che si protrae poi per tutti i giorni successivi fino a quando non sia posta in essere la condotta precedentemente inadempiuta e dunque vi sia presentazione al servizio presso la scuola, sicchè è corretto che quei giorni siano stati tutti computati a carico del lavoratore”.