Supplenze brevi: divieto nomina primo giorno assenza, posti potenziamento, assenze sino a 10 giorni

da Orizzontescuola

di Nino Sabella

Supplenze brevi: da quali graduatorie si attribuiscono; assegnazione in caso di posti di potenziamento; divieto di nomina per il primo giorno di assenza del titolare.

Graduatorie di istituto

Le supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b., del DM 131/07, si attribuiscono dalle graduatorie di istituto.

Così leggiamo nel citato articolo:

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente… 

Divieto attribuzione supplenza dal primo giorno di assenze del titolare

Il divieto di assegnare supplenze brevi dal primo giorno di assenza del titolare è previsto dall’articolo 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove leggiamo:

Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

Il divieto, come si legge nel testo sopra riportato, può essere superato solo al fine di tutelare e garantire l’offerta formativa.

Posti di potenziamento

I posti di potenziamento, com’è noto, sono stati introdotti con la legge 107/2015, che indica anche quando è possibile procedere all’assegnazione delle supplenze su tale tipologia di posti.

L’articolo 1, comma 95, della predetta legge così dispone:

A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria.

Sui posti id potenziamento, dunque, non è possibile nominare per supplenze brevi e saltuarie  [è possibile invece nominare in caso di posto vacante (supplenza al 31/08) o disponibile (supplenza al 30/06)]. E’ prevista comunque un’eccezione nel caso in cui il docente titolare abbia la cattedra composta da ore curricolari e ore destinate al potenziamento. In tal caso, è possibile nominare per le sole ore curricolari, fermo restando che si tratti di una supplenza superiore a 10 giorni.

Esempio: docente con 9 ore curricolari e 9 ore di potenziamento; si assenta per 15 giorni; si nome soltanto per le 9 ore curricolari.

Supplenze sino a 10 giorni

L’articolo 1, comma 85, della legge 107/2015, ha disposto quanto segue:

Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il dirigente scolastico, dunque, per le supplenze sino a 10 giorni può ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia, purché in possesso del previsto titolo di studio di accesso. Tale personale, laddove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

La sostituzione, come si legge nel sopra riportato comma, può avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali. Pertanto, qualora la supplenza ostacoli il perseguimento dei predetti obiettivi non dovrebbe essere affidata al docente di potenziamento.

Articolo 28 CCNL

Quanto detto sopra, in merito al fatto che al docente di potenziamento non si possono attribuire supplenze sino a 10 giorni, nel caso in cui le stesse ostacolino il perseguimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, è stato ulteriormente esplicitato nel CCNL 2016/18, il cui articolo 28 prevede che solo le ore non programmate nel PTOF possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.