Supplenze temporanee, continuità didattica e proroga contratti. Le condizioni

da Orizzontescuola

di Nino Sabella

Supplenze temporanee: graduatorie di assunzione, continuità didattica e proroga contratti.

Graduatorie di istituto

Le supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera b., del DM 131/07, si attribuiscono dalle graduatorie di istituto.

Così leggiamo nel citato articolo:

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente… 

Continuità didattica

La circolare sulle supplenze, riprendendo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del DM 131/07, fornisce indicazioni in merito alla continuità didattica e alla proroga del contratto del supplente interessato.

Così leggiamo nella citata circolare e nel citato articolo 7:

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

La supplenza, dunque, nel caso in cui il titolare si assenti continuativamente o comunque non rientri fisicamente a scuola (assenza interrotta da giorno festivo e/o giorno libero) viene prorogata al supplente in servizio; il contratto decorrerà dal giorno successivo alla scadenza del precedente (contratto).

Evidenziamo che la proroga va effettuata a prescindere dalle sottostanti cause che giustificano l’assenza del titolare, considerato che il suddetto DM non fa assolutamente cenno ai motivi dell’assenza; ciò che conta è che il docente titolare non rientri fisicamente a scuola e che venga assicurata la continuità didattica.

Esempio:

  • titolare assente sino da lunedì a venerdì per malattia;
  • la scuola adotta la settimana corta per cui il sabato è chiusa;
  • il titolare si assenta nuovamente il lunedì per congedo parentale;
  • la supplenza va prorogata al supplente in servizio;
  • il contratto decorre dalla giornata di sabato.

Supplenze 2019/20, ecco circolare Miur: diplomati magistrale, sostegno, continuità didattica, priorità 104, ITP. [Anteprima]

Scarica la circolare sulle supplenze