Mad, assunzioni senza regole

da ItaliaOggi

Carlo Forte

I dirigenti scolastici dovranno disporre la pubblicazione degli elenchi delle Mad solo dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto. È una delle precisazione contenute nella circolare annuale sulle supplenze pubblicata il 28 agosto scorso (38905). La sigla Mad sta per: «messe a disposizione». Si tratta di istanze atipiche che contengono una manifestazione di volontà da parte di aspiranti docenti di accettare eventuali supplenze da parte del dirigente scolastico della scuola dove siano state depositate. E vengono presentate da aspiranti non inclusi nelle graduatorie a esaurimento della provincia di riferimento e nelle graduatorie di istituto delle scuole di presentazione. La circolare chiarisce che gli elenchi degli aspiranti che abbiano presentato le Mad non dovranno essere pubblicati a prescindere. Ma solo al bisogno. E cioè quando, in vista della necessità di assumere un supplente, il dirigente scolastico abbia riscontrato la totale assenza di aspiranti sia nella graduatoria dell’istituzione scolastica procedente che nelle graduatorie delle scuole viciniori. Una situazione che complica il regolare avvio dell’anno. Quest’anno resa ancora più gravosa dalla carenza di candidati per le supplenze.

L’amministrazione ha evidenziato, inoltre, che «gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cosiddette Mad», si legge nel provvedimento, «sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 8». Il regolamento è il decreto 131/2007.

Le disposizioni sulle Mad, contenute nella circolare, sono state introdotte su richiesta dei sindacati firmatari del contratto di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. L’esigenza è emersa nel corso di un confronto che si è tenuto a viale Trastevere martedì scorso. Il tutto per regolare un fenomeno che, ormai, ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza.

Quest’anno sono stati circa 11 mila, infatti, i contratti a tempo determinato che sono stati stipulati dai dirigenti scolastici, soprattutto al Nord, con i docenti precari, per far fronte alle esigenze di servizio. Che sono intervenute dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto. Si tratta di assunzioni che vengono disposte nei confronti di aspiranti docenti, spesso in possesso del mero titolo di studio di accesso all’insegnamento.

Assunzioni che vengono effettuate per mancanza di aspiranti individuati tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento provinciali e delle graduatorie di istituto. La materia, peraltro, è atipica, non essendo regolata da un corpus normativo organico e specifico. La prassi, prima solo residuale, è andata intensificandosi negli ultimi anni, a causa del decremento del numero degli aspiranti collocati nelle graduatorie tipiche. E il fenomeno è presente soprattutto al Nord, specialmente nella scuola primaria. Laddove i dirigenti scolastici, per reperire i supplenti, spesso sono costretti a ricorrere a questa tipologia di assunzioni.

Ogni scuola, quindi, di solito, emana un provvedimento con il quale vengono fissati i termini per la presentazione delle messe a disposizione. Termini che variano da scuola a scuola. E rifacendosi, in via analogica, alla normativa per il reclutamento dei supplenti. Comprese le disposizioni che regolano le sanazioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza.

La questione, peraltro, è molto delicata. Perché la normativa sulle supplenze è normativa speciale. Che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione è insuscettibile di interpretazione analogica. E quindi non potrebbe essere applicata a situazioni diverse da quelle per le quali è stata emanata: le supplenze da graduatorie a esaurimento e quelle da graduatoria di istituto.

Ciò vale a maggior ragione per le disposizioni del regolamento sulle supplenze (decreto 131/2007) che regolano le sanzioni. Il diritto punitivo, infatti, è per sua natura tassativo. Per punire qualcuno, quindi, è necessario che il comportamento ritenuto illegittimo sia previsto come tale da una specifica disposizione di legge o di contratto. E in assenza di tale disposizione la punizione non è applicabile.

Pertanto, qualora un supplente assunto tramite Mad dovesse rinunciare a una proposta di assunzione o dovesse abbandonare una supplenza, nel caso in cui venisse sanzionato per effetto dell’applicazione di una disposizione del regolamento delle supplenze, la punizione potrebbe risultare illegittima. E l’interessato potrebbe avere gioco facile a farsela annullare dal giudice. Con tutto ciò che comporta in termini di costi per l’erario e ulteriori complicazioni in sede di applicazione della sentenza. Si pensi, per esempio, al docente depennato, che ottenesse il reintegro nella graduatoria e che rivendicasse una supplenza già assegnata ad altro docente per effetto del depennamento. Insomma, una reazione a catena, che rischierebbe di complicare ulteriormente il reperimento e il reclutamento dei supplenti in una situazione già di emergenza. E che potrà essere risolta solo con un intervento legislativo o regolamentare.