Ora alternativa alla religione cattolica: non può essere svolta all’interno dell’attività di potenziamento

da Orizzontescuola

di redazione

L’attività alternativa  al insegnamento della religione cattolica non si può svolgere nelle ore di potenziamento. Quali docenti possono svolgerla

Una lettrice ci scrive:

Nella scuola Secondaria di secondo grado, l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica può essere data dal Dirigente scolastico ai docenti  titolari nella scuola in servizio sui posti di potenziamento?”

All’atto dell’iscrizione nei diversi ordini e gradi di istruzione i genitori o gli studenti devono effettuare la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Quali attività

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, attraverso la compilazione di un modulo integrativo (Allegato C) i genitori o gli studenti  potranno effettuare la scelta dell’attività alternativa.

Le opzioni possibili sono le seguenti :

  • attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato
  • attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente
  • libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle scuole superiori)
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica

Quali contenuti

I contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, che rientrano nella prima opzione indicata, per la quale ci sarà un insegnante appositamente incaricato,  devono essere definiti  dal collegio dei docenti,  che ha il compito di formulare precisi programmi da attuare nell’attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e deve fissare i contenuti e gli obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari

Quali docenti

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, nell’ordine indicato, ai seguenti docenti:

1)  personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola

2)  docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo

3)  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo

4)  in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto

L’attività alternativa  non si può svolgere nelle ore di potenziamento

Come chiarisce esplicitamente la nota ministeriale sull’Organico 2019/20 del 20 marzo 2019, “Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica”

Non è possibile, quindi,  svolgere l’attività alternativa alla religione cattolica nelle ore di potenziamento, in quanto quest’ultimo è rivolto a tutti gli studenti e non può essere destinato solo a quegli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

I docenti titolari nella scuola, in servizio sul potenziamento, potranno svolgere, quindi, l’ora alternativa alla religione cattolica solo come ora aggiuntiva rispetto al loro orario di cattedra.