Mobilità per incompatibilità ambientale del docente, non è una sanzione disciplinare. Sentenza

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da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

I casi dei provvedimenti di incompatibilità ambientale non hanno rilievo disciplinare. Arriva l’ennesima sentenza di un tribunale italiano che continua a seguire il seguente orientamento in ambito scolastico.

Fatto

Una docente, vicaria di un DS, ricorreva in giudizio per accertarsi la declaratoria di illegittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale dalla sua precedente sede di servizio ad altra scuola. Parte ricorrente in via preliminare ha eccepito che” il provvedimento sarebbe stato adottato da “funzionario incompatibile” e si tratterebbe di un atto ” intrinsecamente disciplinare” emesso “senza tuttavia rispettare la necessaria procedura” e nel merito, ha affermato che ” il Provvedimento è adottato sulla base di una ricostruzione fattuale in gran parte erronea, comunque parziale e ideologicamente orientata” sollevando anche altre questioni.

Il Tribunale Brescia Sez. lavoro, Sent., 12-06-2019 respinge il ricorso della lavoratrice, richiamando anche una giurisprudenza di Cassazione che può essere utile conoscere per orientarsi in questa fattispecie che nella scuola è diffusa e problematica.

Il provvedimento di trasferimento di incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare

“(…)Va perciò esclusa la sussistenza dei lamentati vizi formali in quanto non si è affatto in presenza di un provvedimento di natura disciplinare bensì di un atto che prescinde del tutto dalla valutazione del comportamento del lavoratore trasferito. Come da tempo affermato dalla Suprema Corte: “L’istituto è ora riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c…. Trattasi di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, con la conseguenza che la sua legittimità prescinde dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che la P.A. datrice di lavoro ha posto a suo fondamento: il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta organizzativa, nè questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo “. ( Ved. Cass. civ. Sez. lavoro, 27-01-2017, n. 2143). Analogamente in altra vicenda la Cassazione ( ved. Cass. Se. Lav. n.11833 dep. 4 maggio 2017) ha chiarito che “La situazione di incompatibilità – infatti – riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d’ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell’attività lavorativa”. E il trasferimento imposto al docente per tali cause rientra nell’esercizio dei poteri di carattere gestionale degli organi scolastici e “mantiene una propria autonoma funzionale e procedimentale”

L’assunzione del provvedimento di incompatibilità ambientale è doverosa per tutelare i dipendenti

“E’ poi appena il caso di segnalare che l’assunzione di siffatta tipologia di provvedimenti è una iniziativa doverosa anche per il datore di lavoro pubblico sia al fine di garantire la salute fisica e psichica dei dipendenti in genere e vieppiù del lavoratore interessato dal conflitto, sia per garantire la piena e serena operatività della attività “In tema di pubblico impiego, l’attuazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. può legittimare l’assegnazione a settori o mansioni diverse del pubblico dipendente nei casi di situazioni di fatto di incompatibilità ambientale, che, se pure prescindono da ragioni punitive o disciplinari e sono riconducibili in via sistematica all’art. 2103 c.c., si distinguono dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, in quanto costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione realizzando, di per sé, un’obiettiva esigenza di modifica e spostamento di settore organizzativo o del luogo di lavoro” ( Ved. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 18-10-2016, n. 21030).”

Il giudice non può sostituirsi al datore di lavoro deve solo verificare sussistenza requisiti

“In conclusione nella presente fattispecie questo Giudice è chiamato a verificare se sussistano ed abbiano carattere oggettivo le esigenze in relazione alle quali la parte resistente ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale al fine di escluderne la natura punitiva o discriminatoria, ma non può entrare nel merito della scelta gestionale ed organizzativa di competenza del datore di lavoro. Sicché non può in alcun modo sostituirsi al datore di lavoro né al fine di valutare la congruità del comportamento adottato rispetto ai problemi ambientali insorti, né il soggetto in relazione al quale è stata assunta la decisione del trasferimento, essendo sufficiente accertare che quella seguita era appunto una delle possibile scelte ragionevoli da adottare.”