Pasto da casa a scuola, il Tar Lazio rimette in discussione il no della Cassazione

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da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Sembrava che con la sentenza 20504 del 30 luglio scorso le sezioni unite della Corte di cassazione avessero messo fine alla contesa circa la possibilità di riconoscere il diritto degli studenti di portare il pasto da casa, vista anche l’autorevolezza della fonte. Ma così non è: con l’ordinanza 6011 del 13 settembre il Tar Lazio ha concesso la sospensiva sul divieto posto da un istituto scolastico a consumare il proprio pasto, forte della contraria posizione assunta l’anno scorso dal Consiglio di Stato.

La cronaca
La vicenda ha origine in un ricorso proposto da alcuni genitori affinché venisse accertato il loro diritto di scegliere tra la refezione scolastica e il pasto domestico, consentendo ai minori la possibilità di consumare il secondo all’interno dei locali adibiti a mensa della scuola nell’orario destinato alla refezione. Ricorso rigettato dal Tribunale di Torino ma accolto in appello, sulla base della constatazione che anche il “tempo mensa” è diventato un diritto soggettivo perfetto perché è compenetrato al diritto all’istruzione, talché la consumazione del pasto alternativo deve avvenire a scuola, anche se al di fuori della refezione scolastica.
Agli orientamenti del giudice ordinario si è conformato il Miur con la nota 348 del 3 marzo 2017; così anche il Tar Campania con la sentenza 1566 del 13 marzo 2018, secondo cui nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dalla ditta appaltatrice e il consumo di pasti confezionati a domicilio potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico-sanitario. Posizione ribaltata dal Consiglio di Stato con la sentenza 5156 del 3 settembre 2018 che ha messo in evidenza l’incompetenza assoluta del comune nell’imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa.

La Cassazione
La vicenda è stata esaminata dalla prima sezione civile della Suprema Corte che, con l’ordinanza 6972 dell’11 marzo 2019, ha rimesso alle sezioni unite la questione di massima se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica. Con la sentenza 20504 le sezioni unite hanno negato l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto, perché le istituzioni scolastiche sono del tutto libere di decidere se istituire o meno il servizio; perché sistemare gli alunni al di fuori del refettorio mina lo stesso obiettivo di fondo della refezione scolastica che è quello della socializzazione e della condivisione; perché l’obbligo per la scuola di garantire la presenza degli alunni nel refettorio col pasto portato da casa a fianco degli altri con pasto fornito dal servizio mensa comporta una impropria ingerenza dei privati nella gestione di un servizio del tutto volontario.

Il Tar Lazio
Con l’ordinanza 6011 del 13 settembre il Tar Lazio si è espresso sulla medesima questione, ossia sul riconoscimento del diritto soggettivo perfetto di una minore ad essere ammessa a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel refettorio scolastico, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti, per condividere i contenuti educativi connessi al tempo mensa.
I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’istituto scolastico ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva. I giudici sono stati anche chiamati in causa per l’eventuale risarcimento dei danni nei confronti della famiglia, che nel frattempo ha proposto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento.
I giudici capitolini accolgono la domanda e sospendono i provvedimenti di mancata ammissione, mettendo in evidenza che il ricorso è “assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo al precedente giurisprudenziale (Consiglio di Stato 5156/2018) che ha riconosciuto il diritto degli alunni di consumare presso il locale refettorio della scuola il cibo portato da casa nelle scuole nelle quali è istituto il servizio di refezione scolastica”. Di certo la posizione del Tar Lazio non è definitiva, avendo rinviato la trattazione di merito del ricorso al prossimo 19 novembre, ma dando per buona la posizione espressa dal giudice amministrativo e ignorando quella espressa dalla Cassazione prefigura chiaramente la propria scelta interpretativa, creando così un serio conflitto che a questo punto potrà essere composto solo dal legislatore.