Sanzioni disciplinari, cosa può comportare criticare i colleghi?

da Orizzontescuola

di redazione

Sanzioni disciplinari: critiche ai colleghi sono sanzionabili?

Prima di rispondere al quesito, ricordiamo cosa prevede il CCNL 2016/18, in merito alle infrazioni e alle relative sanzioni disciplinari riguardanti i docenti.

CCNL 2016/18

Il CCNL 2016-18 ha rinviato ad una specifica sessione negoziale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni da comminare ai docenti.

Così leggiamo nell’articolo 29 del Contratto:

Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.

La sessione, dunque, doveva chiudersi entro luglio 2018 ma, in realtà, una volta avviata si è subito bloccata per la differenza di vedute tra amministrazione e sindacati sulla sanzione della sospensione sino a 10 giorni. Tuttora si attendono notizie.

Critiche ai colleghi

In attesa della succitata sessione negoziale, ricordiamo che l’articolo 12/2 del DPR 62/2013 così prevede:

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione.

Relativamente alla scuola, possiamo affermare che criticare i colleghi può diventare comportamento passibile di sanzione disciplinare, come affermato nel 2013 dalla Corte di Cassazionecostituisce comportamento gravemente lesivo del decoro e della reputazione di un istituto scolastico quello posto in essere dall’insegnante che si sia concretizzato nel sostenere, interloquendo con i genitori degli alunni, la notevole inadeguatezza dell’istituto e la carente preparazione didattica dei colleghi, con conseguente suggerimento, agli interlocutori, di iscrivere altrove i propri figli. Tale condotta, invero, integra certamente una violazione dei doveri fondamentali ed elementari di fedeltà e di correttezza che gravano su qualsiasi lavoratore, non potendo in alcun modo essere ricondotta, per la sua offensività, ad una legittima critica dell’operato della parte datoriale e legittima, in quanto tale, il licenziamento disciplinare dell’insegnante…