ATA, svolgimento servizio e poi corso di formazione. Pausa obbligatoria

da Orizzontescuola

di redazione

Personale ATA in servizio dalle ore 7.48 alle ore 15.00 (7 ore e 12 minuti), segue poi corso di formazione dalle 15.00 alle 18.00. Deve effettuare obbligatoriamente la pausa di 30 minuti?

Orario di lavoro

L’articolo 51 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non previsto, disciplina l’orario di lavoro del personale ATA. Il comma 3 del predetto articolo indica l’orario giornaliero massimo e i casi in cui il personale in questione deve effettuare una pausa:

3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto.
Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Se il personale in questione, dunque, svolge un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti.

La pausa va comunque prevista se l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti.

Servizio e poi corso di formazione

Ritornando al quesito di partenza (servizio dalle ore 7.48 alle ore 15.00 e poi corso di formazione sino alle 18), alla luce di quanto detto sopra, è chiaro che la pausa di 30 minuti va svolta obbligatoriamente e, come risposto dall’ARAN  (orientamento 27/03/2019) ad un medesimo quesito, non dipende dalla volontà né del datore di lavoro né del lavoratore stesso. La pausa va effettuata obbligatoriamente.

Nel suo orientamento, ricordiamolo, l’ARAN afferma che il Contratto va letto unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro:

In particolare, con riguardo alla pausa l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.

Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell’interesse del lavoratore.

In relazione a quanto sopra specificato si ritiene che la fruizione della pausa abbia carattere obbligatorio e, in quanto tale, non possa dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.