Ricostruzioni, illegittimo il sistema di calcolo fatto sui mesi

da ItaliaOggi

Carlo Forte

Il software utilizzato dal ministero dell’istruzione per elaborare le ricostruzioni di carriera è stato programmato per valutare il servizio preruolo a mesi, convenzionalmente calcolati nell’ordine di 30 giorni ciascuno. Pertanto, se il periodo in esame è frazionato, anche se raggiunge i 180 giorni previsto dalla legge 124/99 ai fini della validità dell’anno, può accadere che l’anno non venga considerato valido. È successo in provincia di Napoli, dove un’insegnante si è vista negare il diritto al riconoscimento di un anno di servizio preruolo, nonostante il periodo di riferimento raggiungesse i 180 giorni. La docente però ha impugnato il rigetto della sua domanda. E il tribunale di Napoli, con la sentenza 5524/19 del 17 settembre scorso, le ha dato ragione condannando le amministrazioni coinvolte a riconoscerle l’intero periodo e a pagare 2.400 euro di spese legali oltre all’Iva (20%) e ai contributi per la cassa degli avvocati (4%).

Il giudice del lavoro ha argomentato la decisione citando anzitutto l’articolo 4 del decreto legge 370/70. Il dispositivo prevede, infatti, che il servizio è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell’anno, dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. Questa norma, peraltro, è stata recepita a suo tempo dal comma 1, dell’articolo 489, del decreto legislativo 297/94. Ed è stata fatta oggetto di un’interpretazione autentica con l’articolo 11, comma 14, della legge 124/99.

A questo proposito, il dispositivo prevede che il comma 1 dell’articolo 489 del Testo unico debba essere inteso nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974/1975 debba essere considerato come anno scolastico intero se abbia avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. La normativa di settore, dunque, prevede espressamente che la validità dell’anno in esame debba essere ritenuta sussistente al raggiungimento dei 180 giorni.

A nulla rilevando che il software dell’amministrazione segua un criterio di calcolo diverso. E quindi l’amministrazione deve adeguarsi. Di qui l’accoglimento del ricorso e la condanna alle spese per le amministrazioni soccombenti.