FAQ Handicap e Scuola – 64

Domande e risposte su Handicap e Scuola
a cura dell’avv. Salvatore Nocera e di Evelina Chiocca


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Sono la mamma di un  ragazzo di 15 anni affetto da autismo altamente funzionale.
Mio figlio ha sempre frequentato dall’età di due anni lo stesso Istituto scolastico paritario e parificato in tutti gli ordini scolastici.
Ora è in terza media ed eravamo intenzionati ad iscriverlo sempre nello stesso istituto per il liceo.
Tenga presente che i rapporti con la scuola sono ottimi, c’è sempre stato in tutti questi anni un’ottima e fattiva collaborazione tra tutti gli operatori e professionisti che aiutano nostro figlio nella sua crescita.
Premesso ciò, ieri ci siamo visti rifiutare l’iscrizione di nostro figlio.
Potete immaginare la “doccia fredda” che abbiamo subito. A questo punto, vi chiedo un vostro parere professionale.

La legge n. 62/2000, sulla parità scolastica, all’art 1 stabilisce che la scuola paritaria che rifiuta l’iscrizione di un alunno con disabilità rischia di perdere la parità se la famiglia denuncia il rifiuto al Ministero. Pertanto fate presente tale norma e chiedete i motivi del rifiuto. Comunque per il sostegno lo Stato non dà alla scuola lo stipendio per il docente; la Cassazione ha stabilito che tale spesa è a carico della scuola; spesso, però, le scuole paritarie pretendono le somme per tale compenso; la cassazione ha stabilito che la famiglia può fare ricorso e pretendere sia che la scuola paghi il docente incaricato su posto di sostegno, sia che restituisca le somme richieste.


L’assistenza al genitore disabile grave nella giornata di permesso 104, deve intendersi 24 ore compresa la notte come indicato dal ds in una circolare? Non trovo riferimenti normativi in tal senso, piuttosto tutti in senso opposto. 

L’assistenza deve riguardare, ai fini dei permessi, solo le ore in cui il lavoratore è occupato a lavorare. Non si conoscono norme che prevedano quanto stabilito dal Dirigente Scolasico.


Sono  docente di sostegno in una scuola primaria. È stata rilevata l’esigenza per un alunno disabile di essere seguito in vasca durante l’attività natatoria. Nell’ora in questione l’alunno è coperto da un’educatrice del comune che si reca un piscina con l insegnante curriculare ma che non entra in vasca con l alunno. Mi è stato  riferito dall’assistente  alla comunicazione che la scuola deve fare richiesta al comune per avere una risorsa che entri in vasca con l’alunno ma, di fatto, essendoci già una educatrice comunale non potrebbe essere essa stessa a farlo?

Nel momento in cui si programmano specifiche attività, è opportuno valutarne la fattibilità per garantire a tutti la possibilità di fruirne. Immaginiamo che dell’attività in piscina ne abbiate parlato anche in sede di GLO, valutando la partecipazione dell’alunno, come pure degli accompagnatori. Non conosciamo, da quanto scrive, quali siano i compiti richiesti all’assistente (educatrice), se non che la norma garantisce la presenza di questa risorsa per l’autonomia personale dell’alunno. Dovreste informarvi sui compiti che questa figura, in base al suo contratto, è stata chiamata ad assolvere.


Sono il docente di sostegno dell’alunna in questione. Sia io, il collegio docenti, la famiglia ed anche il medico che la segue siamo concordi nel trattenerla ancora un anno alla scuola “media” (terzo anno) non per demeriti scolastici ma perché così facendo rimarrebbe in un ambiente a lei familiare ed amico che l’ha fatta migliorare sotto tanti punti di vista e le si evita il cambio scuola (per lei molto traumatico) in un nuovo istituto nel quale starebbe soltanto per un anno. L’alunna, se trattenuta, espleterebbe l’obbligo scolastico alle “medie” in quanto già bocciata una volta alle elementari e quindi compirebbe sedici anni durante il prossimo anno scolastico.

Perché chiedere la bocciatura, se l’alunna apprende e il suo percorso scolastico è positivo?
La scuola non è un parcheggio, e non è corretto ciò che viene da voi richiesto, ossia di “trattenere” l’alunna, in virtù di motivazioni che variano dal “trauma” all’assolvimento “dell’obbligo scolastico”. 
In merito al suo quesito, inoltre, facciamo presente quanto segue: 1) non vi è una norma che preveda la bocciatura dei un alunno ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico; 2) non è compito suo, in quanto docente, o del collegio docenti, né della famiglia e neppure del medico assumere decisioni che competono, secondo la normativa vigente, al Consiglio di classe. 


Sono una docente  della scuola primaria, tra noi docenti è  sorto un dubbio. Gli alunni bes con certificazione della legge 170, possono avere una programmazione per obiettivi minimi o devono seguire la programmazione di classe con soltanto misure compensative e dispensative?

Premesso che la programmazione per “obiettivi minimi” non è contemplata per nessun ordine e grado di scuola (è un’espressione impropria ed errata), per gli alunni con diagnosi di DSA la programmazione corrisponde integralmente a quella della classe cui sono iscritti. In sintesi, la legge 170 del 2010 e la normativa successiva prevedono per gli alunni con diagnosi di DSA esclusivamente il ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative, a metodologie didattiche personalizzate e a criteri di valutazione individualizzati, da riportarsi nel Piano Didattico Personalizzato (Linee Guida DSA), documento predisposto con la collaborazione della famiglia.


Sono un insegnante di sostegno,che segue una bimba di 4 anni affetta dalla sindrome di Turner, io ho con lei 12 ore alla settimana. Devo fare un piano di attività da farle seguire, vorrei un vostro consiglio su cosa farle fare, ad esempio lei è un po restia ad usare i punteruoli, non vuole sempre disegnare, le facciamo usare anche i pennelli,ma non sempre è disponibile a farlo.
Potete consigliarmi degli esercizi da fare in palestra?

La progettazione deve essere concordata fra tutti i docenti della sezione e condivisa con la famiglia in sede di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato. Nella sua richiesta ha purtroppo omesso quali sono le capacità e le potenzialità della bambina, riferimenti indispensabili per poterle suggerire possibili attività. L’indicazione del disturbo (o la diagnosi) non è, infatti, sufficiente, in quanto offre un dato generale, ma non dice nulla della bambina. E come lei sa (e come viene sottolineato dall’OMS, in particolare nel suo classificatore più noto, l’ICF) a diagnosi uguale corrispondono persone con capacità differenti e con bisogni diversi. Tanto premesso, in attesa che lei ci invii una descrizione sulle capacità, sulle potenzialità e sugli interessi della bambina, le possiamo suggerire di adottare attività in apprendimento cooperativo, molto efficace per tutti gli alunni della sezione, supportato da un approccio metacognitivo. Contestualmente può proporre a tutti gli alunni della sezione, quindi anche alla bambina, attività “metafonologiche”, con giochi e proposte da attuarsi anche in palestra; si tratta di indicazioni di massima, in attesa di una sua successiva comunicazione.


La Dirigente vuole scrivere un regolamento d’Istituto in cui si afferma che l’insegnante di sostegno deve sostituire il curricolare quando questi è assente, sostenendo che non c’è nessuna legge che lo vieta. LA PERPLESSITÀ che le ho espresso è che il docente di sostegno è contitolare della classe e, se è  assente il curricolare, il docente di sostegno non può  sostituirlo, perché non svolgerebbe più il lavoro d’integrazione per l’alunno a cui è stato assegnato (legge 104). Allora la norma esiste, ma si interpreta a proprio piacimento

Il dirigente scolastico deve nominare i supplenti dei docenti assenti dopo il primo giorno di assenza. Pertanto nel regolamento potrebbe scrivere che il docente per il sostegno, unicamente nel caso in cui non vi fossero docenti della scuola a disposizione o in compresenza o incaricati su organico di potenziamento, può supplire, in via del tutto eccezionale, un collega curricolare della propria classe limitatamente alle prime ore del giorno di assenza, comunque, sempre in via eccezionale, non oltre il primo giorno di assenza dello stesso.


Mio figlio ad oggi frequenta la seconda elementare, è diagnosticato con disturbo dello spettro autistico livello severità 1, con necessità di sostegno e di assistenza educativa specialistica. Gli è stato riconosciuto l’art. 3 comma 3 L. 104. La scuola offre un insegnante di sostegno e, in virtù di una convenzione fatta col Comune (che non si sa quanto durerà, o meglio che durerà finchè ci saranno i fondi per la relativa copertura), al bambino è stato assegnato un educatore generico per 7 ore la settimana. Noi genitori a settembre 2018, inizio anno scolastico della prima elementare, nonchè nuovamente nel mese di novembre 2019, chiediamo per iscritto al Preside che permetta l’ingresso a scuola per almeno un paio d’ore la settimana della pedagogista comportamentale ABA,  che già lo segue in privato da ormai due anni, per un’eventuale osservazione, anche a tempo determinato, nel contesto scolastico per l’eventuale presenza dii anomalie del comporatmento offrendoci naturalmente di pagarne le spese, di stipulare eventuale polizza assicurativa per la responsabilità civile e di raccogliere – come abbiamo fatto – il consenso unanime dei docenti e dei genitori della classe.Facciamo presente che il precedente dirigente scolastico, consentiva l’accesso della pedagogista in orario curricolare, durante gli ultimi due anni della scuola materna. Da parte del Preside nessuna risposta, e nemmeno un appuntamento per parlarne. Dopo diversi solleciti ereiterata la domanda a novembre con espressa richiesta di risposta scritta ai sensi della L. 241/90, il Preside ci ha finalmente convocato per comunicarci oralmente che non è obbligato a concederci l’ingresso, che infatti nega. Alla richiesta di mettere nero su bianco le motivazioni del diniego, risponde che basta la risposta verbale.Tutto questo nonostante il coinvolgimento di rappresentanti di istituto, che a loro volta hanno sollecitato la sottoscrizione di un protocollo e/o di un regolamento ad hoc, secondo un apprezzabile prassi ormai adottata in tantissimi istituti italiani, di cui è stata fornita evidenza documentale al Dirigente. Da parte della scuola, o meglio del suo Dirigente, continua ad esserci un muro. Noi non intendiamo rinunciare a tutelare fino in fondo il nostro bambino, o quantomeno ad accertare che le risposte fornite siano effettivamente e definitivamente corrette; e pertanto metteremo in pratica tutto ciò che è necessario per garantire a nostro figlio, sempre naturalmente nei termini di legge, tutta l’assistenza che non una, ma ben tre neuropsichiatri hanno stabilito che sia necessaria.

L’ingresso in classe di personale esterno all’istituzione scolastica, per motivi di privacy e per le questioni inerenti alla sicurezza, compete al Dirigente scolastico e non ad altri. Contestualmente va precisato che la scuola non è un luogo in cui si effettuano terapie o interventi di riabilitazione. Da quanto ci scrive, lei chiede l’accesso a scuola, ovvero “in classe”, di personale specialista per effettuare un’osservazione contestuale, per un tempo limitato ed ha acquisito il consenso (autorizzazione) da parte di tutti i genitori degli alunni della classe in cui è iscritto suo figlio. Ora, forse è il caso di puntualizzare che nella vostra richiesta voi chiedete che la specialista “possa implementare l’intervento cognitivo-comportamentale in ambito scolastico”, nello specifico in aula, durante le ore di lezione, e che deciderete voi l’orario, comunicando solo successivamente le variazioni: il che non è possibile. Essendo così formulata la richiesta, la risposta del Dirigente Scolastico è, correttamente, negativa. Nel caso in cui la richiesta fosse limitata all’osservazione in classe, secondo “orari concordati” con il Dirigente Scolastico, ciò si renderebbe possibile; e a tal proposito vi è anche una sentenza del tribunale di Bologna.


Sono una docente di sostegno vi pongo una  serie di domande: l’insegnante di sostegno può  sostituire il docente  curriculare quando questo è  assente ma è  presente l’alunno disabile in classe?
Il docente di sostegno può sostituire curriculari assenti quando è  assente l’alunno  ma se deve svolgere un’attività  nella sua classe deve rimanere lì?
La dirigente vuole mettere per iscritto in un regolamento d’istituto che il docente di sostegno va a supplire il docente curricolare quando questo è assente ma è  presente l’alunno disabile?
La dirigente sostiene che le Linee guida sull’Integrazione scolastica e le varie note del MIUR non sono una norma imperativa, come lo sono i DPR o I decreti legislativi e che quindi lei può  mettere per iscritto quanto sopra.

Le Linee guida e le altre norme, come le ordinanze e le circolari, sono vincolanti per quanto esse siano gerarchicamente subordinate a chi le ha emanate. Pertanto chi (come un Dirigente Scolastico) formula provvedimenti di sua competenza, contrari alle norme amministrative ad essi sovraordinati, viola le norme medesime e può quindi incorrere anche in provvedimenti amministrativi. Contro tali atti può essere proposto ricorso al TAR per violazione di tali norme. Pertanto quanto lei dice che è stato deciso dalla sua DS non è legittimo. Le consigliamo di parlare subito con l’USR, affinché intervenga immediatamente.


Sono un’insegnante di sostegno che lavora nell’ambito della Formazione Professionale. Capita sempre più spesso che uno studente abbia riconosciuto dal Collegio per l’individuazione della disabilità, soprattutto nel passaggio alle superiori, l’assistenza educativa e non l’insegnante di sostegno. In questo caso il CDC deve predisporre un PEI o un PDP? E gli esami possono essere affrontati dallo/a studente con prove equipollenti o con le regole previste per uno studente con Bes? 

La fattispecie non è molto chiara, poiché non si comprende se trattasi di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla formazione professionale o dalla scuola secondaria di secondo grado alla formazione professionale o viceversa. Comunque senza la certificazione di disabilità e della legge 104 del 92 non si può essere considerati alunni con disabilità: solo a favore di coloro che presentano i documenti previsti è consentita la formulazione del PEI con assegnazione del docente di sostegno e prove equipollenti. Negli altri casi, dipende: è il Consiglio di classe che, riconoscendo efficaci eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, predispone un PDP la cui validità non può superare l’anno scolastico di riferimento (Nota 2563/13) e, in ogni caso, trattasi di condizione transitoria (la condizione di BES non è né può essere permanente, non può cioè durare per un quinquennio). Se, invece, alla scuola sono stati consegnati copia del verbale di accertamento e della diagnosi funzionale da parte della famiglia ed è stato riconosciuta, come risorsa, la figura dell’assistente (e non del docente per il sostegno), allora deve essere predisposto il PEI (Piano educativo Individualizzato) da parte del competente gruppo di lavoro (GLO), che è costituito da tuti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, dagli specialisti ASL e dai genitori dell’alunno con disabilità.


Sono un docente di una scuola  primaria, quest’anno nella mia scuola è  capitato che in una classe vi siano 2 alunni disabili, ognuno con 11 ore di sostegno. Nella classe vi sono 2 insegnanti  di sostegno. Alla scuola sono state date ore in più  per cui ad un alunno è  stata aggiunta un’ora perché più in difficoltà (12 ore) l’altro invece ha avuto 10 ore. A quest’ ultimo però  è  stata tolta un’ora con la motivazione che essendo nella stessa classe l’insegnante che lavora sul bambino di 12 ore può  lavorare anche sull’altro in quell’ora mancante.  Però la richiesta fatta all’ ufficio scolastico per le ore di sostegno  prevedeva 11 ore per uno e 11 ore per l’ altro. Inoltre la docente sostiene che siccome le disabilità dei due alunni sono diverse, non riesce a lavorare con entrambi. Le chiedo è  legittimo togliere un’ora ad un alunno con le motivazioni sopra riportate, o dobbiamo restituire all’alunno quell’ora mancante come previsto

Se per un verso è vero che la legge 111 del 2011 all’articolo 9, comma 1, stabilisce che l’USR assegna globalmente le ore alla scuola e che questa, poi, le distribuisce tra i diversi alunni, è altrettanto vero che, in tale ripartizione, la scuola deve assolutamente rispettare la richiesta del numero di ore contenuta nei singoli PEI, richiesta che è ormai obbligatoria sia in base alla legge 122 del 2010 articolo 10, comma 5 sia in forza dell’articolo 7 del dlgs 66/17 come modificato dal dlgs 96/19. Pertanto se nel PEI di ciascun alunno sono indicate 11 ore dovete restituire l’ora tolta all’alunno; se avete disponibilità di altre ore potete dare una dodicesima ora all’altro (senza sottrarla ad altri alunni con disabilità).


Sono una docente di sostegno di un Istituto superiore e quest’anno lavoro con una ragazza con grave disabilità inserita in una classe V. Nei giorni scorsi la famiglia ha avuto un colloquio con la Psicologa dell’UMEA per decidere il futuro della figlia. La proposta emersa dal colloquio è stata l’inserimento in un centro diurno. La famiglia turbata dalla prospettiva, chiede adesso alla scuola di bocciare la figlia e rimandare tutto di un anno. Noi scuola cosa possiamo fare, considerando che l’alunna in questione segue una programmazione differenziata? Legalmente è possibile fermare l’alunna su richiesta della famiglia?

È bene premettere che la responsabilità della valutazione è di competenza dei soli insegnanti della classe, non della famiglia. Inoltre, per gli alunni con PEI differenziato, siamo in molti a sostenere che la ripetenza non trova giustificazione, considerato che gli obiettivi fissati nel PEI sono calibrati sulle effettive capacità dei singoli studenti e possono essere adattati ad esse in ogni momento; pertanto essendo gli obiettivi raggiungibili, la ripetenza sarebbe irragionevole. Piuttosto, invece di prospettare alla famiglia un Centro diurno, si tratta di pretendere dal Comune di raccogliere attorno a un tavolo tutti i soggetti impegnati per legge e il volontariato per la formulazione del Progetto individuale, ai fini della realizzazione del progetto di vita, successivo alla scuola, ai sensi dell’articolo 14 della legge 328 del 2000. A tal fine le alleghiamo un commento a due recenti sentenze che precisa l’obbligo del Comune di residenza a formulare un progetto di vita non generico, ma puntuale. 


Sono un’insegnante di liceo (scientifico) e mi trovo a dover affrontare una situazione piuttosto complessa (soprattutto perché il consiglio di classe non ha avuto la possibilità di accedere alla documentazione medica) . In una delle mie classi prime è iscritta una ragazza con handicap (legge 104). 
La disabilità è dovuta ad una caduta dalle scale e ad una frattura non rilevata al momento del ricovero. La ragazza, comunque, dopo un lungo periodo in ospedale, è tornata a camminare e ballare pur con dei forti dolori che spesso le facevano perdere l’equilibrio. I genitori, pertanto hanno deciso di adottare la sedia a rotelle come strumento di protezione e non come unico mezzo di deambulazione. 
A tutto questo si aggiunge il fatto che spesso la ragazza si addormenta improvvisamente e/o sviene anche per delle ore (il motivo di ciò, però, non sembra essere noto). 
Per quanto concerne l’ambito scolastico:
– Per i problemi sopra riportati la ragazza ha frequentato la scuola le prime due o tre settimane e soltanto le prime 3 ore (su richiesta dei genitori)durante le quali spesso era fuori dall’aula in stato di incoscienza; 
-dai primi di ottobre l’alunna risulta continuamente assente, pertanto non è stato possibile svolgere alcuna forma di osservazione o mettere in atto strategie per l’inclusione;
-I genitori hanno espressamente rifiutato l’istruzione domiciliare, pertanto sono state nominate un’insegnante di sostegno e un’assistente specialistica che seguono le nostre lezioni in classe e prendono appunti per la ragazza;
-la diagnosi funzionale presentata i primi di dicembre fa riferimento ad una patologia di carattere psicosomatico;
-Gli specialisti ci hanno imposto un pei per obiettivi minimi, anche se ovviamente questi ultimi sono aleatori e fondati sul nulla, dato che non conosciamo affatto l’alunna;
-Inoltre la famiglia pretende che l’alunna faccia le verifiche a casa in presenza dell’insegnante di sostegno (verifiche che il consiglio di classe ritiene assolutamente inutili dato che nessuno dei docenti curricolari ha avuto modo di seguire la ragazza nel suo percorso didattico);
-per assecondare questa richiesta, la preside vorrebbe proporre al Consiglio d’istituto di lunedì un progetto per pagare tramite Fis chi di noi si dichiarasse disponibile ad andare a casa dell’alunna  a somministrare i compiti in classe. 
Arrivo finalmente alle domande: 
La studentessa può non venire a scuola? Può fare i compiti in classe a casa senza la presenza degli insegnati curricolari?  Posso essere obbligata ad andare a casa o ad accettare che un’altra persona faccia le prove per me? È normale che io mi debba limitare a trascrivere un voto su RE? Si può attivare l’istruzione domiciliare dopo la nomina degli insegnanti di sostegno?  Si può chiamare istruzione domiciliare un’istruzione rivolta alle sole prove di valutazione?
Cosa ci consigliate di fare in questa situazione per tutelarci legalmente, ma soprattutto per aiutare veramente la ragazza? 

È assai grave che voi docenti non abbiate potuto sino ad ora prendere conoscenza della documentazione sanitaria, in particolare della Diagnosi Funzionale, documento utile, insieme ad altre informazioni, ai fini della redazione del Profilo Dinamico Funzionale. Quanto alle valutazioni, non sembra legittimo che vengano somministrate presso il domicilio, in assenza del servizio di istruzione domiciliare non attivato dalla famiglia nonostante il vostro suggerimento. Stante così la situazione, per essere valutata la studentessa deve presentarsi a scuola per le per le prove scritte e orali.Se, invece, la famiglia attiva il servizio di istruzione domiciliare, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 66/17, gli insegnanti possono recarsi presso il domicilio della studentessa, collegarsi via Skype o in video e/o audio-conferenza con la sua classe e le prove di verifica (scritte e orali) avrebbero valore a tutti gli effetti, anche svolte con questi mezzi. Il collegamento tramite audio e/o videoconferenza potrà garantire alla studentessa di seguire le lezioni (cfr. la Nota 7736/2010 e legge 104/92, nonché decreto valutazione). Nell’immediato, pertanto, è indispensabile che il DS convochi un GLO d’urgenza e, alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe, della famiglia e degli operatori socio-sanitari che seguono il caso, proceda con la formulazione del PEI, valido per il corrente anno scolastico, dopo aver preso visione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale (documento elaborato e aggiornato sempre dal GLO e propedeutico per la elaborazione del PEI). Per quanto concerne la validità dell’anno scolastico, in considerazione dello stato di salute dell’alunna e considerate le certificazioni attuali, che motivano la non presenza, potete giustificare le assenze ai fini della validità dell’anno scolastico (al riguardo si vedano il D.lgs. 62/2017, il DPR 122/2009, la C.M. 20/2011); il Consiglio di classe, sulla base di questo dato e se dispone di “sufficienti elementi di valutazione” procede con la valutazione ai fini dell’ammissione al successivo anno scolastico. Se, invece, non riuscirete a valutare l’alunna, non disponendo di sufficienti elementi, l’anno scolastico per la studentessa sarà perduto.


Sono semplicemente un’amica della madre di una bambina di 12 anni che ha un handicap psicomotorio, con legge 104 comma 3, con difficoltà a camminare sola. La madre della bambina spesso mi chiede di accompagnarla a scuola, all’entrata, perché lei deve scappare a lavoro. Io le prime volte ho accettato con inconsapevolezza delle difficoltà a cui andavo incontro (visto che cammina inciampando spesso e cadendo) e delle responsabilità che mi addossavo. Tutt’ora continua la madre a chiedermi favori nell’accompagnare sua figlia a scuola, entrata, uscita e persino alle uscite didattiche all’interno della città, in passato, con il benestare del maestro di sostegno e degli altri docenti. Come posso tutelarmi io, oltre a rifiutarmi alle prossime richieste, perché la madre spesso lascia scendere sua figlia davanti scuola di fretta e furia lì dove sono io e va via dicendo “per favore guardala tu devo andare a lavoro” e poi finisce sempre che il collaboratore scolastico, giustamente, cerca il genitore della bambina per farla entrare e lì devo intervenire io dicendo che l’ha lasciata a me! È stata ripresa la madre dai docenti in occasione dei colloqui, perché ho notato che per qualche giorno entrava a scuola accompagnando la figlia, ma è durato pochi giorni.

Tenga presente che lei non è assolutamente garantita, poiché in caso di danno che si procurasse la ragazza o che procurasse a terzi, lei ne risponde economicamente; nel primo caso ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, nel secondo ai sensi dell’art. 2043 dello stesso Codice. Sarebbe bene che almeno lei si facesse scrivere una lettera dalla madre con la quale le chiede “la cortesia” di portare o prendere la bimba a scuola, aggiungendo che la esonera da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dall’alunna o da lei procurati a terzi. Ciò, in caso di richiesta di risarcimenti nei suoi confronti, non la libera nei confronti di terzi, ma le consente di chiedere e ottenere il rimborso da parte della famiglia; invece, nel caso di danni subiti dalla ragazzina, le consente di opporre alla famiglia la lettera scrittale. Si aggiunga, infine, che, per quanto riguarda le uscite, la scuola non avrebbe dovuto chiederle di partecipare come “accompagnatore”; è la scuola che, organizzando le uscite, deve accertarsi di disporre degli accompagnatori necessari fra il personale stesso della scuola. 


Può un genitore imporre al consiglio di classe l’adozione di un pei con programmazione uguale alla classe pur essendo in presenza di alunno autistico con tutte le implicazioni del caso? 

La diagnosi non è la persona, e la persona non è un disturbo o una sindrome. Ci sono persone “con autismo” che lavorano in università come docenti. Come vede un disturbo non offre informazioni sulla persona, al massimo fa affiorare lo stigma. 


Sono un insegnante di sostegno della scuola primaria e  funzione strumentale che si occupa dell’area del sostegno in un Istituto Comprensivo.
Mi permetto di chiederle gentilmemte informazioni di tipo normativo:
1. Quando l alunno Comma3 con 18 ore di sostegno, è in classe senza docente di sos. Chi ha il compito di preparare i metriali, le lezioni e le verifiche? L’insegnante di sostegno o l’insegnante di classe? Qual è la normativa che regola i compiti di ognuno?
Mi trovo spesso in difficoltà nel dover coordinare gli insegnanti di sostegno della secondaria di primo grado. Suggerisco con buon senso, di collaborare con docenti di classe nella produzione di materiale didattico/operativo per l’alunno con 104 ma mi sento chiedere sulla base di quale norma sono tenuti a farlo.Oppure mi sento rispondere dal docente di sostegno che lui prepara per le ore in cui è presente, mentre per le rimanenti ore ci devono pensare gli insegnanti di classe.
2. Firma sul PEI di un ragazzino comma 3. Genitori separati da molti anni, padre disinteressato e assente da sempre nella vita scolastica del ragazzo. La scuola, normativamente parlando, è obbligata a rintracciarlo per la firma del PEI ? Anche qui chiedo la normativa di riferimento.

Il docente incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità per un certo numero di ore; se, come lei scrive, questo docente deve occuparsi di predisporre tutte le attività per tutti i docenti per tutto il tempo-scuola dell’alunno, allora ciò deporrebbe a favore della tesi che vede il docente di sostegno assegnato per tutto il tempo-scuola, divenendo unico referente del processo di inclusione. E ciò è in netta contraddizione con i principi di una scuola inclusiva. Va aggiunto che il docente di sostegno non è un tuttologo, e questo già potrebbe essere sufficiente per offrire una risposta esaustiva. Tanto premesso, è chiaro che il docente specializzato è chiamato a offrire le sue competenze a supporto dell’azione didattica dei colleghi, proponendo suggerimenti e assicurando supporto, quando richiesto, in merito a come impostare le attività e a quali strategie ricorrere, per effettuare efficaci interventi formativi; pertanto egli garantirà il suo intervento nell’orario di servizio, mentre per le attività, di cui sono responsabili i colleghi incaricati su posto disciplinare, offrirà la sua consulenza nelle sedi e nei tempi opportuni.
Per quanto concerne la “firma del PEI”, suggeriamo quanto segue: la scuola convochi entrambi i genitori alla riunione del GLO per la formulazione del PEI, precisando che sarà sufficiente la firma di chi si presenta alla riunione. Se l’altro genitore è veramente disinteressato, non parteciperà o non avrà nulla da obiettare. Se, invece, fosse interessato, allora interverrà oppure scriverà qualcosa. 


Sono un insegnante di sostegno e beneficio della l. 104 di mia madre. Sono impiegata su un bambino cieco al quarto anno di scuola primaria. L’anno prossimo il mio alunno frequenterà la quinta, per cui poi andrà alla secondaria di primo grado. Essendo impiegata specificamente in detta graduatoria, quando finirò il ciclo di scuola primaria con lui, sarò trasferita o sarò inclusa nella graduatoria di circolo nel ruolo psicofisico? 

I docenti incaricati su posto di sostegno devono possedere titolo polivalente, pertanto, concluso il ciclo, lei sarà assegnato ad altra classe in cui è iscritto un alunno con disabilità. Nel caso non ci fossero più alunni con disabilità nella scuola o nel plesso dove lavora, risulterà perdente posto e, di conseguenza, potrà essere spostato in un istituto vicino o in un altro plesso. Tuttavia, qualora la scuola ritenesse erroneamente che lei è ormai nell’elenco per gli alunni ciechi, ha comunque diritto a restare in quella scuola con precedenza su alunni con altre disabilità, essendo in possesso della specializzazione polivalente.


Sono la referente per i BES nel mio liceo da oltre 10 anni. Ho affrontato con entusiasmo la formazione continua, la creazione e la condivisione di un sistema scolastico inclusivo, ho combattuto nei primi anni perchè tutti i colleghi vincessero le proprie resistenze e perplessità ma alla fine pensavo di poter dire che sul fronte BES ogni ostacolo nella mia scuola fosse stato quasi completamente rimosso.Invece no… adesso il processo si è invertito. Il “nemico” a volte è costituito proprio dalle famiglie, nemico che negli ultimi anni ha distrutto tutto quanto costruito con passione e pazienza. A fronte di tantissimi ragazzi con DSA o altri BES che vivono la loro esperienza scolastica con soddisfazione e in sintonia con il proprio modo di essere (alcuni tra i primi della classe) ogni anno ci capita sempre più spesso di doverci arrendere a continue minacce, pretese, pressioni, da parte di genitori, imboccati da avvocati e psicologi del tutto privi di etica e professionalità che, invece di dare il proprio contributo alla società, provvedono a smontarne i valori. Ed ecco fiorire i ricorsi che ovviamente puntano alla forma, alla piccola omissione, al buco normativo …Per non parlare della quantità di certificazioni che cresce in modo troppo esponenziale per poter essere credibile. Famiglie di ragazzi con disabilità gravissime che non hanno mai parlato, comunicato, che hanno affrontato 12 anni e mezzo di scuola con un PEI differenziato, improvvisamente si armano di carte e codici per farli ammettere agli esami di stato rifiutando il PEI e vincendo ricorsi grazie a procedure macchinose promosse da avvocati senza alcuna dignità. E questa non è che la punta dell’iceberg. Anni di costruzione dell’inclusione che vanno in fumo, perchè la scuola non ne può più. Non siamo avvocati, siamo formatori, e veniamo continuamente lasciati soli a combattere battaglie che non possiamo vincere.Risultato? la resa. Cosa vuoi, un sei? un diploma? un babisitteraggio mattutino gratis? ok, basta, fai come ti pare.Sconfitta.Scusate lo sfogo, ma credo di non essere l’unica.
Se mi permettete vi disturberei per una  consulenza. Cosa si deve fare se la famiglia rifiuta di firmare un PDP? Il motivo del rifiuto non è la rinuncia al Piano, ma alla volontà di volerne dirigere i contenuti in modo troppo invasivo, nel senso ” o scrivete questo o non firmiamo”. Naturalmente se vi disturbo è perchè queste pretese sono davvero assurde e non il linea con quelli che sono gli obiettivi di un liceo o di qualsiasi altra scuola.
Se la famiglia non firma la scuola cosa deve fare? quali sono le procedure per non incappare nell’ennesimo ricorso? quali sono eventualmente i riferimenti normativi?Premetto che i signori in questione hanno già vinto lo scorso anno un ricorso al TAR contro un esame di riparazione a settembre trovando una imperfezione procedurale nell’attribuzione dell’insufficienza da parte del collega. Hanno la denuncia facile e con fare ricattatorio anche quest’anno vogliono dirigere l’andamento scolastico del figlio, demolendo il clima dell’intera comunità educante, dai docenti ai compagni di classe.

Le criticità interessano sicuramente la scuola, in cui operano docenti preparati e competenti… e non solo; ma le difficoltà riguardano anche i genitori, che in più occasioni vivono situazioni complesse, immersi in inutili e improduttivi conflitti. Nessuno può dirsi fuori. Tanto premesso, è opportuno aggiungere, per chiarezza di informazione, che non è possibile che un alunno con disabilità effettui un percorso di “12 anni con PEI differenziato”, in quanto tale evenienza, in base alla normativa vigente, e che i docenti ben conoscono, è limitata al periodo della scuola secondaria di secondo grado, la cui durata è quinquennale.
Che cosa fare se la famiglia rifiuta di firmare un PDP? Lei non ha specificato il destinatario del PDP, per cui supponiamo, dall’oggetto, che si tratti di alunno con diagnosi di DSA. Le “Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con diagnosi di DSA”, del 2011, stabiliscono che il Piano Didattico Personalizzato venga elaborato con la collaborazione della famiglia (“Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici”). È altrettanto importante coinvolgere, in questa predisposizione, anche lo studente direttamente interessato. Il PDP è uno strumento “utile” non solo per la continuità didattica, ma anche per “la condivisione con la famiglia” di ciò che viene intrapreso con il suo contributo. Sappiamo quanto sia difficile mediare e quanto il dialogo a volte si areni per una reciproca difficoltà di comprensione (le parole, spesso, assumono significati differenti e una persona, quando vi ricorre, non sempre riesce a veicolare il messaggio che intende far presente. Gli esperti della didattica, su questo, dovrebbero essere molto attenti; questa attenzione nella comunicazione può facilitare e aiutare la costruzione del dialogo e sostenere una reciproca fiducia). La diagnosi, peraltro, testimonia la presenza di un disturbo che la scuola non può ignorare. Il programma, per gli alunni con diagnosi di DSA, coincide con quello della classe alla quale lo studente è iscritto; non può essere difficile concordare “l’uso degli strumenti compensativi”, la “adozione di adeguate e coerenti misure dispensative”, l’indicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione per ciascuna disciplina (compito che spetta a ogni docente della classe). Il genitore e lo studente possono offrire un valido aiuto e facilitare, in tal senso, la redazione del PDP. Nell’oggetto in questione, al fine di stemperare il clima creatosi, è bene che la scuola, per prima, dimostri attenzione. Che cosa fare in sintesi? A fronte della presentazione di una diagnosi di DSA, il PDP va obbligatoriamente elaborato (mentre per gli alunni con BES della terza sottocategoria, per citare la triste espressione usata dalla Direttiva del 2012, anche a fronte di una relazione o altra documentazione sanitaria, il Consiglio di classe è autonomo nel riconoscere o meno l’alunno come alunno con BES e quindi di redigere o meno un PDP). Per quanto riguarda la firma essa è importante, in quanto, come indicato dalle Linee guida del 2011, allegate al DM 5669, la famiglia “condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente”, quindi è chiamata a condividere il PDP firmandolo. Il nostro suggerimento è di invitare la scuola al dialogo, anche se comprendiamo le difficoltà descritte, e ad agire con professionalità, accogliendo i suggerimenti della famiglia, quei suggerimenti che favoriscono il percorso scolastico dello studente, avendo cura di condividerli direttamente anche con lo stesso studente (siamo in una secondaria di secondo grado) ciò che nel PDP sarà formalizzato. Qualora la famiglia insistesse nel rifiuto di firmare il PDP, la scuola deve attenersi a tale volontà, e dovrà mettere a verbale che, a fronte della mancata firma, la famiglia espone l’alunno a grosse difficoltà, specie nella valutazione degli apprendimenti e che non si applicano gli strumenti compensativi e le misure dispensative, aggiungendo, sempre nel verbale, le motivazioni per le quali la famiglia esprime il suo rifiuto.


La famiglia di un bambino con disturbo dello spettro autistico vorrebbe che il figlio fosse seguito anche in orario scolastico e all’interno della classe dalla comportamentista che lo segue a casa e ne fa richiesta al Dirigente scolastico. Tale richiesta viene supportata dalle firme di tutte le insegnanti del consiglio di classe e da quelle dei genitori dei compagni. Il Dirigente in questo caso è obbligato a concedere l’intervento in classe o può comunque negarlo considerando che è un esperto pagato dalla famiglia? 

Le attività di riabilitazione devono essere effettuate in orario extrascolastico al di fuori dell’ambiente scolastico; a scuola, durante l’orario delle lezioni, non è consentita la riabilitazione. Anche sulla base di recenti sentenze, a scuola può entrare unicamente un esperto, con compiti di supervisione, a condizione che sia in possesso della certificazione BCBA, come precisa la Sentenza del Tribunale di Bologna che, con ordinanza 20/12/2013, ha autorizzato l’operatore per un intervento di supervisione tre volte al mese. Disponendo delle autorizzazioni di tutti i genitori, la supervisione potrebbe essere effettuata in classe, in merito agli interventi “educativo-didattici”, non certamente per attività di riabilitazione. Si rammenta, per completezza, che la responsabilità degli alunni, sia che la supervisione venga effettuata in aula o al di fuori dell’aula, è esclusivamente dei docenti in servizio.


Sono una docente utilizzata in altra mansione e usufruisco della L. 104 dal 2017 chiedendo i permessi dei tre giorni mensili per l’assistenza di mia madre con cui abbiamo la stessa residenza anagrafica e presentai una autorcetificazione dichiarando, sotto la mia responsabilità, che sono l’unica persona che beneficia della L.104, considerando mio fratello con cui non c’è alcun rapporto e di cui non conosco nemmeno se è ancora in vita.
Adesso il punto è questo: ho bisogno, di tanto in tanto, di utilizzare alcuni giorni detraendoli dal congedo biennale ma non mi viene concesso perchè la direzione pretende la firma di mio fratello dichiarante che non è coinvolto a beneficiare del congedo.
Ribadisco che non ho alcuna informazione, ormai da anni, di mio fratello per cui sono impossibilitata a produrre quanto richiedono.
Come posso agire per uscire da questa situazione così controversa?

Stante la sua situazione familiare dell’assenza di rapporti con suo fratello, a nostro avviso, comunichi alla scuola e all’INPS che Lei, da tempo, non ha rapporti con suo fratello, di cui non ha più neppure l’indirizzo di residenza o di domicilio;   ribadisca che è soltanto lei ad assistere la mamma; inviti l’INPS a trovare suo fratello e chiedergli conferma della sua dichiarazione che, come tutte le dichiarazioni, in tali casi è soggetta, se infedele, alle sanzioni di legge, tra cui anche la restituzione delle somme corrispondenti ai permessi fruiti, nel caso in cui l’INPS accertasse che le ue dichiarazioni sono mendaci. Pertanto, un suo diritto non può essere escluso da circostanze estranee alla sfera del suo controllo.


Avrei bisogno di capire quale sia l’iter per l’insegnante scolastico di sostegno e se necessariamente  si debba attivare la l. 104. 
Mio figlio ha avuto diagnosi  di autismo di grado lieve certificato da università  pubblica. A seguito di tale certificazione, in accordo  anche con gli esperti  dell’università  è  stato redatto un pdp (come legge 170 che ha supportato mio figlio al quinto anno della primaria). 
Premetto  che non ho mai presentato alla scuola la diagnosi sul funzionamento  di mio figlio perché  appunto , data la realtà  in cui vivo, non volevo farlo ” bollare”. 
Ora le insegnanti di prima media (che molto probabilmente  hanno riconosciuto  la patologia) nel redigere il pdp parlano di autonomia limitata, di manierismo  e di scarsa relazione e in incontro di persona mi chiedono il sostegno. 
Non perché  non abbia le competenze (i voti iniziali sono tutti sufficienti ) ma perché  per sostenere  l’attenzione  mio figlio ha bisogno di un rapporto 1:1 che loro non possono sostenere. Sarebbe possibile trovare un percorso per attivare un sostegno  che non leda mio figlio per il futuro precludendogli sbocchi lavorati/ concorsi  o altro?

L’iter per il sostegno, attualmente, è il seguente: dopo l’accertamento “dell’handicap”, come dispone la legge 104/92, i genitori, rivolgendosi all’ASL, chiedono la valutazione per il riconoscimento del figlio come “alunno con disabilità”, ai sensi del DPCM 185/2006. L’equipe multidisciplinare dell’ASL rilascia il Verbale di Accertamento e la Diagnosi Funzionale, che la famiglia consegna in copia cartacea alla scuola. A questo punto il Dirigente scolastico, facendo riferimento alla Diagnosi Funzionale, richiede il docente per il sostegno e ogni altra risorsa riportata nel documento. La certificazione di disabilità non comporta, in automatico, il mancato conseguimento del titolo di studio, come il diploma. Di fatto, essa costituisce una tutela, in quanto permette di predisporre un percorso individualizzato a favore dell’alunno, che può avvalersi di ausili e/o sussidi didattici eventualmente necessari. Contestualmente, con la predisposizione del PEI (percorso annuale individualizzato), per ciascuna disciplina vengono specificati sia le modalità di verifica che i criteri di valutazione. Il PEI è il documento che viene elaborato congiuntamente da tutti i docenti della classe con i genitori e con gli specialisti dell’ASL.


Avrei necessità di conoscere la normativa che regolamenta la validità del diploma di scuola media inferiore in presenza di certificazione ai sensi Legge 104/92. Vorrei sapere  se con lo stato di gravità l’alunno può conseguire  un diploma  o se ottiene solo un titolo di frequenza e quindi non accede a un diploma di scuola media superiore.

Per l’esame di Stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione d’esame, sulla base del PEI e prevedendo l’uso di “attrezzature tecniche e sussidi didattici” indicati nel PEI, predispone “prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali”; queste prove, dette differenziate, hanno “valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale” (d.lgs. 62/17; legge 104/92).


Sono un’insegnante della scuola primaria. Il mio dirigente scrive una circolare dicendo che noi docenti siamo tenuti a consegnare copia del documento PEI o PDP ai genitori. In merito a questo mi sono fatta delle domande soprattutto dopo aver frequentato un corso di formazione sulla privacy. Chiedo gentilmente se potete chiarire i miei dubbi. Il PEI documento con all’interno dei dati sensibili dell alunno viene depositato nel fascicolo personale dello stesso e se il genitore ne fa richiesta è l’ufficio amministrativo che lo dovrebbe consegnare e non il docente vedi legge n 241/90. Il docente si può rifiutare?

I genitori hanno diritto ad avere copia cartacea di tutta la documentazione del figlio che, a scuola, è custodita nel suo fascicolo personale. I genitori potrebbero presentare una richiesta scritta in segreteria, ma nulla vieta che tale documento venga consegnato alla famiglia, nelle modalità indicate dal dirigente scolastico. Deve infine tener presente che per l’utilizzo dei dati sensibili riguardanti il figlio è la famiglia che autorizza la scuola, e non viceversa (proprio perché essi detengono la responsabilità genitoriale).


Sono la mamma di un ragazzo che frequenta la scuola e mi trovo ad avere dei dubbi sulla gestione dell’educatore di sostegno per mio figlio perché fino all’anno scorso aveva 21 ore tra insegnante di sostegno e educatore, mentre quest’anno l’insegnante di sostegno ha solo 4 ore delle 9 previste dal pei e l’educatore che ne aveva 10 ora ne ha 4 divise tra due educatori di cui una ha 3 ore e l’altra 1. E’ possibile che succeda questo?

Per quanto riguarda le ore di sostegno ed anche per le ore dell’assistente (educatore), la scuola deve assegnare quelle che sono state indicate nel PEI. Se così non avviene, come nel suo caso, la famiglia può inoltrare ricorso. L’orario degli insegnanti, normalmente, è curato dal Dirigente o da personale da lui delegato; se ritenete che quello attualmente indicato non è adeguato per garantire il diritto allo studio dell’alunno con disabilità, parlatene dapprima con i docenti della classe di vostro figlio e, se necessario, chiedete la convocazione urgente del GLO; in tale sede, potrete discutere la distribuzione delle risorse in modo proficuo per l’alunno stesso. Se l’orario risulterà differente da quello in uso, dovrà essere presentato al dirigente scolastico per una modifica formale.


Sono insegnante nella scuola superiore e seguo un’alunna autistica art.3 comma 3; vorrei chiarimenti normativi che riguardano l’organizzazione oraria dell’alunna, in particolar modo vorrei sapere se è necessario che l’alunna segua l’orario della classe sia in ingresso che in uscita oppure se è possibile che l’alunna  possa trattenersi a scuola al di fuori dell’orario di classe, per proseguire l’attività didattica con l’insegnante di sostegno !

L’orario di frequenza deve essere per quanto possibile identico a quello dei compagni. In caso di spostamenti dalla norma è bene che le modifiche all’orario della classe siano concordate e approvate nel PEI in sede di GLO. Tuttavia, per le attività svolte a scuola, l’orario non può eccedere quello della classe; diverso è l’intervento presso il domicilio (servizio di istruzione domiciliare).


Mia figlia  precaria, docente di lettere abilitata ,ha ricevuto  da poco , incarico annuale su posto di sostegno (non ha titolo)  in una scuola secondaria di primo grado. Da premettere che tutte le cattedre sono state assegnate a settembre  tra gli alunni  da supportare gliene e’ stato assegnato uno  per 8 ore (con gia’ 18 ore di sostegno più 12 di potenziamento con docente avente specializzazione H ) , gravissimo, aggressivo, violento, schizofrenico, scappa anche dalla scuola non solo dall’aula. Avendo, mia figlia, subito intervento alla cervicale con rimozione vertebra e sostituzione con una in titanio,  a detta del chirurgo deve evitare  scossoni, spinte e traumi alla schiena ecc. , ed una invalidità’ del 47% per altre patologie (da rivedere per aggravamento),  ha chiesto alla reggente che le venga sostituito  tale alunno  che va  bloccato con forza quando prende a pugni e a calci compagni e docenti, con uno non violento  e pericoloso per la sua incolumita’. La reggente , che ha il compito di tutelare i lavoratori, ha risposto che può’ “rinunciare all’incarico””!!! Come può’ agire mia figlia , se la Reggente non accogliesse la sua richiesta? 

Nel momento in cui è stato conferito l’incarico, sua figlia avrebbe dovuto far presente al Dirigente scolastico la sua situazione. Non si capisce perché non lo abbia tempestivamente informato, presentando, a supporto, la documentazione necessaria. Suggerisca a sua figlia di prendere contatti subito con il Dirigente scolastico, che è responsabile di tutto il personale della scuola. Tenga presente, che l’eventuale spostamento su altro caso è alquanto improbabile, essendo l’anno scolastico avviato; non è possibile, infatti, interrompere la continuità didattica già in atto.


Siamo due docenti di scuola primaria, in classe abbiamo un alunno che è seguito dalla docente di sostegno per 22 ore. Al momento segue la programmazione della classe, senza particolari difficoltà se non avere la docente di sostegno che per alcune attività fornisce una spiegazione ulteriore ma non differente dalla classe. Ci siamo poste una domanda, nel pei vanno messi gli obiettivi specifici per ciascuna disciplina estrapolandoli dalla programmazione della classe? La docente di sostegno ritiene che non serva in quanto specifica in altre aree del pei che per l’alunno è sufficiente una spiegazione aggiuntiva. Per non fare errori vorremmo capire cosa fare se mettere gli obiettivi seppure estrapolati dalla programmazione di classe, oppure se mettere che segue la programmazione della classe con semplici spiegazioni aggiuntive. Sentiamo la profonda responsabilità verso tale alunno e la sua famiglia e non vorremmo fare un errore in un documento così importante come il pei.

Se l’alunno sostanzialmente segue gli obiettivi fissati per la classe frequentata, è sufficiente indicare, nella parte riguardante ciascuna disciplina, che si fa riferimento agli obiettivi programmati per la classe e, nella parte generale, che la programmazione coincide con quella della classe alla quale l’alunno è iscritto. Nella sezione riguardante ogni singola disciplina, in cui devono essere specificati le modalità di verifica, i criteri di valutazione e gli eventuali ausili e/o sussidi didattici utilizzati, sarà opportuno indicare, nella parte relative alle strategie, che alcune tematiche sono approfondite individualmente o nel piccolo gruppo cooperativo.


Vorrei avere dei chiarimenti sul tipo di intervento che la scuola può mettere in atto nei confronti di alunno con certificazione L104 art. 3 comma 3, che ha compiuto 17 anni e frequenta la quarta di un liceo artistico. Il problema è che questo alunno di fatto si assenta spessissimo, frequenta la scuola 4/5 volte al mese, rendendo vano ogni tipo di intervento educativo, pedagogico e di inclusione. La mamma si rende quasi sempre irreperibile e quando si ha la fortuna di interpellarla adduce una serie di scuse per giustificare le numerose assenze: il ragazzo non si vuole alzare la mattina, ha delle visite mediche o non sta bene. Giungo alla domanda: come deve agire la scuola? In questo caso vengono disperse risorse umane importanti: docente di sostegno e assistente specialistica che non possono essere assegnati ad altri alunni, in attesa che arrivi l’ alunno di cui sopra.

L’articolo 5, comma 2, del d.lgs 62/17 stabilisce che, superato un quarto di assenze, l’anno scolastico per l’alunno è invalidato; solo eccezionalmente, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti, il Consiglio di classe, sulla base di opportuna documentazione, può ritenere valido l’anno scolastico malgrado le assenze, purché sia in grado di valutare positivamente l’alunno, ovvero possieda sufficienti elementi di valutazione; in mancanza, l’alunno non viene ammesso alla classe successiva. Se non riuscite comunque a valutarlo non potete bocciarlo prima dello scrutinio finale. Vi suggeriamo, appena l’alunno supera un quarto d’assenze, di chiedere alla famiglia una certificazione medica relativa all’impossibilità di frequenza continuativa, se ciò è possibile. Le assenze, infatti, vanno giustificate. Considerate anche che se le assenze sono determinate da particolari condizioni di salute, che ne impediscono di fatto la frequenza, in quanto l’alunno necessita di cure o altro da effettuarsi presso il domicilio, la scuola può organizzare, previa richiesta formale della famiglia (corredata da certificazione medica), il servizio di istruzione domiciliare, in modo da garantire il diritto allo studio e, contestualmente, tutelare la salute dello studente. Vi suggeriamo di convocare formalmente la famiglia e di valutare insieme questa ipotesi di intervento. In mancanza potete destinare le risorse ad altri alunni, tenendo presente che lo studente, regolarmente iscritto alla classe quarta, ha diritto a frequentare fino alle fine dell’anno scolastico. Infine è bene che considerate anche il fatto che quando lo studente viene a scuola, anche se ciò accade occasionalmente, devono essergli garantite le risorse a lui assegnate. Concludiamo rammentando che il diritto allo studio dello studente comprende il completamento del percorso, ossia anche l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.


Sono docente di sostegno in una scuola sec. di primo grado. Seguo da due anni un bambino affetto da autismo e sin da subito sono emerse divergenze con la famiglia sul piano metodologico e didattico . L’intero consiglio di classe e il Preside sostengono una tesi, la famiglia un’altra. Recentemente la famiglia ha chiesto l’intervento ad una psicologa che lavora in struttura privata. L’incontro tra la sottoscritta e la psicologa avverrà a breve. La domanda è: fin dove si può spingere uno psicologo esterno in merito alla didattica e metodologia? può imporre una sua visione della cosa oppure può solo dare suggerimenti e il Consiglio di classe è sovrano?

L’intervento di uno psicologo o di un esperto in ABA, applied behavior analysis, può aiutare i docenti a comprendere come debbano comportarsi e in che modo interagire con l’alunno, coerentemente con le scelte educative della famiglia. Un confronto in tal senso è sicuramente positivo, da apprezzare e condividere, purchè coinvolga tutti i docenti della classe e non uno soltanto. La didattica, invece, rimane di competenza della scuola e quindi le proposte di questi esperti relative al PEI debbono essere valutate dai docenti come suggerimenti e non vincolanti.


Sono la mamma di un ragazzo di 11 anni frequentante la 2 media con diagnosi di “disregolazione dell’umore dirompente e disgrafia”. Sulla certificazione 104 c’è scritto quanto segue: “Portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”. Gli è stato assegnato un insegnante di sostegno per 13 ore settimanali e un assistente educativo (AEC) per 3 ore settimanali. La scuola, durante l’ultimo glho ha proposto una riduzione di orario da 30 a 20 ore settimanali in modo da avere la quasi totalità delle ore coperte da sostegno e AEC. Di fatto, invece, ha deciso unilateralmente di applicarla questa riduzione senza informarci su cosa andrebbe a perdere e senza chiederci autorizzazione a procedere. (non ci hanno neanche dato una copia del verbale GLHO, nè ce l’hanno fatta firmare) La mia domanda è: può la scuola fare tutto ciò senza far firmare nulla a noi genitori? Oltretutto la riduzione di 10 ore settimanali a noi sembra un pò eccessiva

Tutte le decisioni relative alla didattica con alunni con disabilità, ivi compreso l’orario di frequenza, devono essere adottate dal GLO e indicate puntualmente nel PEI; lei, come membro di diritto del GLO doveva essere a conoscenza di una tale proposta della scuola e, soprattutto, aveva diritto di dire la sua.  Comunque la riduzione dell’orario di frequenza motivata dall’insufficiente numero di ore di sostegno e di assistenza è del tutto illegittima, stante la norma tassativa dell’articolo 12 comma 4 della legge 104 del 1992 secondo la quale nessuna disabilità può essere causa di esclusione o di riduzione dalla frequenza scolastica. Pertanto invii una mail o una raccomandata al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale e al MIUR (alla direzione generale per lo studente, email: dgsip.segreteria@istruzione.it), facendo presente che lei pretende che suo figlio frequenti, come tutti i compagni, l’orario delle lezioni, aggiungendo che, in caso contrario, sarà costretta a rivolgersi al tribunale civile per discriminazione ai sensi della legge 67 del 2006, chiedendo anche i danni non patrimoniali per il periodo di ridotto orario di frequenza scolastica.  Se la scuola ritiene che sia indispensabile per suo figlio la presenza di una persona in tutte le ore dell’orario scolastico, è la scuola, come servizio pubblico, che deve adoperarsi o presso l’ufficio scolastico regionale o presso l’ente locale per avere un maggior numero di ore di sostegno e/o di assistenza per l’autonomia. Ci tenga informati sugli sviluppi della situazione. 


Sono diplomata con un Pei differenziato quindi con un attestato di diploma e oltre ad essere una limitazione dal punto di vista psicologico perchè non mi vengono riconosciuti 5 anni di liceo tranne al CPI dove viene riconosciuto come  diploma di scuola superiore che non permette l’accesso all’università.
Il problema sorge in quanto sono iscritta alla legge 68 e vorrei provare un concorso statale e chiedevo se questo titolo di studio viene riconosciuto per la classe di concorso del diploma o se essendo iscritta a questa legge ci possono essere agevolazioni.

Per partecipare a un concorso statale è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Che cosa può fare? Può iscriversi come privatista, prendendo contatti con la scuola in cui intende sostenere le prove d’esame, al fine di concordare i contenuti di un PEI semplificato. Per le prove d’esame, infatti, i candidati privatisti con disabilità possono fare riferimento al Decreto Ministeriale del 13 dicembre 1984, concernente gli esami di scuola media. Tale norma, a nostro avviso, è applicabile, per analogia, anche agli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione. Potrà, pertanto, svolgere l’esame di Stato anche con prove equipollenti, secondo la definizione che ne dà l’art. 6 comma 1 del DPR n. 323/1998 e avrà diritto all’assegnazione di un docente, che la assista durante le prove.


Sono un’insegnante curricolare di un bambino certificato a
fine agosto 2019 con diritto a 12 ore di sostegno e  10 di assistente
all’autonomia. Ad oggi il bambino riesce a frequentare solo al mattino e con le ore dell’assistente, diminuite rispetto a quelle di inizio anno. Chiedo in continuazione alla direzione notizie rispetto all’arrivo dell’insegnante di sostegno, e mi rispondono dicendo che aspettano decreto da UST. Noi siamo una scuola d’infanzia. Mi sembra assurdo non ci sia ancora insegnante e di non poter tutelare i diritti alla frequenza del bambino. Cosa posso fare?

Occorre verificare le ragioni di questo enorme ritardo. Se fosse dovuta al fatto che mancano docenti specializzati, sarà necessario accettare anche docenti non specializzati, pretendendo però che svolgano immediatamente, insieme ai colleghi di sezione, un breve corso di aggiornamento, che ormai è divenuto obbligatorio. Se, invece, la causa è il fatto che non si riesce a trovare docenti, anche non specializzati, allora occorre provare a cercarli anche in graduatorie di scuole vicine, richiedendo i recapiti alle scuole. Se, infine, la causa riguardasse il fatto che le graduatorie non sono ancora definitive, magari a causa di ricorsi, occorre attendere che divengano definitive, pretendendo che il prossimo anno ne sia anticipata la pubblicazione. Il bambino, nel frattempo, deve frequentare per il tempo-scuola previsto (la sua frequenza non può essere limitata al mattino per assenza o per mancata nomina del docente di sostegno, perché ciò costituirebbe una discriminazione nei confronti del piccolo, perseguibile per legge).


Sono un’insegnante  con specializzazione polivalente e lavoro in una scuola primaria statale, frequentata solo da alunni diversamente abili. Vorrei sapere se  è possibile sostituire i libri di testo con altri testi più funzionali ai bisogni degli alunni (testi sensoriali, facilitati, ecc.) in quanto i testi che ogni anno vengono adottati relativi la classe di frequenza non vengono utilizzati (gli alunni presentano tipologie diverse di handicap anche gravissimo).

Quanto lei scrive ci lascia alquanto perplessi. Gli alunni con disabilità, in base alle nostre norme frequentano le “classi comuni” della scuola italiana, e non, certamente, una scuola “separata” dagli altri.


Sono un docente di un Istituto di Istruzione Secondaria superiore. Da qualche anno è prassi nella mia scuola dividere le 18H di uno stesso alunno H a due/tre docenti di sostegno. In particolare quest’anno nel mio cdc ci sono due docenti di sostegno che seguono un alunno H per 8 ore (4+4) . Ritengo che questo frazionamento sia deleterio per il ragazzo (che non ha una sola figura di riferimento) e per lo stesso consiglio di classe in quanto non viene garantita l’unicità dell’insegnamento. Chiedo cortesemente di sapere se la prassi che utilizza la mia scuola sia corretta (io ritengo invece che debba essere una eccezione e per casi isolati) e in caso come posso fare ‘’ragionare’’ DS e referenti del Sostegno.

La questione da lei sollevata è particolarmente importante, fermo restando il fatto che la responsabilità dell’alunno con disabilità è in capo ad ogni insegnante della classe, in quanto l’alunno con disabilità è alunno di ogni docente, non di uno soltanto. La prassi adottata, non solo nella sua scuola ma in moltissime altre, è contraria proprio ai principi che sottendono il progetto inclusivo. Sembra, infatti, che prevalga la questione “copertura” a discapito della qualità dell’insegnamento e, nello specifico, dell’intervento, che il legislatore attribuisce al docente incaricato su posto di sostegno, proprio per favorire le “attività di sostegno” alla classe, consentendo, con la sua presenza, l’attuazione del diritto allo studio. Parlatene in sede di Collegio Docenti e fatene motivo di riflessione. 


Sono un’insegnante di sostegno ed opero nella scuola dell’infanzia. Seguo un bambino autistico per 25 ore settimanali, al mattino all’interno della sezione vengo affiancata da una specialista del metodo Aba la quale mi istruisce sugli interventi specialistici comportamentali che devo adottare nei confronti dell’alunno, ritenendoli gli unici idonei per poter raggiungere l’obiettivo dell’autonomia personale e mettendo in discussione il mio operato didattico… Tale situazione diventa ancora più complessa, quando alla specialista, si aggiunge la figura della super visore, che due volte al mese viene a controllare il comportamento del bambino, ma indirettamente anche il  mio operato e se mi attengo ad eseguire completamente le loro tecniche metodologiche… Ciò per me è molto frustrante perché essendo una docente specializzata in attività di sostegno, avendo  le competenze  ed utilizzando le strategie didattiche opportune,  sentirmi osservata e contestata da loro se sforo le loro richieste metodologiche, mi  infastidisce terribilmente. Come devo comportarmi?  Devo annullare le mie competenze e acquisire le loro metodologie?

È fuori discussione che scuola e famiglia collaborino e operino congiuntamente per favorire il percorso formativo dell’alunno con disabilità e che vengano poste in essere tutte le strategie necessarie e indispensabili. L’ABA, Analisi applicata del comportamento, i cui principi affondano nel comportamentismo, è basato sulla tecnica del rinforzo e su una serie di procedure le quali, soprattutto in fase di implementazione, richiedono applicazione costante e frequente e rispetto preciso di esse. Mediante il rinforzo e il ricorso a tecniche comportamentali si possono incrementare o ridurre specifici comportamenti. La ripetitività e la generalizzazione sono irrinunciabili per una corretta applicazione e per rilevare oggettivi e visibili apprendimenti. Naturalmente questa modalità (o “pratica”, come la definisce la dott.ssa Morena Mari) non corrisponde ad una “metodologia didattica”, né può sostituirsi ad essa. Come fare, allora, affinché l’intervento non si perda e non venga meno il percorso attivato dalla famiglia? È necessario che fra scuola e famiglia vi sia un aperto e costante confronto e che gli operatori coinvolti dialoghino nel rispetto delle reciproche competenze e del ruolo ricoperto. In altre parole gli insegnanti non possono sostituirsi agli operatori ABA (che sono specialisti appositamente formati per una corretta applicazione dell’analisi applicata comportamentale), né gli operatori ABA possono improvvisarsi insegnanti o imporre ad altri professionisti vincoli e comportamenti propri del “terapista comportamentale”. Il rispetto – reciproco – dei ruoli (dei compiti e delle competenze) è’ alla base della collaborazione. Non si capisce, peraltro, come un operatore ABA possa “entrare in classe” per istruire un docente impegnato, contrattualmente, nei suoi compiti. Si aggiunga pure che la presenza di una figura esterna deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico, dopo che questi ha raccolto il consenso “firmato” dei genitori di tutti gli alunni della classe o della sezione per garantire il rispetto della privacy. In ogni caso l’esperto, che deve possedere comprovate e specifiche competenze, potrà entrare in classe per un numero limitato di ore (il Tribunale di Bologna ha consentito tale presenza per tre ore mensili) e non certamente tutti i giorni. Il lavoro di supervisione e ogni altro intervento potranno effettuarsi unicamente “fuori dall’aula” e in determinati momenti (che non possono corrispondere con l’orario di servizio dei docenti della classe, bensì in orari non di lezione (come potrebbe essere la programmazione settimanale). In sintesi gli insegnanti della classe non possono improvvisarsi terapisti o operatori ABA, ma devono assolvere ai compiti proprio della loro professionalità, come declinato dal CCNL di categoria. Con gli operatori, invece, potranno essere concordate linee di intervento e di azione che dovranno essere attuate da “tutti i docenti della classe”, dato che l’alunno con disabilità ha più insegnanti (e non uno solo). A ciò si aggiunga che gli operatori non possono criticare l’agire professionale degli insegnanti: non rientra nei loro compiti e non spetta loro giudicare il lavoro di un altro o di altri professionisti. Vi consigliamo di chiedere un immediato incontro con il GLHO o GLO e, in quella sede, puntualizzare, con serenità, questi principi, chiedendo, invece, di definire insieme le modalità operative che possano supportare efficacemente l’azione intrapresa dagli specialisti presso il domicilio, al fine di garantire il principio di continuità dell’intervento dal punto di vista educativo (che non incide come azione con l’agire proprio e specifico della didattica, rispetto alla quale i docenti opereranno le loro scelte, nel rispetto delle scelte educative della famiglia). 


Chi deve accompagnare i bambini della materna in bagno prima della mensa per lavarsi le mani?

Il CCNL del 2003, ribadito dal CCNL del 2006 agli art 47,48 e tab. A, stabilisce che tale compito è dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche.


Sono genitore di un ragazzo che frequenta la scuola media, con legge 104 per funzionamento cognitivo limite e disabilità scolastiche miste. Per questo anno scolastico abbiamo chiesto la revoca dell’insegnante di sostegno, senza ritirare la certificazione e senza il parere del glho. Il ragazzo ha ancora diritto ad avere il pei? Questo può essere redatto senza la neuropsichiatra Asl, ma con la partecipazione degli operatori privati che seguono il ragazzo?

Suo figlio ha diritto alla formulazione del PEI, anche se ha rinunciato al docente per il sostegno. Quanto a chi debba formularlo, ciò è stabilito dal DPR 24/2/1994 e dall’art. 12 comma 5 della legge 104/92, nonché dalla Linee guida del 4 agosto 2009, Prot. n. 4274 (e riconfermato dall’art. 9, comma 10, del decreto legislativo n. 66/17 come modificato in questo punto dal decreto legislativo n. 96/19). Pertanto è necessario convocare tutti i soggetti indicati: se poi qualcuno non viene, la riunione è valida a tutti gli effetti: i presenti possono confermare il PEI apponendo le firme per la condivisione. Infine, in quanto genitore, lei può chiedere al Dirigente scolastico se accetta la presenza di suoi esperti.


La famiglia di uno studente disabile, preso atto del non superamento dell’esame di stato a seguito di ricorso prodotto ed accolto per una precedente non ammissione allo stesso (percorso scolastico per obiettivi minimi e non differenziato), chiedono ora se procedendo con le prove di ammissione e l’effettuazione delle prove d’esame da privatista, lo studente potrà fruire di misure compensative e dispensative e procedere con prove equipollenti. Considerato che non si è rinvenuto nella normativa di riferimento  una precisa indicazione rispetto alla questione posta in esame  se non la richiesta di un’attenzione alle indicazioni contenute nella certificazione di disabilità, si chiede cortesemente di fornire indicazioni al riguardo.

Per le prove d’esame di candidati privatisti con disabilità esiste solo il decreto ministeriale del 13 Dicembre 1984, concernente gli esami di scuola media. Tale norma è, a nostro avviso, applicabile – per analogia – anche agli esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione. Se l’alunno intende presentarsi con un PEI semplificato deve prendere contatto con la scuola al fine di concordare i contenuti di tale PEI; potrà, così, svolgere l’esame anche con prove equipollenti, secondo la definizione che ne dà l’art. 6 comma 1 del DPR n. 323/1998 e ha diritto all’assegnazione di un docente, che lo assista durante le prove. Concludiamo facendo presente che per gli alunni con disabilità la norma prevede “percorsi personalizzati”, coerenti con le loro capacità e potenzialità, mentre gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono indicati espressamente anche dalla norma per gli alunni con diagnosi di DSA (proprio per le loro caratteristiche “compensative” e per le opportunità “dispensative”, non necessarie per un alunno per il quale il percorso è costruito “su misura”. Per approfondimenti “sugli strumenti e sulle misure” si rimanda al DM 5669/11, e, in particolare, al decreto ministeriale del 13 Dicembre 1984)


Sono la mamma di un bambino disabile in situazione di gravità. 
Ha la sindrome di Down e, a seguito di una ischemia cerebrale, non cammina da solo ed è non verbale. Frequenta la 1^media della scuola secondaria di 1^ grado. Sono un genitore unico. Ho un appuntamento con l’assistente sociale del mio Comune, con la quale mi sto scontrando in merito al trasporto scolastico di mio figlio, in quanto vuole impormi di effettuare alcuni dei trasporti durante la settimana. Vorrei sapere se il Comune ha l’obbligo di effettuare il trasporto scolastico gratuito dell’alunno disabile e, in caso affermativo, qual è la legge alla quale posso appellarmi. 

Il trasporto da casa a scuola è gratuito in forza dell’art. 28 comma 1 della legge n. 118/1971.


Nel mese di giugno ho inviato una pec alla segreteria della scuola di mio figlio agli uffici scolastici territoriale e regionale per revocare l’insegnante di sostegno per mio figlio, affinché non partecipasse più ai laboratori per l’handicap. Nella richiesta ho specificato che non era mia intenzione ritirare la certificazione. A settembre, ho contattato la npi della Asl, la quale mi ha informata che non ci sarebbe stato l’incontro del glho e la stesura del pei per mio figlio, perché non aveva più l’insegnante di sostegno. Mi sembrava di ricordare che non fosse così.

Alcuni ritengono che a qualificare un alunno come persona con disabilità sia la presenza del docente per il sostegno. Noi siamo di diverso avviso, in quanto tutta la normativa ininterrottamente, a partire già prima della legge n. 104/92, stabilisce che l’alunno si considera persona con disabilità dal momento in cui ha la certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92, normativa confermata sino ai recenti decreti legislativi n. 66/17, art. 5, e successivo decreto legislativo n. 96/19. Pertanto, se, come lei dice, voi genitori non avete tolto la certificazione dalla scuola, vostro figlio deve essere considerato a tutti gli effetti alunno con disabilità e quindi tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità insieme agli specialisti dell’ASL e ai genitori hanno l’obbligo di formulare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’anno scolastico in corso. Le prestazioni del docente per il sostegno non sono un obbligo per l’alunno con disabilità, ma un suo diritto e ai diritti, che non siano costituzionalmente essenziali, si può legittimamente rinunciare, rimanendo l’alunno “persona con disabilità” e quindi destinatario di ciò che prevede la normativa vigente in materia di inclusione scolastica.


Sono la mamma di una ragazza disabile 104 che frequenta il 5 anno di scuola superiore di secondo grado. Quest’anno in previsione dell’esame di stato con programmazione semplificata (su espresso volere della ragazza) abbiamo fatto richiesta al D.S. della presenza in classe dell’educatore che la segue a casa, (sottolineando che le spese sarebbero a nostro carico) con cui ha un rapporto di piena fiducia e con cui trova aiuto valido in casa anche da un punto di vista didattico, (tra l’altro questo educatore è già stato in quella stessa scuola e classe con mia figlia per anni). La risposta del D.S. e’ stata negativa. Cosa posso fare per aiutare mia figlia? Posso avere qualche speranza che finisca il suo percorso didattico serenamente affiancata da chi lei ritiene un aiuto indispensabile? Si potrebbe agire da un punto di vista legale?

Per legge la scuola statale non può accogliere in classe docenti o assistenti che non siano stati nominati secondo le procedure previste. Purtroppo la sua richiesta non corrisponde alla normativa. Il Dirigente scolastico può accettare che un esperto di sua fiducia possa partecipare, senza esprimersi in merito ai contenuti, alle riunioni del GLO; ma normalmente non è consentito accettare in classe persone diverse da quelle istituzionali. Può tuttavia chiedere che questa sua persona di fiducia partecipi a una riunione del GLO, in modo da confrontarsi coi docenti, per fornire loro le proprie osservazioni e suggerimenti.


Su disposizione del DS all’incontro di GLHO erano presenti la famiglia dell’alunno, la terapeuta, la coordinatrice della classe e il docente di sostegno. L’incontro ha portato alla definizione di alcune scelte educative per la progettazione PEI del corrente a. s. Successivamente, alcuni docenti del C. d. C non presenti, ma informati dell’incontro, hanno contestato l’attuazione di tali scelte progettuali formulate nell’incontro. Chiedo, a chi spetta la sovranità delle scelte progettuali in questo caso: al gruppo di GLHO o al parere finale del Cdc? Un docente può esimersi dall’attuazione o è obbligato ad adeguarsi? 

l Dirigente Scolastico, così come prevede la norma, deve convocare tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, e non uno soltanto oppure due. I colleghi del Consiglio di classe hanno ragione. Suggeriamo di riconvocare il GLHO o GLO (ossia tutti i docenti della classe, i genitori e gli specialisti ASL) e, in quella sede, concordare insieme i contenuti del PEI, sottoscrivendo contestualmente il documento.


Può un docente di sostegno attuare un progetto durante le ore curricolari lasciando scoperti  gli alunni affidati?

L’insegnante incaricato su posto di sostegno è assegnato alla classe; pertanto può partecipare alle attività progettuali previste per gli alunni della classe. Ora non è chiaro se il progetto di cui lei parla riguarda, per l’appunto, gli alunni della classe o se, invece, riguarda alunni di altra classe. Nel caso riguardasse gli alunni della classe e la stesa venisse divisa in due gruppi, l’attività è fattibile e coerente con il progetto inclusivo. Se, invece, l’insegnante di sostegno “si allontana dalla classe nel suo orario di servizio”, allora no, questo non è possibile (ma questo, sia ben inteso, riguarda tutti gli insegnanti della classe in egual misura).


Sono un’assistente alla comunicazione con metodo Aba, ogni anno da noi il comune fa un progetto per la scuola e abbiamo sempre collaborato con l’insegnante di sostegno, quest anno ci è stato detto dalla preside che da normativa del ministero non è possibile collaborare e quindi ci è stato fatto un orario per coprire le ore buca dell’insegnante. Come è possibile io questa normativa non la trovo. Potete darmi chiarimenti?

I compiti e le competenze dell’assistente sono differenti da quelli del docente specializzato sul sostegno, come definito dai rispetti Contratti di lavoro e dalla stessa legge 104/92 all’art. 13 comma 3. Docente e assistente sono figure che non possono essere scambiate fra loro, pertanto potrebbero effettuare il servizio anche nello stesso orario. Se per l’alunno, infatti, è necessaria l’assistenza per la comunicazione (CAA o altro, ovvero modalità con cui comunica l’alunno), l’assistente dovrebbe essere presente per tutte le ore di lezione, come avviene, ad esempio, per gli alunni sordi segnanti, per i quali viene garantita la risorsa per la comunicazione (interprete gestuale).


Ho un bimbo con disturbo dello spettro autistico attivo di 5 anni che frequenta il secondo anno di asilo. Fino all’anno scorso aveva l’indennità di frequenza che, andando a revisione INPS, è divenuta purtroppo indennità di accompagnamento, sempre con lo stesso art. 3 comma 3. Il punto è che lui, fino a una settimana fa, a scuola aveva 25 ore di sostegno e proprio la scorsa settimana l’insegnante mi ha informato che l’istituto ha convocato tutte le insegnanti di sostegno per dire loro che sono state tolte 3 ore di sostegno sia a mio figlio che a un altro bimbo con la sindrome Down, essendo gli unici ad avere 25 ore alla settimana. Le ore sottratte sono state distribuite a un altro bimbo per fare in modo che tutti avessero le stesse ore; hanno detto che ciò è stato disposto dal Provveditorato. Io ho telefonato al Provveditorato, ma loro mi dicono di non sapere nulla e che se un bimbo ha 25 ore, mentre un altro ne ha di meno, un motivo ci sarà… Io cosa posso fare in merito? ho paura che mio figlio possa avere una regressione, in quanto vedendo la sua insegnante andare da un altro bimbo che non sia lui possa pensare che non lo voglia più e, di conseguenza, avere una reazione in merito, perché le 3 ore tolte a lui, la sua stessa insegnante dovrà farle con un altro bimbo. 

In corso d’anno scolastico, le ore di sostegno non possono essere arbitrariamente sottratte a un alunno e assegnate ad altri alunni (seppur con disabilità). Ciò non è possibile e non è corretto. Sono state emanate molte sentenze che vietano di ridurre le ore di sostegno per darle ad altri. Il Provveditorato (ora Ufficio scolastico provinciale), come giustamente le ha fatto presente, non è responsabile di questa decisione, che è stata operata dalla scuola. Possiamo dirle che tre ore settimanali non possono costituire motivo di regressione (peraltro l’alunno ha più di un insegnante a scuola, in quanto tutti i docenti della sezione sono suoi insegnanti; e l’insegnante di sostegno è docente di tutti gli alunni della sezione, non soltanto di suo figlio), ma la loro sottrazione costituisce una violazione del diritto, garantito dalla normativa vigente, e un’azione discriminante nei confronti di suo figlio, azione perseguibile ai sensi della legge 67/2006. Le suggeriamo, in sintesi, di inviare una diffida al dirigente scolastico e, per conoscenza, all’Ufficio Scolastico Regionale, chiedendo il ripristino delle ore di sostegno (25 ore settimanali) e facendo presente che, in caso contrario, sarà costretta a ricorrere per discriminazione ai sensi della legge 67/2006. Prima di agire giudizialmente, tuttavia, le suggeriamo di contattare il Referente regionale presso l’Ufficio scolastico Regionale, affinché possa intervenire sulla scuola, facendo ripristinare le ore sottratte illegalmente.


Desidero capire come genitore, come può la scuola decidere di adottare per quest’anno un modello di PEI IN ICF, facendo compilare ai docenti la parte che compete ad una unità di valutazione multidisciplinare, coi vari codici, senza che siano stati emanati i decreti attuativi e linee guida come il decreto legislativo 96/2019 afferma? Le funzioni strumentali affermano che tutte le scuole stanno facendo ciò perché richiesto dagli uffici provinciali scolastici. A chi posso rivolgere la mia istanza per chiedere informazioni certe sulla normativa applicabile da portare al dirigente scolastico. Noi genitori siamo perplessi e intendiamo opporci ad un pei in icf non supportato e sopportabile dal profilo di funzionamento su base icf, quale documento propedeutico al pei in icf, in assenza dei decreti attuativi. Sono in attesa di essere ricevuta dal dirigente scolastico al quale vorrei chiedere una “richiesta al miur sulle procedura da seguire”.

Affinché il decreto legislativo 96/19, entrato in vigore il 12 settembre 2019, diventi attuativo nella maggior (se non quasi totale) parte dei suoi articoli, è necessario che vengano emanati i relativi decreti attuativi. A nostro avviso la nuova normativa sarà applicabile solo dopo la pubblicazione delle Linee Guida e del modello di PEI previsti dall’articolo 5 del decreto stesso. La questione non è tanto quella di adottare un PEI con impostazione culturale ICF, già presente dal 2006, bensì un modello basato sul Profilo di Funzionamento che, ad oggi, non è ancora stato adottato nella prassi sanitaria, appunto per l’assenza dei decreti attuativi. Peraltro il PEI in ICF non è “una raccolta di codici alfanumerici”, compito demandato alle ASL per una puntuale e corretta declinazione e adozione, per cui non si capisce da dove la scuola possa trarre riferimenti su cui poggiare scelte in decisa controtendenza con i compiti che le sono affidati (ossia educare e istruire ogni cittadino che ad essa accede). Sembra persino paradossale che una richiesta di questo tipo provenga addirittura dagli Uffici Scolastici Provinciali.  Condividiamo la vostra perplessità e riteniamo che la scelta da voi adottata di parlarne con il Dirigente Scolastico, che è garante del processo di integrazione (come recitano le Linee Guida del 2009), sia corretta. Presentate al D.S. il testo del decreto che è molto chiaro e non lascia adito a libere interpretazioni. 


I docenti del consiglio della classe frequentata dall’alunno con disabilità al fine di predisporre il PEI da condividere con la famiglia e i servizi sociali, possono conoscere, anche  tramite il docente di sostegno, i dati sensibili del medesimo? Io sto sostenendo la tesi affermativa in quanto, a parte il vincolo del segreto professionale cui sono soggetti i docenti, la tesi opposta mal si concilierebbe col dovere di predisporre da parte di ciascun insegnante una programmazione delle materie scolastiche che tengano conto dell’effettiva condizione dell’allievo. Che cosa ne pensate?

Concordiamo con quanto da lei affermato. Dovrebbe essere noto che i docenti sono tenuti al segreto professionale e lo sono nei confronti di ogni alunno, non di uno soltanto (ovvero di tutti gli alunni delle classi alle quali i docenti sono stati assegnati). Si aggiunga che i docenti del Consiglio di classe non solo hanno il diritto, ma hanno il dovere di accedere alle informazioni riguardanti l’alunno con disabilità, proprio perché è un loro alunno e, per lui, insieme alla famiglia e agli specialisti ASL, devono predisporre il PEI, contenente la programmazione per l’anno scolastico in corso. Si rammenta che il PEI viene elaborato, come stabilito dalla legge 104/92, sulla base del Profilo Dinamico Funzionale (art. 12, comma 5). Pertanto il Dirigente deve acconsentire l’accesso alla documentazione. Ma il DS potrebbe anche fornire la documentazione (ossia la Diagnosi Funzionale) con un codice identificativo, sostitutivo del nome e del cognome, senza che venga meno il dovere del segreto d’ufficio per tutti i docenti che consulteranno il documento ai fini della elaborazione o dell’aggiornamento del PDF e, di seguito, del PEI.


La maestra di sostegno può assistere ad una terapia  fatta dal centro dove va mio figlio, bambino autistico di 3 livello e sordo con impianto cocleare?

Forse la maestra è molto coinvolta e ritiene di imparare come meglio comunicare con suo figlio. Le spieghi che la riabilitazione è cosa differente dalla scuola. È sufficiente che la maestra si faccia spiegare da voi come parlare e come comunicare col bimbo. Non mortificatela, ma fatele capire che a lei le tecniche riabilitative non servono.


Sono una docente curricolare e nella mia classe prima, secondaria di II grado, ci sono 26 alunni, di cui un alunno disabile grave affiancato per 18 ore dall’insegnante di sostegno e per 9 dall’educatore. Il tempo scuola è di 35 ore, per cui l’alunno per 8 ore è scoperto, la famiglia ha rifiutato la proposta dell’orario ridotto, lesiva del diritto allo studio. Lui tende a scappare dalla classe, assume atteggiamenti oppositivi. Come gestirlo? Se scappasse fuori dalla scuola di chi sarebbe la responsabilità? 

Poiché nella classe da lei descritta vi è un alunno con disabilità, il numero degli alunni non può essere superiore a 22 (limite massimo consentito dal DPR 81/2009, art. 5 e art. 4), proprio per garantire a ciascun alunno un percorso formativo idoneo e una didattica di qualità. È necessario che venga da subito ridotto il numero degli alunni della classe. Si ricorda, quindi, che la responsabilità di “ogni alunno della classe” (quindi tutti e nessuno escluso) è del docente o dei docenti in servizio. In secondo luogo suggeriamo di convocare urgentemente il GLO (ossia tutti i docenti della classe, i genitori dell’alunno e gli specialisti ASL), invitando anche i collaboratori scolastici e il Dirigente scolastico, al fine di concordare le modalità di intervento, in particolare nel caso in cui l’alunno dovesse lasciare improvvisamente l’aula. Potranno essere, infatti, i collaboratori scolastici a sorvegliare le uscite improvvise e impreviste dell’alunno. Se la scuola è convinta che l’alunno non possa rimanere da solo per 8 ore, in sede di GLO valutate anche l’eventualità di esigere da parte del comune un aumento di otto ore di assistenza. Al tempo stesso suggeriamo di adottare – e di non trascurare –  tutte quelle strategie didattiche che consentano la partecipazione dell’alunno alla vita della classe, in modo che, interessato e coinvolto, possa sentirsi parte attiva e non fuggire. Concludiamo facendo presente che non si può chiedere ai genitori di ridurre l’orario di frequenza del figlio: la scuola deve garantire a ogni cittadino il diritto allo studio e di questo devono essere consapevoli, in quanto responsabili, tutti i docenti della classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità.  


Sono un’insegnante di sostegno della scuola media. Vorrei sapere qual è la procedura per ridurre l’orario di frequenza scolastica di un alunno h grave che ha 18 ore di sostegno e 15 di oepa (copertura totale e 3 ore di compresenza previste per un progetto). Chi decide quali e quante ore di riduzione? Ci deve essere una motivazione adeguata da parte della famiglia? 
È possibile che la riduzione oraria ricada sulle ore di sostegno? O si può rimodulare l’orario dell’insegnante di sostegno in modo da mantenere tutte e 18 le ore di sostegno? Così facendo tuttavia si creerebbero molte ore di compresenza tra sostegno e oepa. È possibile?

Non andrebbero proprio ridotte le ore di frequenza scolastica, perché viene meno il diritto allo studio dell’alunno che, come i suoi compagni e le sue compagne, ha diritto a partecipare a tutte le attività scolastiche programmate per la classe alla quale è iscritto, sulla base del PEI per lui predisposto. La condizione di “gravità” non è una motivazione sufficiente per dire ad un alunno “non puoi venire a scuola”. Non avendo lei specificato le motivazioni, potremmo supporre che il ragazzo, per motivi di salute, fatichi a restare in classe per l’intero orario scolastico. In questo caso si possono programmare ore di attività didattica presso il domicilio, avviando il “servizio di istruzione domiciliare” per il tempo necessario (ovviamene ciò deve essere supportato dalla richiesta formale della famiglia che deve presentare, in allegato, una certificazione sanitaria che attesti l’effettiva necessità). Al domicilio dovranno recarsi, anche alternandosi, i docenti della classe (anche in orario extrascolastico). Secondo una recente sentenza del TAR Lazio il docente incaricato su posto di sostegno dovrebbe effettuare le sue ore di servizio anche presso il domicilio dell’alunno. Concludiamo facendo presente che la figura dell’assistente non coincide con quella del docente, in quanto l’OEPA assolve a compiti differenti da quelli degli insegnanti. In una parola, non sono figure interscambiabili.


Sono la docente di un bambino che frequenta la prima media affetto da tetra-paresi spastica. Il bambino ha bisogno di essere cambiato e poi alimentato con un integratore semiliquido e un succo di frutta. Per far bere il bambino si deve attuare una procedura non sempre semplice. La famiglia non chiede l’assistenza specialistica perché sostiene tale procedura sia assistenza di base. La collaboratrice scolastica non vuole sottostare a questo e ha cominciato una lotta sindacale. Il comune sostiene che questo sia di competenza della scuola. Voi cosa ne dite, a chi spetta il compito di dargli da bere?

Il compito di somministrare i pasti è dei collaboratori scolastici, che devono essere individuati dal Dirigente scolastico e, da questi, nominati. I collaboratori non possono opporsi, salvo documentate motivazioni; in questo caso il Dirigente dovrà individuare altro personale, anche spostandolo da un plesso a un altro plesso, ovvero da altre Istituzioni scolastiche (la priorità è il diritto del bambino). Se il numero dei collaboratori scolastici è scarso, il Dirigente può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale che si faccia autorizzare dal MIUR ad assegnare qualche unità in più di collaboratori scolastici sia per l’assistenza igienica e la cura dell’igiene personale, che per l’assistenza e la cura durante i pasti agli alunni con disabilità. Ciò è previsto dalle Ordinanze sull’organico di fatto, contenenti un paragrafetto concernente proprio i collaboratori e le collaboratrici scolastiche. Se la procedura di somministrazione, invece, richiedesse personale specifico (ma questo può dirlo solamente la componente sanitaria), allora deve essere l’ASL a provvedere con tale personale, previa formale richiesta da parte del Dirigente scolastico.  Non è compito dei docenti somministrare i pasti agli alunni. Suggeriamo comunque di convocare urgentemente un GLO o GLHO e, in quella sede, definire questi aspetti, per consentire, se si rivelasse necessario, al Dirigente di inoltrare eventuale richiesta di personale specifico presso l’ASL o altro Ente competente. 


Sono funzione strumentale handicap in un istituto, dove alla scuola primaria e di infanzia abbiamo alunni diabetici per quali non vi sono diagnosi che attestino la necessità  del docente di sostegno di cui invece entrambi usufruiscono da 2 anni a cattedra piena. Informo che entrambi gli alunni non hanno problemi di apprendimento, di attenzione ecc… Nell’ultima riunione sull’inclusione a livello di ambito territoriale  è  venuto fuori che gli alunni diabetici senza diagnosi non possono avere il docente di sostegno. Ora dopo tanta  insistenza a parte mia la dirigente convocherà  le famiglie per farsi fare la diagnosi. Sottolineo che 2 anni fa la neuropsichiatra  mi aveva già  detto che per alunni diabetici senza problemi didattici lei non avrebbe rilasciato  nessuna certificazione.  Ho chiesto alla dirigente di convocare le famiglie  alla presenza anche delle docente curricolari e della funzione  strumentale. Lei invece vuole avere un colloquio privato con le famiglie. Posso in quanto funzione  strumentale appellarmi a qualcosa per potervi partecipare? La mia sensazione è  che si voglia convicere i genitori a fare passi che non hanno niente a che fare con l’ inclusione e che siccome ci sono già  due cattedre assegnate non sappia come giustificare all’ufficio scolastico  regionale. Chiedo come devo comportarmi. 

Concordiamo con lei circa l’inesistenza del diritto di alunni con diabete o altri problemi esclusivamente fisici che non interferiscono con le funzioni intellettive, relazionali o sensoriali, a ottenere ore di sostegno didattico. Ciò è correttamente dichiarato dalla rappresentante dell’ASL che, normalmente, deve rilasciare la documentazione prevista (Verbale di Accertamento e Diagnosi Funzionale e, in alcune Regioni, anche il CIS, certificato di inclusione scolastica), ma che in questo caso correttamente si rifiuta di rilasciarla. Nel caso in cui la famiglia ottenesse in qualche modo da altri i documenti sopra elencati, pretenda di partecipare, insieme alla rappresentante dell’ASL, al GLO per la definizione del PEI e per l’indicazione delle ore di sostegno; in tale sede fate mettere a verbale che dissentite dalla richiesta di ore di sostegno e, qualora la Dirigente scolastica riuscisse a imporre la richiesta, lei (o, meglio, la rappresentante dell’ASL che non ha rapporto gerarchico con la Dirigente scolastica) invii all’USR una nota di dissenso da tale richiesta, motivandola.


Come si attiva la specialistica scolastica? Qual è la procedura?

La richiesta di ore per l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione, ai sensi dell’art 13 comma 3 della legge n. 104/92, spetta al Dirigente scolastico sulla base delle risultanze della Diagnosi funzionale e del PEI. Per la scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di Primo grado la richiesta va indirizzata al Comune di residenza dell’alunno; mentre per la scuola Secondaria di Secondo grado e per gli alunni con disabilità sensoriale la richiesta, che prima era indirizzata alla Provincia, oggi va inviata alla Regione (o all’ente che essa ha delegato a seguito della legge n. 56/2014).


Per una diagnosi di “disturbo psicotico” relativa ad un alunno sedicenne, la scuola può rifiutare l’iscrizione o anche la frequenza, in considerazione della estrema complessità e gravità del caso?

La Costituzione garantisce a tutti il diritto allo studio, diritto che non può essere negato. Negare un’iscrizione equivale a porre in atto palese discriminazione. La scuola, pertanto, come luogo educativo e formativo, ha il dovere di accogliere tutti, adottando le risorse necessarie per garantire a ciascuno non solo il diritto allo studio, ma anche il successo formativo. 


Sono un’insegnante di seconda. Nella classe è  inscritta un’alunna disabile che in due anni ha frequentato solo una settimana giustificata dalla sua gravità.  Noi come scuola ci accingiamo a stilare il PEI,  ma cosa possiamo fare di concreto?

Se le assenze sono determinate dalle condizioni di salute, si potrebbe attivare il servizio di istruzione domiciliare. Valutatelo con la famiglia, che deve inoltrare formale richiesta alla scuola, insieme ad un certificato medico, in cui sia indicato il periodo di non frequenza di minimo 30 giorni di lezione, anche non continuativi. Questo consentirà all’alunna di esercitare il suo diritto allo studio, tutelando contestualmente la sua salute, e di acquisire elementi utili per la valutazione degli apprendimenti.


Sono il papà di un bambino autistico (asperger) che sta frequentando l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Contrariamente ai buoni miglioramenti avuti nel primo anno per quanto riguarda l’interazione sociale con i compagni e l’apprendimento didattico, da metà dello scorso anno mio figlio ha iniziato a manifestare delle regressioni mostrandosi inoltre riluttante all’idea di andare a scuola. La situazione è stata analizzata con la NPI che lo ha in carico; considerando che in questa prima fase dell’anno scolastico la problematica si è accentuata, la NPI ci ha consigliato di chiedere un cambio di classe.
Abbiamo così inoltrato la richiesta alla dirigente scolastica, la quale ha negato la possibilità di trasferimento.
Può la DS rifiutare la richiesta di trasferimento considerando che è avvallata dalla NPI e che si tratta di un caso particolare che vede coinvolto un bambino disabile certificato?

Se la richiesta, da voi avanzata, è supportata da una motivazione documentata dalla NPI, il Dirigente scolastico dovrebbe, dopo aver ponderato la situazione, ossia incontrando le insegnanti della sezione, assumere una decisione equa, rispettosa dei vissuti del bambino. Bisogna capire se nelle sezioni che ospita la scuola dell’infanzia vi siano altri elementi che, oggettivamente, impediscano alla dirigente di vagliare lo spostamento del bambino. Se l’impossibilità non derivasse dalla situazione delle altre sezioni, vi suggeriamo di rivolgervi al Referente regionale per la disabilità, chiedendo un suo intervento. Se invece la vostra richiesta è di cambiare scuola, allora dovrete chiedere al D.S. il nulla osta, documento che non potrà esservi rifiutato, come ha deciso anche la Magistratura. Piuttosto occorre chiedere al Dirigente Scolastico della nuova scuola se può accogliere in condizione di qualità l’alunno in una classe con non più di 22 alunni e ottenere subito il docente per il sostegno.


Sono la FS Bes di una scuola secondaria di primo grado. In seguito alle osservazioni relative ai bisogni degli alunni con disabilità iscritti nell’IC dove lavoro, viste le esigenze della scuola primaria e della scuola dell’infanzia (dove le ore di servizio OEPA assegnate non sono sufficienti) avrei bisogno di rimodulare l’orario  degli OEPA stabilito in sede di GLI  in base alle reali esigenze degli alunni ed evitare le compresenze. In tal modo potrei  ridistribuire 8 ore sulla scuola dell’infanzia e sulla primaria. Avrei bisogno di sapere se è possibile effettuare questa  modifica all’assegnazione delle ore di servizio OEPA  nel rispetto della normativa vigente . 

Le ore di OEPA debbono essere quelle concordate nel PEI di ciascun alunno, sulla base delle effettive esigenze risultanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Se il numero delle ore assegnate dall’Ente locale è inferiore a quello richiesto nei singoli PEI, il DS deve far presente all’Ente locale che la Corte costituzionale con sentenza n. 275/16 ha stabilito che non si possono tagliare ore con la motivazione che bisogna risparmiare, perché, afferma la Corte, non è il diritto degli alunni che deve cedere di fronte ai problemi di bilancio, ma è il bilancio che deve adeguarsi al diritto allo studio degli alunni. Se, malgrado tale lettera del DS, l’ente locale non aumenta le ore, le famiglie facciano ricorso.


Crisi d ansia nelle ore di frequenza con una particolare docente che arriva a relazionarsi in modo tale da suscitare addirittura il rifiuto di andare a scuola nei giorni in cui la stessa è presente. Più genitori isolati (ovviamente di questi ragazzini più fragili emotivamente e con più difficoltà di studio) hanno a intermittenza annuale riportato i loro problemi (i risultati sono stati negativi comunque sul piano scolastico: cambio sezione, bocciatura, cambio scuola) al dirigente… Nulla è cambiato. Ora cosa dovrei fare io come genitore per soppiantare definitivamente queste modalità per nulla inclusive?

Le suggeriamo di chiedere l’intervento di un ispettore ministeriale, al quale dovrete sottoporre tutta la documentazione in vostro possesso.


Mio figlio con disabilità motoria e visiva, non intellettiva  perche parla e capisce tutto,  dall’anno scorso frequenta la prima media. Da metà dell’anno scolastico sono iniziati i problemi per la mancanza tempestiva delle bidelle nei momenti di bisogno. Ho chiesto un incontro con la dirigente scolastica. Ha risposto che il problema è la mancanza di personale ed ha proposto di mettere il pannolino a mio figlio, cosa che io indignata ho rifiutato categoricamente. Dopo l’incontro abbiamo invitato la dirigente all’incontro di rete ma non si è presentata. La neuropsichiatra ha segnalato la criticità scolastica ed ha chiesto la presenza constante dell’operatore scolastico dedicato all’attività di assistenza di base al piano della classe per facilitare la tempestività nell’accudimento del minore in relazione alle necessità igieniche, cosa che non è mai avvenuta. La dirigente scolastica non ha l’obbligo di mettere a disposizione personale per poter garantire a mio figlio una adeguata assistenza nell’igiene personale? Tutta questa situazione compromette anche la partecipazione didattica e relazionale all’esperienza scolastica.

Indubbiamente al capo d’Istituto compete l’obbligo di assicurarsi che, per gli alunni con disabilità, sia assicurata l’assistenza igienica. Il DS, infatti, deve incaricare un collaboratore scolastico per l’assistenza igienica e, contemporaneamente, di fargli frequentare un corso di 40 ore a spese dell’Ufficio Scolastico Regionale, al termine del quale il collaboratore, passando alla qualifica superiore, potrà percepire un aumento di stipendio pari a mille Euro annui lordi, che entrano nella base pensionabile. Tutto ciò è espressamente previsto nel CCNL del 2003, agli artt. 47, 48 e tabella A, e successive modifiche del CCNL. Se il collaboratore incaricatosi rifiuta, il Dirigente può avviare la sanzione disciplinare ed incaricare un altro. Al tempo stesso, andrebbe valutato “quando” il ragazzo chiede di dover andare in bagno, se cioè sia possibile insegnargli ad anticipare la richiesta di aiuto, in modo da avere il tempo di raggiungere il bagno con tutta tranquillità. Se, invece, nonostante l’anticipo della richiesta, si determina la situazione da voi descritta, si potrebbe, in via precauzionale, far utilizzare all’alunno un pannolone (ciò non sarebbe assolutamente di svilimento della sua dignità e non lo porrebbe nell’imbarazzo descritto).


I genitori di un alunno della scuola primaria non vogliono avviare la procedura di accertamento della disabilità del proprio figlio con la conseguenza che la scuola non può  richiedere l’insegnante di sostegno. Qual è la normativa di riferimento e quali procedure deve attivare il dirigente scolastico per tutelare il diritto del minore ad avere un insegnante di sostegno se i genitori continuano a rifiutare l’accertamento della disabilità?

La C.M. n. 363/1994 sulle iscrizioni, mai abrogata, stabilisce che in casi come quelli descritti il DS invia una raccomandata alla famiglia invitandola, nell’interesse del minore, a presentare una certificazione dell’ASL positiva o negativa entro 10 giorni, avvertendo che, in mancanza, provvederà la scuola. Se la famiglia provvede o non replica, le cose vanno bene; se invece la famiglia si oppone, allora il DS interpella i servizi sociali che, nell’interesse del minore, possono contattare il Tribunale per i minori; il Tribunale, nell’interesse del minore, può emettere una sentenza che impone alla famiglia di sottoporre a visita medica il minore e, in caso di esito positivo, scatta la normativa di tutela delle persone con disabilità.


Sono il coordinatore delle attività didattiche  di una scuola paritaria.
Per la prima volta, quest’anno, il Comune, alla mia richiesta di personale AEC per alunni disabili della scuola secondaria di primo grado, ha dichiarato per iscritto la non competenza specificando che questa è in capo alla Regione dal 1° gennaio 2016. Contestualmente ha assunto l’impegno di spesa  con determinazione del Responsabile del Settore Servizi sociali, solo per la scuola statale materna, elementare e media. Vorrei sapere se il Comune è legittimato ad escluderci esercitando tale discriminazioni.

A noi risulta che la Regione si sia assunta l’onere di spesa solo per le scuole secondarie di secondo grado, lasciando ai Comuni l’onere per le scuole del Primo ciclo di Istruzione, statali e paritarie. Comunque è bene che lei contatti il Direttore generale dell’Assessorato alla scuola i cui recapiti dovrebbero essere reperibili sul sito della Regione.


Sono un insegnante dell’infanzia  in un circolo didattico. Sono previsti 2 plessi, 1 plesso 5 sezioni con un unica collega con l.104 , il secondo 4 sezioni con 5 colleghe con 104. Ora a parte il disagio delle possibili e lecite assenze, la preside ha disposto per tutte le colleghe un orario che prevede un giorno di 7 h per garantire la compresenza e il supporto alla collega di sostegno.  Mi chiedo e lecito? Non si dovrebbe stabilire in sede di collegio?

Trattasi di materia di contrattazione fra RSU e Istituzione scolastica. In questo caso dovete sentire i vostri rappresentanti, chiedendo eventuale convocazione di assemblea per discutere e concordare insieme organizzazione e orari. 


Insegno in una prima primaria, in classe ho due alunni autistici, uno ad alto funzionamento, l’altro molto più grave, la famiglia di quest’ultimo ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, l’insegnante di sostegno ha l’intera cattedra sui due alunni, può portare fuori quello più grave? Che comunque andrebbe in un’altra classe, senza svolgere nulla perché non autonomo. Esiste una normativa che lo impedisce? L’insegnante di religione insiste che per normativa l’alunno DVA non può fare attività di rinforzo, anche se non fa religione. 

I genitori scelgono se avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica esprimendo, in caso di non adesione, attività alternative. Se la famiglia per il proprio figlio ha scelto di avvalersi di attività alternative, la scuola è tenuta a predisporre tali attività avvalendosi di un docente della scuola (se nella classe altri alunni hanno aderito alle attività alternative, sicuramente saranno seguiti da un docente e sarà questo docente a occuparsi dell’alunno con disabilità). In quanto alle affermazioni che l’alunno “non può fare attività”, essa è particolarmente fuori luogo e anche grave: si dimentica, infatti, che non solo tutti apprendono, ma che la stessa Costituzione garantisce l’esercizio del diritto allo studio di ciascun cittadino; a ciò si aggiunga quanto prescrive la legge 104/92 che, all’art. 12 comma 4, sottolinea che nessuna tipologia di disabilità può essere addotta come motivazione per non garantire gli apprendimenti. 


Sono mamma di un bimbo epilettico a cui è stato riconosciuto anche un disturbo di coordinazione motoria e adhd. Quest’anno il bambino ha iniziato la scuola primaria ma purtroppo la certificazione per la 104 non è  arrivata in tempo (ad ottobre da maggio che era richiesta). Pertanto, pur necessitando di sostegno e aec, ped le tempistiche non abbiamo ottenuto  nulla per quest’anno. Il bimbo è  un comma 3. Possibile questa cosa?

Anche se la certificazione arriva in ritardo, in questo caso nel mese di ottobre, il Dirigente deve inoltrare richiesta sia del sostegno che di ogni altra figura prevista (così come di eventuali ausili o sussidi didattici necessari). In attesa della nomina del sostegno, la scuola potrebbe avvalersi, temporaneamente, del docente incaricato su potenziamento impostando, in questa fase, un Piano Educativo Individualizzato (PEI), contenente gli obiettivi per l’anno scolastico in corso (all’incontro del PEI partecipano i docenti della classe, i genitori e gli specialisti ASL). Nel caso in cui la scuola non avesse provveduto a inoltrare richiesta di posto in deroga (per il sostegno), come famiglia potreste diffidare sia il dirigente scolastico, che l’Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero; nella lettera fate presente che se non provvederanno alla nomina, potreste rivolgervi al tribunale civile per discriminazione, chiedendo eventuali danni. 


Sono un docente di sostegno, seguo un alunno affetto da sindrome di down di  diciannove anni che frequenta il quinto anno di un liceo, segue una programmazione differenziata. La mamma dell’alunno ha chiesto che il figlio venga trattenuto per un ulteriore anno presso l’Istituto; è possibile  una cosa del genere se si con quali motivazioni ? Motivazioni che  andranno prese nel corso del GLHO? Nel caso di risposta affermativa l’alunno dovrà essere coperto, come avviene adesso, per 18 ore dall’insegnate di sostegno e per il resto dall’assistente specialistico? Ultima domanda fino a che età massima l’alunno potrà frequentare L’Istituto d’Istruzione secondaria di secondo grado?

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel PEI ed è di competenza esclusiva dei docenti che compongono il Consiglio di classe cui è iscritto l’alunno. Non possono esserci imposizioni da parte della famiglia per una non ammissione; il Consiglio di classe in questa decisione è totalmente autonomo e opera facendo riferimento al percorso indicato nel PEI.  Se l’alunno segue un pei differenziato, egli deve essere ammesso agli esami di Stato; nel caso non si presentasse, allora gli sarà rilasciato riceverà un attestato, con il quale chiude il percorso con la Scuola Secondaria di Secondo grado, come stabilito dall’art 20 del D.lgs. n. 62/17. L’alunno potrà chiedere di iscriversi ad altro istituto, però potrà frequentare solo i corsi per adulti e senza sostegno visto che ne ha già usufruito. È bene ricordare che la scuola non è un parcheggio, ma un luogo di crescita, insieme ai coetanei, negli apprendimenti, nella socializzazione, nella relazione e nella comunicazione (legge 104/92), luogo in cui si attua il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Potete suggerire alla famiglia di iscrivere il figlio ad un corso di formazione professionale regionale e, comunque, di concordare con il Comune il progetto di vita individuale di cui all’art 14 della l.n. 328/2000.


Ho un bambino di 8 anni portatore di handicap legge 104 comma 1 art 3 che frequeta la classe 3° Ultimamente la maestra di ruolo fa un piccolo gruppo con altri bambini che non hanno il sostegno e li manda fuori in un’auletta per concentrarsi o per fare delle schede. Premetto che mio figlio non presenta nessun ritardo cognitivo. Ha un disturbo della coordinazione motoria, immaturità affettiva in soggetto pretermine. L’altra mattina ad esempio questo “piccolo gruppo” ha perso la gara di tabelline… Loro continuano a dire che lo fanno per il bene dei bambini ma io inizio a non tollerare più, anche perchè si continua a parlare di inclusione ma questa per me è esclusione. Se non erro per legge non potrebbero farlo giusto?

I gruppi costituiti da “soli alunni con disabilità” o da “alunni con disabilità e altri alunni che presentano difficoltà scolastiche” sono assimilabili alle “classi differenziali di fatto” abolite dalla legge 517 del 1977. Anche le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 ribadiscono che “è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico”. A ciò si aggiunga un’altra questione, molto importante: gli alunni (tutti gli alunni) sono affidati alla responsabilità degli insegnanti della classe, i quali non possono mandarli da soli fuori dall’aula, cioè fuori dalla loro stretta sorveglianza. Ora, da quanto lei scrive, i bambini verrebbero mandati fuori dalla classe da soli, trovandosi così non sotto la sorveglianza del docente in servizio. Le suggeriamo di incontrare il Dirigente scolastico per far presente quanto accade nella classe, affinché egli intervenga al più presto; lo informi anche del fatto che i bambini vengono lasciati “da soli fuori dalla classe”. 


Nella nostra scuola c’è una ragazza in terzo superiore con diagnosi della ASL di ritardo cognitivo lieve (da approfondire) e DSA. Nella diagnosi c’è scritto che si suggerisce di affiancarla con un docente di sostegno ma la famiglia non vuole. Abbiamo spiegato che questo è sulla classe e non sulla figlia ma i genitori non vogliono saperne. Abbiamo allora adottato come consiglio di classe un PDP ma purtroppo con grande fatica la ragazza non riesce a raggiungere i risultati e voti congrui alla sufficienza. Vorremmo adottare allora un pei per obiettivi minimi per rendere la didattica più modulare alle sue esigenze. Ci domandavamo come consiglio di classe possiamo noi predisporre un PEI senza il collega di sostegno o comunque la stesura del PEI è legata alla presenza del docente di sostegno?

La presenza di DSA è diagnosticabile unicamente escludendo la condizione di disabilità intellettiva; per cui appare in contrasto quanto afferma la diagnosi (fermo restando che, da quanto scrivete, la disabilità intellettiva è in fase di accertamento, quindi non ancora conclamata). Si dedurrebbe, pertanto, la presenza di disturbi specifici di apprendimento e, in tal senso, la scuola è tenuta a formulare un Piano Didattico Personalizzato ai sensi della legge 170/2010 e decreto applicativo del 2011; documento obbligatorio, che richiede la partecipazione della famiglia nella sua predisposizione e la firma. La diagnosi di DSA non prevede l’assegnazione alla classe di un docente per il sostegno. È quindi necessario che il PDP predisposto consenta all’alunna di poter affrontare il percorso con serenità, grazie ad una didattica personalizzata nelle strategie e metodologie, grazie a prove di verifica e a criteri di valutazione personalizzati. Non potete certamente predisporre un PEI, previsto unicamente per alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che sarà, invece, possibile nel caso in cui arrivasse la certificazione di disabilità, anche se fosse ad anno scolastico iniziato. Infine non è possibile nel modo più assoluto utilizzare per nessuno ore di sostegno già assegnate ad un qualunque alunno con disabilità.


Sono una docente di sostegno della scuola primaria e nella classe in cui lavoro è stato certificato il terzo alunno con Legge 104. La richiesta per l’insegnante di sostegno è stata presentata alla scuola il ad agosto. A tutt’oggi la scuola non ha provveduto ad informare le docenti (lo hanno fatto i genitori)  per cui ci chiediamo se questo alunno quest’anno debba avere un PEI o per il ritardo della ASL bisogna aspettare il prossimo anno scolastico? 

L’integrazione scolastica è un diritto e quindi non è condizionata da limiti di tempo o organizzativi. Avendo la scuola ha ricevuto la documentazione riguardante l’alunno iscritto alla vostra classe, e per il quale dovrebbe aver inoltrato richiesta per il sostegno, avreste dovuto essere informati già da tempo (ovvero prima dell’avvio del nuovo anno scolastico). Se la scuola non ha provveduto a inoltrare la richiesta del numero di ore di sostegno in organico di fatto o in sede di deroghe, la famiglia ha diritto a diffidare sia il dirigente scolastico, che l’Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero, facendo presente che, dato il ritardo imperdonabile, si vedrà costretta a rivolgersi al tribunale civile per discriminazione, chiedendo i danni anche non patrimoniali, normalmente fissati dalla magistratura in mille euro al mese di ritardo rispetto all’inizio delle lezioni.Per quanto riguarda il PEI: poiché voi, come docenti della classe, avete ricevuto la comunicazione da parte dei genitori della consegna della documentazione alla scuola, informate di questo il Dirigente scolastico, chiedendo anche notizie sul docente di sostegno e, contestualmente, chiedete la convocazione del gruppo di lavoro (ovvero tutti i docenti della classe, i genitori e gli specialisti ASL) per la predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato per l’anno in corso. 


Sono un’insegnante di sostegno e lavoro in una scuola Primaria. Seguo un bimbo da cinque anni, l’alunno in questione per motivi inerenti alla patologia ogni giorno va via alle 12:30, uscita supportata da un certificato medico. Fino allo scorso anno avevamo un registro online strutturato in mezz’ore, da quest’anno la Dirigente ha cambiato il registro di sua iniziativa, e sostiene che dobbiamo firmare ad ore piene perchè il registro è strutturato così. Le chiedo può un Dirigente non tener conto dell’esigenza un bimbo diversamente abile e sostenere che l’orario deve essere fatto in virtù della strutturazione di un registro? 

La soluzione proposta dal Dirigente Scolastico comporta la perdita di un’ora settimanale di sostegno, e ciò è illegittimo; in questo caso il suggerimento è di parlare con il referente scolastico regionale operante presso il vostro ufficio scolastico regionale, affinché faccia comprendere al dirigente che, a fronte della sottrazione di un’ora di sostegno, sottrazione non giustificata altrimenti, la famiglia potrebbe far causa. Se invece l’obbligo di firmare diversamente, in modo alterno, non impedisce a lei di mantenere il rapporto nella sua classe per le due mezz’ore, anche quando firma sino alle ore 12.00, sarà problema della Dirigente assumersi la responsabilità che nella mezz’ora in cui lei non firma è egualmente presente in classe per la responsabilità di eventuali incidenti all’alunno o agli alunni della classe o incidenti procurati dall’alunno o dagli alunni della classe. Piuttosto è contrario alla legge che l’alunno debba rinunciare alle lezioni della scuola dell’obbligo per recarsi alla riabilitazione durante l’orario scolastico. È il caso che il Dirigente Scolastico faccia presente al direttore amministrativo, come pure a quello sanitario dell’Asl o al direttore del centro riabilitativo, che la riabilitazione non può sottrarre ore alla scuola dell’obbligo; li inviti quindi a garantire la riabilitazione pomeridiana, in orario extra-scolastico, altrimenti il D.S. si vedrà costretto a denunciare il caso per interruzione di un pubblico sevizio.


Dove posso fare una certificazione per la diagnosi funzionale? Io ho già ho fatto una visita dal neurologo ed anche un test neuropsicologico, dal quale risulta che ho un disturbo dell’apprendimento.

Per una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento deve rivolgersi all’ASL e deve chiedere una “valutazione per DSA, ovvero disturbi specifici di apprendimento” in base alla legge 170 del 2010 e del decreto 5669 del 12 luglio 2011.


Sono la mamma di un bambino disabile di 10 anni che frequenta la 5 elementare. 
Lui ha sempre avuto insegnante di sostegno ed educatore. Quest’anno alla revisione della 104 ci hanno tolto la gravità e il comune ha eliminato la figura dell’educatore che per mio figlio è fondamentale in quanto lui non scrive e ha difficoltà di autonomia. 
Adesso stiamo aspettando la nuova visita che abbiamo subito richiesto  nella speranza che ci venga di nuovo riconosciuta la gravità visto che niente è cambiato dalle altre revisioni fatte. 
La mia domanda è la figura dell’assistente educatore è legata al riconoscimento della gravità? 

No, la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione non è associata al riconoscimento della gravità, bensì al bisogno effettivo dell’alunno rispetto all’autonomia personale e/o alla comunicazione, come stabilito dalla legge 104/92 all’art. 13.


Mio figlio rientra nello spettro dell’autismo. Gli hanno riconosciuto l’art 3 comma 3 della L.104/92.
Quest’anno frequenta la terza elementare in una scuola che prevede 27 ore settimanali.
A mio figlio sono state riconosciute 12 ore di assistente educativo e 22h di insegnante di sostegno.
Lo scorso anno hanno avuto delle ore in compresenza ma quest’anno la scuola ha ridotto le ore di sostegno (senza avvisare noi genitori) a 17 in quanto l’ente territoriale ha imposto la non compresenza delle due figure.
Cosa possiamo fare noi genitori per scongiurare questa riduzione? A chi possiamo rivolgerci per far valere i nostri diritti

Essendo suo figlio certificato con autismo e con l’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, è ovvio che deve essergli riconosciuto il rapporto 1:1, pari a 18 ore settimanali. Se il numero delle ore è stato ridotto senza la motivazione provata che suo figlio è migliorato rispetto allo scorso anno o senza che questo sia stato deciso in sede di redazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro, potete inviare una lettera avente quali destinatari la scuola, l’Ufficio Scolastico Regionale e il MIUR (al Dirigente Generale per lo Studente), minacciando, se non ridanno il numero di ore dello scorso anno, che sarete costretti a fare ricorso al Tribunale civile per discriminazione ai sensi della legge n.67/2006. Ricevuta la lettera il Dirigente Scolastico della vostra scuola dovrebbe mandare una lettera all’Ufficio Scolastico Regionale, facendo presente la necessità dell’aumento del numero di ore di sostegno pari a quello dello scorso anno; deve inoltre far presente che lei (o lui) non si sente responsabile del danno erariale che certamente verrà a subire l’Amministrazione a causa della sicura vittoria della famiglia, pari a numerosissime sentenze già pronunciate in tutta Italia. La lettera va inviata anche alla Direzione Regionale della Corte dei conti; così è stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017. Quanto alla contemporaneità del docente per il sostegno e dell’assistente per la comunicazione, essa è indispensabile, trattandosi di alunno con autismo, il quale senza l’esperto in comunicazione, utile per lui, potrebbe non comunicare adeguatamente, rendendo vana la spesa del sostegno per le ore eccedenti il numero di quello di assistenza. Scrivete pure all’Ente che eroga questo servizio la stessa lettera. Nelle due lettere deve essere precisato che la motivazione dello scarso numero di ore dovuto ai tagli alla spesa pubblica, è incostituzionale come risposta; così è stato infatti deciso in due sentenze della Corte costituzionale: la s. n. 80/2019 per le ore di sostegno e la s. n. 275/2016 per le ore di assistenza.


Sono un docente laureato in filosofia e facente parte dunque delle classi di concorso A018 (filosofia e scienze umane) e A019 (filosofia e storia). Quest’anno sono stato chiamato a fare una supplenza nella classe di concorso attinente “filosofia e scienze umane”. Mi è stato detto dal referente per il sostegno che dovrò essere assegnato in due prime (in una ci sono già stato e so che ci sono due alunne da seguire) a fare inglese e matematica. Tenendo conto che non sono specializzato per il sostegno ed è la prima volta che lo faccio alle Superiori; tenuto anche conto che matematica e inglese non fanno parte delle mie classi di concorso: cosa devo fare?

La normativa vigente non prevede più la suddivisione in aree, come accadeva nel passato: la legge 128 del 2013 all’art 15 comma 3-bis, infatti, ha abolito le aree disciplinari nella scuola secondaria di secondo grado. Il docente di sostegno, come recita l’art. 13 al comma 3, è assegnato ad una classe in quanto in essa vi è iscritto un alunno con disabilità al fine di “promuovere attività di sostegno alla stessa” (citiamo testualmente: “3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, (…), sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. In assenza di docenti specializzati è possibile utilizzare, previa acquisita disponibilità, docenti non specializzati. Lei deve possedere competenze psico-pedagogico-didattiche, tecnologiche e linguistiche, come da CCNL, ma non certo specifiche competenze disciplinari, di cui sono responsabili, ciascuno per la propria, i docenti incaricati su posto disciplinare. Il suo compito non è quello di fare “l’insegnante privato dell’alunno o che dà ripetizioni”, bensì di coordinarsi con i colleghi di classe, affinché sia garantito e tutelato il diritto allo studio dell’alunno stesso (e quindi anche gli apprendimenti). Le suggeriamo di rivolgersi ai colleghi incaricati sulla disciplina e di raccordare con loro la/le modalità di intervento, tenendo presente che i contenuti formali sono loro compito. Tenga conto che lei, seguendo i consigli dei colleghi, potrà sostenere gli alunni, anche avvalendosi dei compagni della classe, mediante attività di apprendimento cooperativo.


Sono un’insegnante straniera di lingua straniera in un istituto superiore. Come tutti gli anni organizziamo uno scambio scolastico in famiglia all’estero per i ragazzi delle seconde. Quest’anno ho un bimbo tetraplegico e anche se il viaggio in sé non sarebbe un problema (aereo e treno che prenderemo con piattaforma per la sua carrozzina o il pullman della scuola ospitante che ci ha assicurato che lo includeranno in tutto e per tutto), la difficoltà (per lui come per tutti gli altri) è di trovare una famiglia idonea che possa accoglierlo. Ci siamo messi d’accordo con il padre che ci accompagnerebbe nel caso trovassimo una famiglia pronta ad ospitare sia lui che il figlio. La famiglia del bimbo però ci ha anche detto che se non troviamo una famiglia di accoglienza per loro due allora la gita sarebbe un’esclusione del loro figlio e che tutto lo scambio dovrà essere rimandato per le 3 classi che ci partecipano. Non conosco bene le leggi italiane a tal proposito e il mio dirigente scolastico si è trovato in difficoltà dicendomi di trovare una famiglia o di cancellare tutto. Mi può aiutare a capire se questa è l’unica strada percorribile? Io vorrei ovviamente che tutti potessero partecipare… 

Il Dirigente correttamente vi ha informato che l’attività promossa dalla scuola è possibile unicamente se per lo studente sussisteranno le stesse condizioni garantite ai compagni, con la piena partecipazione. Quando si programma un’uscita didattica o un viaggio di istruzione o, come nel vostro caso, uno scambio con famiglie all’estero, il Consiglio di classe deve necessariamente accertarsi che ogni attività promossa possa essere effettuata da ciascuno studente e da ciascuna studentessa e che nessuno, di conseguenza, possa essere escluso o possa veder per lui o per lei preclusa la possibilità di partecipazione. Ciò infatti si configurerebbe come discriminazione nei suoi confronti, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. D’altra parte, che senso avrebbe un’attività programmata senza tener conto degli alunni della classe per i quali le attività stesse sono progettate? Nella situazione da voi descritta risulta non programmata in anticipo un’adeguata sistemazione per lo studente, e ciò, di per sé, rende la proposta non fattibile. 


Nella mia scuola che è un liceo artistico c’è un ragazzo con Pei differenziato molto grave tanto che lo stesso ha frequentato tutti i cinque anni in un’aula a parte perché impossibile integrarlo nella classe.
Arrivato in quinta il Consiglio di classe ha ritenuto giusto bocciarlo.
Mi chiedo se è legittimo dal momento che non esiste nessun obiettivo da raggiungere e se non è una strategia per prolungare semplicemente la permanenza dell’alunno a scuola o garantire il posto ai docenti.

Non sappiamo se lei svolga, nella sua scuola, funzione di docente o altro. Quello che, molto probabilmente, le sfugge, è che in Italia è stato volutamente scelto che tutti i cittadini e tutte le cittadine possano accedere alla scuola di tutti e che a tutti, come prevede la Costituzione, siano riconosciuti i diritti fondamentali, fra cui quello allo studio. Oggi, ai principi, sanciti dalla Costituzione e da numerose norme emanate dallo Stato italiano, fra cui la legge 104/92, che all’art. 12 comma 4 ribadisce chiaramente che nessuna disabilità può essere causa di impedimento al diritto all’educazione e all’istruzione, si aggiungono le ricerche in ambito pedagogico e neuro-scientifico, secondo le quali tutti apprendono; perché ciò avvenga deve esserci un’azione educativa intenzionale, gli studenti devono essere mesi nella condizione di poter “imparare”, partendo dalle loro capacità e potenzialità, presenti sempre; e non è la “quantità” degli apprendimenti o lo “standard” di quanto appreso che rende “utile o inutile” una persona, ma la qualità e la possibilità offertagli dal percorso formativo. Certamente questo richiede che nella scuola operino docenti professionalmente competenti.


Due alunne gravemente disabili di un IC usufruiscono da 6/7 anni dell’insegnante di sostegno con rapporto 1:1 più due ore di un educatore mandato dal Comune. Quest’anno il Comune ha fatto richiesta, a ridosso dell’inizio della scuola, di verbale accertamento invalidità dell’Inps revisionato. Documento che le alunne non hanno poiché mai richiesto in passato. In attesa non ha attivato le ore. Il dirigente, sostenendo che un docente di sostegno per legge non può sostituire un educatore, anche se in via temporanea, ha deciso di ridurre a 18 l’orario scolastico delle ragazze “richiedendo” alle famiglie di venirle a prendere prima da scuola. L’alternativa sarebbe aumentare le ore di sostegno ripartendo gli insegnanti sulle classi degli alunni H. Gradirei capire se tutto questo è normativamente corretto. Un alunno può avere più di 18 ore di sostegno? Un dirigente puo’ chiedere alle famiglie di ridurre l’orario dei propri figli perche’ non può garantirne la copertura?

Premesso che quando una certificazione INPS è scaduta, essa continua ad avere efficacia sino al rilascio della nuova certificazione, ciò in forza della legge n. 114/2014 art 25, comma 6-bis, e considerato che nella scuola secondaria di primo grado non si possono avere più di 18 ore di sostegno settimanali, poiché la certificazione continua ad aver valore, il Comune deve continuare ad assicurare le ore di assistenza già calendarizzate e previste (così come da richiesta del Dirigente Scolastico). Per altro, il Dirigente scolastico non può rifiutare la frequenza scolastica, adducendo alla “mancanza di ore di assistenza e/o di sostegno” tali da “coprire” tutte le ore di lezione (la norma non copre le ore, ma garantisce l’esercizio del diritto allo studio con l’erogazione delle risorse necessarie); ciò, infatti, è espressamente vietato dall’art 12 comma 4 della legge n. 104/92, secondo il quale nessuna disabilità può essere causa di esclusione (e neppure di riduzione) dalla frequenza scolastica.Il Dirigente scolastico che lo imponesse si esporrebbe al rischio di denuncia per abuso di potere, di interruzione di un pubblico servizio con conseguente ricorso al Tribunale civile per discriminazione con diritto al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, ai sensi della legge n. 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità.


Sono una docente di sostegno specializzata con titolo per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria. Mi è stato chiesto dalle colleghe di classe di insegnare inglese nella classe dove è presente l’alunno disabile grave, poiché contitolare della classe. E’ possibile? 

Non solo è possibile attuare l’incarico misto in tutti gli ordini e gradi di scuola, ma è anche auspicabile al fine di potenziare il processo inclusivo e favorire la corresponsabilità educativa (D.lgs. 96/19, riferimento all’art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 66/17). Lei, pertanto, potrà insegnare l’inglese nella sua classe, mentre uno dei docenti del Team, sempre della stessa classe, sarà impegnato sul sostegno per le ore di insegnamento corrispondenti a quelle di insegnamento di inglese. Parlatene anche con il D.S. per formalizzare l’assegnazione di incarico.


Sono un’insegnante funzione strumentale inclusione. Nel caso non si trovasse mezzo idoneo al trasporto disabili in carrozzina la restante parte della classe può secondo la legge partecipare ugualmente al viaggio?

Nel caso vi fosse impossibilità di reperire un mezzo idoneo, impedendo la partecipazione di uno solo degli alunni della classe, l’uscita didattica non può aver luogo; attuare l’uscita didattica motivando la non partecipazione dell’alunno con disabilità per “assenza del mezzo di trasporto” si configura come azione discriminante nei confronti dell’alunno, perseguibile ai sensi della legge 67/2006. Vi suggeriamo di trovare un’altra soluzione per il mezzo di trasporto, contattando altri gestori, o, in alternativa, di modificare la destinazione, in modo che l’alunno con disabilità possa partecipare con i suoi compagni e con le sue compagne.