Ripartite le risorse per l’avvio dell’Anagrafe nazionale vaccini

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Col decreto 15 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre, il ministero della Salute ha individuato le modalità di riparto tra le Regioni e le Province autonome degli stanziamenti finalizzati a raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale i dati da inserire nell’Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati dalle amministrazioni regionali.

Le norme
L’articolo 4-bis del Dl 73/2017, che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, ha istituito presso il ministero della Salute l’Anagrafe nazionale vaccini (Anv), nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, quelli immunizzati a seguito di malattia naturale e quelli per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L’Anv inoltre raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.

Le risorse messe a disposizione dal decreto “Lorenzin” sono quantificate in 300 mila euro per il 2018 e 10 mila a decorrere dall’anno 2019, incrementate dall’articolo 1, comma 585, dell’ultima legge di bilancio di 2 milioni per il solo 2019 e 500 mila euro annui a decorrere dallo stesso anno, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del ministro della Salute. Risorse finalizzate a raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale i dati da inserire nell’Anv, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali.

Il precedente
L’Anv è balzata alla cronaca perché, poco dopo il varo del decreto, l’articolo 18-ter, comma 1, del Dl 148/2017 ha disposto che le sole regioni e province autonome presso le quali fossero già state istituite anagrafi vaccinali potessero applicare le disposizioni che l’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del Dl 73/2017 ha previsto a decorrere dal successivo anno scolastico. In pratica, è stato anticipato il sistema previsto a regime, che affida ai dirigenti scolastici l’onere di trasmettere l’elenco degli iscritti alle Asl, le quali provvedono a restituirle completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione. I dirigenti quindi invitano i genitori a depositare la documentazione e la trasmettono, ovvero ne comunicano il mancato deposito, alla Asl che provvede agli adempimenti di competenza.
Diverso il sistema di prima applicazione, in base al quale i dirigenti scolastici sono stati impegnati, all’atto dell’iscrizione del minore, a richiedere ai genitori la presentazione della documentazione, eventualmente sostituita da una autodichiarazione. La mancata presentazione della documentazione è stata segnalata alla Asl. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.

Le risorse
Il ministero della Salute dunque dispone per il 2019 di 2 milioni e 500 mila euro, da ripartire secondo due criteri che sono stati ora definiti col Dm 15 luglio 2019: il primo tiene conto dell’esigenza di assicurare a tutte le regioni e province autonome una quota misurata da una componente variabile, desunta applicando il criterio su base capitaria ovvero la quota di accesso pro capite definita in base alla popolazione presente come da ultimo censimento Istat, pesata secondo criteri applicati per la ripartizione della quota indistinta del Fondo sanitario nazionale; il secondo svolge una funzione compensativa, garantendo a tutte le regioni e province autonome una quota dello stanziamento in conto capitale congrua allo scopo perseguito dal legislatore.
La componente fissa della somma uguale per tutti gli enti, da ripartirsi a valere soltanto della somma in conto capitale, viene fissata in 25 mila euro, ritenuta utile a garantire un minimo certo. Il riparto del fondo è contenuto nelle due tabelle allegate al decreto, l’una relativa ai 2 milioni e l’altra ai 500 mila euro.