Cyberbullismo, natura ibrida e ammonimento

da Orizzontescuola

di Gianfranco Scialpi

Il reato di cyberbullismo non esiste! E’ desunto da altri comportamenti sanciti dal codice civile e penale. La definizione ibrida, i compromessi che portano alla procedura dell’ammonimento.

Il reato di cyberbullismo, quando lo stato prende posizione

Il reato di cyberbullismo è stato introdotto dalla legge 71/17. E’ un  segnale positivo. Lo Stato italiano finalmente prende posizione! Proponendo, innanzitutto, una sua definizione del fenomeno.

La caratterizzazione repubblicana del fenomeno non potrà essere ignorata dalle istituzioni scolastiche e in genere dai soggetti istituzionali che ogni giorno interagiscono con il cyberbullismo. Si legge all’art. 1 comma 2: “per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

Una definizione di campo e rispondente al criterio della velocità

La definizione, innanzitutto chiarisce la posizione della nostra Repubblica. Il cyberbullismo non è un nuovo reato, è desunto da altri già presenti nel nostro codice civile e penale. Questa scelta è stata imposta dall’esigenza di fare presto, vestendo il nuovo reato con abiti giuridici già confezionati. Questo ha evitato le inevitabili e lunghe discussioni  su una definizione ex novo del fenomeno.

La natura ibrida del cyberbullismo richiama i seguenti reati:

1) “pressione” è la condizione ricorrente di ogni atto di cyberbyllismo e tocca la sfera intima della  vittima Fa riferimento all’art. 612 del codice penale.

2) “aggressione” art.  612 che non  delimita il comportamento alle percosse o alle lesioni fisiche. Infatti si legge “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa  con la multa fino a euro 1.032“.
Seguono poi la “minaccia” (art. 612), gli “atti persecutori” (art 612 bis), La “sostituzione della persona” (art. 494), la “diffamazione aggravata” (art.595) e cosi via.

Delimitazioni e quindi compromessi

Tuttavia, il disposto normativo decide di non legiferare e quindi di tenere fuori due aspetti. Il bullismo fisico e i maggiorenni.
Sul primo non si comprende la scelta perché spesso tutto inizia nella vita reale. L’esempio più significativo è rappresentato dalla tragedia di Carolina Picchio che ha portato la sua professoressa (E. Ferrara, deputato pd 2013) a farsi promotrice della proposta di legge poi divenuta 71/17. La ragazzina quattordicenne venne ripresa al bagno ubriaca e il suo stato poi pubblicato online. L’enorme pressione condusse Carolina Picchio a togliersi la vita (gennaio 2013).

La decisione di escludere i maggiorenni, invece, è condivisibile, in quanto i suddetti reati sono già definiti nella modalità ordinaria.
Ora, l’attenzione solo sul minorenne giustifica l’assenza della responsabilità penale, condizionata quest’ultima dall’età del cyberbullo. Essendo quest’ultimo minorenne non può essere perseguibile fino a quattordici anni (art.97 codice penale), anche se ritenuto socialmente pericoloso. In questi casi, il Tribunale per i Minorenni può intervenire individuando un percorso di recupero anche in riformatori giudiziari o in stato di libertà vigilata. Situazione diversa per gli ultraquattordicenni che possono essere perseguiti previa valutazione del giudice sulla loro capacità di intendere e volere.

La procedura dell’ammonimento

Ecco spiegata la sola presenza dell’ammonimento nella legge 71/17 e non di altre forme di sanzioni o pene. Scelta soft  che conferma l’attenzione agli aspetti formativi e di recupero.

Recita infatti l’art. 7: “Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive
modificazioni.

2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita’ genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta’. 

Se ne deduce, quindi un approccio molto vicino al sentire dell’istituzione scolastica.  Lo scopo dell’ammonimento, infatti   è quello di far recedere il cyberbullo dalle azioni offensive. Può essere accostato calcisticamente al cartellino giallo. Se la procedura non convince il cyberbullo, allora si procede con il cartellino rosso con provvedimenti più pesanti e previsti dal codice civile e penale.