Concorso straordinario secondaria: esclusi anni di servizio come insegnante di religione cattolica

da Orizzontescuola

di redazione

Concorso straordinario secondaria: i requisiti di servizio sono abbastanza stringenti, le annualità previste devono infatti essere riferite a classe di concorso o posto di sostegno.

Un nostro lettore chiede

Spett. Redazione, in merito al concorso straordinario previsto dal decreto “salva precari”, l’art. 5 recita: “La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio […]”; l’art. 6 precisa poi che “Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni”
Alla luce di quanto sopra, ponendo il caso di un docente con tre anni di servizio nella scuola secondaria di cui due di IRC e uno per la classe A022 che voglia partecipare al concorso straordinario per quest’ultima, è corretto affermare che egli non possa concorrere perché l’IRC è un insegnamento privo di una propria classe di concorso? Se così fosse, mi sembra che ciò costituirebbe un’ingiusta esclusione.
 Ringraziando, cordiali saluti.
Ecco cosa hanno detto i sindacalisti ai nostri microfoni:
Marcello Pacifico Anief “Ovviamente rimane il problema degli insegnanti di Religione cattolica che sono fuori da questo programma”
Elvira Serafini, Snals “Quanto alle materie contenute nell’intesa del 1 ottobre scorso, va ricordato che il disegno di legge recante disposizioni in materia di abilitazione sarà presentato come collegato alla manovra di Bilancio. Lo Snals chiede “un percorso più celere e una chiara definizione di coloro che potranno parteciparvi. Ciò serve a dare risposta a tutti coloro per i quali si è creata l’aspettativa di conseguire un’abilitazione e che ha prestato tre annualità di servizio in tutti gli ordini e gradi scuola, a tempo determinato e indeterminato, abilitati con CFU, dottori di ricerca, insegnamento di Religione cattolica. Potrebbero passare in seconda fascia di istituto, partecipare ai concorsi ordinari o alla mobilità professionale, coprire posti vacanti e disponibili, visto che tanti posti del contingente di immissione in ruolo ogni anno restano vacanti per mancanza di personale”.
Da queste indicazioni si evince che il servizio prestato in qualità di IRC non potrà essere considerato valido ai fini del raggiungimento delle tre annualità di servizio richieste come requisito minimo per l’accesso al concorso straordinario.
Ricordiamo che il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri potrà ancora essere modificato nei 60 giorni di tempo utili prima della trasformazione in legge.