Merito e alternanza, si contratta

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

È antisindacale la condotta del dirigente scolastico che omette di stipulare il contratto integrativo di istituto e procede unilateralmente ad assegnare ai docenti i fondi del bonus merito e dell’alternanza scuola lavoro. Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Velletri con un decreto pubblicato il 20 ottobre scorso (18144/2019). Il provvedimento è un vero e proprio vademecum utilizzabile dai dirigenti scolastici ai fini del corretto svolgimento delle relazioni sindacali. Perché reca tutta la normativa di riferimento e recepisce la giurisprudenza delle magistrature superiori. I fatti si erano svolti in un istituto superiore. Dove il dirigente scolastico aveva omesso di consegnare ai sindacati «tutta la documentazione necessaria per consentire una partecipazione consapevole a tutto tondo (cd attività di informazione)». Ed aveva rifiutato di sottoporre alla contrattazione il «bonus docenti» e «l’alternanza scuola/lavoro». Affermando che se ne sarebbe assunto ogni responsabilità in un futuro atto unilaterale. In pratica il dirigente aveva deciso di precludere la sottoscrizione del contratto di istituto in queste materie e di assegnare le relative risorse con un atto unilaterale. Cosa che poi è realmente avvenuta. Di qui l’esperimento dell’azione giudiziale da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di lavoro, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. Che si concludeva con la declaratoria di condotta antisindacale nei confronti del dirigente scolastico e nella condanna di quest’ultimo ad «effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo di istituto e di affiggere il presente decreto, per 30 giorni, nell’albo dell’istituto».Il giudice ha motivato la sentenza adducendo un’approfondita disamina della normativa di settore e citando la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di stato. In primo luogo il giudice ha censurato la decisione del dirigente di procedere con atto unilaterale, spiegando che tale strumento, previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 165/2001, può essere utilizzato «solo qualora sussistono i seguenti presupposti: a) mancata conclusione dell’accordo; b) pregiudizio per la funzionalità dell’amministrazione stessa direttamente connesso al protrarsi delle trattative; c) rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’adozione dell’atto medesimo». E nel caso specifico ricorreva solo l’elemento del mancato raggiungimento dell’accordo. Che non era stato stipulato a causa dell’alto tasso di conflittualità tra le parti dovuto essenzialmente alla condotta del dirigente che era risultata non conforme ai principi di correttezza e buona fede. Il preside, infatti, non solo aveva omesso volontariamente di fornire alla delegazione sindacale l’informazione sindacale, ma aveva anche rifiutato espressamente di contrattare le materie riguardanti il bonus docenti e l’alternanza scuola lavoro. Sulla questione dell’informazione sindacale, il giudice, citando la giurisprudenza del Consiglio di stato (n. 4417/2018) ha accertato l’illegittimità della condotta omissiva del preside. Che avrebbe dovuto «dare informativa sugli emolumenti percepiti dal personale a titolo di salario accessorio dell’anno scolastico 2017/2018». E invece si era rifiutato di farlo adducendo necessità collegate al rispetto della privacy. A questo proposito, il giudice ha ricordato che le organizzazioni sindacali hanno diritto «a conoscere, acquisendone la copia» si legge nel decreto «tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo al fine di consentire una concreta ed effettiva verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse». Perché in caso contrario si svilirebbe il ruolo di controllore della gestione del fondo di istituto attribuito dal contratto all’organizzazione sindacale. Ed ha ammonito il dirigente scolastico affermando che «la norma che facoltizza il datore di lavoro pubblico ad adottare l’atto unilaterale non può costituire un espediente per sottrarsi al confronto sindacale». Il giudice monocratico, infine, ha accertato che «la condotta tenuta dal dirigente scolastico risulta gravemente lesiva del prestigio e dell’effettività dell’azione delle organizzazioni ricorrenti» recita il provvedimento «all’evidenza private delle loro primarie prerogative di rappresentatività in una fase particolarmente delicata qual è la stipula del contratto integrativo aziendale, che investe in modo significativo i rapporti individuali di lavoro». Di qui la declaratoria di antisindacalità della condotta e la condanna del dirigente scolastico.