Tar Lazio, la mancata comunicazione sul superamento del monte ore di assenze annulla la bocciatura

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Verna

Il Tar Lazio fissa i “paletti” al provvedimento di non ammissione alla classe successiva e alla organizzazione di corsi di recupero. E’ l’effetto della sentenza 11231 del 23 settembre 2019 con la quale i giudici amministrativi capitolini hanno stabilito che: l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore; la mancata attivazione di corsi di recupero «si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso».

Nel ricorso proposto dinanzi al Tar, i genitori di un liceale avevano impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio d’istituto aveva deciso di non ammettere lo studente alla classe successiva «per aver superato il numero di assenze previsto dalla legge ai fini della validità dell’anno scolastico» e per «gravi insufficienze in matematica e informatica».

Decisione che i ricorrenti avevano ritenuto illegittima per due ordini di motivi. In primis perché il numero di assenze indicate negli atti d’ufficio era diverso da documento a documento (272 ore nel registro elettronico; 118 ore nella pagella finale; 270 ore nella comunicazione di non ammissione) e per la mancata segnalazione del rischio di «superamento del monte ore». In secondo luogo perché a fronte di «un’unica insufficienza» l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto «sospendere il giudizio sull’ammissione […] fino all’esito dello svolgimento dei corsi di recupero». Argomentazioni che la sentenza in narrativa ha parzialmente accolto. Il Collegio ha infatti confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
– la “bocciatura” necessita di una motivazione che tenga conto «delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere […] mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione (Tar Puglia- Lecce, sentenza 899 del 25 maggio 2018);
– in tema di giudizio di valutazione, non possono incidere sulla legittimità del giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore l’incompleta, carente o omessa attivazione di corsi di recupero «con la conseguenza che anche se l’istituto nulla avesse disposto al riguardo, tanto non costituirebbe […] un’omissione rilevante» ( Consiglio di Stato, sentenza 236 del 17 gennaio 2011).