Docenti hanno diritto a ricostruzione di carriera integrale, così stabilisce il Giudice

da Orizzontescuola

di redazione

Riconosciuto al personale scolastico il diritto alla ricostruzione integrale di carriera.

Il tribunale del lavoro di Roma, facendo propri gli orientamenti adottati già da altri giudici italiani, ha riconosciuto il diritto di una dipendente del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca appartenente al personale del Comparto Scuola, assistito e difeso dagli Avvocati Domenico Naso e Giulia Venanzangeli, ad ottenere la piena valorizzazione nella propria carriera del servizio prestato durante il precariato, in forza di plurimi contratti a termine stipulati con l’Amministrazione scolastica e ripetutamente reiterati.

Il Giudice di Roma, in particolare, ha motivato la propria decisione ritenendo che la normativa interna che disciplina il trattamento economico degli insegnanti, che durante il precariato si vedono negare gli incrementi retributivi che il CCNL di comparto riserva ai soli dipendenti di ruolo e, una volta ottenuta l’auspicata stabilizzazione, si vedono ricostruire solo parzialmente la propria carriera, non sia conforme al principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il quale vieta l’adozione di un trattamento (anche retributivo) difforme tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa PA in assenza di “ragioni oggettive”, le quali, come chiarito a più riprese dalla Corte Europea e dalla Cassazione, non possono essere individuate nella mera temporaneità dell’impiego, bensì in elementi specifici di distinzione delle mansioni espletate e funzioni ricoperte.

Il Giudice capitolino, dunque, osservando come “ricorrono i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE.

Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento.

Né l’amministrazione resistente ha poi indicato alcun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l’attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato.

Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del principio generale di non discriminazione scolpito dall’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE”, ha ritenuto di concludere che “la progressione economica fondata sulla maturazione dell’anzianità di servizio e disciplinata dall’art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell’impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n. 4.1 dell’Accordo.

Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all’art. 79, espressamente i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell’anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato.

Nella medesima prospettiva, l’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, come riferito al trattamento iniziale, relativo, cioè, alla prima assunzione del personale non di ruolo e non come norma che osta al riconoscimento della progressione economica correlata all’anzianità di servizio, disciplinata dalle fonti collettive”.

Alla luce di ciò, il tribunale del lavoro di Roma, sulla scia di quanto già deciso da altri giudici italiani, ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero dell’Istruzione che ancora oggi continua a negare il riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola ai propri dipendenti precari e a decurtare l’anzianità dagli stessi maturata una volta raggiunta la stabilizzazione, condannandolo al pagamento di cospicue differenze stipendiali per un importo complessivo di Euro 12.357,65 nei confronti della lavoratrice ricorrente.