Per la frequenza minima in classe non contano i giorni di assenza ma le ore

da Il Sole 24 Ore

di Laura Virli

Si sente spesso parlare all’unisono di calendario scolastico e di frequenza minima obbligatoria per essere promossi. Ma le famiglie devono sapere che sono due questioni diverse, che possono anche avere punti di intreccio, ma che non vanno comunque confuse tra loro.

La prima riguarda il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali, in termini di offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie. In questo rientrano le disposizioni dettate dalle regioni secondo l’art. 138, comma 1 lettera d) del Dlgs 112/1998.

La seconda concerne il limite minimo di frequenza richiesto dalla normativa, inerente alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. La normativa di riferimento è quella relativa alla valutazione degli studenti (art. 14, comma 7 Dpr 122/2009, art. 5 Dlgs 62/2017 e Cm 20/2011). Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione in sede di scrutinio finale di ciascuno studente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Monte ore annuale
Non contano i giorni di assenza, ma le ore. Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, pubblicano sul sito istituzionale il monte ore annuo curriculare obbligatorio di riferimento per ogni anno di corso da assumere per il calcolo dei tre quarti di presenza a scuola richiesti per la validità dell’anno scolastico.

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni e all’insegnamento della religione cattolica (dlgs n. 59/2004), è di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è di 1188 ore annuali, corrispondente a 36 ore settimanali (elevabili eccezionalmente a 40), comprensive del tempo dedicato alla mensa.
Per la scuola secondaria di secondo grado, il monte ore annuale varia in relazione alla specificità dei piani di studio (Regolamento istituti tecnici Dpr 88/2010, licei Dpr 89/2010 e professionali D.I. 92/2018). Ad esempio, per il liceo classico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 1023 al triennio. Per il liceo scientifico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio. Per il liceo linguistico, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio. Per il liceo artistico, il totale annuale è di 1122 ore e di 1155 al triennio. Per il liceo musicale e coreutico, il totale annuale è di 1056 ore. Per il liceo di scienze umane, il totale annuale è di 891 ore al biennio e di 990 al triennio.

Le deroghe standard
Le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe al limite minimo di presenza per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi. Spetta ai collegi dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano eventuali deroghe.
La circolare 20/2011 è intervenuta sulla competenza riconosciuta al collegio dei docenti proponendo a mero titolo indicativo, fatta salva l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, un elenco di casistiche apprezzabili ai fini della delibera delle deroghe previste, tra cui gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni., adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Deroga per i figli di persone sottoposte alla privazione della libertà personale
Oltre a queste, con la nota n. 22190 del 29 ottobre 2019, il Miur ha invitato le scuole ad inserire, tra le possibili deroghe, anche la fattispecie qualificabile come “ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale “. Questo per tutelare gli studenti figli di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola. La nota evidenzia che in molti istituti di pena del territorio nazionale il giorno del ricevimento risulta essere stabilito in modo rigido, ciò causando la reiterazione delle assenze da scuola sempre nello stesso giorno della settimana.