Scrutini secondaria: come valutare studenti con numerose assenze

da Orizzontescuola

di Nunzio Oliva

La valutazione degli studenti con bassa frequenza delle lezioni nella scuola secondaria.

Non di rado può succedere che i consigli di classe, maggiormente durante lo scrutinio intermedio e/o finale, si trovino a discutere in merito a studenti con un basso indice di frequenza delle lezioni e, quindi, con un numero di assenze considerevole tale da evidenziare oggettive difficoltà nel procedere alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite.

I docenti se da una parte devono poter contare su un congruo numero di verifiche scritte e orali, dall’altra è necessario osservino pure il grado di maturità raggiunto dai discenti sia dal punto di vista del comportamento all’interno del contesto classe che nella scuola sia per la coscienza civile che può palesarsi nei momenti programmati delle uscite e/o nelle progettazioni extracurriculari.

Allo scopo riportiamo una sorta di cronologia normata – cui poter fare riferimento nelle sedi opportune – iniziando con il considerare il D.P.R. n. 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” nel quale all’art. 3 “Doveri” si afferma che “gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”. Successivamente nel D.Lgs. n. 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53” all’art. 11 si stabilisce che “ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato … Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

È nel D.P.R. n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” che all’art. 1 si delinea come deve avvenire il processo della valutazione e si chiarisce che “e’ espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche’ dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita’ anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialita’ e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo …”.

Continuando all’art. 2 per la scuola secondaria di primo grado si ribadisce che “ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita’ dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita’ di procedere alla valutazione stessa.

L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”. Per la scuola secondaria di secondo grado “ai fini della validita’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e’ prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita’ di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Il Miur nel 2011 è intervenuto nuovamente con la circolare n. 20 “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009” e, considerati i differenti quadri orario dei singoli percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché le situazioni oggettive degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche, ha voluto fornire le indicazioni seguenti:

1. il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le motivazioni affinchè per casi eccezionali e documentati possa esser concessa la deroga al limite minimo di presenza;
2. la scuola comunica all’inizio dell’anno scolastico agli studenti e alle famiglie il monte orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza;
3. la scuola, prima degli scrutini intermedi e finali, porta a conoscenza degli studenti e delle famiglie la quantità oraria di assenze raggiunte;
4. il consiglio di classe verifica se lo studente abbia superato il limite massimo di assenze e, pur con la deroga concessa, impediscano di procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
5. i casi per i quali poter derogare possono essere:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (si veda anche la nota Miur n. 2065 del 2 marzo 2011);
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Nella circolare su citata si ribadisce che “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Il D.Lgs.n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” riporta testualmente quanto sin qui riportato e all’art. 1 precisa che “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze … e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformita’ con i criteri e le modalita’ definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa … Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita’ di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”.

Recentemente il dicastero centrale con la nota n. 22190/2019 “Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale”, richiamando la predetta circolare n. 20, ha invitato le scuole a inserire tra le deroghe al limite minimo di presenza alle lezioni anche le assenze documentate, continuative e ripetute degli studenti (figli o parenti entro il secondo grado) che si ricongiungono temporaneamente al familiare in regime di detenzione.

(Fonti: D.P.R. n. 249/1998; D.Lgs. n. 59/2004; D.P.R. n. 122/2009; Circ. Miur n. 20/2011; D.Lgs.n. 62/2017; Nota Miur n. 22190/2019)