Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 , n. 263
(GU n.47 del 25-2-2013)

Regolamento recante norme generali per la ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (13G00055)
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo 64 che prevede, al comma 3, la  predisposizione  da  parte
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di  un
piano   programmatico   di   interventi   volti   ad   una   maggiore
razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  risorse  disponibili  e  che
conferiscano  una  maggiore  efficacia  ed  efficienza   al   sistema
scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una
piu' ampia  revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico  del  sistema  scolastico,  l'emanazione   di   regolamenti
governativi, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la ridefinizione
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola  anche  attraverso
la razionalizzazione dei  piani  di  studio  e  dei  relativi  quadri
orario, nonche',  alla  lettera  f),  la  ridefinizione  dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli  adulti,  ivi
compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 
  Visto   il   piano   programmatico   predisposto    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 3, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59,  recante
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1  della  legge
28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
definizione   delle   norme    generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni, recante norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632; 
  Vista la legge 11 gennaio  2007,  n.  1,  recante  disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare
l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  1998,  n.
157,   concernente   regolamento   recante   norme   di    attuazione
dell'articolo 1, comma 20, della legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
concernente  l'aggregazione  di  istituti  scolastici  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   concernente   regolamento   recante   norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative  della  liberta',
ed in particolare gli articoli 41 e 43; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
25 gennaio 2008, recante linee  guida  per  la  riorganizzazione  del
Sistema  dell'istruzione  e  formazione  tecnica   superiore   e   la
costituzione degli istituti tecnici superiori; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25  ottobre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del  4  gennaio  2008,
recante  riorganizzazione  dei  Centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione  degli  adulti  e  dei  corsi  serali,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, di applicazione dell'articolo 4,
comma 3, del citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, con  allegato  il
modello di certificazione dei saperi  e  delle  competenze  acquisiti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 
  Visto il comma 2-bis dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1,  comma  22,  lettera
i), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il rilascio  del
permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  al
superamento di un test di conoscenza della lingua  italiana,  le  cui
modalita' di svolgimento sono determinate con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di   concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche
dell'apprendimento permanente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 2009; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'Adunanza del 16 dicembre 2009; 
  Considerato che la maggior parte delle osservazioni  del  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento,  altre  una
parziale attuazione, compatibilmente  con  i  vincoli  imposti  dalla
finanza  pubblica,  altre  ancora  saranno  recepite   con   separati
provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 maggio 2010; 
  Considerato  che  la  Conferenza  unificata,  di  cui  al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 maggio 2010 ha
espresso   parere   favorevole,   con    alcune    condizioni    che,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla  finanza  pubblica,  sono
state accolte; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14  giugno
2010; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica  e
della  Camera  dei  deputati   competenti   per   materia   espressi,
rispettivamente, il 20 ottobre 2010 e il 10 novembre 2010; 
  Considerato che le condizioni contenute nei predetti  pareri  delle
competenti    Commissioni    parlamentari    trovano    accoglimento,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica; 
  Considerato, in particolare, che la VII  Commissione  della  Camera
dei Deputati ha ritenuto necessario «ottimizzare le risorse  umane  e
strumentali  disponibili  attraverso   la   previsione   di   modelli
organizzativi "a rete" sul territorio, idonei a  sviluppare  rapporti
stabili e organici tra i centri provinciali  per  l'istruzione  degli
adulti, dotati di una propria  autonomia  a  norma  dell'articolo  1,
comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, e le altre sedi  nelle
quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, in modo da  assicurare
all'utenza la piu' ampia e  diversificata  offerta  di  istruzione  e
formazione  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza,
economicita' e contenimento della spesa pubblica»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

  1. Il presente regolamento detta le norme generali per la  graduale
ridefinizione  ai  sensi  dell'articolo  11,  a   partire   dall'anno
scolastico 2013-2014,  dell'assetto  organizzativo  e  didattico  dei
Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ivi compresi i corsi
serali, di seguito denominati:  «Centri»,  in  attuazione  del  piano
programmatico di interventi di cui  all'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,   di   seguito   denominato:
«decreto-legge  n.  112  del  2008»,  al   fine   di   una   maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle  risorse  umane  e  strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico. 
  2. La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma  632,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 64, comma 4,  lettera  f),  del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i Centri  nei  quali
sono ricondotti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014 e  comunque
entro l'anno scolastico  2014-2015,  nel  rispetto  della  competenza
esclusiva delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri
territoriali permanenti per l'istruzione  e  la  formazione  in  eta'
adulta di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29
luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di  titoli
di studio, ivi compresi  i  corsi  della  scuola  dell'obbligo  e  di
istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e  pena
attivati ai sensi della normativa previgente. 
  3. Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di
istruzione degli adulti  sono  riorganizzati  nei  percorsi  indicati
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati  dai  Centri  di
cui all'articolo 2, e nei percorsi indicati all'articolo 4, comma  1,
lettera  b),  realizzati  dalle  istituzioni   scolastiche   di   cui
all'articolo 4, comma 6.
                               Art. 2 

                        Identita' dei Centri 

  1. I Centri costituiscono una tipologia di  istituzione  scolastica
autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di
cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio,
di norma su  base  provinciale,  nel  rispetto  della  programmazione
regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti  ai
sensi  della  normativa  vigente  e  con  l'osservanza  dei   vincoli
stabiliti per la finanza pubblica. 
  2.  I  Centri  realizzano  un'offerta  formativa   finalizzata   al
conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei  percorsi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c). 
  3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni
scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico;  hanno  i  medesimi
organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli  adattamenti
di cui all'articolo 7, comma 1, che  tiene  conto  della  particolare
natura dell'utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto
raccordo con le  autonomie  locali,  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni; realizzano un'offerta formativa strutturata per  livelli
di apprendimento. 
  4.  I  punti  di  erogazione  del  servizio  relativi   alle   reti
territoriali di cui al  comma  1  sono  determinati  sulla  base  dei
criteri ivi definiti. 
  5. I Centri possono ampliare l'offerta formativa, nell'ambito della
loro autonomia e nei limiti delle risorse allo  scopo  disponibili  e
delle dotazioni organiche assegnate ai  sensi  dell'articolo  64  del
decreto-legge n. 112 del  2008  e  dell'articolo  19,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia  e  nel
quadro di accordi con gli enti locali ed altri  soggetti  pubblici  e
privati,  con  particolare  riferimento  alle   strutture   formative
accreditate dalle regioni.
                               Art. 3 

                               Utenza 

  1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti anche stranieri che  non
hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso  del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, inserito dall'articolo 1, comma 22, lettera  i),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilita' per
gli adulti stranieri in eta' lavorativa, anche in possesso di  titoli
di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai  percorsi
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c). 
  2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto  il
sedicesimo anno di eta' e che non sono  in  possesso  del  titolo  di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,  ferma  restando  la
possibilita', a seguito di accordi specifici  tra  regioni  e  uffici
scolastici  regionali,  di  iscrivere,   nei   limiti   dell'organico
assegnato e in presenza di particolari e  motivate  esigenze,  coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta'. 
  3. Alle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6,
possono iscriversi, per frequentare i percorsi di secondo livello  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli adulti, anche stranieri,
che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo
di istruzione, nonche' coloro che hanno compiuto il  sedicesimo  anno
di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio  conclusivo  del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di  non  poter  frequentare  il
corso diurno. 
  4. Al fine di garantire agli iscritti, di cui ai commi 1,  2  e  3,
organici interventi di accoglienza e orientamento, le commissioni  di
cui all'articolo 5, commi  2  e  3,  predispongono,  nell'ambito  dei
compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di rete  tra
i Centri di cui all'articolo 2 e le istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 4, comma 6, misure di  sistema  destinate,  altresi',  a
favorire  gli  opportuni  raccordi  tra  i  percorsi  di   istruzione
realizzati  dai  Centri  e  quelli   realizzati   dalle   istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6. A tale fine le domande di
iscrizione sono trasmesse oltre che alle istituzioni di cui al  comma
3 anche ai Centri con i quali i  predetti  istituti  hanno  stipulato
accordi di rete.
                               Art. 4 

                          Assetto didattico 

  1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: 
    a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione  di  primo
livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati
al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo  ciclo  di
istruzione e della  certificazione  attestante  l'acquisizione  delle
competenze di base connesse  all'obbligo  di  istruzione  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto  2007,  n.
139, relative alle attivita' e agli insegnamenti di cui al  comma  2,
lettera b); 
    b) percorsi di secondo  livello:  i  percorsi  di  istruzione  di
secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di  cui  al
comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di  istruzione
tecnica, professionale e artistica; 
    c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento  della  lingua
italiana: i percorsi di alfabetizzazione  e  di  apprendimento  della
lingua italiana, realizzati  dai  Centri  di  cui  all'articolo  2  e
destinati agli adulti stranieri di cui  all'articolo  3,  nei  limiti
dell'organico assegnato, sono  finalizzati  al  conseguimento  di  un
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della
lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 
  2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a),  sono
articolati in due periodi didattici cosi' strutturati: 
    a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo; 
    b) il secondo periodo didattico e' finalizzato  al  conseguimento
della certificazione attestante l'acquisizione  delle  competenze  di
base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.  139,  relative
alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti  gli  indirizzi
degli istituti  professionali  e  degli  istituti  tecnici,  di  cui,
rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo
2010, n. 87, e al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 88. 
  3.  I  percorsi  di  secondo  livello  di  istruzione   tecnica   e
professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati  in  tre
periodi didattici, cosi' strutturati: 
    a) il primo periodo  didattico  e'  finalizzato  all'acquisizione
della certificazione necessaria per l'ammissione al  secondo  biennio
dei percorsi degli istituti tecnici  o  professionali,  in  relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze previste per il primo  biennio  dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo; 
    b) il secondo periodo didattico e'  finalizzato  all'acquisizione
della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno  dei
percorsi  degli  istituti  tecnici  o  professionali,  in   relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo; 
    c) il terzo periodo didattico e' finalizzato all'acquisizione del
diploma  di  istruzione  tecnica  o   professionale,   in   relazione
all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si  riferisce  alle
conoscenze, abilita' e competenze  previste  per  l'ultimo  anno  dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo. 
  4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo  didattico
di cui al comma 2, lettera a), hanno un  orario  complessivo  di  400
ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di
cui  all'articolo  11,  comma  10,  destinato  allo  svolgimento   di
attivita' e  insegnamenti  obbligatori  relativi  ai  saperi  e  alle
competenze attesi in esito ai percorsi  della  scuola  secondaria  di
primo grado. I percorsi sono organizzati anche con  riferimento  alle
competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al  termine
dell'istruzione obbligatoria  di  cui  all'allegato  al  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza
della  certificazione  conclusiva  della  scuola  primaria,  l'orario
complessivo puo' essere incrementato fino ad un massimo di  ulteriori
200 ore, in relazione ai saperi e  alle  competenze  possedute  dallo
studente. Tale quota, articolata  secondo  le  indicazioni  contenute
nelle linee guida di cui  all'articolo  11,  comma  10,  puo'  essere
utilizzata anche ai fini  dell'alfabetizzazione  in  lingua  italiana
degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c). 
  5.  L'orario  complessivo  obbligatorio  dei  percorsi  di  cui  al
presente articolo e' cosi' determinato: 
    a) i percorsi di  primo  livello,  relativi  al  secondo  periodo
didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario  complessivo
pari  al  70  per  cento  di  quello  previsto   dai   corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici  o  professionali  per  l'area  di
istruzione generale,  articolato  secondo  le  indicazioni  contenute
nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3,  lettere  a),
b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per
cento  di  quello  previsto  dai  corrispondenti  ordinamenti   degli
istituti  tecnici  o  professionali  con  riferimento   all'area   di
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. 
  6. I percorsi di secondo livello di cui al  comma  1,  lettera  b),
relativi agli istituti tecnici,  agli  istituti  professionali  e  ai
licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma
3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche
presso  le  quali  funzionano  i  percorsi  di  istruzione   tecnica,
professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine
individuate nell'ambito della competenza esclusiva  delle  regioni  e
delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di
programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei
parametri  definiti  ai  sensi  della   normativa   vigente   e   con
l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 
  7.  Nell'ambito   dell'ampliamento   dell'offerta   formativa,   le
istituzioni scolastiche presso le  quali  funzionano  i  percorsi  di
istruzione liceale possono prevedere, altresi', la  realizzazione  di
percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di  istruzione
liceale oltre a quello di liceo artistico nei  limiti  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  e  delle  dotazioni  organiche
definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del  2008
e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  8. I percorsi di istruzione artistica di cui al  comma  1,  lettera
b), sono realizzati  con  riferimento  alle  conoscenze,  abilita'  e
competenze  previste  dai  corrispondenti   ordinamenti   del   liceo
artistico secondo i periodi didattici di cui  al  comma  3,  l'orario
complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9,
definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee  guida  di  cui
all'articolo 11, comma 10. 
  9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida  di  cui
all'articolo  11,  comma  10,  approvate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   avente   natura   non
regolamentare sono definiti i criteri generali  e  le  modalita'  per
rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi
4 e 5, attraverso: 
    a)  il  riconoscimento  dei  crediti  comunque  acquisiti   dallo
studente  per  l'ammissione  ai  percorsi  del  tipo  e  del  livello
richiesto; 
    b) la  personalizzazione  del  percorso  di  studio  relativo  al
livello richiesto, che lo studente puo'  completare  anche  nell'anno
scolastico successivo, secondo quanto previsto  dal  patto  formativo
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e); 
    c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di
regola, per non piu' del 20 per cento del  corrispondente  monte  ore
complessivo; 
    d)  la  realizzazione  di   attivita'   di   accoglienza   e   di
orientamento,  finalizzate  alla  definizione  del  Patto   formativo
individuale, per non piu' del 10 per cento del  corrispondente  monte
ore complessivo del percorso.
                               Art. 5 

                        Assetto organizzativo 

  1. I percorsi di istruzione,  di  cui  all'articolo  4  sono  cosi'
organizzati: 
    a) si riferiscono al profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo  del
sistema educativo di istruzione per gli istituti  professionali,  per
gli istituti tecnici e per  i  licei  artistici,  come  definiti  dai
regolamenti adottati rispettivamente con decreto del Presidente della
Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  87,  e  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; 
    b) si riferiscono alle indicazioni nazionali e  ai  risultati  di
apprendimento,  declinati  in  termini  di  conoscenze,  abilita'   e
competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalita'
previste dai regolamenti di cui alla lettera a),  secondo  i  criteri
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    c) sono progettati  per  unita'  di  apprendimento,  intese  come
insieme  autonomamente  significativo  di  conoscenze,   abilita'   e
competenze, correlate ai  livelli  e  ai  periodi  didattici  di  cui
all'articolo 4, da erogare anche a  distanza,  secondo  le  modalita'
stabilite nelle linee guida di cui all'articolo 11,  comma  10.  Tali
unita' di apprendimento rappresentano il necessario  riferimento  per
il riconoscimento dei crediti; 
    d) sono realizzati per gruppi  di  livello  relativi  ai  periodi
didattici di cui all'articolo 4,  che  costituiscono  il  riferimento
organizzativo per la  costituzione  delle  classi  e  possono  essere
fruiti per  ciascun  livello  anche  in  due  anni  scolastici,  come
previsto dalle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10; 
    e) sono organizzati in modo da  consentire  la  personalizzazione
del percorso, sulla base di un Patto formativo  individuale  definito
previo  riconoscimento  dei  saperi  e  delle   competenze   formali,
informali e non  formali  posseduti  dall'adulto  secondo  i  criteri
generali  e  le  modalita'  stabilite  nelle  linee  guida   di   cui
all'articolo 11, comma 10. 
  2. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede
di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono,  nel  quadro  di
specifici accordi di rete  con  le  istituzioni  scolastiche  di  cui
all'articolo 4, comma 6, commissioni per  la  definizione  del  Patto
formativo individuale di cui al comma 1,  lettera  e),  composte  dai
docenti dei periodi didattici di cui  alla  lettera  d)  e,  per  gli
adulti stranieri, eventualmente integrate da  esperti  e/o  mediatori
linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di  percorsi.  La
partecipazione  alle  suddette  commissioni  costituisce  obbligo  di
servizio per  il  personale  docente;  per  gli  esperti  esterni  la
partecipazione non deve comportare  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. L'ammissione al livello successivo e'  subordinata  al  possesso
della certificazione relativa al livello precedente.  Le  commissioni
di cui al comma 2 possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base
dei titoli e delle certificazioni prodotte,  a  eventuali  prove  per
accertare  il  livello  delle  conoscenze,  abilita'   e   competenze
possedute, ferma restando la necessita' di valorizzare il  patrimonio
culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione
della sua storia individuale.
                               Art. 6 

                    Valutazione e certificazione 

  1. La valutazione  e'  definita  sulla  base  del  Patto  formativo
individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),  in  modo  da
accertare le competenze degli adulti in  relazione  ai  risultati  di
apprendimento attesi  in  esito  a  ciascun  periodo  didattico,  con
l'obiettivo di valorizzare le  competenze  comunque  acquisite  dalla
persona in contesti formali, non formali e informali. 
  2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo  livello  e  il
terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono
entrambi con un esame di Stato, per il rilascio  rispettivamente  del
titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di  primo  grado,
previo superamento delle prove di cui al comma 3,  e  del  titolo  di
studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e
artistica, previo superamento delle prove previste a conclusione  dei
percorsi del corrispondente ordine, tipo e  indirizzo.  I  titoli  di
studio sono validi per il proseguimento degli studi  e  a  tutti  gli
altri effetti. 
  3. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui all'articolo  4,
comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove  deliberate  dalle
commissioni d'esame, la cui  partecipazione  costituisce  obbligo  di
servizio per il personale docente, formate secondo i criteri definiti
con il decreto di cui al comma 7 adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze: 
    a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano  riguardante  i
risultati di apprendimento relativi  all'asse  dei  linguaggi  ovvero
all'asse storico-sociale; la seconda in una  delle  lingue  straniere
indicate nel Patto formativo  individuale;  la  terza  riguardante  i
risultati di apprendimento relativi all'asse matematico; 
    b) la specifica prova  scritta  a  carattere  nazionale,  di  cui
all'articolo 11, comma 4-ter, del  decreto  legislativo  19  febbraio
2004, n. 59, cosi' come modificato  dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176; 
    c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze
relative ai risultati di apprendimento attesi in esito  al  percorso,
tenuto conto del Patto formativo individuale, in modo da  valorizzare
le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed
informali. 
  4. L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma  3  e'  disposta
dai docenti del gruppo di livello di cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento  da  parte
dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto
formativo individuale di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),
fermo restando che non possono essere ammessi agli esami  gli  adulti
che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il  70  per
cento del percorso ivi previsto. 
  5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con  un  motivato
giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi  previste
secondo i criteri determinati con il decreto di cui al comma 7. 
  6. Al termine di ciascun periodo didattico e' previsto il  rilascio
di apposita certificazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122,  redatta  secondo
le linee guida di cui al  comma  7,  che  costituisce  condizione  di
accesso al periodo didattico successivo. Al termine dei  percorsi  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  e'  altresi'  previsto  il
rilascio di apposita certificazione. 
  7.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente  natura  non  regolamentare,
sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5, nonche' le linee guida
per la valutazione e  la  certificazione,  ivi  compresi  i  relativi
modelli.
                               Art. 7 

                    Organi collegiali dei Centri 

  1.  I  Centri  costituiscono  i  loro  organi  di  governo   e   ne
disciplinano il funzionamento  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati: 
    a) il consiglio di classe e' composto dai docenti del  gruppo  di
livello di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  e  da  tre
studenti, eletti dal relativo gruppo; 
    b) il collegio dei docenti  puo'  essere  articolato  in  sezioni
funzionali alla specificita' dell'assetto organizzativo  e  didattico
dei Centri, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    c) la rappresentanza dei genitori nel  consiglio  di  istituto  e
nella giunta esecutiva e'  sostituita  con  la  rappresentanza  degli
studenti; 
    d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il  comitato
per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui  all'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 297  del  1994,  assicurando  la
rappresentanza di ciascuna delle due tipologie di docenti in servizio
nei Centri. 
  2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della  giunta
esecutiva  le  relative  funzioni   sono   svolte   dal   commissario
straordinario nominato dal direttore generale dell'ufficio scolastico
regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 8 

                  Gestione amministrativo-contabile 

  1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano
le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione
1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni. 
  2. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso  i
Centri e' effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi  del
regolamento di cui al comma 1 come modificato dall'articolo 1,  comma
616, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  fermo  restando  che  i
Centri devono  essere  inseriti  in  ambiti  territoriali  scolastici
esistenti.
                               Art. 9 

                         Dotazioni organiche 

  1. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione  organica
dei Centri ha carattere  funzionale  ed  e'  definita,  in  relazione
all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli  4  e  5,
sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al
competente ufficio scolastico regionale con  riferimento  alla  serie
storica degli alunni scrutinati, in  relazione  ai  percorsi  di  cui
all'articolo 4, lettere a) e c). 
  2. L'organico di cui al comma 1 e' determinato, nell'ambito  e  nei
limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con  l'annuale
decreto  interministeriale  adottato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  riferimento  al  rapporto  non
superiore a 10 docenti ogni  160  studenti,  individuato  sulla  base
dell'organico  gia'  previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza   del
Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 4, del decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione  in  data  25  ottobre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  3  del  4  gennaio  2008,  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. A partire dell'anno scolastico 2013-2014 la  dotazione  organica
delle istituzioni scolastiche di cui  all'articolo  4,  comma  6,  e'
definita per i percorsi di secondo livello, di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  b),  in  relazione   all'assetto   didattico   ed
organizzativo di cui  agli  articoli  4  e  5,  tenuto  conto  che  i
rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli  previsti
dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei  dati  comunicati  dal
dirigente  scolastico  dell'istituzione  scolastica   al   competente
ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli
alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami  finali,  nonche'  di
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai  saperi  e
alle  competenze  previsti   per   l'assolvimento   dell'obbligo   di
istruzione, di cui al regolamento emanato con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. 
  4. L'organico di cui al comma 3 e' determinato, nell'ambito  e  nei
limiti degli  organici  definiti  a  legislazione  vigente,  mediante
l'annuale   decreto   interministeriale   adottato    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze  fermo  restando  l'obiettivo
complessivo di riduzione delle dotazioni organiche previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell'articolo  64,  comma  3,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, anche in relazione a  quanto  disposto
dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. A partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione  organica
del personale amministrativo e ausiliario e' definita, nei limiti  di
organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione
agli indici previsti dal regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo
64, comma 4, lettera e), del decreto-legge n.  112  del  2008;  ferma
restando la dotazione organica del personale ATA a livello  regionale
definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale puo' assegnare ai Centri unita' di personale del
profilo di assistente tecnico ovvero, in  alternativa,  prevedere  la
stipula di accordi tra le  istituzioni  scolastiche  interessate  per
collaborazioni plurime. 
  6. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche  i  criteri  per  la
determinazione degli  organici  nella  fase  di  passaggio  al  nuovo
ordinamento di cui al presente regolamento.
                               Art. 10 

                Monitoraggio e valutazione di sistema 

  1. I percorsi di istruzione di cui  al  presente  regolamento  sono
oggetto   di   costante   monitoraggio   da   parte   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione   e   ricerca
educativa. 
  2. I risultati di apprendimento dei percorsi  di  cui  al  presente
regolamento  sono  oggetto  di   valutazione   periodica   da   parte
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di
istruzione. 
  3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni,  un  apposito
rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di
cui al presente regolamento e  della  valutazione  dei  risultati  di
apprendimento.
                               Art. 11 

         Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali 

  1. L'attuazione del nuovo assetto  organizzativo  e  didattico  dei
Centri e' graduale e, per l'anno 2012-2013,  si  realizza  attraverso
progetti assistiti a livello nazionale senza nuovi e maggiori oneri a
carico della  finanza  pubblica.  Tutti  i  Centri  territoriali  per
l'educazione degli adulti di cui  all'ordinanza  del  Ministro  della
pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali  per  il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria  superiore  di  cui
all'ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2015. 
  2. A partire dall'anno scolastico 2013-2014,  le  disposizioni  del
presente regolamento si applicano alle classi prime, seconde, terze e
quarte dei  corsi  serali  dell'istruzione  tecnica,  dell'istruzione
professionale e dei licei artistici, al fine di rendere conformi  gli
ordinamenti dei corsi serali con quelli dei corsi  diurni  in  vigore
per le citate quattro classi dall'anno scolastico 2013-2014. 
  3. La composizione degli organi collegiali di cui all'articolo 7 si
applica ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1°  settembre
2013. 
  4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 2 (*),
lettera d), e agli articoli 137 e  169  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297. E', altresi', abrogata ogni  altra  disposizione
non  legislativa  comunque  incompatibile  con  quelle  del  presente
regolamento. 
  5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  6. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  di  cui
all'articolo 8, comma 2, e' effettuato a partire dall'anno scolastico
in cui e' riconosciuta l'autonomia a ciascun  centro.  A  tale  fine,
l'ufficio scolastico regionale territorialmente  competente  provvede
entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo centro  ad  assegnarlo
ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico. 
  8. Ai Centri territoriali per l'educazione degli adulti e ai  corsi
serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1  si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 9. 
  9. L'istituzione dei Centri avviene esclusivamente in  presenza  di
una  corrispondente  riduzione  di  ulteriori  autonomie  scolastiche
rispetto  all'obiettivo  complessivo  di  riduzione  delle  autonomie
previsto dal Piano programmatico predisposto ai  sensi  dell'articolo
64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiuntiva rispetto a
quella determinatasi per effetto  delle  disposizioni  contenute  nel
comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' fermo restando il conseguimento dell'obiettivo finanziario di
cui all'articolo 1 del decreto Presidente della Repubblica  20  marzo
2009, n. 81. Sono fatti salvi i Centri gia' istituiti senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'anno scolastico
2009/2010 ai sensi del citato decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 25 ottobre 2007, previsto in applicazione dell'articolo 1,
comma 632, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. 
  10. Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da  linee  guida,
approvate con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a sostegno  dell'autonomia  organizzativa  e  didattica  dei
Centri,  con  particolare  riferimento  all'applicazione  del   nuovo
assetto didattico  dei  percorsi  di  primo  e  secondo  livello  con
l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i
citati decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  numeri
87, 88 e 89, ai criteri e alle modalita'  per  la  definizione  degli
strumenti di flessibilita' di cui all'articolo  4,  comma  9,  ed  e'
accompagnato da misure nazionali di sistema per  l'aggiornamento  dei
dirigenti, dei docenti e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario dei Centri con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  11. La regione autonoma Valle d'Aosta e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alla   finalita'   del   presente
regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti  ai  sensi
dello Statuto speciale e  delle  rispettive  norme  di  attuazione  e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012 

                             NAPOLITANO 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 

                                  Profumo, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 

                                  Grilli,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 164

(*) AVVISO DI RETTIFICA (GU n.102 del 3-5-2013)
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 47 del 25 febbraio 2013). (13A03930)

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