Mobilità 2020/21, quali posti disponibili e aliquote per trasferimenti. Contratto dovrà essere aggiornato

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Prime indicazioni per la mobilità 2020/21. A dicembre 2019 è stato firmato tra Miur e sindacati FLCCGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda un verbale di conciliazione in cui è stato stabilito un tavolo tematico per l’aggiornamento del contratto di mobilità.

SEDI DISPONIBILI

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità, come esplicitato nel comma 2, le seguenti tipologie di cattedre o posti:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilità devono essere detratti i posti e le cattedre occupati dal personale che rientra nei ruoli di precedente titolarità che deve essere “sistemato” con assoluta priorità prima di qualsiasi movimento, in sintonia con l’art.7 del CCNI

Sono, inoltre, disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione dei docenti soprannumerari nella provincia.

SEDI NON DISPONIBILI

Non sono considerati disponibili, ai fini della mobilità, le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Non sono disponibili, inoltre, le cattedre e i posti che risultano disponibili per un intero anno scolastico, ma non sono vacanti in quanto occupati da un docente titolare che risulta assente per aspettativa, mandato politico, collocamento fuori ruolo o altre motivazioni giustificate che consentono l’assenza per un intero anno scolastico.

Non sono considerati disponibili, come recita il comma 4, i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro grado di scuola disposti in data successiva a quella dei rispettivi trasferimenti.

I posti nei licei coreutici e negli istituti tecnici per la moda e la logistica relativi agli insegnamenti di nuova istituzione non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definite le modalità per l’acquisizione dei corrispondenti titoli di accesso.

ALIQUOTE

Aliquote per le immissioni in ruolo

Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, come esplicitato nell’art.8 comma5 del CCNI, viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali

Dopo aver accantonato il 50% dei posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali da destinare alle immissioni in ruolo, del 50% residuo viene riservata una precisa percentuale alla mobilità territoriale interprovinciale così distinta nei diversi anni scolastici del triennio di validità del CCNI:

a.s. 2019/20 40%
a.s. 2020/21 30%
a.s. 2021/22 25%

Solo per le classi di concorso risultanti in esubero nazionale, come esplicitato nell’art.8 comma 10, nell’a.s. di riferimento (2019/20, 2020/21 oppure 2021/22), finché permanga la situazione di esubero suddetta, la mobilità territoriale si effettua sul 100% delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Aliquote per mobilità professionale

Per la mobilità professionale saranno riservate, per ogni anno scolastico del triennio di validità del CCNI, le seguenti percentuali, calcolate sempre sul 50% residuo dopo i trasferimenti provinciali, una volta accantonato il 50% per le immissioni in ruolo:

a.s. 2019/20 10%
a.s. 2020/21 20%
a.s. 2021/22 25%

Aliquote e accantonamenti

Le aliquote indicate, sia per i trasferimenti interprovinciali che per la mobilità professionale, come stabilito nell’art.8 comma 6 del CCNI, sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Contratto dovrà essere aggiornato

Il Decreto Scuola DL 126/2019 prevede il vincolo quiquennale sul posto di assunzione per docenti con incarico a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.