13 dicembre DdL DigItalia alla Camera

Il 13 dicembre La Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

L’11 dicembre la 7a Commissione della Camera esprime un parere favorevole con condizioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5626 Governo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
1. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, la lettera a) con la seguente: «a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l’anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano ‘Scuola digitale – Classi 2.0’ adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l’anno scolastico 2014-2015 l’adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista”»;
2. inserisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell’adozione dei libri nelle versioni digitale o mista.”»;
3. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), il punto 2) con il seguente: «2) alla lettera b), le parole: “nelle versioni on line e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un’effettiva integrazione tra gli stessi”»;
4. sopprima la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), le parole «della riduzione»;
5. sostituisca la Commissione di merito all’articolo 11, comma 1, lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter, le parole «lo specifico limite» con le seguenti: «il limite»;
6. al fine di far fronte alle urgenti esigenze delle residenze degli studenti universitari, inserisca la Commissione di merito una disposizione che aggiunga all’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l’utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all’articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l’obbligo del completamento dell’opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell’opera.».

Il 6 dicembre l’Aula del Senato approva, con 127 voti favorevoli, 17 contrari e 23 astensioni, il maxiemendamento 1.800, sul quale il Governo ha posto la questone di fiducia, interamente sostitutivo del ddl n. 3533 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il 4 e 5 dicembre l’Aula del Senato esamina il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (ddl n. 3533)

Il 22 novembre la 7a Commissione Senato esprime parere favorevole, con osservazioni e condizioni, sul DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che esso mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo e ad accelerare le procedure amministrative attraverso un più diffuso ricorso alle nuove tecnologie;

valutati in generale positivamente:
1. l’articolo 10, che intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti relativi alla scuola e all’università attraverso:
1.1 l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente,
1.2 l’accesso in modalità telematica da parte degli atenei alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università nonché alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
1.3 lo svolgimento con modalità informatiche e telematiche dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola;

2. l’articolo 19, che assegna all’Agenzia per l’Italia digitale (AID) la promozione di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di promuovere, fra l’altro, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca;

3. l’articolo 25 che, tra i requisiti richiesti per la costituzione di start-up innovative, include le seguenti caratteristiche:
3.1 le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione,
3.2 i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

4. l’articolo 25, comma 5, relativo all’incubatore certificato di start up innovative, che può svolgere una valida attività di supporto a tali società, atteso che esse sono strutture ad alto grado di fallimento meritorie tuttavia di un cospicuo apprezzamento sociale proprio per il coraggio di investimento;

5. l’articolo 32, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuove una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative;

6. l’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere;

considerato che l’adozione dei libri di testo digitali, nei termini previsti dall’articolo 11:
rappresenta una importante novità rispetto a quanto a suo tempo già disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 sotto il profilo dei contenuti. Secondo il suddetto articolo 15, la versione on line dei libri di testo poteva infatti consistere in un mero formato PDF del testo cartaceo, scaricabile da internet, mentre l’articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che essa contenga contenuti digitali integrativi, atti a sfruttare appieno le potenzialità interattive delle nuove tecnologie;
non può prescindere dalla considerazione che già l’adozione della versione scaricabile da internet, prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha conosciuto molta diffusione, a testimonianza della difficoltà di assicurare un agevole passaggio al digitale per l’impossibilità di molte case editrici di effettuare i necessari investimenti nell’attuale congiuntura economica;
richiede anche un massiccio investimento di risorse pubbliche nella scuola, affinché tutte le istituzioni scolastiche siano messe nelle condizioni di usufruire delle medesime possibilità;
impone un forte cambiamento nell’approccio all’insegnamento e all’apprendimento e la conseguente adozione di metodologie didattiche innovative, idonee a trarre il massimo beneficio dall’uso delle nuove tecnologie;
comporta l’esigenza di una diffusa alfabetizzazione digitale in particolare dei docenti anche attraverso corsi di formazione preventivi, onde scongiurare i rischi di un cultural divide nella scuola, già fortemente in difficoltà;
esige particolare attenzione affinché non si determini la necessità di stampare tutti i materiali didattici digitali e l’incremento delle spese connesso all’innalzamento della foliazione reale non si scarichi sulle famiglie;
impone dunque un’attenta valutazione sui tempi dell’operazione, anche considerata la delicatezza della fase transitoria ai fini di transitare con successo all’era digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all’articolo 10, commi 4 e 8, si reputa necessario uniformare il riferimento all’Anagrafe nazionale degli studenti – e non degli alunni, come erroneamente riportato nel testo – delle scuole superiori, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
2. circa il comma 7 dell’articolo 10 che novella l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si ritiene che la collocazione del nuovo comma 1-bis possa determinare dubbi applicativi, per cui occorre chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso si giudicherebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati);

e con le seguenti condizioni in ordine all’articolo 11, riguardante i libri scolastici in versione digitale:
a) si ritiene necessario che il passaggio ai nuovi contenuti digitali previsti dall’articolo 11 avvenga a partire dall’anno scolastico 2014-2015, contestualmente ad una opportuna e specifica azione formativa dei docenti, e sia progressivo;
b) si chiede alla Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché l’aliquota IVA su tutti i prodotti digitali ad uso scolastico sia agevolata al 4 per cento.

Il 24 ottobre, il 7, 13, 14 e 21 novembre la 7a Commissione Senato esamina il DdL di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Il 13 novembre si svolge l’Audizione informale di esperti sull’Agenda digitale per l’istruzione

(7a Senato, 24 ottobre 2012) Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (PdL), il quale osserva in premessa che il disegno di legge in titolo mira a rafforzare le misure sull’innovazione, recependo anche l’Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell’azione del Governo. Ricorda infatti che i principi dell’Agenda digitale, pienamente condivisi dall’Esecutivo, hanno già portato alla costituzione lo scorso marzo di una cabina di regia a cui hanno partecipato i ministri Grilli, Profumo, Passera, Barca e Patroni Griffi. Fa presente quindi che lo scopo del testo è quello di incidere nella vita dei cittadini in tutti i settori (pubblica amministrazione, istruzione, sanità, giustizia, impresa) accelerando le procedure attraverso le nuove tecnologie.

Per quanto attiene alle competenze della Commissione, riferisce che l’articolo 10 intende velocizzare il processo di dematerializzazione dei documenti attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico dello studente. In particolare, i commi da 1 a 4dispongono che detto fascicolo sarà predisposto a decorrere dall’anno accademico 2013-2014 da parte di tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute. Esso conterrà tutti i documenti e i dati inerenti la carriera dello studente, sarà alimentato – quanto ai dati di competenza – anche dall’Anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori, istituita dal 2005 presso il Ministero, e favorirà la mobilità sia nazionale che internazionale dello studente. Circa il riferimento dall’anagrafe nazionale degli studenti delle scuole superiori contenuta in questo comma, il relatore rileva che il successivo comma 8 richiama (nel primo e nell’ultimo periodo) l’anagrafe nazionale degli alunni citando tuttavia lo stesso decreto legislativo n. 76 del 2005. Presupponendo che si tratti del medesimo soggetto, suggerisce perciò di uniformare la dizione di cui ai commi 4 e 8, sostituendola con quella corretta di “Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”.

Osserva inoltre che, ai sensi del comma 5, gli atenei possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, istituita nel 2003. Comunica quindi che secondo la relazione tecnica dai commi descritti possono derivare risparmi di spesa, non quantificabili, nella misura in cui si favorisce l’efficienza degli scambi di informazioni per via telematica.

Illustra in seguito il comma 7 che, novellando l’articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede che le università possano accedere in modalità telematica alle banche dati dell’Istituto per la previdenza sociale per la consultazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU). Rammenta in proposito che la legge n. 264 del 1999 reca norme in materia di accessi ai corsi universitari; l’articolo 5 – in cui è inserito il nuovo comma 1-bis – detta disposizioni relative agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi dell’iscrizione ai corsi con accesso a numero programmato: una collocazione normativa in tale contesto parrebbe presupporre a suo avviso un’applicazione della disposizione solo a tali studenti. Invita pertanto di chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso riterrebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell’articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l’accesso delle università all’Anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati).

Dà altresì conto del comma 8, che contiene, come già ricordato, un errato riferimento all’Anagrafe nazionale degli alunni. Esso dispone comunque che quest’ultimaalimentata anche dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia – nonché quella degli studenti e dei laureati delle università sono banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali, ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati accedono anche le università.

Si sofferma indi sul comma 9, in base al quale, a decorrere dal 1° marzo 2013, i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi inclusi la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. Le modalità attuative del comma saranno definite con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Descrive poi l’articolo 11, che al comma 1 novella l’articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014 (o dall’anno scolastico 2014-2015 per le scuole del primo ciclo), nelle scuole sarà possibile adottare libri di testo in versione esclusivamente digitale, oppure abbinata alla versione cartacea. Fa presente dunque che la norma dispone un passaggio graduale ai contenuti digitali puntando però sulla scelta di questi ultimi attraverso il cosiddetto “libro misto” (cartaceo più digitale). Data questa modifica, precisa il relatore, si interviene anche sul decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con cui sono definiti il contenuto e la struttura dei libri di testo, in modo da considerare: le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista; le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi; il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell’intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici messi a disposizione dalla scuola, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico di queste ultime. A questo proposito, rimarca che secondo la relazione introduttiva la riduzione della foliazione cartacea determina un abbassamento del costo del libro misto di circa il 40 per cento, permettendo conseguentemente una diminuzione dei tetti di spesa (stimata pari al 20 per cento) in misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie, sia l’investimento degli editori nella produzione dei contenuti digitali. Puntualizza tuttavia che resta a carico delle famiglie l’onere per l’acquisto dei contenuti digitali integrativi e dei supporti tecnologici necessari.

Comunica indi che il comma 2 abroga l’articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 dal 1° settembre 2013, inerente il blocco quinquennale a carico degli editori per la modifica del contenuto dei libri di testo, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Rammenta in merito che la norma da abrogare dispone che il ricambio dei libri avvenga ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 anni per quella secondaria di primo e secondo grado. L’abrogazione di queste disposizioni pare connessa con la modifica riguardante i libri digitali, che – a detta della relazione introduttiva – saranno incentivati anche dalla rimozione dei limiti temporali.

Riferisce quindi sul comma 3, in virtù del quale in situazioni particolarmente svantaggiate (ad esempio, piccole isole e comuni montani, zone abitate da minoranze linguistiche, aree a rischio di devianza minorile o con alunni aventi difficoltà di apprendimento), le regioni e gli enti locali, tramite apposite convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, potranno istituire centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento.

Evidenzia altresì che il successivo comma 4 novella l’articolo 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012, stabilendo che il Ministero dell’istruzione, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l’altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari. Ritiene in proposito che la ratio sia quella di consentire l’impiego di nuove modalità tecniche per la costruzione di scuole e per la messa a norma di quelle esistenti e di snellire le procedure attuali per l’utilizzo delle risorse, anche mediante la creazione di fondi immobiliari che permettono di convogliare risorse pubbliche e private.

Il relatore rileva inoltre che incide indirettamente sulle competenze della Commissione anche l’articolo 19, secondo cui l’Agenzia per l’Italia digitale (AID) promuove lo sviluppo di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell’Agenda digitale e in conformità al programma europeo Orizzonte 2020, con lo scopo di favorire, fra l’altro, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative competenze di ricerca. Specifica peraltro che i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i requisiti di domanda pubblica sono indicati di intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Dicastero dell’istruzione è inoltre coinvolto nella stipula di un accordo quadro per l’implementazione del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (RSFID). Per queste iniziative, puntualizza il relatore, è riservata una quota non superiore a 70 milioni di euro del Fondo per la crescita sostenibile e non superiore a 100 milioni di euro del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Ministero dell’istruzione partecipa altresì alla definizione tanto di linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali, quanto delle modalità relative all’accesso ai fondi per i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato, volte a rispondere ad una domanda pubblica.

Si sofferma successivamente sull’articolo 25, relativo alla costituzione di start-up innovative. Tra i requisiti richiesti, menziona le seguenti caratteristiche: le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione; i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

In questo ambito, prosegue il relatore, l’articolo 32, comma 1, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuova una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Avviandosi alla conclusione dà conto dell’articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell’isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonchè quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere. Richiama in merito la relazione introduttiva, nella quale si enfatizza la necessità di consentire all’Amministrazione una maggiore autonomia di gestione, con una conseguente più marcata responsabilità. Considerando l’ammontare degli introiti incassati nell’ultimo triennio, riferisce infine che l’onere è stimato in 1.770.000 euro annui, cui si provvede ai sensi dell’articolo 38, comma 3.

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