L’attribuzione del permesso breve per il docente è subordinato alla possibilità di sostituirlo

da Tecnica della Scuola

L’attribuzione del permesso breve per il docente è subordinato alla possibilità di sostituirlo
di Lucio Ficara
Spesso capita sentire docenti che si lamentano per il fatto di non aver avuto attribuito il permesso breve richiesto e documentato. Per questo motivo vogliamo fare chiarezza sulla questione dell’attribuzione dei permessi brevi per i docenti e sugli obblighi dei dirigenti ad attribuirlo o a dover, loro malgrado, decidere di non attribuirlo
È tutto scritto chiaramente nell’art. 16 del vigente contratto collettivo di lavoro della scuola. Incominciamo con il dire che il permesso breve viene attribuito dal DS, compatibilmente alle esigenze di servizio, e se la domanda è richiesta per esigenze personali.
Tale permesso, che per il docente non può avere una durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e in ogni caso non può superare mai le 2 ore giornaliere, è subordinato, soltanto per i docenti, alla possibilità di avere docenti a disposizione per garantire la sostituzione.
Questo è scritto nel comma 5 dell’art. 16, è rappresenta, con tutta evidenza, il motivo principale per cui un DS può non attribuire la fruizione del permesso breve richiesto. L’art. 16 sui permessi brevi, non parla di concessione del permesso breve da parte del dirigente scolastico, ma utilizza il verbo attribuzione.
L’attribuzione è subordinata ad oggettivi e plausibili esigenze di servizio, che obbligano il DS a prendere la decisione di attribuire o non attribuire il permesso al docente che ne fa legittima richiesta. In caso di attribuzione di tale permesso il docente, dovrà recuperare, le ore di permesso attribuitegli, entro i 60 giorni lavorativi successivi (per cui le feste interrompono il conteggio dei due mesi), il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Il comma 4 dell’art. 16 del CCNL 2006-2009, afferma che nel caso in cui non sia possibile il recupero per un problema imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Si ricorda che il docente può chiedere in un anno, al massimo lo stesso numero di ore che svolge settimanalmente nella scuola. Il permesso breve è richiedibile sia dal personale a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, che godono, in questo caso, degli stessi diritti.
Il DS che dovesse decidere di non attribuire il permesso, dovrà motivare la sua decisione, spiegando il particolare motivo di esigenza di servizio che ha determinato la non attribuzione del permesso.