Per la Cassazione l’art. 633 c.p. non è applicabile quando si occupa una scuola

da Tecnica della Scuola

Per la Cassazione l’art. 633 c.p. non è applicabile quando si occupa una scuola
di Aldo Domenico Ficara
L’invasione di terreni o edifici è un delitto previsto e punito dall’art. 633 del codice penale (Invasione arbitraria di immobile) ai sensi del quale: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni”.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi. “La giurisprudenza discute se il reato cui all’art. 633 c.p. sussista anche nei casi di occupazioni di scuole o università, orientandosi in senso negativo in quanto in tal caso non si ravvisa il dolo specifico previsto dalla norma, perché il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l’accoglimento delle proprie istanze. A tal proposito la Corte di Cassazione il 30 marzo 2000 cosi disponeva: “Non è applicabile l’art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l’arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. …. L’edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all’edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto”.