Ricorsi per la perequazione dei dirigenti scolastici del tutto fondati

Sentenza favorevole del Tribunale di Roma sui ricorsi per la perequazione dei dirigenti scolastici del tutto fondati

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 novembre 2012, ha accolto un ricorso presentato da 36 dirigenti scolastici volto ad ottenere il riconoscimento della RIA: “La domanda merita pertanto integrale accoglimento”, così ha stabilito il giudice.
Confermiamo che il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Eva Utzeri del Foro di Roma, mentre la relazione tecnica relativamente agli aspetti contrattuali è stata predisposta da chi scrive.
Prima di entrare nel merito, va detto che la sentenza appena emessa dal Tribunale di Roma costituisce la prova provata che i ricorsi contro le sperequazioni retributive subite dai dirigenti scolatici sono fondati, come sempre sostenuto dalla DIR-PRESIDI-SCUOLA, anche contro il parere di autorevoli giuslavoristi e delle OO.SS. rappresentative dell’Area V, a cominciare dall’ANP.
Vediamo il dispositivo della sentenza, andando per punti.
1.I ricorrenti hanno diritto a veder integrata la loro retribuzione in misura pari alla “retribuzione individuale di anzianità”, calcolata in modo analogo a quanto a suo tempo fatto per i dirigenti ex Presidi o Direttori Didattici; l’importo è stato determinato dal giudice singolarmente per ognuno dei ricorrenti
2.Il MIUR è quindi condannato ad integrare la retribuzione dei ricorrenti come indicato al punto 1, nonché a corrispondere gli arretrati a partire dalla data dell’immissione in ruolo; anche in questo caso, l’importo è stato determinato dal giudice singolarmente per ognuno dei ricorrenti
3.Il MIUR è stato condannato anche a corrispondere gli interessi legali
4.Il MIUR infine è stato condannato al pagamento delle spese processuali, determinate in 5.100 euro.
Per quanto attiene alle motivazioni, il giudice ravvede nella mancata attribuzione della RIA ai nuovi dirigenti vincitori del concorso ordinario, provenienti dalla carriera docente, la violazione di fondamentali principi costituzionali (Artt. 3 e 97Cost, nonché art 36Cost): “…appare evidente la sperequazione connessa alla disparità di trattamento che assegna al dirigente scolastico elementi della retribuzione a seconda della modalità di reclutamento”.
In effetti, argomenta il giudice, nella scuola è sempre esistito un riconoscimento per i dirigenti scolastici dell’anzianità maturata nella carriera precedente, sia nel regime pubblicistico precedente il D.Lgs 29/1993 che nel susseguente regime contrattuale; i contratti dell’Area V prevedono in effetti la corresponsione della RIA per gli ex Presidi o Direttori Didattici e dell’Assegno ad Personam per gli ex Presidi Incaricati.
Il Giudice evidenzia che in ambedue i casi, di fatto si tratta di un riconoscimento dell’anzianità, sia pure in forme diverse.
Non costituisce certo un ostacolo, continua il giudice, il fatto che i contratti non prevedano in modo specifico la corresponsione della RIA ai dirigenti ex docenti, perché è possibile “estrapolare per stretta analogia, la relativa disciplina dai principi generali dell’ordinamento…e dal sistema concernente il trattamento economico dei dirigenti scolatici tutti appartenenti all’Area V MIUR”.
Il giudice conclude: “La parificazione dei dirigenti sotto l’aspetto giuridico non può che condurre alla parificazione economica sicché la retribuzione del dirigente scolastico vincitore del concorso ordinario non può essere inferiore rispetto a quella dei dirigenti provenienti da altri ruoli”; si tratta di principi costituzionali, ma si potrebbe dire che si tratta anche di buon senso.
Il ricorso di cui stiamo parlando riguarda solo la perequazione interna, ma appare del tutto evidente che i principi sono applicabili anche alla perequazione esterna: perché dirigenti appartenenti alla medesima amministrazione, il MIUR, debbono percepire una retribuzione sperequata, non motivata da alcuna differenza nella posizione giuridica e nella prestazione lavorativa?
Anche qui, rimandiamo a quanto da noi sostenuto più di un anno fa.

di Pietro Perziani