DIRIGENTI SCOLASTICI E PEREQUAZIONE INTERNA

SANATA UNA PALESE INGIUSTIZIA
IL TRIBUNALE di ROMA DA’ RAGIONE ai DIRIGENTI SCOLASTICI sulla PEREQUAZIONE INTERNA

La questione è semplice: i dirigenti scolastici vincitori del penultimo concorso, assunti dall’a.s. 2007/08, hanno “goduto”, si fa per dire, di una palese sperequazione retributiva, rispetto ai vincitori del concorso riservato, previsto per chi aveva lavorato anche un solo anno come preside incaricato. Infatti, una volta assunti, a parità di funzioni, ai secondi veniva corrisposta, come’è giusto, la retribuzione individuale di anzianità (RIA), maturata nel precedente ruolo da docenti, come a suo tempo fatto per gli ex Presidi o Direttori Didattici divenuti dirigenti con l’attuazione dell’autonomia; mentre dal 2007, ai vincitori del concorso ordinario, a parità di funzioni, lo stipendio veniva attribuito come se avessero zero anni di anzianità alle spalle.

Una situazione incredibile, tanto più perché avvallata dai Sindacati rappresentativi (?) dell’Area V a cominciare dall’ANP che anzi ha siglato nel 2010 un contratto che non sanava questa palese violazione costituzionale, dopo aver però assicurato i suoi iscritti nelle assemblee, che in tal caso mai avrebbe firmato. Di più, quando i neodirigenti si stavano organizzando individualmente per presentare i ricorsi, ha incaricato un giuslavorista che con un parere articolato dissuadeva gli eventuali ricorrenti. Strano modo davvero di tutelare gli interessi della categoria.
Ma per fortuna la farina del diavolo…
E infatti il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 novembre 2012, ha accolto il ricorso presentato da 36 dirigenti scolastici volto ad ottenere il riconoscimento della RIA: “La domanda merita pertanto integrale accoglimento”, così ha stabilito il giudice che ha addirittura calcolato l’importo dovuto, più gli arretrati dalla data dell’immissione in ruolo, per ogni singolo ricorrente, comprensivi degli interessi legali che dovranno essere corrisposti dal MIUR, condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Per quanto attiene alle motivazioni, è emblematico il fatto che il giudice abbia ravvisato la violazione di fondamentali principi costituzionali (Artt. 3 e 97 Cost, nonché art. 36 Cost): “…appare evidente la sperequazione connessa alla disparità di trattamento che assegna al dirigente scolastico elementi della retribuzione a seconda della modalità di reclutamento”.
Il giudice ha poi concluso: “La parificazione dei dirigenti sotto l’aspetto giuridico non può che condurre alla parificazione economica sicché la retribuzione del dirigente scolastico vincitore del concorso ordinario non può essere inferiore rispetto a quella dei dirigenti provenienti da altri ruoli”; si tratta di un principio costituzionale, ma sarebbe bastato anche un pò di buon senso.

Per un’analisi più approfondita della sentenza rimandiamo all’articolo di P. Perziani, autore della relazione tecnica del ricorso, sul sito www.governarelascuola.com