Addio alla vecchia indennità di disoccupazione

da Tecnica della Scuola

Addio alla vecchia indennità di disoccupazione
di L.L.
Dal 1° gennaio 2013 arrivano l’ASpI e la Mini Aspi. Previsto anche un regime transitorio con la Mini Aspi 2012
Dal prossimo 1° di gennaio l’Inps non erogherà più le indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti, che saranno sostituite, rispettivamente, dalla ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e dalla Mini ASpI.
I due nuovi trattamenti di sostegno al reddito sono stati introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 di riforma del mercato del lavoro e sono stati recentemente illustrati dall’Inps con le circolari n. 140 del 14/12/2012 e n. 142 del 18/12/2012 e con messaggio n. 20774 del 17/12/2012.
Con particolare riferimento alla Mini ASpI, sarà previsto un regime transitorio – definito Mini ASpI 2012 – che consentirà di percepire l’indennità anche da parte di coloro che hanno maturato nel 2012 i requisiti per la “vecchia” indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi appunto nel 2012, dovrà essere presentata per via telematica tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).
La prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.
Il calcolo avverrà però nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.
Per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.