Pensionamenti 2013 per i lavoratori della scuola. Guida ragionata

da Tecnica della Scuola

Pensionamenti 2013 per i lavoratori della scuola. Guida ragionata
di Giovanni Sicali
Mentre la circolare Inps n.131/2012 è valida per tutti i pensionandi d’Italia, i lavoratori della conoscenza – aspiranti all’agognata pensione – devono tenere conto della C.M. MIUR n. 98 del 20 dicembre 2012 prot. n. AOODGPER 9733 avente per oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative
Il decreto ministeriale stabilisce la data del 25 Gennaio 2013 entro la quale il personale della scuola può presentare la domanda di cessazione dal servizio.
Il 25 gennaio di ogni anno è dedicato alla conversione di Saulo-San Paolo oltre che essere il giorno di chiusura dell’ottavario di preghiere per l’unità dei Cristiani… Ma questo ricordo lo lasciamo ai credenti. Per tutti gli altri, l’invito è a segnare a chiare lettere sul calendario il 25 gennaio 2013 ultimo giorno utile per produrre la domanda di quiescenza.
Tutti coloro che potevano andare in pensione il 1°/9/2012 possono pensionarsi l’1/9/2013. Difatti la circolare 98/2012 stilata a chiare lettere dal direttore generale Luciano Chiappetta dice che i requisiti posseduti al 31 dicembre 2011continuano ad essere validi. “Per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità i requisiti sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011. E, fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011. I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1, comma 9, della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1° settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2012. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011.
Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 – seconda parte- e 14 dell’art. 24 della legge 22/11/2011 n.214 e specificato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012. Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio)”.
Per tutti coloro che non rientrano nei requisiti sopra descritti e vogliono accedere alla quiescenza dall’1/9/2013 le regole da applicarsi sono le seguenti:
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, coma9 della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione”.
In conclusione, se repetita juvant, la domanda: “Chi potrà andare in pensione l’1/9/2013?” trova la seguente risposta sintetica (pubblicata già nel n.9 della Tecnica della Scuola online, alle pagg.18-19).
Ovviamente potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per tre condizioni: – per “vecchiaia” chi aveva 65 anni e almeno 20 di contributi; – per “anzianità” con 40 anni di contributi a prescindere dall’età oppure per aver raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi).
Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Per “anticipare” la pensione occorreranno almeno 62 anni di età pena una lieve riduzione economica nella percentuale del 2% per ogni anno prima dei 60 e dell’1% dopo.
Inoltre: dall’1/9/2013 si può subire la cessazione dal servizio da parte dell’Ufficio (ma con preavviso scritto): se nati prima dell’1/9/1947 con 20 anni di contributi, oppure con 15 svolti prima del 1/1/1993; se nati tra l’1/9/1947 e il 31/8/1948 ed entro il 31/12/2011 abbiano già maturato i requisiti della precedente normativa (cioè 35 anni di contributi).
Coloro i quali, pur ricevendo la comunicazione di pensionamento di Ufficio, volessero rimanere in servizio dovranno fare domanda scritta. Difficilmente l’Ufficio accoglierà le richieste data la crisi economica in atto. Ricordiamo infine che, le donne con 61anni di età e 20 di già al 31/12/11, continuano ad avere diritto ad andare in pensione secondo le vecchie regole senza penalizzazioni di sorta. E, sempre fino al 2015, le donne che abbiano 57 anni e 35 di contributi possono optare per il pensionamento ma accettando il trattamento solo contributivo, che risulta però economicamente sfavorevole per le forti riduzioni percentuali.