Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric

BANDO PER GIOVANI RICERCATORI 2013

Il presente decreto viene pubblicato nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti

VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO l’art. 1 comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11;
VISTO il D.M. n. 955/Ric. del 27 dicembre 2012, emanato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono stati destinati, tra l’altro, € 30.440.000 a valere sulle risorse FIRST per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni (comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 913.200, ai sensi dell’art. 21, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra menzionata);
CONSIDERATA la necessità di favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, (destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni) privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell’arte, anche con riferimento, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA
ART. 1
Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del Programma “Futuro in Ricerca 2013” volto a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell’Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
  2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
  • per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);
  • per CNGR il Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca, di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • per CdS i Comitati di Selezione di cui all’articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 63 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
  • per ateneo/università, tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
  • per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
  • per giovani ricercatori, i ricercatori (in possesso di dottorato o specializzazione conseguita presso una scuola di Specializzazione Universitaria) che non siano già presenti, a tempo indeterminato, nei ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero, e di età non superiore a 40 anni alla data del presente bando;
  • per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento;
  • per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i ricercatori del ruolo degli enti pubblici di  ricerca vigilati dal Ministero;
  • per coordinatore scientifico (o “principal investigator” -PI), un giovane ricercatore avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto;
  • per responsabile locale, un giovane ricercatore a capo di una unità operativa, di cui assume anche le responsabilità organizzative;
  • per unità operativa, l’insieme dei giovani ricercatori, dei docenti o dei ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell’ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell’università o dell’ente cui afferisce;
  • per organismi di ricerca, tutti gli altri  soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, senza scopo di lucro, le cui finalità principali consistano nello svolgere anche attività di ricerca,  e nel diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, e i cui eventuali  utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento;
  • per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.

ART.2
Procedura di valutazione e selezione

  1. La procedura di valutazione e selezione delle proposte si svolge in tre fasi: a) preselezione, sulla base di sintetiche proposte;  b) valutazione, sulla base di più dettagliati progetti; c) audizioni; tutta la procedura è curata  dal Ministero, che opera mediante Comitati di Selezione (CdS), riferiti ai  settori ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR).
  2. Ogni CdS  è formato da esperti appartenenti alla banca dati MIUR; il numero di esperti di ogni CdS è  definito dal CNGR, tenendo conto della necessità di copertura delle aree scientifiche interessate e della numerosità dei progetti di competenza; almeno un terzo dei componenti di ogni CdS deve essere costituito da esperti operanti all’estero; nell’ambito di ogni CdS deve essere prevista altresì una adeguata rappresentanza di soggetti che siano già risultati vincitori di uno dei precedenti bandi “Futuro in Ricerca”; ogni esperto deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  3. I membri del CNGR e dei CdS non possono partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla preselezione e/o alla valutazione dei progetti.
  4. La valutazione scientifica dei progetti (da effettuarsi secondo le usuali prassi  della “peer review”), è affidata, sia sulle proposte che sui progetti, ed  esperti scientifici, italiani o stranieri (revisori), chiamati a formulare, per ognuno dei criteri propri di ciascuna  fase, un giudizio analitico riassunto in una valutazione sintetica finale espressa secondo una “classe di giudizio” cui è associata una scala predefinita di valori numerici, come di seguito elencato:
    • A – Eccellente: pienamente convincente, senza alcuna debolezza (Excellent: fully convincing, without  weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel 5% più alto (quindi tra il 100° e il 95° percentile); punteggio 5
    • B – Ottimo: molto convincente con al più qualche debolezza minore (Very Good: extremely strong with at most some minor weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 5%  (quindi tra il 95° e il 90° percentile); punteggio 4
    • C – Buono: di buon livello complessivo, ma con alcune debolezze di importanza moderata (Good: Strong but with some moderate weaknesses). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 10%  (quindi tra il 90° e l’80° percentile); punteggio 3
    • D – Discreto: con alcuni punti deboli non trascurabili (Fair: some important weakness). Si riferisce a elementi delle proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 30%  (quindi tra l’80° e il 50° percentile); punteggio 2
    • E – Mediocre: poco convincente con molte debolezze (Poor: not very convincing with numerous  weaknesses). Si riferisce a elementi di proposte che il revisore, sulla base della propria esperienza, colloca nel successivo 50%  (quindi sotto il 50° percentile); punteggio 1
  5. Al fine di garantire la regolarità e la trasparenza del processo di valutazione e selezione, è fatto inoltre divieto a tutti i partecipanti ai progetti di contattare, direttamente o indirettamente, i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori coinvolti nelle procedure di “peer review”; i membri del CNGR e dei CdS nonché i revisori sono peraltro tenuti a riportare tempestivamente al CNGR ed al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 3, ogni violazione di tale obbligo di cui siano venuti a conoscenza. Tale violazione, se accertata, comporta l’esclusione del progetto dalle procedure del presente bando, l’esclusione dei responsabili dai successivi bandi per un periodo di cinque anni e la loro esclusione definitiva dalla banca dati degli esperti MIUR (se in essa presenti).
  6. L’Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR e dei CdS.

 

ART. 3
Caratteristiche delle proposte e dei progetti

  1. Le proposte e i successivi progetti, di durata triennale e senza limiti di costo, possono essere relativi ad uno o più dei  tre settori ERC, con indicazione, nel caso di più settori, del settore ERC principale.
  2. Le proposte e i successivi progetti possono prevedere una o più unità operative,  afferenti a diverse università e/o enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, coordinate da un unico “principal investigator” (PI), che deve  anche essere impegnato direttamente nella ricerca mediante una propria unità operativa.  Può essere prevista, all’interno di ciascuna proposta o del successivo progetto, la partecipazione di una unità operativa appartenente a un consorzio interuniversitario.
  3. Qualora siano presenti più unità operative, la proposta deve comunque chiaramente spiegare in cosa consista, sulla base di una strategia organica, l’apporto scientifico assicurato da ogni singola unità, e perché l’articolazione in più unità sia indispensabile per l’ottimale svolgimento del progetto.
  4. Ogni giovane ricercatore può partecipare a un solo progetto di ricerca e a una sola unità operativa. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando, a qualunque titolo, tutti coloro che risultino inseriti in gruppi di ricerca finanziati nei due precedenti bandi “Futuro in Ricerca”.
  5. Le proposte e i successivi progetti sono collocati nelle linee d’intervento sotto indicate:
    • a) “linea d’intervento 1 (starting)” – riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione  presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di due anni ma da non più di sette anni rispetto alla data del presente bando;
    • b) “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riservata a giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato o la specializzazione presso una Scuola di Specializzazione Universitaria (se antecedente al dottorato), da più di cinque anni ma da non più di dieci anni rispetto alla data del presente bando, e che, alla stessa data, abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale di post-doc. Sono ammissibili proposte di tipo misto (cioè con coordinatori di linea  1 e responsabili di linea 2 e viceversa), fermo restando che la riserva delle risorse di cui al successivo articolo 7, si intende riferita alla linea d’intervento del coordinatore di progetto.
  6. I limiti temporali di sette anni per la linea d’intervento 1 e di dieci anni per la linea d’intervento 2 possono essere aumentati di un anno per ogni figlio ovvero di un anno nel caso di effettivo svolgimento di leva obbligatoria o di servizio civile sostitutivo, fermo restando il limite dell’età anagrafica di 40 anni non ancora compiuti alla data del presente bando. Nel caso in cui i requisiti soggettivi  consentano la partecipazione a più linee d’intervento spetta al docente  o ricercatore scegliere la linea d’intervento cui partecipare.

ART.4
Preselezione

  1. Il  PI presenta al MIUR, esclusivamente per via telematica  entro le ore 14.00 del 4  febbraio 2013, una sintetica proposta progettuale, redatta in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) descrizione sintetica del progetto di ricerca;
    • f) parole chiave proposte;
    • g) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere;
    • h) impatto scientifico e/o tecnologico  e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • i) indicazione del costo complessivo del progetto, secondo le principali componenti di costo (spese di personale, spese generali, attrezzature e simili, servizi di consulenza e simili, altri costi di esercizio); per quanto riguarda le spese di personale, può essere valorizzato, ai fini del cofinanziamento interno, anche il tempo  prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, ma senza indicazione dei relativi nominativi.
  2. L’esame della qualità scientifica di ogni proposta è volto ad accertare: a) l’innovatività e l’originalità  della ricerca proposta e della sua metodologia: fino a punti 5; b) la qualificazione  del coordinatore scientifico e dei responsabili di unità, anche con riferimento alla coerenza tra le tematiche del progetto e le loro competenze scientifiche: fino a punti 5. La valutazione di ogni proposta è affidata dal CINECA a tre revisori esterni anonimi, sorteggiati (mediante procedura informatica) tra gli esperti appartenenti  alla banca dati MIUR, nel rispetto del criterio della coincidenza del sottosettore ERC e/o delle parole chiave indicati in ogni proposta con quelli indicati  da ogni esperto nella propria scheda della banca dati;  in nessun caso possono essere utilizzati revisori  che figurino  tra i partecipanti al presente bando, né, per ogni singola proposta, revisori che appartengano ad università o enti coinvolti nella stessa proposta; i revisori  operano  esclusivamente mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e nella totale indipendenza reciproca.
  3. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati.
  4. I revisori formulano (entro il 12 aprile 2013) un giudizio analitico, secondo i  criteri di cui al precedente comma 3, sulle proposte di propria competenza; il giudizio è riassunto, per ogni criterio, in una valutazione sintetica finale espressa secondo le “classi di giudizio” di cui all’articolo 2, comma 4.
  5. Per ogni proposta, il punteggio medio è calcolato come media aritmetica dei punteggi assegnati dai tre revisori. Sono avviate alla fase di cui al successivo comma 6 solo le proposte con punteggio medio almeno pari a 8/10.
  6. Sulla base dei punteggi medi relativi alle singole proposte, il MIUR formula tre graduatorie complessive, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 19 aprile 2013, è ammesso alla fase presentazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di proposte tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nelle proposte presentate al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al triplo delle quote stabilite al successivo articolo 7.

ART.5
Presentazione dei progetti

  1. Il  PI di una proposta preselezionata viene invitato dal MIUR a sviluppare con maggiore dettaglio la propria proposta ed a presentare,  esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 17.00 del 7 giugno 2013, un dettagliato progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese su apposita modulistica predisposta dal Ministero, contenente le seguenti informazioni:
    • a) titolo del progetto;
    • b) settore/i e sottosettori ERC;
    • c) nome del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, con indicazione sia dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 3 comma 5 sia dell’università o ente pubblico di ricerca afferente al MIUR sede di ogni singola unità di ricerca;
    • d) elenco delle pubblicazioni del PI e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti, limitate agli ultimi 5 anni;
    • e) ove applicabile, idoneo indicatore bibliometrico del PI e dei responsabili delle unità operative (sempre relativo agli  ultimi 5 anni) ovvero di qualità e impatto delle pubblicazioni;
    • f) breve curriculum del PI, con evidenziazione del grado di successo in precedenti progetti italiani o internazionali;
    • g) parole chiave proposte;
    • h) abstract del progetto di ricerca;
    • i) stato dell’arte;
    • j) obiettivi e risultati che il progetto si propone di raggiungere, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza, le eventuali potenzialità applicative e l’impatto scientifico e/o tecnologico e/o socio-economico, come definito all’articolo 6, comma 3, criterio 2;
    • k) criteri per la verifica dei risultati;
    • l) articolazione del progetto e tempi di realizzazione, con l’individuazione del ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative   modalità di integrazione e collaborazione;
    • m) costo complessivo del progetto (con scostamento massimo del 10% rispetto ai costi indicati in sede di proposta), articolato per voci e per unità operativa:
      • spese di personale (in particolare, costo del contratto per i giovani ricercatori e di altro eventuale personale non dipendente appositamente da reclutare; può essere valorizzato, entro i limiti del cofinanziamento interno, anche il tempo  che sarà prevedibilmente dedicato al progetto da docenti e ricercatori di ruolo partecipanti alla ricerca, senza indicazione dei relativi nominativi);
      • spese  generali  (quota  forfettaria  pari al 60% del costo totale del personale, comprensiva del costo delle pubblicazioni e delle missioni sul territorio nazionale);
      • attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
      • servizi di consulenza e simili, fermo restando il divieto dell’utilizzo di fondi per la corresponsione di compensi a docenti/ricercatori o ad organismi di ricerca stranieri;
      • altri costi di esercizio.
  2. Sulla base dei progetti presentati, il MIUR provvede ad acquisire, mediante procedura telematica predisposta dal CINECA ed entro il 21 giugno 2013, attestazione di disponibilità (rilasciata dal legale rappresentante di ogni università e di ogni ente pubblico di ricerca afferente al MIUR) alla stipula per chiamata diretta, in caso di successo nel presente bando, di apposito contratto coi PI o coi responsabili di unità di  ricerca che abbiano individuato la stessa università o lo stesso ente pubblico di ricerca come istituzione presso la quale svolgere il progetto di ricerca.

ART. 6
Valutazione scientifica dei progetti e audizioni

  1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS (nominato dal MIUR, previa designazione da parte del CNGR, da effettuarsi entro il 28 febbraio 2013), che opera mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici, attraverso revisori esterni anonimi (secondo le usuali prassi della “peer review) italiani o stranieri, in numero di tre per ogni progetto.  I revisori sono scelti dal CdS attingendo alla banca dati MIUR; in nessun caso i revisori possono figurare tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando. Almeno uno dei revisori deve essere scelto tra coloro che sono già stati assegnati allo stesso progetto nella fase di preselezione
  2. Ogni revisore deve rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione d’impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità; in caso di accertata violazione di tali principi il MIUR procederà alla esclusione definitiva dell’esperto responsabile dalla banca dati MIUR.
  3. I revisori, cui è consentito l’accesso ai giudizi formulati in sede di preselezione, formulano (entro il 15 settembre 2013) un giudizio analitico sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa sulle stesse “classi di giudizio” e sulla stessa scala predefinita di valori numerici di cui all’articolo 4, comma 5, avendo a disposizione 15 punti, secondo i seguenti  criteri:
    • Criterio 1: validità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico e natura innovativa del progetto da un punto di vista internazionale, con particolare riguardo: a) alla rilevanza e alla originalità del progetto proposto (sulla base dello stato dell’arte nella specifica area scientifica e sul lavoro pregresso documentato dal gruppo proponente); b) alla metodologia adottata; c) all’incremento della conoscenza nel campo specifico e in altri settori ad esso collegati con particolare riguardo al sistema della ricerca nazionale e/o internazionale e alla coerenza e rilevanza del progetto con le linee di HORIZON2020 (quando applicabile); d) al contributo alla promozione e disseminazione della scienza. In specifici settori si terrà conto anche: e) del contributo alla promozione e alla disseminazione dell’innovazione tecnologica; f) della produzione di conoscenza che possa essere incorporata in (e/o applicata) a specifici settori commerciali.Criterio 2: qualità del gruppo di ricerca, fattibilità e congruità del progetto, fino a 5 punti
      Merito scientifico della compagine di ricerca, fattibilità del piano di lavoro e ragionevolezza delle richieste finanziarie. Il livello del team di ricercatori va giudicato con particolare riguardo: a) ai risultati scientifici ottenuti dal PI e dagli altri responsabili di unità (ad esempio indicatori bibliometrici legati al numero di pubblicazioni e di citazioni utilizzati nei settori LS e PE, qualità e impatto delle pubblicazioni in SH); b) alla capacità di svolgere il progetto proposto (qualificazione del PI, composizione e complementarietà dei membri della compagine proposta); c) alla capacità di coinvolgere e formare giovani ricercatori; d) al grado di successo del PI in precedenti progetti italiani o internazionali. La congruità delle risorse va definita con particolare riguardo: e) all’organizzazione del progetto riguardo agli obiettivi proposti e alle risorse richieste (durata, strumentazione, dimensioni della compagine di ricerca, management); f) alla coerenza degli impegni temporali dei membri del progetto con le richieste economiche  e alla non duplicazione degli obiettivi con altri progetti in corso.

      Criterio 3: impatto del progetto, fino a 5 punti
      Impatto del progetto. L’impatto può essere definito  in vari modi a seconda dell’ambito disciplinare. Può riferirsi, a seconda dei casi, all’influenza rispetto all’innovazione tecnologica, alle applicazioni industriali, alla crescita economica, all’avanzamento dei metodi  sia per singole discipline, sia per lo sviluppo interdisciplinare. Può esprimersi come contributo alla soluzione di problemi sociali, alla protezione dell’eredità culturale o dell’ambiente, alla diffusione sia della conoscenza nella società intesa nel senso più ampio, così come nella istruzione e nella cultura, sia in termini ancor più generali,  della consapevolezza comune  rispetto a  problemi contemporanei.

  4. Per ogni progetto, il punteggio complessivo è calcolato come media aritmetica dei punteggi attribuiti dai tre revisori. Sulla base dei punteggi complessivi relativi ai singoli progetti, il MIUR formula tre graduatorie, una per ogni settore ERC. Per ogni settore, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 22 settembre  2013, è ammesso alla fase delle audizioni, secondo l’ordine decrescente di punteggio, un numero di progetti tale da raggiungere (tenendo conto dei contributi richiesti nei progetti presentati al MIUR e degli eventuali ex aequo) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote stabilite al successivo articolo 7.
  5. Le audizioni, riservate ai PI, e per le quali sono a disposizione fino a 3 punti aggiuntivi, sono condotte dai competenti CdS di settore (anche mediante sottocommissioni costituite da almeno tre componenti), e sono volte, in particolare: a) all’accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; b) all’accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) all’accertamento  della conoscenza delle tematiche di progetto.
  6. Spetta inoltre ai CdS definire, per ogni progetto, il costo ritenuto congruo e il relativo contributo proposto, che   non potranno comunque risultare inferiori, rispettivamente, all’80% del costo esposto in progetto e del relativo contributo richiesto.
  7. Entro e non oltre il 27 ottobre 2013, ogni CdS  trasmette al MIUR  la graduatoria dei progetti, coi relativi punteggi, costi congrui e contributi proposti, e relaziona il CNGR sulla qualità ed affidabilità del processo di valutazione, segnalando eventuali problematiche riscontrate e fornendo eventuali suggerimenti in merito al miglioramento del sistema in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
  8. In caso di ex-aequo, ed al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per
  9. linea d’intervento, stabiliti al comma 3 del successivo articolo 7, è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 1; in caso di ulteriore ex-aequo è data priorità ai progetti che abbiano conseguito un punteggio medio più elevato sul criterio 2; in ogni caso, sempre al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa complessivi per area disciplinare e per linea d’intervento, il MIUR, nella formazione delle graduatorie finali di settore, può apportare ulteriori riduzioni ai costi ed ai contributi indicati dai competenti CdS.

ART. 7
Approvazione dei progetti ed entità del finanziamento

  1. Con apposito Decreto Direttoriale viene approvato e reso pubblico l’elenco dei progetti finanziati, suddiviso per settore ERC (e al suo interno, per linea d’intervento), fino all’esaurimento delle risorse disponibili, indicate al successivo comma 3; gli importi eventualmente non utilizzati nei singoli settori (o, al loro interno, nelle singole linee d’intervento) sono portati ad incremento delle risorse degli altri settori (o, al loro interno, delle altre linee d’intervento), secondo criteri di proporzionalità.
  2. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, ogni proponente potrà prendere visione, sulla propria pagina riservata del sito CINECA, delle schede di valutazione relative al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei revisori.
  3. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento pari al 70% dei costi riconosciuti congrui, ad eccezione dei costi relativi ai contratti dei responsabili di unità, finanziati al 100%. Il finanziamento è assegnato ai progetti garantendo, per ogni settore,  una quota di risorse così definita:

    SETTORE LS                                      euro 11.810.720
    SETTORE PE                                      euro 11.810.720
    SETTORE SH                                     euro   5.905.360

    Nell’ambito di tale ripartizione, per ogni settore ERC, sono riservate le seguenti assegnazioni distinte per linea d’intervento:

    • “linea d’intervento 1 (starting)” – riserva di una quota minima di euro 2.500.000 per i settori LS e PE e di euro 1.250.000 per il settore SH;
    • “linea d’intervento 2 (consolidator)” –  riserva di una quota minima di euro 5.000.000 per i settori LS e PE e di euro 2.500.000 per il settore SH.
  4. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal Ministero al PI che provvede, nel termine di 10 giorni dal momento della richiesta, a rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al Ministero.
  5. Dopo la rideterminazione, il Ministero emana il decreto di ammissione al finanziamento, specificando l’ammontare spettante ad ogni unità operativa.
  6. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata direttamente alle università e agli enti sedi delle unità operative.

 

ART. 8
Gestione e rendicontazione dei progetti

  1. Il PI ha la responsabilità scientifica del progetto ed è quindi responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei contributi ad esse assegnati.
  2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del presente bando.
  3. E’ fatto esplicito divieto dell’utilizzo delle risorse di progetto per la corresponsione, anche mediante l’utilizzo delle “spese generali”, di premi e/o indennità di qualsiasi tipo al personale dipendente partecipante al progetto; l’eventuale accertamento di situazioni in contrasto con la presente disposizione comporterà  il recupero dell’intero contributo precedentemente versato a favore dell’unità di ricerca responsabile della mancata osservanza del divieto.
  4. La rendicontazione è effettuata dai responsabili di unità, nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca. Il Ministero procede agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito, a campione, degli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso deve essere assicurato il criterio dell’adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).
  5. In particolare, l’accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, ferme restando  le responsabilità civili e penali, comporta l’automatica esclusione dai successivi bandi MIUR (per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento) del responsabile di unità; l’accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università o dal singolo ente di ricerca,  comporta l’esclusione  dell’università o dell’ente di ricerca dai successivi bandi per giovani ricercatori per un periodo di cinque anni dalla data dell’accertamento.
  6. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle università o degli enti di ricerca potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università o Ente anche in base ad altro titolo.

ART. 9
Relazioni scientifiche

  1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI  redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca ottenuti o prevedibili,  con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto che riportino come primo nome (o come autore corrispondente) quello del PI o dei responsabili di unità, e la trasmette con modalità telematica al Ministero.
  2. La relazione deve contenere altresì l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.
  3. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati.

 

ART. 10
Copertura finanziaria

  1. Per le finalità indicate all’art.1, il MIUR cofinanzia il programma “Futuro in ricerca”, nel limite massimo complessivo di € 29.526.800, al netto della quota per il funzionamento del CNGR e dei CdS,  per i compensi dei revisori operanti nella fase di valutazione di competenza MIUR, e per gli oneri relativi agli accertamenti finali di spesa, pari ad euro 913.200.
  2. Le procedure del presente bando sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca – Ufficio V.
  3. Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Massulli – Dirigente dell’Ufficio V della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

 

ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica

  1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V.
  2. Sul sito http://futuroinricerca.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente bando.
  3. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito MIUR.
Roma, 28 dicembre 2012

Un commento su “Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n. 956/ric”

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