Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192

Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192

Modifiche  al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a  norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge  11  novembre  2011,  n.  180.
(12G0215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese,  ed  in
particolare l'articolo 10;
  Vista  la  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i  ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione);
  Visto il decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 2012;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della
giustizia, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
  1.  Al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   recante
attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  contenute
nel presente decreto si applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a
titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per:
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui
all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale
e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione;
    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero
interessi ad un tasso concordato tra imprese;
    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base
giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento
maggiorato di otto punti percentuali;
    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla
Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di
rifinanziamento principali;
    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata
entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le
imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella
fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
    c) all'articolo 3, dopo  le  parole:  «interessi  moratori»  sono
inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.  Gli  interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della
decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore
della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto
equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta equivalente di pagamento;
    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica
eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini
dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la
richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale
data.
  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono
pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello
previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'
non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo
7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al
termine deve essere provata per iscritto.
  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,
un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,
quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del
contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua
conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono
essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine
deve essere provata per iscritto.
  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei
requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre
2003, n. 333;
    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e
che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la
conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'
avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna
della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia
diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per
il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato
per iscritto.
  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di
pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal
presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli
importi scaduti.»;
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori  sono
determinati nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora.  Nelle
transazioni commerciali tra  imprese  e'  consentito  alle  parti  di
concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 7.
  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,
e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,
e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso
di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun
semestre solare.»;
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6 (Risarcimento delle spese  di  recupero).  -  1.  Nei  casi
previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso
dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente
corrisposte.
  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in
mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del
danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'
comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  7(Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al  termine  di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel
contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,  del
codice civile.
  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave
scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio
oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare
al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o
all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi
di recupero.
  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude
l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il
risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica
amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la
predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della
fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;
    h) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «a) di accertare la grave  iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7,
delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il
saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di
recupero e di inibirne l'uso.».
                               Art. 2
             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,  le
parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle  seguenti:
«di otto punti percentuali».

Art. 3

                         Disposizioni finali
  1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012
                             NAPOLITANO
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei
                                Severino, Ministro della giustizia
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino