Nota 16 gennaio 2013, Prot.n. 236

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio Sesto

-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO

-ALL’INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA’ LADINE BOLZANO

– AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO

– AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

p.c.

– AL CAPO DI GABINETTO

– AL CAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO

SEDE

– AL DIPARTIMENTO DEL TESORO – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE I – ANALISI ECONOMICA FINANZIARIA 00187- ROMA (FAX 0647610478)

OGGETTO: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2013/2014.

L’art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall’art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall’anno 1988,in ragione del tasso d’inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione I- Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 8 gennaio 2013 che il tasso d’inflazione programmato per il 2013 il è pari all’1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell’esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l’anno scolastico 2013/2014 come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

limite massimo di reddito per l’anno scolastico 2012/2013 riferito all’anno d’imposta 2011

rivalutazione in ragione dell’1,5 % con arrotondamento all’unità di euro superiore

limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.s. 2013/2014 riferito all’anno d’imposta 2012

1

5.096,00

77,00

5.173,00

2

8.452,00

127,00

8.579,00

3

10.864,00

163,00

11.027,00

4

12.974,00

195,00

13.169,00

5

15.083,00

227,00

15.310,00

6

17.095,00

257,00

17.352,00

7 e oltre

19.102,00

287,00

19.389,00

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a :

– tassa di iscrizione (euro 6,04);
– tassa di frequenza (euro 15,13);
– tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
– tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l’esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l’anno scolastico 2013/2014, risultando immutato il regime di adempimento dell’obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, art.22, il versamento da parte di candidati esterni agli esami di Stato del contributo, richiesto e regolarmente deliberato dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie. Il pagamento della tassa erariale, nonchè dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

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