11 – 20 maggio Adozione Libri di testo

La Nota 25 gennaio 2013, Prot. MIUR AOODGOS 378, stabilisce che le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.

L’art. 11, c. 2, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2013, è abrogato l’articolo  5  del decreto-legge  1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Per l’anno scolastico 2013-2014,  non essendo ancora intervenuto l’effetto abrogativo del vincolo temporale, che decorre dal 01.09.2013, risulta pienamente applicabile l’articolo 5 della legge n. 169/2008:

art. 5, legge n. 169/2008 – Adozione dei libri di testo

1.  Fermo   restando   quanto   disposto   dall’articolo   15   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  i  competenti  organi  scolastici adottano libri di  testo  in  relazione  ai  quali  l’editore  si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel  quinquennio,  salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di  aggiornamento  da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di  specifiche e motivate esigenze, connesse  con  la  modifica  di  ordinamenti scolastici  ovvero  con  la  scelta  di  testi  in  formato  misto  o scaricabili da internet, l’adozione dei  libri  di  testo  avviene nella scuola primaria con  cadenza  quinquennale,  a  valere  per  il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e  secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico  vigila  affinché  le  delibere  dei  competenti   organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di  testo  siano  assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’art. 15 del Decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, modificato dall’art. 11, c. 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce:

1. A partire dall’anno scolastico  2008-2009,  nel  rispetto  della normativa vigente e fatta salva l’autonomia  didattica  nell’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto  conto dell’organizzazione  didattica esistente, i competenti   organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto  o in parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai  testi disponibili tramite internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la  disponibilità  e  la  fruibilità,  a costi contenuti di testi, documenti e strumenti  didattici  da  parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine  di  un triennio, a decorrere dall’anno  scolastico  2008-2009,  i  libri  di testo per le scuole  del  primo  ciclo  dell’istruzione,  di  cui  al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per  gli  istituti  di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e  mista.  Il  collegio  dei  docenti adotta per l’anno scolastico 2014-2015 e  successivi,  esclusivamente libri nella versione digitale o mista,  costituita  da  un  testo  in formato digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  o  mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti  digitali integrativi, oppure da  una  combinazione  di  contenuti  digitali  e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L’obbligo di  cui  al  primo  periodo  riguarda  le  nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di  primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola  secondaria  di secondo  grado.  La  delibera  del  collegio  dei  docenti   relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica  del  rispetto  del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile  di  cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30  giugno  2011,  n.  123. Sono fatte salve le disposizioni relative all’adozione  di  strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali  delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di  apprendimento,  di costo  contenuto  e  suscettibili  di  successivi   aggiornamenti   e integrazioni. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella  versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento  del  peso, tenuto conto dei contenuti digitali  integrativi  della  versione mista;
b) le caratteristiche tecnologiche dei  libri  di  testo nella versione digitale, anche al fine di un’effettiva integrazione tra  la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i  tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria  per  ciascun anno della scuola secondaria di  I  e  II  grado,  nel  rispetto  dei diritti patrimoniali dell’autore e  dell’editore,  tenendo  conto della riduzione dei costi dell’intera  dotazione  libraria  derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al  comma 3-ter;
c-bis) i criteri per ottimizzare l’integrazione  tra  libri  in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche esigenze didattiche;
3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti  digitali  di cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite definito dal decreto di cui al comma 3.
3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilità dei   supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al comma 3.
4. Le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia,  adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013-2014 resta disciplinata, per la restante parte, dalle istruzioni impartite con circolare ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16.