17 dicembre Riforme in 7a Commissione Camera

Nella 7a Commissione della Camera, Valentina APREA, presidente e relatore, illustra tre proposte di parere favorevole con condizioni e osservazioni su:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali

Precisa che il Consiglio di Stato si riunira’ il 21 dicembre prossimo proprio ai fini dell’espressione del parere di competenza. Ritiene quindi che l’esame della Commissione possa concludersi non oltre il 14 gennaio 2010, per consentire al Governo di procedere agli adempimenti conseguenti, in tempi utili all’avvio del nuovo anno scolastico. Aggiunge che la Conferenza Stato-regioni si è già espressa in materia, e che il Consiglio di Stato ha mosso finora solo alcune osservazioni al Ministero che ha fornito i chiarimenti richiesti.

Di seguito le proposte di parere:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
apprezzato il richiamo all’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all’istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l’opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all’articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell’area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico, l’opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all’analoga offerta formativa dell’istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni n. 2 e 3 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
8 ) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall’articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell’Afam consentito dall’articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d’arte in licei artistici, anche tenendo conto dell’esigenza di riconoscere per gli istituti d’arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l’industria e l’artigianato;
11) all’articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all’allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:
1) all’articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l’espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell’Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
2) all’articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
3) all’articolo 13, comma 5, valuti il Governo l’opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all’allegato L;

4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l’emanazione del decreto ministeriale previsto;
5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
6) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 13, rispetto all’ordinamento previgente;
7) si valuti infine l’opportunità di consentire l’utilizzo della quota dell’autonomia nei limiti dell’organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell’autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

Si richiama, infine, l’attenzione sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di alcuni riferimenti interni. In particolare:
1) all’articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all’articolo 13, comma 11, lettera a), e non all’articolo 13, comma 9, lettera a);
2) all’articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all’articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;
3) al comma 6 dell’articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell’articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l’avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l’accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell’economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;
5) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione dell’indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l’articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l’articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l’utilizzo del personale attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l’indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell’indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo un’articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;
8 ) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell’indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest’ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;
9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all’Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;
b) all’articolo 6, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all’articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all’articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l’ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all’articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;
h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. (Atto n. 134).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all’esame del Parlamento dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell’alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall’apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente l’obbligo di istruzione e l’acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
2) all’articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione professionale», allo scopo di evitare confusioni con l’analogo titolo di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);
3) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell’economia e delle finanze;

4) all’articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell’allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all’allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
6) appare necessario prevedere un nuovo comma all’articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l’offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
7) appare necessario richiamare la possibilità di ammettere all’esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell’apposito corso di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
8 ) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l’indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei artistici, anche degli istituti d’arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;
9) con riferimento all’indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per «Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero dello politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;
10) appare necessario, in merito all’indirizzo «Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera», prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;
11) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all’articolo 6 che preveda che: «in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le province autonome di Bolzano e Trento realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d’esame nominate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni», stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:
a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all’articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all’articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l’opportunità di chiarire il riferimento all’intervento sulle classi di concorso;
e) si valuti inoltre l’opportunità di riformulare l’articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l’abrogazione, come segue: « «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all’esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l’ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo 191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l’applicazione dell’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell’assetto dei licei;
h) valuti il Governo l’opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 8, rispetto all’ordinamento previgente;
i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, si valuti infine l’opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.

La 7a Commissione della Camera esprime il seguente parere favorevole con condizioni allo Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «riordino degli enti di ricerca»,

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all’ASI) e n. 138 (relativo all’INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all’istituzione dell’INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all’esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell’ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d’altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell’articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l’attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l’accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell’articolo 4 («Finanziamento degli enti di ricerca»), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO aggiuntivi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell’articolo 13 («Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale»);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l’accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all’articolo 15 («Infrastrutture di ricerca»), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell’attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l’effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tenico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2) al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l’entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l’elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3) all’articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l’aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4) all’articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5) all’articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole « previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6) all’articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull’assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7) all’articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l’ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

8 ) occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

9) all’articolo 8, comma 2, appare necessario aggiungere infine le seguenti parole: «ai fini dell’applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino»;

10) è necessario sopprimere il comma 1 dell’articolo 8 e l’articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell’articolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all’ASI) e n. 138 (relativo all’INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all’istituzione dell’INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all’articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all’articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all’articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) occorre valutare l’opportunità di sopprimere l’articolo 17, relativo alle funzioni dell’INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all’Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

f) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.

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