Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
(in SO n. 243 alla GU 30 dicembre 2009, n. 302)

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010). (09G0205)
 Vigente al: 10-9-2013
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 

    1. Per l'anno  2010,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 63.000  milioni
di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati nel bilancio di previsione per il 2010,  e'  fissato,  in
termini  di  competenza,  in  286.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2010. 
    2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del  saldo  netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e  in  41.400  milioni  di
euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli  anni
2011 e 2012, per le regolazioni debitorie;  il  livello  massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  253.000
milioni di euro e  in  250.000  milioni  di  euro.  Per  il  bilancio
programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello  massimo  del  saldo
netto  da  finanziare  e'  determinato,  rispettivamente,  in  49.000
milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo  del
ricorso  al  mercato  e'  determinato,  rispettivamente,  in  248.000
milioni di euro e in 247.000 milioni di euro. 
    3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
    4.  Le  maggiori  disponibilita'  di  finanza  pubblica  che   si
realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni  del  Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli  anni  2010-2013,  al
fine di fronteggiare  la  diminuzione  della  domanda  interna,  sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti  delle
famiglie con figli e  dei  percettori  di  reddito  medio-basso,  con
priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
                               Art. 2. 
                       (Disposizioni diverse) 

  1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti  dallo  Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2010: 
    a) in 303,76  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e  dello
sport professionistico (ENPALS); 
    b) in  75,05  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  2. Conseguentemente a quanto previsto  dal  comma  1,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2010
in 18.121,52 milioni di euro per le  gestioni  di  cui  al  comma  1,
lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 1, lettera b). 
  3. I medesimi importi complessivi di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  esuccessive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 1, lettera  a),  della  somma  di  836,97  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,72 milioni di euro e  di  63,06  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  4. Ai fini del finanziamento dei  maggiori  oneri  a  carico  della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni
di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio
2009, sono utilizzate: 
    a) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  per  l'anno
2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della  legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza  rispetto
agli oneri per prestazioni e  provvidenze  varie,  per  un  ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; 
    b)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
gestione di  cui  alla  lettera  a),  come  risultanti  dal  bilancio
consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto,  per  un  ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
  5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge  8  agosto  1972,  n.
457, si interpreta nel senso che  il  termine  ivi  previsto  del  30
ottobre per la rilevazione della media tra  le  retribuzioni  per  le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi  provinciali  di
lavoro  ai  fini  della  determinazione  della   retribuzione   media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per
il  calcolo  della  contribuzione  degli  operai  agricoli  a   tempo
determinato e' il  medesimo  di  quello  previsto  al  secondo  comma
dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli  operai  a
tempo indeterminato. 
  6.  Ai  contribuenti  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168,  hanno  gia'  provveduto  al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del  differimento  del
versamento dell'importo  corrispondente  a  venti  punti  percentuali
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  dovuto
per il periodo di imposta 2009, previsto  dal  medesimo  articolo  1,
comma 1, del decreto-legge  n.  168  del  2009,  compete  un  credito
d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. 
  7. Per i soggetti che si sono avvalsi  dell'assistenza  fiscale,  i
sostituti  d'imposta  trattengono  l'acconto,   tenendo   conto   del
differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168. 
  8.  I  sostituti  d'imposta  che  non  hanno   tenuto   conto   del
differimento di cui all'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, restituiscono  le  maggiori  somme  trattenute
nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre  2009.  Le  somme
restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 445. 
  9.  Per  il  triennio  2010-2012  continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640  e  642,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: "2010 e  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2010, 2011 e 2012"; 
    b) alla lettera a), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"; 
    c) alla lettera b), le parole: "dicembre  2011"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dicembre 2012"  e  le  parole:  "giugno  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "giugno 2013". 
  11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011,
2012 e successivi". 
  12. Al decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 28, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    "2-bis. Le regioni, nell'esercizio della  potesta'  normativa  in
materia di disciplina delle attivita' economiche,  possono  stabilire
che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  1
sia  soggetta  alla  presentazione  da  parte  del  richiedente   del
documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC),   di   cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  In
tal caso, possono essere altresi' stabilite le  modalita'  attraverso
le quali i comuni, anche avvalendosi  della  collaborazione  gratuita
delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento  di
attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della  predetta
documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio  e'  in  ogni   caso
rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto  dall'INPS   la
rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del  presente
articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali"; 
    b) all'articolo 29, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. L'autorizzazione e' sospesa  per  sei  mesi  in  caso  di
mancata presentazione  annuale  del  DURC,  di  cui  al  comma  2-bis
dell'articolo 28". 
  13. Nelle more della definizione  del  nuovo  assetto  contrattuale
delle  amministrazioni   pubbliche,   con   particolare   riferimento
all'individuazione del numero e alla  composizione  dei  comparti  di
contrattazione  e  alle  conseguenti  implicazioni  in   termini   di
rappresentativita' sindacale, tenuto anche conto delle compatibilita'
di  finanza  pubblica  nel  contesto  degli  attuali  sviluppi  della
congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi
contrattuali del triennio 20102012, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  di  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008,  n.
203,  gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale   per   la
contrattazione     collettiva     nazionale     sono     quantificati
complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370  milioni
di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. (6) 
  14. In relazione a quanto previsto al comma  13,  per  il  triennio
2010-2012, le risorse per i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale statale in regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201  milioni
di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135  e  214
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (6) 
  15. Le somme di cui ai commi  13  e  14,  comprensive  degli  oneri
contributivi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) di cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
concorrono  a  costituire  l'importo  complessivo  massimo   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
  16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
165 del 2001. In  sede  di  deliberazione  degli  atti  di  indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, i comitati di settore provvedono  alla  quantificazione
delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo  ai  criteri
ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore  si
avvalgono dei dati disponibili presso il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede  di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente. 
  17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per  gli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  continua   a   trovare   applicazione
l'obbligo  contabile  disposto  dall'articolo   9,   comma   1,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  18. In aggiunta alle risorse previste dai commi  da  13  a  16  del
presente articolo,  le  amministrazioni  destinatarie  utilizzano  le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33  e  34,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalita' e per  le  finalita'
ivi previste, previa verifica da effettuare entro il  primo  semestre
del  2010  sulla  base  delle  risultanze  finanziarie  dei  dati  di
consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto  scuola  resta  ferma  la
normativa di settore di cui  all'articolo  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma
18 confluiscono  in  un  apposito  fondo  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, alle finalita' di cui ai commi  da  13  a  20  del  presente
articolo. 
  20. Al termine della fase di cui al  comma  13,  si  provvede  alla
individuazione ed al relativo stanziamento  delle  ulteriori  risorse
finanziarie  occorrenti  per  i  rinnovi  contrattuali  del  triennio
2010-2012. 
  21. Per l'attuazione della sentenza della Corte  costituzionale  n.
74 del 13 marzo 2009,  e'  istituito  un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio  2010.
In attesa della predetta determinazione, e' corrisposto alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per  l'importo  iscritto  nel
bilancio dello Stato  a  legislazione  vigente,  un  acconto  di  200
milioni di euro. 
  22. Ai fini del  concorso  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3,  commi  116,
117 e 118,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  operano  con
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011. 
  23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere  sul  fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  sono  disposti  dal  Ministero
dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti
pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio,  i  seguenti
interventi: 
    a) fino ad un importo complessivo  di  45  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la  popolazione  residente  ultra
sessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e' superiore
al 25 per cento, secondo gli ultimi  dati  disponibili  dell'Istituto
nazionale di statistica.  Almeno  il  50  per  cento  della  maggiore
assegnazione  e'  finalizzato  ad  interventi  di  natura  sociale  e
socio-assistenziale. In caso di insufficienza  del  predetto  importo
complessivo,   il   contributo   spettante   al   singolo   ente   e'
proporzionalmente ridotto; 
    b) fino ad un importo complessivo  di  81  milioni  di  euro,  il
contributo   ordinario,   al   lordo   della   detrazione   derivante
dall'attribuzione  di  una  quota  di  compartecipazione  al  gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  e'  incrementato  in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di  eta'
inferiore a cinque anni e la  popolazione  residente  complessiva  e'
superiore al 4,5 per  cento,  secondo  gli  ultimi  dati  disponibili
dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per  cento  della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale.
In  caso  di  insufficienza  del  predetto  importo  complessivo,  il
contributo spettante al singolo ente e' proporzionalmente ridotto; 
    c) ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti  e'
concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo  complessivo  di
42 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi a valere
sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti; 
    d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila  e  dei
comuni della regione Abruzzo individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  attribuita  una
maggiorazione del 50 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione e'  attribuita
nella misura dell'80 per cento; 
    e)  in  favore  dei  comuni  della  provincia   dell'Aquila   non
rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) e' attribuita una
maggiorazione del 20 per cento  dei  contributi  ordinari,  al  lordo
della  detrazione  derivante  dall'attribuzione  di  una   quota   di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo  per  l'anno
2009. 
  24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali  di  cui  ai
commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre  2006,  n.
286, e successive  modificazioni,  i  comuni  trasmettono,  entro  il
termine del 31 maggio 2010,  al  Ministero  dell'interno  un'apposita
certificazione del maggior gettito  accertato  a  tutto  l'anno  2009
dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei
commi da 33 a 38, nonche' da 40 a 45  del  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni,  con  modalita'  e
termini stabiliti con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.  I  comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  la  certificazione  del
predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009,  evidenziando
anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione
o alla provincia  autonoma  nel  cui  ambito  territoriale  ricadono,
secondo  modalita'  stabilite  dalla  stessa  regione   o   provincia
autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le  maggiori
entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio
territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007,  al
fine di effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite  alla
stessa regione o provincia autonoma a titolo di  rimborso  del  minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni
principali. 
  24-bis. La mancata presentazione della  certificazione  di  cui  al
comma 24 comporta la  sospensione  dell'ultima  rata  del  contributo
ordinario dell'anno 2010  fino  al  perdurare  dell'inadempienza.  La
stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora  provveduto
alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  17  marzo  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni  delle
regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  la  mancata  presentazione  della
certificazione comporta  la  sospensione  delle  somme  trasferite  a
titolo di rimborso del  minor  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo  fine  le
predette  regioni  e  province  autonome  comunicano   al   Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei  comuni  che  non
hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione. 
  24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 46, il secondo periodo e' soppresso. 
  25. Al fine di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'  dei
collegi universitari legalmente riconosciuti per  lo  svolgimento  di
attivita' culturale, per l'anno 2010 e' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro. 
  26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice
e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti,  i
fratelli  e  le  sorelle  che  siano  stati  parti  in  causa  in  un
procedimento civile,  penale,  amministrativo  o  contabile  comunque
dipendente da atti di terrorismo o da stragi di  tale  matrice,  sono
esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di  registro  previsto,
quali  parti  in  causa,  dall'articolo  57  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di  ogni  altra
imposta. 
  27. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  28. Il Corpo  della  Guardia  di  finanza  ha  il  diritto  all'uso
esclusivo delle  proprie  denominazioni,  dei  propri  stemmi,  degli
emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della  guardia  di
finanza, anche avvalendosi dell'apposito ente, puo' consentire  l'uso
anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli  emblemi  e
dei segni distintivi di cui al presente comma, in  via  convenzionale
ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel rispetto  delle  finalita'  istituzionali  e
dell'immagine del Corpo della Guardia di  finanza.  Si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della
proprieta' industriale di cui  al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni. 
  29. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero  utilizza  al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i
marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui  al
medesimo comma e' punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro. 
  30. Le disposizioni contenute nel comma  29  non  si  applicano  ai
collezionisti e agli amatori che operano per  finalita'  strettamente
personali e non lucrative. 
  31. Ferme restando le competenze  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni,  in
materia di approvazione e procedure per la concessione degli  emblemi
araldici, anche a favore del Corpo  della  Guardia  di  finanza,  con
regolamento da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro della difesa, sono individuati le  denominazioni,
gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini  di  cui
al comma 28 e le specifiche modalita' attuative. 
  32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  33. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  34. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  35. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  36. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  37. Al fine di assicurare  efficace  sostegno  alle  iniziative  di
rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu'  alto
tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare  gli
strumenti di tutela della  stabilita'  dell'occupazione,  nell'ambito
delle risorse del fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota  di  10  milioni  di  euro  e'
destinata agli interventi in favore dei consorzi  dei  confidi  delle
province  con  il  piu'  alto  tasso  di  utilizzazione  della  cassa
integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
  38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
che alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  risultino
ancora nella disponibilita' dei competenti  confidi,  possono  essere
altresi' utilizzati dagli stessi per le finalita' previste dal  comma
37 del presente articolo. 
  39. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  di
agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre  2008,  e'
istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al  credito  per
l'acquisto della prima casa da  parte  delle  giovani  coppie  o  dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'  per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato"; 
    b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati,
fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri
per l'accesso al Fondo di cui al primo  periodo  e  le  modalita'  di
funzionamento del  medesimo,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
regioni in materia di politiche abitative". 
  40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al  comma
153  dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni. 
  41. Per i soggetti che alla data del 31  dicembre  2008  detenevano
una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari  superiore
alla misura prevista al comma 2  dell'articolo  30  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' ulteriormente differito  al
31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni  eccedenti
di cui al citato articolo 30, comma 2. 
  42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28  aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di  stabilita'  interno
per l'anno 2010, per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  15
milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli  investimenti
degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche'  per
gli  interventi  temporanei  e  straordinari  di  carattere   sociale
immediatamente diretti ad alleviare gli effetti  negativi  del  sisma
dell'aprile 2009, a valere sulle  risorse  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  sono  dettate  le  modalita'  di   attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  43. Al fine di riconoscere la specificita'  della  funzione  e  del
ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di  cui
al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  per  il  biennio
2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2,  comma  28,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
  44. Al fine di consentire lo sviluppo del  tessuto  produttivo  nel
territorio  delle  regioni  Basilicata,  Abruzzo,  Molise,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di  Frosinone  e
di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di  Viterbo,  nonche'
dei  comuni  della  provincia  di  Roma  compresi  nella   zona   del
comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge
10 agosto 1950,  n.  646,  attraverso  l'incentivazione  di  progetti
coordinati  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  dall'ENEA,
secondo le specifiche competenze, in materia di  tecnologie  avanzate
per   l'efficienza   energetica,   tutela   ambientale,   metodologie
innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci
biotecnologici, e' autorizzata la spesa di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale  delle  ricerche  e
dell'ENEA. 
  45. All'articolo 2,  comma  188,  primo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro il 31  dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31  dicembre  2008,  nei  limiti
delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2010". 
  46. E' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012  finalizzata
alla  diffusione  di  defibrillatori  semiautomatici   e   automatici
esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti  i
criteri e le modalita' per dotare di defibrillatori  luoghi,strutture
e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal  presente
comma. 
  47. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20. 
  48. Per  l'anno  2010  al  fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  riservata  una
quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui  al  comma
250 del presente articolo. 
  49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di  cui  al
comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,  n.
205, disciplinata per gli anni 2006-2009, e' estesa al periodo dal 1°
gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A  tal  fine,  per  l'anno  2010,  e'
autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro. (10) 
  50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" sono soppresse e,
dopo la parola: "ovvero", la parola: "per" e' soppressa. Il comma  74
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' abrogato. 
  51. Per interventi urgenti concernenti i  territori  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno  2009,  il  Fondo
per la protezione  civile,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' integrato per l'importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2010. 
  52. All'articolo 2-undecies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. I beni di cui al  comma  2,  di  cui  non  sia  possibile
effettuare la destinazione o il trasferimento  per  le  finalita'  di
pubblico  interesse  ivi  contemplate  entro   i   termini   previsti
dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita. 
     2-ter. Il personale delle Forze  armate  e  il  personale  delle
Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie  alle  quali
e' riconosciuto il diritto di opzione prioritaria  sull'acquisto  dei
beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis. 
     2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla
vendita ai sensi del comma 2-bis  possono  esercitare  la  prelazione
all'acquisto  degli  stessi.  Con  regolamento  adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalita' e
le ulteriori disposizioni occorrenti per  l'attuazione  del  presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'  comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al  comma  2-bis  ai
sensi del comma 4 del presente articolo"; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni
di  cui  al  comma  3  provvede,  previo  parere   obbligatorio   del
Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei  beni
confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente  del  competente
ufficio del territorio dell'Agenzia deldemanio,  che  puo'  affidarle
all'amministratore di cui  all'articolo  2-sexies,  con  l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo  2-nonies,  entro
sei mesi dalla data di emanazione  del  provvedimento  del  direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui  al  comma  1  dell'articolo
2-decies.  Il  dirigente  del  competente  ufficio  dell'Agenzia  del
demanio richiede al prefetto della provincia  interessata  un  parere
obbligatorio, sentito il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinche'  i  beni  non
siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali
furono confiscati ovvero da soggetti  altrimenti  riconducibili  alla
criminalita' organizzata"; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al  comma
2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la  vendita  degli
stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella  misura
del 50 per cento, al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella  restante  misura
del 50 per cento, al Ministero della  giustizia,  per  assicurare  il
funzionamento e il potenziamento  degli  uffici  giudiziari  e  degli
altri  servizi  istituzionali,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
stabilita' della finanza pubblica". 
  53. Per l'anno 2010 e' consentito l'accesso al fondo di garanzia di
cui  all'articolo  15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, nei limiti di 20  milioni  di  euro,  per  favorire  l'accesso  al
credito ai fini di investimento e di consolidamento delle  passivita'
attraverso il rafforzamento delle attivita'  del  fondo  di  garanzia
nazionale e dei confidi agricoli. 
  54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di  sostegno  di
cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n.  73/2009  del  Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del
29 ottobre 2009, e di garantire la continuita'  degli  interventi  di
gestione dei rischi in agricoltura, le risorse  finanziarie  previste
all'articolo 11 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 22 settembre  2009,  di  attuazione  del  citato
articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012.  Alla
conseguente rimodulazione finanziaria  degli  interventi  di  cui  al
citato decreto si provvede con decreto del Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate  risorse  si  aggiungono
altresi'   le   risorse   comunitarie   attivabili    nel    contesto
dell'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  pari  a  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire  il  pagamento  dei  saldi  contributivi  degli  interventi
assicurativi del Fondo di solidarieta' nazionale,  le  disponibilita'
finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2,
del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e   successive
modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni  di
spesa degli anni precedenti a quello  di  competenza  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  55. Per le necessita' del settore  agricolo  il  CIPE  individua  i
programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere  sulle
disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma
1,  lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  56. Al fine di dare attuazione agli  obblighi  e  agli  adempimenti
comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, nonche' del regolamento (CE) del  Consiglio,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/  2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007,  (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal  Consiglio
dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009,  per  l'anno
2010 e' prorogato il Programma di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di  cui  al  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  3  agosto
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10  ottobre  2007,  a  valere  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di  cui  all'articolo  1,  comma  1084,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  57. In considerazione della specificita' delle produzioni  agricole
tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel  settore  agricolo  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
riconoscimento  di  contributi  alla   produzione   di   prodotti   a
stagionatura  prolungata  a  denominazione   registrata   a   livello
comunitario del settore primario agricolo. Con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' per l'attuazione del presente comma. 
  58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  3-ter,
del  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244,  e'  ridotta  di
0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a  decorrere
dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012. 
  59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e  delle
stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione  e'
riconosciuto un contributo straordinario per l'anno  2010  pari  a  5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto contributo sulla base dei  criteri  di  cui
all'articolo 4, comma 2,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  e
successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni  di
trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale  contributo
non e' decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso  contributo
si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,
della legge 23  novembre  1998,  n.  407,  in  materia  di  esenzioni
dall'IRPEF. 
  60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010". 
  61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite. 
  62. In attuazione dell'articolo  44  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  i  contributi  e   le
provvidenze spettano  nel  limite  dello  stanziamento  iscritto  sul
pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  procedendo,  ove  necessario,  al   riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte  salve  le
risorse da destinare  alle  convenzioni  e  agli  oneri  inderogabili
afferenti allo stesso capitolo. (2) 
  63. L'importo di ciascuna annualita' di cui all'articolo  2,  comma
135, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,  puo'  essere
rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato
pagamento dell'annualita' 2009. La  presente  disposizione  entra  in
vigore il giorno stesso della data di  pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente,  le  somme  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili  nell'anno  2009
ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  sono  state
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base del  bilancio
dello Stato, per l'importo di 45  milioni  di  euro,  sono  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato a  compensazione  degli  effetti
derivanti dall'attuazione del primo periodo. 
  64. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-bis,  comma
5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni, e' ridotta di 69,2 milioni  di  euro
per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno  2011.
E' ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate  il  contingente
annuo, per l'anno 2010, di cui  all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' ridotta di 100 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2010. 
  66. Per garantire  il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
20102012  e  in  attuazione  dell'intesa  Stato-regioni  in   materia
sanitaria per il triennio 2010-2012,  sancita  nella  riunione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonche'
in  funzione  dell'esigenza  di  assicurare,  da   parte   regionale,
l'equilibrio  economico-finanziario  della  gestione   sanitaria   in
condizioni  di  efficienza  e   appropriatezza,   si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105. 
  67.  Per  gli  anni  2010  e  2011   si   dispone   un   incremento
rispettivamente di 584 milioni di euro  e  di  419  milioni  di  euro
rispetto  al  livello  del  finanziamento  del   Servizio   sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  pari  a  104.564
milioni di euro per l'anno 2010 e  a  106.884  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, comprensivi  della  riattribuzione  a  tale  livello  di
finanziamento dell'importo di  800  milioni  di  euro  annui  di  cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
successive modificazioni, nonche' dell'importo di 466 milioni di euro
annui di economie sulla  spesa  del  personale  derivanti  da  quanto
disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e  dall'articolo  1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni,  e  al  netto
dei 50 milioni di  euro  annui  per  il  finanziamento  dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di cui all'articolo 22, comma  6,del  citato
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009, nonche' dell'importo di 167,8 milioni di  euro
annui per la sanita' penitenziaria di cui all'articolo 2, comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Con  successivi  provvedimenti
legislativi e' assicurato l'intero importo delle  risorse  aggiuntive
previste nella citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio  2010-2012.  Per  l'esercizio  2012  sono  assicurate  al
Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste
per il 2011, incrementate del 2,8 per cento. (6) 
  67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
adottarsi entro il 30 novembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro
della salute, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono stabilite forme  premiali  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a  decorrere  dall'anno
2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per  gli
acquisti   e   l'aggiudicazione   di   procedure    di    gara    per
l'approvvigionamento di beni  e  servizi  per  un  volume  annuo  non
inferiore ad un importo determinato con il  medesimo  decreto  e  per
quelle che introducano misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
equilibrio di bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli  erogatori
pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel
rispetto   del   principio   della   remunerazione   a   prestazione.
L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette
forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente  per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di  assistenza  e
del Tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  regionali,  di
cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23  marzo  2005,  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 
  68. Al fine  di  consentire  in  via  anticipata  l'erogazione  del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui   concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario  e  alla  Regione  siciliana  anticipazioni,  con
riferimento   al   livello   del   finanziamento   a   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle  contabilita'  speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, in essere presso le tesorerie  provinciali  dello  Stato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b)  la  misura  dell'erogazione   del   suddetto   finanziamento,
comprensiva di eventuali anticipazioni di cui  alla  lettera  a),  e'
fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute  a  titolo  di
finanziamento  ordinario  della  quota  indistinta,  al  netto  delle
entrate proprie e, per la Regione siciliana, della  compartecipazione
regionale al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni  che
risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della  citata  erogazione
del finanziamento e' fissata  al  livello  del  98  per  cento;  tale
livello puo' essere ulteriormente  elevato  compatibilmente  con  gli
obblighi di finanza pubblica; 
    c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica  positiva
degli adempimenti regionali e' fissata nelle misure del 3 per cento e
del 2 per cento delle somme di cui alla  lettera  b)  rispettivamente
per le regioni che accedono all'erogazione nella misura  del  97  per
cento e per quelle che accedono all'erogazione nella  misura  del  98
per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
si provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica  degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge; 
    d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle  norme
vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie  complessive  destinate
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle
risorse in via anticipata provvisoria e' commisurata al livello delle
erogazioni effettuate in via anticipata  definitiva,  a  seguito  del
raggiungimento  della  citata  intesa,  relative  al   secondo   anno
precedente a quello di riferimento; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi  titolo  spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi; 
    f) sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascunaregione  e  provincia  autonoma,  connessi   alla   mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni. I predetti  importi  sono  definiti
dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. (19) 
  69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in  materia  di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,  l'importo
fissato dall'articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive  modificazioni,  rideterminato  in  23  miliardi  di  euro
dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con  le
regioni e l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
sanitario interessati, il limite annualmente definito  in  base  alle
effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente
comma e' destinato prioritariamente alle regioni che hanno  esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a valere sui
citati 23 miliardi di euro. 
  70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dall'articolo  11  della  citata   intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette
a  pervenire  alla  certificabilita'  dei   bilanci   delle   aziende
sanitarie,  alle  regioni  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera  c),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  71. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per
il triennio 2007-2009, gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
adottando, anche nel triennio 20102012, misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri  riflessi  a  carico
delle  amministrazioni  e  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale fine si considerano  anche  le  spese  per  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a   tempo   determinato,   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta  servizio  con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.  Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
le spese per il personale sono considerate al netto:  a)  per  l'anno
2004, delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai  rinnovi  dei
contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti  successivamente
all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010,  2011  e  2012,  le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari  o
privati,  nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
determinato  e  ai   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  finanziati  ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni. (13) (19) 
  72. Gli enti destinatari delle disposizioni di  cui  al  comma  71,
nell'ambito  degli  indirizzi  fissati  dalle   regioni,   anche   in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi  compresi  quelli
di razionalizzazione ed efficientamento della rete  ospedaliera,  per
il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti
dal medesimo comma: 
    a)  predispongono  un  programma  annuale  di   revisione   delle
consistenze  di   personale   dipendente   a   tempo   indeterminato,
determinato, che presta  servizio  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni, finalizzato alla riduzione della  spesa  complessiva
per il personale, con conseguente  ridimensionamento  dei  pertinenti
fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione  fanno
riferimento anche alle disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  successive
modificazioni; 
    b)  fissano  parametri  standard   per   l'individuazione   delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del
personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilita' dei fondi per  il  finanziamento  della
contrattazione integrativa cosi'  come  rideterminati  ai  sensi  del
presente comma. (13) (19) 
  73. Alla  verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e  72  per  gli  anni
2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per  la
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'intesa  23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005. La regione e'  giudicata  adempiente  ove  sia
accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso
contrario  la  regione  e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia
comunque assicurato l'equilibrio economico. (13) 
  74.  Ai  fini  dell'applicazione,  nel  triennio  2010-2012,  delle
disposizioni  recate  dall'articolo  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi  previsti
sono da intendersi riferiti, per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di  cui  ai  commi
71, 72 e 73 del presente articolo. 
  75. Per  le  regioni  che  risultano  in  squilibrio  economico  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91. 
  76. All'articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
      1) dopo le parole: "si applicano  comunque"  sono  inserite  le
seguenti: "il blocco automatico  del  turn  over  del  personale  del
servizio sanitario regionale fino al 31  dicembre  del  secondo  anno
successivo a quello in corso, il  divieto  di  effettuare  spese  non
obbligatorie per il medesimo periodo e"; 
      2)  le  parole:  "scaduto  il  termine   del   31   maggio,   i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere  ad  oggetto"
sono sostituite dalle seguenti: "scaduto il termine del 31 maggio, la
regione non puo' assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto"; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli atti  emanati
e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del  turn
over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie  sono  nulli.
In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione  interessata
e'  tenuta  ad   inviare   una   certificazione,   sottoscritta   dal
rappresentante legale  dell'ente  e  dal  responsabile  del  servizio
finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli". 
  77. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario
strutturale, rispetto al  finanziamento  ordinario  e  alle  maggiori
entrate proprie sanitarie, il livello  del  5  per  cento,  ancorche'
coperto dalla regione,ovvero il livello  inferiore  al  5  per  cento
qualora gli automatismi fiscali o altre  risorse  di  bilancio  della
regione non garantiscano con la quota libera la  copertura  integrale
del disavanzo. Nel caso di  raggiungimento  o  superamento  di  detto
standard dimensionale, la regione interessata e' tenuta a  presentare
entro il successivo 10 giugno un  piano  di  rientro  di  durata  non
superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari
regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,  per  le  parti
non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio  del  profilo  erogativo  dei  livelli   essenziali   di
assistenza, per renderlo conforme a  quello  desumibile  dal  vigente
piano sanitario nazionale e dal vigente decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli  essenziali
di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio  di  bilancio
sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso. 
  78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, e' valutato dalla
Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,  comma  2,
della  citata  intesa  Stato-regioni  in  materia  sanitaria  per  il
triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nei termini perentori rispettivamente di trenta e  di  quarantacinque
giorni dalla data di approvazione da parte della regione.  La  citata
Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto  del  parere  della
citata Struttura tecnica, ove espresso. 
  79.  Il  Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi  i
termini  di  cui  al  comma  78,  accerta  l'adeguatezza  del   piano
presentato anche  in  mancanza  dei  pareti  delle  citate  Struttura
tecnica e Conferenza. In caso di  riscontro  positivo,  il  piano  e'
approvato dal Consiglio dei ministri ed e' immediatamente efficace ed
esecutivo per la regione. In caso di riscontro  negativo,  ovvero  in
caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio  dei  ministri,
in  attuazione  dell'articolo  120  della  Costituzione,  nomina   il
presidente della regione commissario ad acta per la  predisposizione,
entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per  la  sua
attuazione per l'intera durata del  piano  stesso.  A  seguito  della
nomina del presidente quale commissario ad acta: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali  a  carattere  non  obbligatorio  e,
sempre  in   via   automatica,   decadono   i   direttori   generali,
amministrativi  e  sanitari  degli  enti   del   servizio   sanitario
regionale, nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  sono  individuati  i  trasferimenti
erariali a carattere obbligatorio; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  rispetto  al
livello delle aliquote vigenti, secondo  le  modalita'  previste  dal
citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del  2004,  come  da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  80. Per la regione sottoposta  al  piano  di  rientro  resta  fermo
l'obbligo del mantenimento, per  l'intera  durata  del  piano,  delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  ove   scattate
automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente  articolo.  Gli  interventi  individuati  dal   piano   sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A  tale
scopo, qualora, in corso di attuazione  del  piano  o  dei  programmi
operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di  attuazione  del
piano o il commissario  ad  acta  rinvengano  ostacoli  derivanti  da
provvedimenti legislativi  regionali,  li  trasmettono  al  Consiglio
regionale, indicandone puntualmente i  motivi  di  contrasto  con  il
Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale,
entro i successivi sessanta giorni, apporta le  necessarie  modifiche
alle leggi regionali in  contrasto,  o  le  sospende,  o  le  abroga.
Qualora  il  Consiglio  regionale  non  provveda  ad   apportare   le
necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero  vi
provveda in modo parziale  o  comunque  tale  da  non  rimuovere  gli
ostacoli all'attuazione del  piano  o  dei  programmi  operativi,  il
Consiglio dei Ministri  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  120  della
Costituzione,  le  necessarie  misure,  anche   normative,   per   il
superamento  dei  predetti  ostacoli.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla  possibilita',  qualora  sia
verificato che  il  rispetto  degli  obiettivi  intermedi  sia  stato
conseguito con risultati  quantitativamente  migliori,  di  riduzione
delle  aliquote  fiscali  nell'esercizio  successivo  per  la   quota
corrispondente al  miglior  risultato  ottenuto;  analoga  misura  di
attenuazione si puo' applicare anche al blocco del  turn  over  e  al
divieto di  effettuare  spese  non  obbligatorie  in  presenza  delle
medesime condizioni di attuazione del piano. 
  81. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute,  a
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze,    nell'ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio  dei
ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per  l'accesso
al maggior finanziamento  dell'esercizio  in  cui  si  e'  verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione
del  maggior  finanziamento,  dato  dalle  quote  premiali  e   dalle
eventuali ulteriori risorse finanziate dallo  Stato  non  erogate  in
conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari  al
40 per cento a seguito dell'approvazione  del  piano  di  rientro  da
parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme  sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al  comma  81  emerga
l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute  e  sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri,
sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui  all'articolo  3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia  sanitaria  per
il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
che  esprimono  il  proprio  parere  entro   i   termini   perentori,
rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta,  diffida
la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'  tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei
a garantire il conseguimento degli obiettiviin esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza,  accertata  dal  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di  cui
rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata  intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con  le
regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il
presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta  per
l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte  le
misure indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti
normativi,  amministrativi,  organizzativi  e  gestionali   da   esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla
completa attuazione del piano. Il commissario  verifica  altresi'  la
piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del
sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di  nomina
del commissario: 
    a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a  carattere  non  obbligatorio,  da
individuare a seguito del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono,  sempre  in  via
automatica, i direttori generali,  amministrativi  e  sanitari  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  nonche'  dell'assessorato
regionale competente; 
    b)  con  riferimento  all'esercizio  in  corso  alla  data  della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in  via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle  misure
fisse di 0,15 punti  percentuali  l'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali  l'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma  76  del
presente articolo. 
  84. Qualora il presidente della regione,  nominato  commissario  ad
acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi  79
o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo  di  redazione  del
piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal  piano  stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione,  adotta
tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del  piano  di
rientro e della sua attuazione. Nei casi di  riscontrata  difficolta'
in sede di verifica e monitoraggio  nell'attuazione  del  piano,  nei
tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il  Consiglio  dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita
la regione interessata, nomina uno  o  piu'  commissari  ad  acta  di
qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti  indicati
nel piano e non realizzati. 
  84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della
regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad  acta,  al
quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma
83 fino all'insediamento del nuovo presidente della  regione  o  alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma  si  applica
anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del  decreto-legge  1°   ottobre   2007,   n.159,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.222,  e  successive
modificazioni. 
  85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  2,
terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge  1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e successive  modificazioni,  in  materia  di  soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.  Restano
altresi'  salve  le  disposizioni  in  materia  di   commissariamenti
sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del  presente
articolo. 
  86. L'accertato verificarsi,  in  sede  di  verifica  annuale,  del
mancato raggiungimento degli obiettivi  del  piano  di  rientro,  con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme  restando
le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
nelle  misure  fisse  di   0,15   punti   percentuali   dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  di  0,30  punti
percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al  livello  delle
aliquote vigenti, secondo  le  procedure  previste  dall'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo. 
  87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83
a 86 si applicano anche  nei  confronti  delle  regioni  che  abbiano
avviato le procedure per il piano di rientro. 
  88. Per le regioni gia' sottoposte  ai  piani  di  rientro  e  gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  regione  di
presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria  regionale.  In  ogni  caso  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato  dal  comma
76 del presente articolo,  e  ai  commi  da  80  a  86  del  presente
articolo. 
  88-bis Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che  i
programmi   operativi   costituiscono   prosecuzione   e   necessario
aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,  riqualificazione
e potenziamento del piano di rientro, al fine  di  tenere  conto  del
finanziamento del servizio sanitario programmato per  il  periodo  di
riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione  del
piano di rientro, nonche' di ulteriori obblighi  regionali  derivanti
da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente. 
  89. Al fine di assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  dei
piani di  rientro  dai  disavanzi  sanitari,  sottoscritti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, nella loro unitarieta', anche  mediante  il
regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione
dei medesimi piani, per un periodo di due mesi dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge  non  possono  essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive nei  confronti  delle  aziende  sanitarie
locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime  e  i   pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri,
i quali possono disporre delle somme per le  finalita'  istituzionali
degli enti.  I  relativi  debiti  insoluti  producono,  nel  suddetto
periodo di due mesi,  esclusivamente  gli  interessi  legali  di  cui
all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi  tra  le
parti che prevedono tassi di interesse inferiori. 
  90. Le regioni interessate dai piani di rientro,  d'intesa  con  il
Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di  finanza
pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del  Fondo  per
le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico
regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6  marzo  2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16  giugno  2009,  nel
limite individuato nella delibera di presa d'atto dei  singoli  piani
attuativi regionali da parte del CIPE. 
  91. Limitatamente ai risultati d'esercizio  dell'anno  2009,  nelle
regioni per le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi    programmati    di     risanamento     e     riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro  dai
disavanzi  sanitari,  di  cui  all'accordo  sottoscritto   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni: 
    a)  e'  consentito  provvedere  alla  copertura   del   disavanzo
sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che  le
relative misure di copertura,  idonee  e  congrue,  risultino  essere
state adottate entro il 31 dicembre 2009; 
    b) si applicano, secondo le procedure previste  dall'articolo  1,
comma 174, dellalegge 30  dicembre  2004,  n.  311,  come  da  ultimo
modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 86 del presente  articolo,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
  92. Per le regioni che risultano inadempienti  per  motivi  diversi
dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi da 93 a 97. 
  93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione  di  un  accordo,
con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e
successive modificazioni, per  le  parti  non  in  contrasto  con  la
presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato  accordo,  il
piano di rientro e' valutato dalla Struttura tecnica di  monitoraggio
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni  in
materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012  e  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   nei   termini   perentori,
rispettivamente, di  quindici  e  di  trenta  giorni  dall'invio.  La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere  il  parere,
tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla
sottoscrizione del citato accordo si da' luogo  anche  nel  caso  sia
decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni. 
  94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa
attuazione  costituiscono  presupposto  per  l'accesso   al   maggior
finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e
di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del  maggior
finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento  a  seguito
della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono  erogate  a
seguito della verifica positiva dell'attuazione  del  piano,  con  la
procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti
per la regione, che e' obbligata a rimuovere i  provvedimenti,  anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del piano di rientro. 
  96. La verifica dell'attuazione del piano di  rientro  avviene  con
periodicita' semestrale e annuale, ferma restando la possibilita'  di
procedere  a  verifiche  ulteriori  previste  dal  piano   stesso   o
straordinarie  ove  ritenute  necessarie  da  una  delle   parti.   I
provvedimenti  regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria,  e
comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio  sanitario
regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono
trasmessi alla piattaforma informatica del  Ministero  della  salute,
cui possono accedere  tutti  i  componenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria
per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con
il  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   nell'   ambito
dell'attivita' di affiancamento di propria competenza  nei  confronti
delle regioni sottoposte al piano di rientro dai  disavanzi,  esprime
un parere preventivo esclusivamente sui  provvedimenti  indicati  nel
piano di rientro. 
  97. Le regioni che avrebbero  dovuto  sottoscrivere,  entro  il  31
dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  con  il
relativo  piano  di  rientro,  per  la  riattribuzione  del   maggior
finanziamento,  possono  formalmente  chiedere  di  sottoscrivere  il
medesimo accordocorredando la  richiesta  di  un  adeguato  piano  di
rientro, entro il termine del 30 aprile  2010.  In  caso  di  mancata
sottoscrizione dell'accordo entro i  successivi  novanta  giorni,  la
quota di maggior finanziamento si intende  definitivamente  sottratta
alla competenza della regione interessata. 
  98. Lo Stato e' autorizzato ad anticipare alle regioni  interessate
dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico,
fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidita'  necessaria
per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati  fino
al  31  dicembre  2005  anche  a  seguito  di  accertamenti  in  sede
contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio  2010  dei
relativi procedimenti pendenti.  All'erogazione  si  provvede,  fermi
restando gli equilibri programmati  dei  trasferimenti  di  cassa  al
settore  sanitario,  anche   in   tranche   successive,   a   seguito
dell'accertamento definitivo e  completo  del  debito  sanitario  non
coperto  da  parte  della  regione,  con  il  supporto   dell'advisor
contabile, in  attuazione  del  citato  piano  di  rientro,  e  della
predisposizione,  da  parte  regionale,  di  misure  legislative   di
copertura  dell'ammortamento  della  predetta  liquidita',  idonee  e
congrue. La regione interessata e' tenuta, in funzione delle  risorse
trasferite dallo Stato, alla relativa  restituzione,  comprensiva  di
interessi, in un periodo non  superiore  a  trent'anni.  Gli  importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi  capitoli  del  bilancio
dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia  e
delle finanze e la regione interessata sono definite le modalita'  di
erogazione e di restituzione  delle  somme,  prevedendo,  qualora  la
regione non adempia nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle
rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia  l'applicazione  di   interessi   moratori.   Si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera  e),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere  a)  e  b),  e  dal
comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
concernenti la materia del  prezzo  dei  farmaci  e  delle  quote  di
spettanza si interpretano nel senso che il  termine  "brevetto"  deve
intendersi riferito al brevetto sul principio attivo. 
  100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "1°  gennaio  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2011".
  101.   Al    comma    8-bis    dell'articolo    66    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma  1,  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011". 
  102. Il Fondo per le non autosufficienze  di  cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato  di
euro 400 milioni per l'anno 2010. 
  103. A decorrere dall'anno 2010,  gli  oneri  relativi  ai  diritti
soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono piu' finanziati
a valere sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensi'
mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
    a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni; 
    b) articoli 33, 74  e  75  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; 
    d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a  decorrere
dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per  le  politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, e' corrispondentemente ridotto. 
  105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento  degli  interventi
di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le  seguenti:
", nonche' quelle decorrenti dall'anno 2010". 
  106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125  sono  approvate
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 
  107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo  69,  la
lettera b) del comma  1  e  il  comma  2  dell'articolo  75,  nonche'
l'articolo 78; 
    b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i  consumi
finali"; 
    c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
tasse automobilistiche istituite con legge provinciale  costituiscono
tributi propri"; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Le province, relativamente ai tributi  erariali  per  i
quali lo Stato ne prevede  la  possibilita',  possono  in  ogni  caso
modificare aliquote e prevedere  esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni
purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla  normativa
statale"; 
    d) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 74. -  1.  La  regione  e  le  province  possono  ricorrere
all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti.  E'  esclusa  ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti"; 
    e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "e) i nove  decimi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa
all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi
finali"; 
    f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 e' sostituita dalla
seguente: 
    "f) i nove decimi del gettito dell'accisa  sulla  benzina,  sugli
oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per
autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei
territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise
sugli altri prodotti energetici ivi consumati"; 
    g) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
    "Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali
devolute alla regione e alle province sono comprese anche le  entrate
afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in  attuazione
di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati  fuori
del territorio della regione e delle rispettive province. 
    2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 e'  effettuata
assumendo a  riferimento  indicatori  od  ogni  altra  documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che  hanno  luogo  nel
territorio regionale e provinciale. 
    3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di  cui
all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul
reddito delle societa' e delle imposte  sostitutive  sui  redditi  di
capitale,  qualora  non  sia  possibile  la  determinazione  con   le
modalita'  di  cui  al  comma  2,  sono   quantificati   sulla   base
dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno  lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica"; 
    h) l'articolo 79 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  79.  -  1.  La  regione  e  le  province   concorrono   al
conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'
all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale: 
    a)  con  l'intervenuta  soppressione  della   somma   sostitutiva
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; 
    b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai  sensi
dell'articolo 78; 
    c) con il concorso finanziario ulteriore  al  riequilibrio  della
finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi
all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il
finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai
territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino
per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro
complessivi; 
    d) con le  modalita'  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
definite al comma 3. 
    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate
esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino
alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1. 
    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di
stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire
in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di
finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e
organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non
statali di cui all'articolo 17, comma  120,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o
provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo
conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto
derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli
enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo
successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente
sezione della Corte dei conti. 
    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli
obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano
applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in
ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La
regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento
della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni
legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi
costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5"; 
    i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti: 
    "1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire
nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge
dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di
modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o
deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla
normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina
statale, modalita' di riscossione. 
    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali
spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio,
alle province. Ove  la  legge  statale  disciplini  l'istituzione  di
addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti
locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel
rispettivo territorio"; 
    1) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 82. - 1. Le  attivita'  di  accertamento  dei  tributi  nel
territorio delle province sono  svolte  sulla  base  di  indirizzi  e
obiettivi  strategici  definiti  attraverso   intese   tra   ciascuna
provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze  e  conseguenti
accordi operativi con le agenzie fiscali"; 
    m) all'articolo 83 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici". 
  108.  Le  quote  dei  proventi  erariali  spettanti  alla   regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, e successive modificazioni, a decorrere  dal  1°  gennaio  2011,
sono riversate dalla struttura di gestione individuata  dall'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  per  i  tributi
oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti  a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla  regione  e
alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai  medesimi
enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi
e  nei  tempi  da  definire  con  apposito   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la  regione
e le province autonome. 
  109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e
6 della legge 30 novembre 1989, n. 386;  in  conformita'  con  quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge  5  maggio
2009, n. 42, sono comunque  fatti  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  i
rapporti giuridici gia' definiti. 
  110. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,  il  contributo  di  cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private,  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  relativamente  agli
intestatari delle carte  di  circolazione  residenti  nelle  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  e'  attribuito  alla  rispettiva
provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal  totale  dei
contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto
legislativo n.  209  del  2005  le  somme  attribuite  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti  a
favore di ogni singola provincia autonoma  con  le  stesse  modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998,  n.  457,  per  il  versamento  dell'imposta  sulle
assicurazioni  per  la   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore. 
  111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670, introdotto dal comma 107, lettera  g),  del  presente  articolo,
l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   e'
attribuita sulla base  della  distribuzione  provinciale  dei  premi,
contabilizzati   dalle   imprese   di   assicurazione   e   accertati
dall'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo. 
  112. L'onere a carico dello Stato per il  rimborso  delle  funzioni
delegate in materia di  viabilita'  statale,  motorizzazione  civile,
collocamento al lavoro,  catasto  e  opere  idrauliche  e'  stabilito
nell'importo di 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna  provincia
autonoma per gli anni 2003 e successivi ed e'  erogato  nella  stessa
misura annua a decorrere dall'anno 2010. 
  113. Il rimborso dovuto alla  provincia  autonoma  di  Bolzano  per
l'esercizio  della  delega  in  materia  di  ordinamento   scolastico
prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni
2010 e successivi e' determinato e corrisposto in 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal
2000 al 2005 sono determinate nell'importo gia' concordato  e  quelle
per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno  2010.  Tali
spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo
di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
  114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza  annuale  dall'anno
2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo  78  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative  norme
di attuazione, sino a tutto  l'anno  2009.  Le  quote  maturate  sino
all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006  al
2009 sono definite entro l'anno 2010. 
  115. Alle comunita' costituite nella provincia autonoma  di  Trento
ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica  la
disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle
modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  introdotte  dalla  presente
legge. 
  117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c),
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo, le province autonome di  Trento  e
di Bolzano, nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,
concorrono  al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione  e  di
solidarieta' attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche
pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e  sociale,
l'integrazione e la coesione dei territori  dei  comuni  appartenenti
alle   province   di   regioni   a   statuto   ordinario   confinanti
rispettivamente  con  la  provincia  autonoma  di  Trento  e  con  la
provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due  province  autonome
di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario
determinato in 40 milioni di euro. 
  118.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  117  e'  istituito  un
organismo di indirizzo composto da: 
    a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, su  indicazione  del  Ministro
stesso; 
    b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; 
    c) un rappresentante del Ministro dell'interno; 
    d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; 
    e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; 
    f)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni  a  statuto
ordinario di cui al comma 117. 
  119. L'organismo di indirizzo di cui al comma  118  stabilisce  gli
indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui  al
comma 117. 
  120.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti il Ministro per i rapporti  con  le  regioni  e  il  Ministro
dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di  cui
al comma 117 e d'intesa con le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, si provvede a: 
    a) stabilire i criteri in base ai  quali  possono  concorrere  al
finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117,  oltre  ai
singoli comuni confinanti, anche forme associative  tra  piu'  comuni
confinanti  e  tra  comuni  confinanti  e  comuni  ad  essi  contigui
territorialmente; 
    b) stabilire i criteri  di  ripartizione  dei  finanziamenti  con
riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e  tra
i diversi ambiti territoriali; 
    c) disciplinare le modalita' di erogazione dei  finanziamenti  da
parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al  comma
118,  sulla  base  delle  designazioni  presentate  da  ciascuno  dei
soggetti e organi rappresentati; 
    e)   disciplinare    l'organizzazione    e    il    funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire
il carattere cooperativo delle decisioni; 
    f) determinare le tipologie dei progetti di  cui  al  comma  117,
nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi; 
    g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al  fine
di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in  materia  di
aiuti di Stato; 
    h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; 
    i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della  regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto  ammesso  al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; 
    l)  disciplinare  il  funzionamento  di  appositi   organi,   che
approvano annualmente i progetti e  determinano  i  finanziamenti  da
parte delle province autonome spettanti a  ciascuno  di  essi,  sulla
base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118;  i
suddetti organi sono composti in modo  paritetico  da  rappresentanti
delle province interessate e dello Stato. 
  121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al  comma  118
non spetta alcun compenso. Gli  oneri  connessi  alla  partecipazione
alle riunioni dello stesso sono a carico dei  rispettivi  soggetti  e
organi rappresentati, i quali  provvedono  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per  gli  anni  2011  e  2012,  previa
intesa con le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  una  parte
dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella  misura  dello
0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di
indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui  al
medesimo comma 117. 
  122.  Nel  rispetto  dell'articolo  33  della  Costituzione  e  dei
principi  fondamentali  della  legislazione  statale,  la   provincia
autonoma di Trento esercita, ai sensi degli  articoli  16  e  17  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia
autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, relative all'universita' degli studi di  Trento,  compreso  il
relativo  finanziamento.  L'onere  per  l'esercizio  delle   predette
funzioni rimane a carico della provincia autonoma di  Trento  secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma  1  dell'articolo  79  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 670 del 1972, come sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del
presente articolo. 
  123. La provincia autonoma  di  Bolzano,  secondo  quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera
universita' di Bolzano, i costi di  funzionamento  del  conservatorio
"Claudio Monteverdi" di  Bolzano,  quelli  relativi  al  servizio  di
spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio  provinciale
e al finanziamento di infrastrutture di competenza  dello  Stato  sul
territorio  provinciale,  nonche'  gli  ulteriori  oneri  specificati
mediante  accordo  tra   il   Governo,   la   regione   Trentino-Alto
Adige/Südtirol, la  provincia  autonoma  di  Trento  e  la  provincia
autonoma di Bolzano. 
  124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le
funzioni in materia  di  gestione  di  cassa  integrazione  guadagni,
disoccupazione e mobilita', da esercitare sulla base  di  conseguenti
intese con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per
coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la  possibilita'
di avvalersi dell'INPS sulla base di  accordi  con  quest'ultimo.  Le
predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei
principi della legislazione  statale,  con  particolare  riguardo  ai
criteri  di  accesso,  utilizzando  risorse  aggiuntive  del  proprio
bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere  per  l'esercizio
delle predette funzioni  rimane  a  carico  delle  province  autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come  sostituito  dal  comma  107,
lettera h), del presente articolo. 
  125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano
l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123  e  124,
lo Stato continua a esercitare le predette  funzioni  ferma  restando
l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e
di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto  previsto
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  come  sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),  del  presente
articolo. 
  126.  Le   maggiori   entrate   e   le   minori   spese   derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al
comma 250, con le medesime modalita' ivi previste. 
  127.  Lo  stanziamento  di  cui  all'articolo  1,  comma   4,   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2,  comma  8,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' integrato: 
    a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; 
    b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui. 
  128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
luglio 2008, n. 126, e' soppresso. 
  129. Le disponibilita' del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168,
nonche' ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690  milioni
di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di  760  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Le disponibilita' del Fondo strategico  per
il  Paese  a  sostegno  dell'economia  reale,  istituito  presso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18,  comma
1, lettera b-bis),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009,  n.  2,  e
successive modificazioni, sono ridotte di 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  130. Il comma 2 dell'articolo  19  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    "2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere  sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti  di  200  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei  soli  casi  di  fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo  periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque
non  superiore  a  4.000  euro,   ai   collaboratori   coordinati   e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei  soggetti   individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a)  operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a  5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore  a  uno;
d) risultino senza  contratto  di  lavoro  da  almeno  due  mesi;  e)
risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno  tre  mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di  accesso  e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009  per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data". 
  131. Dopo il comma 2-bis  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' inserito il seguente: 
    "2-ter. In via sperimentale per  l'anno  2010,  per  l'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, ai fini  del  perfezionamento  del  requisito  contributivo  si
computano anche i  periodi  svolti  nel  biennio  precedente  in  via
esclusiva sotto forma di collaborazione  coordinata  e  continuativa,
anche a progetto, nella misura  massima  di  tredici  settimane.  Per
quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti  sotto  forma
di collaborazione coordinata e continuativa si calcola  l'equivalente
in  giornate  lavorative,   dividendo   il   totale   dell'imponibile
contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni  precedenti
per il minimale di retribuzione giornaliera". (10a) (15) 
  132. In  via  sperimentale  per  l'anno  2010,  ai  beneficiari  di
qualsiasi  trattamento  di  sostegno  al  reddito  non   connesso   a
sospensioni dal  lavoro,  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in
materia di ammortizzatori sociali, che  abbiano  almeno  trentacinque
anni di anzianita' contributiva e che accettino un'offerta di  lavoro
che preveda l'inquadramento in un livello  retributivo  inferiore  di
almeno il 20 per cento  a  quello  corrispondente  alle  mansioni  di
provenienza, e' riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2010. (10a) (15) 
  133.  La  contribuzione  figurativa  integrativa   e'   pari   alla
differenza  tra  il  contributo   accreditato   nelle   mansioni   di
provenienza e il contributo obbligatorio spettante  in  relazione  al
lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio  e'  concesso  a
domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del presente comma. 
  134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva
prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non oltre  la  data
del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i  beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti  normali
di cui all'articolo 19,  primo  comma,  del  regio  decreto-legge  14
aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di  eta'.  La
durata della riduzione contributiva prevista dal citato  articolo  8,
comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge  n.  223  del
1991 e' prolungata, per chi assume  lavoratori  in  mobilita'  o  che
beneficiano  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva,  fino  alla  data  di  maturazione   del   diritto   al
pensionamento e comunque non oltre la  data  del  31  dicembre  2010.
(10a) (15) 
  135. Il beneficio di cui al comma 134 e'  concesso  a  domanda  nel
limite di 120 milioni di  euro  per  l'anno  2010.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma. 
  136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le  disposizioni  di  cui  ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.  Al  comma  10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di  licenziamento"
sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro". 
  137.  L'intervento  di  cui  all'articolo   19,   comma   12,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'  prorogato  per
l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. 
  138. In attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  per
l'anno 2010 e nel limite delle  risorse  di  cui  al  comma  140,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla  concessione
in  deroga  alla  normativa  vigente,  anche   senza   soluzione   di
continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di
mobilita' e di disoccupazione speciale,  i  trattamenti  concessi  ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo  19,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, possono essere  prorogati,  sulla  base  di  specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a  dodici  mesi,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici  programmi  direimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 
  139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari della cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  e  della
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. 
  140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico
delle risorse di cui alla delibera del CIPE n.  2/2009  del  6  marzo
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18  aprile  2009,
al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE  n.
70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno  2010
dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come da ultimo modificato dalla presente  legge,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Al fine di favorire il reinserimento  al  lavoro,  l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  per  la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e successive modificazioni, i dati  relativi  ai  percettori  di
misure di sostegno al  reddito  per  i  quali  la  normativa  vigente
prevede, a favore dei  datori  di  lavoro,  incentivi  all'assunzione
ovvero, in capo al  prestatore  di  lavoro,  l'obbligo  di  accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo"; 
    b) al comma 7: 
    1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010"; 
    2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Nel  caso  di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente,  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse  disponibili,  al   trattamento   spettante   ai   lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa  ai
dipendenti  licenziati  da  datori  di  lavoro  iscritti   ai   fondi
interprofessionali  per   la   formazione   continua,   il   concorso
finanziario dei fondi  medesimi  puo'  essere  previsto,  nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui  al
comma  4  del  presente  articolo,  per  la  gestione  dei   relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni". 
  142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera  b),  le  parole:  "ovvero  presso  unita'
produttive nelle quali sia operante  una  sospensione  dei  rapporti"
sono sostituite dalle seguenti: ", a  meno  che  tale  contratto  sia
stipulato per provvedere  alla  sostituzione  di  lavoratori  assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa  disposizione  degli  accordi  sindacali,  il
divieto opera altresi'  presso  unita'  produttive  nelle  quali  sia
operante una sospensione dei rapporti"; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    "5-bis.  Qualora  il  contratto   di   somministrazione   preveda
l'utilizzo  di  lavoratori  assunti  dal  somministratore  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente  articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8,  comma  2,  della
legge n. 223 del 1991". 
  143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
247, e' abrogato. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  trovano   applicazione   le   disposizioni   in   materia   di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  di  cui  al  titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo  20,  comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera i), le parole: "o territoriali"  sono  sostituite
dalle seguenti: ", territoriali o aziendali"; 
    b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: 
    "i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici  e  privati,  per
l'esecuzione di servizi di  cura  e  assistenza  alla  persona  e  di
sostegno alla famiglia". 
  144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi
145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro di  lavoratori  svantaggiati,  individuati  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e'
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. 
  145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli  articoli  4  e  5  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni, e' concesso, nei limiti delle risorse di cui al  comma
144 del presente articolo: 
    a) un incentivo di 1.200 euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato
o con contratto a termine di durata non inferiore  a  due  anni,  con
esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente; 
    b) un incentivo di  800  euro  per  ogni  lavoratore  oggetto  di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine  di  durata
compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di
lavoro e del contratto di lavoro intermittente; 
    c) un incentivo tra 2.500 e  5.000  euro  per  l'assunzione,  con
contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine
non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili  iscritti  nelle
liste  speciali  che   presentino   particolari   caratteristiche   e
difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. 
  146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti,
alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori
privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo  7  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  anche  mediante  elenchi
regionali sperimentali o provvisori. 
  147. La gestione delle misure di cui ai  commi  da  144  a  146  e'
affidata alla societa' Italia Lavoro Spa, d'intesa con  la  Direzione
generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro  il  31  luglio
2011, la societa' Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica
e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti
commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto  delle  misure,
nonche' la nuova occupazione generata per  area  territoriale,  eta',
genere e professionalita'. 
  148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1,  dopo  le  parole:  "parchi  e
monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel  caso  in  cui  il
committente sia un ente locale"; 
    b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    "e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le
scuole e le universita', il sabato e la domenica e durante i  periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni  di  eta'
se regolarmente iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto
scolastico di qualsiasi  ordine  e  grado,  compatibilmente  con  gli
impegni  scolastici,  ovvero  in  qualunque  periodo   dell'anno   se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'"; 
    c) alla lettera g) del comma 1, le parole:  ",  limitatamente  al
commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse; 
    d) alla lettera h-bis) del comma  1,  dopo  le  parole:  "settore
produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,"; 
    e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
    "h-ter) di  attivita'  di  lavoro  svolte  nei  maneggi  e  nelle
scuderie"; 
    f) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  via
sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attivita' lavorative di  natura  occasionale  rese
nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di
lavoro  titolari  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale,  con
esclusione della possibilita' di utilizzare i buoni lavoro presso  il
datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale"; 
    g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole:  "in  tutti  i
settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi  gli  enti
locali,". 
  149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunto il seguente: 
    "2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di
un committente  pubblico  e  degli  enti  locali  e'  consentito  nel
rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia  di
contenimento delle spese di personale e ove  previsto  dal  patto  di
stabilita' interno". 
  150. Con effetto  dal  1°  gennaio  2010,  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 9 della legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12  milioni
di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato  nei  dodici
mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei
lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni  dal  lavoro  ai
sensi  dell'articolo  1  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono  a  tempo
pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita'  di  cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della  legge  6  agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni, e'  concesso  dall'INPS  un
incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore nel  limite  di
spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto  dovuto  a
titolo di contribuzione figurativa per il  numero  di  mensilita'  di
trattamento di sostegno al reddito non  erogate.  Tale  incentivo  e'
erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo
del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute  dai
datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata  legge  n.
223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono disciplinate le modalita'  di  attuazione  del  presente  comma.
(10a) (15) 
  152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e  delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,". 
  153. L'articolo 63, comma 6, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  si
interpreta nel senso che il valore del salario  medio  convenzionale,
da definire secondo le modalita' stabilite  nello  stesso  comma,  ai
fini della contribuzione, e' il medesimo di quello  che  deve  essere
utilizzato per la determinazione della retribuzione  pensionabile  ai
fini del calcolo delle prestazioni previdenziali. 
  154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le  seguenti:
", nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il  20  per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48  e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modificazioni". 
  155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I contratti collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei  datori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti  a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il  contratto.
La retribuzione cosi'  determinata  deve  essere  graduale  anche  in
rapporto all'anzianita' di servizio". 
  156. Al decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono
inserite le seguenti: "e  nell'anno  2010"  e  dopo  le  parole:  "60
milioni di euro" e' inserita la seguente: "annui"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, le parole: 
    "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31  dicembre
2010". 
  157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti  di  reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel  predetto  comma  sono  da
riferire all'anno 2009. 
  158.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010. 
  159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Per  l'anno  2010
l'INPS effettua, con  le  risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, in via aggiuntiva  all'ordinaria  attivita'  di
accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un
programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidita' civile". 
  160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130  a  157,
pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  si  provvede,
quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi  158
e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  23
novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi della presente legge. 
  161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182  hanno  l'obiettivo  di
contribuire  al  riequilibrio  economico  del  territorio   nazionale
attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno. 
  162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi  da
165 a 182 mirano: 
    a) ad aumentare la capacita' di offerta del  sistema  bancario  e
finanziario del Mezzogiorno; 
    b)  a  sostenere  le  iniziative   imprenditoriali   maggiormente
meritevoli di credito,  incidendo  sui  costi  di  approvvigionamento
delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti; 
    c) a canalizzare il risparmio  verso  iniziative  economiche  che
creano occupazione nel Mezzogiorno. 
  163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182,  lo
Stato assume un ruolo di facilitatore di processi  e  dell'iniziativa
privata.  Le  norme  vengono  attuate  nel  rispetto  della   vigente
normativa  nazionale  e  dell'Unione   europea   e   in   particolare
nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato. 
  164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a  171  e
da 178 a 182 e' subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della
Commissione europea, con le  procedure  previste  dall'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  165.  E'  istituito  il  Comitato  promotore   della   "Banca   del
Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo
6-ter del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Il  Comitato  e'
composto da  un  numero  massimo  di  quindici  membri  nominati  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in   rappresentanza   delle
categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque  espressione  di
soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni
del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria,   Sardegna   e    Sicilia),    almeno    uno    espressione
dell'imprenditorialita' giovanile e uno della societa' Poste italiane
Spa. Il Comitato promotore e' costituito senza oneri per  la  finanza
pubblica. 
  166. E' compito del Comitato promotore individuare e selezionare  i
soci  fondatori,  diversi  dallo  Stato,  tra  banche  operanti   nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, societa'  a
partecipazione pubblica nonche' tra altri soggetti che condividano le
finalita' e le attivita' della Banca cosi' come  definite  dal  comma
169. Il Comitato promotore,  tra  l'altro,  definisce  le  regole  di
governo della Banca, gli  apporti  minimi  di  capitale  necessari  a
soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualita' di soci e le
specifiche funzioni e attivita' in relazione a quanto definito  dalla
presente disposizione. 
  167. Per avviare l'iniziativa  e  favorire  l'aggregazione  di  una
maggioranza rappresentata da  soggetti  privati  in  accordo  con  la
normativa in materia di  aiuti  di  Stato,  considerata  la  fase  di
difficolta' del sistema creditizio  nazionale  e  internazionale,  lo
Stato partecipa al capitale sociale con  una  quota  di  importo  non
superiore a quello  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  ai  sensi
dell'articolo  6-ter  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario. 
  168. La Banca agisce  attraverso  la  rete  delle  banche  e  delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni  e
puo' stipulare apposite convenzioni con la  societa'  Poste  italiane
Spa. L'adesione implica, per le attivita', i  prodotti  e  i  servizi
sviluppati o  diffusi  congiuntamente,  l'affiancamento  del  marchio
della  Banca  a  quello  proprio.  L'adesione  implica   inoltre   la
preliminare  definizione  di  modalita'  operative   e   di   governo
sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la  rete  delle
banche e delle istituzioni aderenti. 
  169. La Banca opera con la rete di cui  al  comma  168  per  almeno
cinque  anni  come  istituzione  finanziaria  di   secondo   livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo  in
particolare il credito alle piccole e medie  imprese,  anche  con  il
supporto di intermediari finanziari aventi  un  adeguato  livello  di
patrimonializzazione.  Il  sostegno  deve   essere   prioritariamente
indirizzato   a   favorire   la    nascita    di    nuove    imprese,
l'imprenditorialita' giovanile e femminile, l'aumento dimensionale  e
l'internazionalizzazione, la ricerca  e  l'innovazione,  al  fine  di
creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso  alla
rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca puo': 
    a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per  il
credito di medio e lungo termine e per il  capitale  di  rischio  nel
Mezzogiorno, anche  con  l'emissione  di  obbligazioni  e  passivita'
esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole  e  medie  imprese
che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono  del  regime  di
favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; 
    b)  emettere  obbligazioni  per  finanziare  specifici   progetti
infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di  tali  obbligazioni,
nei primi due anni dalla data  della  prima  emissione,  puo'  essere
assistita dalla garanzia dello Stato, che copre  il  capitale  e  gli
interessi. Le obbligazioni sono emesse  a  condizioni  di  mercato  e
hanno durata non inferiore a  tre  anni.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  fissati  criteri,  modalita'  e
condizioni economiche per la concessione della garanzia  dello  Stato
nonche' il volume complessivo di obbligazioni sul quale  puo'  essere
prestata la garanzia stessa. La  garanzia  dello  Stato  e'  inserita
nell'elenco  allegato  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della  medesima  legge  n.
468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un
monitoraggio semestrale al fine di verificare  eventuali  effetti  di
tali operazioni sui  saldi  di  finanza  pubblica  e  di  individuare
conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria; 
    c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo  termine
erogati a piccole e medie imprese  del  Mezzogiorno  aventi  adeguato
merito di credito, per creare portafogli  efficienti  in  termini  di
diversificazione e  riduzione  del  rischio  da  cedere  al  mercato.
Eventuali emissioni di  titoli  rappresentativi  di  tali  portafogli
possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  a
seguito di istruttoria  sul  sottostante  eseguita  dal  Comitato  di
gestione del Fondo stesso. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione della garanzia,
ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo  che  puo'
essere assistito dalla garanzia del Fondo citato; 
    d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e  medie  imprese
per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi  a  disposizione
da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali  e  organismi
sovranazionali; 
    e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche  a  vocazione
territoriale nelle aree del Mezzogiorno. 
  170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Comitato  promotore  presenta  una  relazione  al  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sullo  stato  di  avanzamento   del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze puo' revocare il finanziamento come socio  fondatore,  se  lo
stato di avanzamento non e' ritenuto soddisfacente. In ogni caso,  le
necessarie autorizzazioni di cui  all'articolo  14  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
devono essere richieste entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  171. Al termine della fase di avvio  e,  comunque,  decorsi  cinque
anni   dall'inizio   dell'operativita'    della    Banca,    l'intera
partecipazione  posseduta   dallo   Stato,   tranne   un'azione,   e'
ridistribuita  tra  i  soci  fondatori  privati.  I  soci   fondatori
prevedono nello statuto le modalita' per l'acquisizione delle  azioni
sottoscritte dallo Stato al  momento  della  fondazione.  Ogni  altra
partecipazione  detenuta  da  un  ente  appartenente  alla   pubblica
amministrazione  compreso  nell'elenco  dell'Istituto  nazionale   di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere  un  trattamento  analogo  a
quello delle  azioni  possedute  dallo  Stato.  Resta  fermo  che  la
partecipazione pubblica non puo' in nessun caso e in  nessun  momento
rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. 
  172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e
sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo
autorizzate  all'attivita'  bancaria  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e che partecipano al  capitale
della Banca e' consentita, per un  periodo  massimo  di  cinque  anni
dalla data  dell'autorizzazione  stessa,  l'emissione  di  azioni  di
finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.  Le  azioni
sono sottoscrivibili solo da  parte  di  fondi  mutualistici  per  la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di  cui  alla  legge  31
gennaio 1992, n. 59, in deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  34,
commi 2 e 4, del testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni. 
  173. Se necessario, in base alla  normativa  vigente,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze con  propri  decreti  puo'  autorizzare
enti e societa'  partecipati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  a  contribuire,  in  qualita'  di  soci  finanziatori,  alla
sottoscrizione del capitale di  banche  di  credito  cooperativo  che
partecipano al  capitale  della  Banca  e  autorizzate  all'attivita'
bancaria  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data. 
  174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile  dai
soci finanziatori di cui al comma 172 non puo' superare la misura  di
un terzo del capitale sociale  esistente  al  momento  dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono
essere cedute con effetto verso la  Banca,  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dal consiglio di amministrazione. 
  175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero
delle azioni  di  finanziamento  possedute.  La  categoria  dei  soci
finanziatori ha il diritto di designare un componente  del  consiglio
di amministrazione e un componente del collegio sindacale. 
  176. Le azioni di finanziamento devono  essere  rimborsate  decorsi
dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le  modalita'  di  liquidazione
delle partecipazioni  acquisite  ai  sensi  del  primo  periodo  sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca  e  sottoposto
alla preventiva approvazione della Banca d' Italia. 
  177. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le  disposizioni  attuative
dei commi da 172 a 176. 
  178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  179. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  dopo  le  parole:  "titoli  governativi  dell'area  euro"  sono
inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per  cento
dei fondi, in altri  titoli  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato
italiano". 
  183. Il contributo ordinario base  spettante  agli  enti  locali  a
valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di  1  milione
di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le  province
e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di  118  milioni  di
euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede  per
l'anno  2010  alla  corrispondente  riduzione,  in  proporzione  alla
popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai  singoli
enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio  decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede
alla  corrispondente  riduzione,  in  proporzione  alla   popolazione
residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti  per  i
quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli  per  i
quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello  Stato  e'
determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario  con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015.  Per  ciascuno  di
tali anni la riduzione del contributo e'  applicata,  in  proporzione
alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali  il  rinnovo
del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per  i  quali  ha
avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a
statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a  187  secondo  quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al
comma 183, il numero  dei  consiglieri  comunali  e  dei  consiglieri
provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e'
determinata con arrotondamento all'unita' superiore.  Ai  fini  della
riduzione del numero  dei  consiglieri  comunali  e  dei  consiglieri
provinciali di cui al primo periodo non sono computati il  sindaco  e
il presidente della provincia. (3) 
  185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per
ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri
del  comune,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Il  numero
massimo degli assessori  provinciali  e'  determinato,  per  ciascuna
provincia, in misura pari a un  quarto  del  numero  dei  consiglieri
della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini  di
cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del  comune  e  dei
consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il
sindaco e il presidente della provincia. (3) 
  185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono  soppressi.  All'articolo  21
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
      b) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Revisione  delle
circoscrizioni provinciali". 
  186. Al fine del coordinamento della  finanza  pubblica  e  per  il
contenimento della  spesa  pubblica,  i  comuni  devono  adottare  le
seguenti misure: 
    a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui
all'articolo 11 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  .
Le funzioni del difensore civico comunale possono essere  attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore  civico  della  provincia
nel cui territorio rientra  il  relativo  comune.  In  tale  caso  il
difensore civico provinciale assume la  denominazione  di  "difensore
civico territoriale" ed e' competente a garantire  l'imparzialita'  e
il buon andamento della pubblica amministrazione,  segnalando,  anche
di propria iniziativa, gli abusi, le  disfunzioni,  le  carenze  e  i
ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; 
    b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di
cui all'articolo  17  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni , tranne  che
per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che  hanno
facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni,  la  cui
popolazione media non puo' essere inferiore  a  30.000  abitanti;  e'
fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
    c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio  di
proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in  alternativa  alla
nomina degli assessori, nei comuni con popolazione  non  superiore  a
3.000 abitanti; 
    d) soppressione della figura del direttore generale,  tranne  che
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
    e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali,  ad
eccezione dei bacini imbriferi  montani  (BIM)  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953,  n.  959.  Sono  fatti
salvi i rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato  esistenti,  con
assunzione da parte dei comuni delle  funzioni  gia'  esercitate  dai
consorzi soppressi e delle relative risorse  e  con  successione  dei
comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e  ad  ogni
altro effetto. (3) 
  186-bis. Decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono soppresse le Autorita' d'ambito territoriale  di
cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto
compiuto dalle Autorita' d'ambito  territoriale  e'  da  considerarsi
nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate
dalle  Autorita',  nel  rispetto  dei  principi  di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli  articoli
148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci
in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della  legge
regionale di cui al periodo  precedente.  I  medesimi  articoli  sono
comunque abrogati decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. (11) (17) 
  187. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle  comunita'
montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e dalle  altre  disposizioni  di  legge  relative  alle
comunita' montane. Nelle more dell'attuazione della  legge  5  maggio
2009, n. 42, il 30 per cento delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504  del  1992  e  alle
citate disposizioni di  legge  relative  alle  comunita'  montane  e'
assegnato  ai  ai  comuni  appartenenti  alle  comunita'  montane   e
ripartito tra gli stessi con decreto  del  Ministero  dell'interno  ,
previa intesa sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (7) 
  188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e  187  confluiscono
nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168. 
  189. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  191. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. (8) 
  192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  193. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  194. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  195. Al fine di contribuire al raggiungimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo  314  del
codice dell'ordinamento militare, e' attribuito al comune di  Roma  e
al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
attraverso quote dei fondi di cui al comma 1  dell'articolo  314  del
codice  dell'ordinamento  militare  ovvero  attraverso   i   proventi
realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti,
un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto  al  comune  di
Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo. 
  196. E' concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al
Commissario  straordinario  del  Governo  per  le  esigenze  di   cui
all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, fino a concorrenza dei cinque  sesti  dell'importo  di
cui al comma 195 del presente articolo per  provvedere  al  pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente,  relativi
ad oneri di personale, alla  produzione  di  servizi  in  economia  e
all'acquisizione di  servizi  e  forniture,  compresi  nel  piano  di
rientro approvato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione  e'  accreditata  sulla
contabilita' speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro  il
mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro  il  31  dicembre
2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro
il 31 dicembre 2010. Per  ulteriori  interventi  infrastrutturali  e'
autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni  di
euro  per  l'anno  2012;  al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' dalla presente legge. 
  196-bis.  Il  termine  per  la  conclusione  delle  operazioni   di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato al 31 dicembre
2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche' dal comma
2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. PERIODO  ABROGATO
DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6  LUGLIO  2012,  N.
95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  7  AGOSTO  2012,  N.  135.
PERIODO ABROGATO DAL D.L.  6  LUGLIO  2012,  N.  95,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  7
AGOSTO 2012, N. 135. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla
vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di  Stato.  Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario  del  Governo
del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo  4,  comma  8-bis
del  decreto-legge  25  gennaio   2010,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve  essere  in
possesso di comprovati requisiti di  elevata  professionalita'  nella
gestione  economico-finanziaria,  acquisiti  nel   settore   privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione  del  piano  di
rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite  creditorie  e
debitorie rispetto al documento predisposto  ai  sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del  debito  del
comune di Roma alla data del 30 luglio 2010,  che  e'  approvato  con
effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. 
  196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196  si  provvede  mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l'anno 2010 di una quota delle risorse  complessivamente  disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,  esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate  -  Fondi
di Bilancio", da riassegnare ad apposito  programma  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  essere
destinata    all'estinzione    dell'anticipazione    di     tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. 
  197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e  omogeneizzare  i
pagamenti  delle  retribuzioni  fisse  e  accessorie   dei   pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del  personale  e
di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali  e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per  consentire
l'adeguamento   delle   procedure    informatiche    del    Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalita'  di  cui  al  presente
comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010  e
di 12 milioni di euro per l'anno  2011.  Con  successivo  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente comma. 
  198. All'articolo 25 del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite  le  seguenti:
"e dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  9  aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009"; 
      2) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: "60"; 
      3) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno"; 
    b) al comma 3: 
      1) il numero: " 24" e' sostituito dal seguente: " 60"; 
      2) la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "giugno". 
  199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari
a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, si provvede  per  l'anno  2010  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge, e per l'anno 2011,  quanto  a  120  milioni  di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti
dal comma 198  e  la  quota  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal
predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati  oneri
derivanti  dai  commi  197  e  198,  affluiscono  al  fondo  di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, come integrato ai  sensi  della  presente  legge  nonche'  dal
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalita' ivi
previste. 
  200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  dell'  11  marzo   2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali,  e  tenuto  conto  della  necessita'  di   investimenti
infrastrutturali relativi all'esercizio delle attivita' aeronautiche,
ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del  15  giugno  2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221  del  22  settembre  2007,
nelle more della stipula dei contratti di programma di cui  al  punto
5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17,  comma  34-bis,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al  solo  primo  periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria  dei  diritti  aeroportuali
per l'imbarco di passeggeri in voli  all'interno  e  all'esterno  del
territorio  dell'Unione  europea  con  riguardo  anche   ai   sistemi
aeroportuali unitariamente considerati, nel limite massimo di 3  euro
per  passeggero   in   partenza,   vincolata   all'effettuazione   in
autofinanziamento  di  nuovi  investimenti  infrastrutturali  urgenti
relativi all'esercizio delle attivita'  aeronautiche,  alle  seguenti
condizioni: 
    a)  presentazione  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione   civile
(ENAC),  da  parte  delle  societa'  concessionarie,  di   un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e  ammodernamento  aeroportuale  con
allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonche'
del relativo cronoprogramma; 
    b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di  sviluppo  di  cui
alla lettera a) in  ordine  alla  loro  cantierabilita',  necessita',
urgenza, congruita' e sostenibilita' economica,  nonche'  conseguente
proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); 
    c)  determinazione  annuale  dal  2010  della  misura   effettiva
dell'anticipazione  tariffaria  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  correlata  ai
piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 
      1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti  degli  interventi
validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio; 
      2)  volume  delle  unita'  di  carico  registrate  nel  singolo
aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato
dall'ENAC; 
    d) accantonamento  delle  entrate  conseguenti  all'anticipazione
tariffaria nel bilancio delle societa' concessionarie, in un apposito
fondo vincolato di bilancio; 
    e) svincolo  delle  somme  accantonate  a  fronte  dell'effettiva
realizzazione degli investimenti  urgenti  da  parte  delle  societa'
concessionarie e sulla  base  di  stati  di  avanzamento  dei  lavori
convalidati dall'ENAC; 
    f) utilizzabilita' delle somme che restano accantonate, da  parte
delle societa' concessionarie, ove queste ultime, nel termine di  sei
mesi dalla validazione di cui alla lettera b),  depositino  tutta  la
documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma  e,
entro  un  anno  dal  deposito  della  documentazione,  stipulino   i
contratti di programma.
  201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata  ai  sensi
della  lettera  c)  del  comma  200  puo'  contenere  anche  i  costi
riconosciuti    delle    opere    autofinanziate    dalle    societa'
concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o
in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe
vigenti, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla delibera del
CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera  f)
del comma 200 non venga effettuato il deposito  della  documentazione
ovvero   non   vengano   stipulati   i   contratti   di    programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresi',  nel  caso  di  mancato  avvio  della  realizzazione  degli
investimenti nei termini e con le  modalita'  fissati  dal  piano  di
investimenti  e  dal  relativo  cronoprogramma  e  non  puo'   essere
rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte  dell'ENAC,
del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma
previsto   dalla   disciplina   vigente.   In   caso   di   decadenza
dell'anticipazione  tariffaria,  le  somme  iscritte  dalla  societa'
concessionaria  nel  fondo  di  bilancio  vincolato  sono  trasferite
all'ENAC  e  da  questo  versate,  ai  sensi  dell'articolo  18   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  su  un  apposito  conto  della
Tesoreria   dello   Stato,   dove   le   stesse   restano   vincolate
all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto,  di
altri  interventi  infrastrutturali  nel   sedime   aeroportuale   di
competenza della societa' concessionaria, su disposizione  dell'ENAC.
In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  200  non  si  fa   luogo   in   alcun   caso
all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso  la  societa'
concessionaria e' rivalutato annualmente alla  media  dei  rendimenti
del BTP decennale benchmark. In sede  di  stipula  dei  contratti  di
programma, gli investimenti realizzati mediante  utilizzi  del  fondo
vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costiimputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al  comma  200.
Al termine della concessione, le somme affluite al  fondo  vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al  subentrante,
con  mantenimento  del  vincolo  di  destinazione,  o,  in   difetto,
all'ENAC. 
  202. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "alla
data del 31  dicembre  2009,  a  condizione  che  i  suddetti  schemi
recepiscano le prescrizioni richiamate dalle  delibere  del  CIPE  di
approvazione,  ai  fini  dell'invarianza  di  effetti  sulla  finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione gia' approvati"; 
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la
scadenza della concessione e' prevista entro il 31 dicembre 2014,  la
societa' ANAS Spa, entro il 31 marzo  2010,  avvia  le  procedure  ad
evidenza pubblica per l'individuazione dei  concessionari  ai  quali,
allo scadere delle convenzioni vigenti, e' affidata  la  concessione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di'
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse   derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma". (6) 
  203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971,  n.
1158, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: "Alla realizzazione di un  collegamento  stabile  viario  e
ferroviario  e  di  altri  servizi  pubblici  fra  la  Sicilia  e  il
continente - opera di preminente interesse nazionale  -  si  provvede
mediante  affidamento  dello  studio,  della  progettazione  e  della
costruzione, nonche' dell'esercizio del solo collegamento viario,  ad
una societa' per azioni  al  cui  capitale  sociale  partecipano,  in
misura non inferiore al 51  per  cento,  la  societa'  ANAS  Spa,  le
regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa' controllate, anche
indirettamente, dallo Stato". 
  204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalita' di  cui
all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da  ultimo
modificato dal comma 203 del presente  articolo,  e'  autorizzata  la
spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012  quale  contributo  alla
societa' ANAS Spa per la sottoscrizione e  l'esecuzione,  negli  anni
2012 e seguenti, di aumenti di capitale  della  societa'  di  cui  al
medesimo articolo; al relativo onere si provvede  mediante  riduzione
del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33, come integrato  ai  sensi  della  presente  legge
nonche' dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. 
  205. E' approvato il secondo atto aggiuntivo  alla  Convenzione  di
concessione del 30 dicembre  2003  sottoscritto  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' Stretto di Messina Spa
ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. 
  206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge  27  dicembre
2006, n. 296," sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei Corpi  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 
  207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono  inserite
le seguenti: "ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco,". 
  208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, e'
inserito il seguente: 
    "9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011  e  2012  i  Corpi  di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente  e  per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal  servizio  nel
corso dell'anno precedente". 
  209. Per le finalita' di cui ai commi da 206 a 208  e'  autorizzata
la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di  344  milioni  di
euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi  di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012
sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e  in
rafferma  delle  Forze  armate,  in  servizio  o  in  congedo,  nelle
percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo  18,  comma  1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. 
  210. Agli oneri derivanti dai commi  da  206  a  209  si  provvede,
quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni  di  euro
per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri,  a  decorrere  dall'anno
2012, nella misura di 71 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  dall'articolo  1,
comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonche' ai sensi
della presente legge. 
  211. All'articolo 96,  comma  4,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: "di cui al comma 2, secondo
periodo," sono inserite le seguenti:  "il  rilascio  di  informazioni
relative al traffico telefonico e' effettuato in forma  gratuita.  In
relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da  quelle  di
cui al primo periodo". 
  212. Al testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 1, le parole:  "le  esenzioni  previste"
sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto"; 
    b) all'articolo 10: 
      1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
      "6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge  24
novembre 1981, n. 689,  e  successive  modificazioni,  gli  atti  del
processo  sono  soggetti  soltanto  al   pagamento   del   contributo
unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato
all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie  di  cui
all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.  319,  e  successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso  articolo,  e'
in ogni caso dovuto il contributo unificato per  i  processi  dinanzi
alla Corte di cassazione"; (2) (11) 
    c) all'articolo 13: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Per i processi  di  esecuzione  immobiliare  il  contributo
dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di
valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 30.
Per i processi di  opposizione  agli  atti  esecutivi  il  contributo
dovuto e' pari a euro 120"; 
      2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: "Fuori  dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,"; 
      3) il comma 4 e' abrogato. 
  213. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  214. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi  alle
spese di giustizia di cui al comma 213 nonche'  le  maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,  previa  verifica  della
compatibilita' finanziaria con gli equilibri di finanza  pubblica  da
parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  particolare
riferimento al rispetto  del  conseguimento,  da  parte  dell'Italia,
dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di  programma
di stabilita' e crescita, alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia  e  destinate
al finanziamento di un piano straordinario  per  lo  smaltimento  dei
processi  civili  e  al  potenziamento  dei   servizi   istituzionali
dell'amministrazione   giudiziaria,   ivi   compreso    l'adeguamento
dell'organico del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  occorrente  per
fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e
per assicurare, inoltre, la piena operativita' dei relativi  servizi,
il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato   all'assunzione   di
personale nel ruolo degli agenti e  degli  assistenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti  dalle  risorse
derivanti dall'applicazione del comma 212 e nei limiti delle  risorse
di cui al precedente periodo. 
  216. All'articolo 36, quarto comma,  secondo  periodo,  del  codice
penale, dopo le  parole:  "capoversi  precedenti"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", salva  la  pubblicazione  nei  giornali,  che  e'  fatta
unicamente  mediante  indicazione  degli  estremi  della  sentenza  e
dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia". 
  217. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22  aprile  1941,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
    "b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del
codice penale". 
  218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  La   pubblicazione   della   sentenza   avviene   ai   sensi
dell'articolo 36 del codice penale nonche'  mediante  affissione  nel
comune ove l'ente ha la sede principale". 
  219. Per far fronte  alla  grave  e  urgente  emergenza  dovuta  al
sovrappopolamento  delle  carceri,  sono  stanziati  complessivi  500
milioni  di  euro,  a   valere   sulle   disponibilita'   del   Fondo
infrastrutture di cui all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   destinati
all'attuazione, anche per stralci,  del  programma  degli  interventi
necessari per conseguire la realizzazione delle nuove  infrastrutture
carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire
una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi  dell'articolo
44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con  le  regioni
una o piu' convenzioni, finanziate con le risorse del  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,  per  la  realizzazione  di
progetti finalizzati  al  rilancio  dell'economia  in  ambito  locale
attraverso il potenziamento del servizio giustizia. 
  221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da  216  a  218,
affluiscono al  fondo  di  cui  al  comma  250,  previo  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo  ammontare  e
dell'individuazione della  corrispondente  riduzione  dei  pertinenti
capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. 
  222. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,  le  amministrazioni  dello
Stato di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei ministri e le agenzie,  anche  fiscali,  comunicano
annualmente  all'Agenzia  del  demanio,  entro  il  31  gennaio,   la
previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b)
delle superfici da esse occupate non  piu'  necessarie.  Le  predette
amministrazioni comunicano altresi' all'Agenzia del demanio, entro il
31 marzo 2011, le istruttorie  in  corso  per  reperire  immobili  in
locazione. L'Agenzia del demanio, verificata  la  corrispondenza  dei
fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento  della  spesa
pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  nonche'  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni:  a)
accerta l'esistenza di immobili da assegnare in  uso  fra  quelli  di
proprieta'  dello   Stato   ovvero   trasferiti   ai   fondi   comuni
d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e successive  modificazioni;  b)  verifica  la
congruita' del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
individuati  dalle  predette  amministrazioni  tramite  indagini   di
mercato; c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate. Per le finalita' di cui al citato articolo 1,  commi  204  e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le
predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro  il
30 giugno 2010 l'elenco dei beni  immobili  di  proprieta'  di  terzi
utilizzati a qualsiasi  titolo.  Sulla  base  di  tali  comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un  piano  di  razionalizzazione  degli
spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. A  decorrere
dal 1° gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,
commi  618  e  619,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   le
amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del
demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli  immobili  di
proprieta' dello Stato, alle medesime  in  uso  governativo,  sia  su
quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle   singole
amministrazioni  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2011,  non
potranno eccedere gli importi  spesi  e  comunicati  all'Agenzia  del
demanio, fermi restando i limiti  stabiliti  dall'articolo  2,  comma
618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  che
utilizzano o detengono, a qualunque titolo,  immobili  di  proprieta'
dello  Stato  o  di  proprieta'  dei  medesimi   soggetti   pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni  ai  fini  della
redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche
a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo  a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
e  successive  modificazioni,  comunicano  le  eventuali   variazioni
intervenute. Qualora emerga l'esistenza  di  immobili  di  proprieta'
dello Stato non in gestione  dell'Agenzia  del  demanio,  gli  stessi
rientrano nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione puo'  essere
esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei  predetti
conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di
comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne effettuano
la segnalazione alla Corte dei  conti  per  gli  atti  di  rispettiva
competenza.  Gli  enti  di  previdenza  inclusi  tra   le   pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  effettuano  entro  il  31  dicembre  2010  un
censimento  degli  immobili  di  loro   proprieta',   con   specifica
indicazione degli immobili strumentali e di  quelli  in  godimento  a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le  modalita'  previste  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio  sono  stabilite
le modalita' delle comunicazioni e delle  trasmissioni  previste  dal
presente comma. (6) (13) (17) 
  222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'  perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. (20) 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 
  223. I commi 436 e 437 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
    "436. Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza  dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate  dall'articolo  14-bis,
comma 3, lettera f),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata,  se
di valore unitario o complessivo non superiore ad  euro  400.000;  b)
mediante asta pubblica ovvero  invito  pubblico  ad  offrire,  se  di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,  e,  qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del  demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali,  provvede  a  disciplinare  le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali  di  vendita.  Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su  almeno  due
dei principali quotidiani a diffusione  nazionale  e  su  almeno  due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche'  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative  alla  pubblicita'  delle
procedure   concorsuali   sono   poste   a   carico   dello    Stato.
L'aggiudicazione  avviene,  nelle  procedure  concorsuali,  a  favore
dell'offerta piu' alta rispetto  al  prezzo  di  base  ovvero,  nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta  migliore,  previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del  mercato
immobiliare  per  la  zona  di  riferimento  e  avuto  riguardo  alla
tipologia di  immobile  e  all'andamento  del  mercato.  In  caso  di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
    437. Per le alienazioni di cui al comma 436  e'  riconosciuto  in
favore delle regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  sul  cui
territorio insistono gli immobili in vendita,  il  dirittodi  opzione
all'acquisto entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della determinazione a vendere comunicata  dall'Agenzia  del  demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni  e  agli  enti
locali  territoriali  il  diritto  di  prelazione  all'acquisto,   da
esercitare nel corso della procedura di vendita". 
  224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai  commi
222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  come  integrato  ai
sensi della presente legge  nonche'  dal  decreto-legge  23  novembre
2009, n. 168. 
  225. La societa' CONSIP  Spa  conclude  accordi  quadro,  ai  sensi
dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   e   successive   modificazioni,   e   le   amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato  codice  di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso  per
l'acquisto  di  beni  e  di  servizi.  In  alternativa,  le  medesime
amministrazioni  adottano,  per  gli  acquisti  di  beni  e   servizi
comparabili, parametri di qualita' e di prezzo  rapportati  a  quelli
degli accordi quadro di cui al presente  comma.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1,  commi  449  e  450,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni,  possono  essere  stipulate
anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su  un
accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26  della
legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni
stipulate dalla societa' CONSIP Spa. 
  227. Nel contesto del sistema  a  rete  costituito  dalle  centrali
regionali e dalla societa' CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma
457, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  possono  essere  indicati  criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di
servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei  commi
225 e 226 del presente articolo dalla societa' CONSIP Spa, al fine di
determinare un'elevata possibilita' di incidere  positivamente  e  in
maniera significativa sui processi di acquisto pubblici. 
  228. Al fine di agevolare il  reperimento  di  alloggi  nelle  aree
colpite dagli eventi sismici del 6 aprile  2009,  relativamente  agli
immobili ad uso abitativo ubicati  nella  provincia  dell'Aquila,  in
coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in  via
sperimentale, per l'anno 2010, il canone  di  locazione  relativo  ai
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge  9
dicembre 1998,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  tra  persone
fisiche  che  non  agiscono  nell'esercizio  di  un'impresa,  arte  o
professione, puo' essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20  per
cento; la base  imponibile  dell'imposta  sostitutiva  e'  costituita
dall'importo che  rileva  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' versata  entro  il  termine
stabilito per il versamento a saldo dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche. L'acconto relativo  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche dovuta per l'anno  2011  e'  calcolato  senza  tenere
conto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente   comma.   Per   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e   il   contenzioso
riguardanti  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di dichiarazione e  di  versamento
dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. 
  229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2010"; 
  b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010"; 
  c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 ottobre 2010". 
  230. Le maggiori entrate derivanti dal  comma  229  affluiscono  al
fondo di cui al comma 250 con le modalita' ivi previste. 
  231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far  data
dal 1° gennaio  2010,  sono  versate  in  venti  annualita',  con  la
maggiorazione  degli  interessi  al  tasso   legale.   Il   Ministero
dell'interno  fa  pervenire,  entro  il  31  marzo  2010,  agli  enti
interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo. 
  232. Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuati specifici progetti  prioritari  ricompresi  nei  corridoi
europei  TEN-T  e  inseriti  nel   programma   delle   infrastrutture
strategiche,  aventi  costi  e  tempi  di  realizzazione   superiori,
rispettivamente,  a  2  miliardi   di   euro   e   a   quattro   anni
dall'approvazione del progetto  definitivo  e  non  suddivisibili  in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro,  per  i
quali il CIPE puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da
finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati,
non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione  del
relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati  dallo
stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni: 
    a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato  deve  essere
integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con
risorse pubbliche o private nazionali  o  dell'Unione  europea,  che,
alla data dell'autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in  casi  di
particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell'Unione
europea,  che,  alla  data  dell'autorizzazione  del   primo   lotto,
costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo
dell'opera; 
    b)  il  progetto  definitivo  dell'opera  completa  deve   essere
accompagnato da una relazione che indichi le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi  fabbisogni  finanziari  annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione; 
    c)  il  contraente  generale  o  l'affidatario  dei  lavori  deve
assumere l'impegno di rinunciare a  qualunque  pretesa  risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,  nonche'
a qualunque pretesa anche futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni  assunte  dal  CIPE  non  devono  in  ogni  caso
derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a  carico
del soggetto  aggiudicatore  dell'opera  per  i  quali  non  sussista
l'integrale copertura finanziaria. 
  233. Con l'autorizzazione del  primo  lotto  costruttivo,  il  CIPE
assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di
corrispondere  l'intero  contributo  finanziato   e   successivamente
assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in
favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di  finanziare  i
successivi lotti  costruttivi  fino  al  completamento  delle  opere,
tenuto conto del cronoprogramma. 
  234.  Il  Documento  di  programmazione   economico-finanziaria   -
Allegato Infrastrutture da' distinta evidenza degli interventi di cui
ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le
risorse secondo quanto previsto dal comma 233. 
  235. All'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, dopo le parole: "operazioni a favore  delle  piccole  e  medie
imprese  che  possono  essere  effettuate  esclusivamente  attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del  credito"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' attraverso la  sottoscrizione  di
fondi comuni di investimento gestiti  da  una  societa'  di  gestione
collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, il cui  oggetto  sociale  realizza  uno  o  piu'  fini
istituzionali della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.  Lo  Stato  e'
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro  di
quote di societa' di gestione del  risparmio  finalizzate  a  gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a
investitori qualificati che perseguano tra i  loro  obiettivi  quelli
del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle  imprese  di
minore dimensione". 
  236. Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  29,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e  2011.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di  categoria,
sono stabilite le modalita' di utilizzo del predetto  stanziamento  e
degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno  2010  e  a
65,4 milioni di euro per l'anno 2011,  iscritti  nel  bilancio  dello
Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di  stabilire
i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
dei  privati  in  ricerca  e  sviluppo;  il  predetto  decreto   puo'
individuare le tipologie di interventi suscettibili di' agevolazione,
le  modalita'  di  fruizione  del  credito  d'imposta  e  i  soggetti
beneficiari  meritevoli  di  agevolazione.  Alla  relativa  copertura
finanziaria si provvede, per  l'anno  2010,  mediante  riduzione  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,  per  l'anno
2011, mediante riduzione del fondo di cui  all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. 
  237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo  1,  comma
1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata  la  spesa
di 50 milioni di euro per l'anno 2010. 
  238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede
con le disponibilita' conseguenti  alle  revoche  totali  o  parziali
delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto  delle
risorse necessarie per far  fronte  agli  impegni  gia'  assunti  per
avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e  compatibilmente  con
gli effetti stimati in  ciascun  anno  in  termini  di  indebitamento
netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a  condizione
dell'adozione   dei   provvedimenti    amministrativi,    debitamente
registrati  dalla  Corte  dei  conti,  recanti  l'accertamento  delle
risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del  presente
comma. 
  239. Al fine di garantire condizioni  di  massima  celerita'  nella
realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza  e
l'adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del  30  giugno
2010,  previa  approvazione  di  apposito  atto  di  indirizzo  delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti  per  materia  nonche'
per  i  profili  di  carattere  finanziario,  sono  individuati   gli
interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo  complessivo
di 300 milioni di euro, con la relativa  ripartizione  degli  importi
tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con
le modalita' previste ai sensi dell'articolo 7-bis del  decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169. 
  240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento  ambientale
con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a  1.000  milioni  di
euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo  infrastrutture  e  del
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  sono  destinate  ai  piani   straordinari
diretti  a  rimuovere  le   situazioni   a   piu'   elevato   rischio
idrogeologico individuate dalla  direzione  generale  competente  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sentiti le autorita' di bacino di cui  all'articolo  63  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e
il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente  comma  possono
essere utilizzate anche tramite  accordo  di  programma  sottoscritto
dalla regione interessata  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di
cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di  risorse  del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  che  ciascun
programma attuativo regionale destina  a  interventi  di  risanamento
ambientale. 
  241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 e' attribuita, per  ogni  anno,
all'autorita' di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.  287,  una  quota
pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto  1982,  n.  576,  e  successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui all'articolo 2, comma 38, della legge  14  novembre  1995,  n.
481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni  di  euro,
per  ciascuno  degli  anni  2011  e  2012,  delle  entrate   di   cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a  7,7  milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012,  delle  entrate  di  cui
all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni. Per gli anni  2011  e  2012  e'  attribuita
all'autorita' di cui al codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  una
quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982,  e  successive
modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a
3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato
articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge  n.  249  del
1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate  di  cui
al citato articolo 1, comma 67,  della  legge  n.  266  del  2005,  e
successive  modificazioni.  Per  gli  anni  2010,  2011  e  2012   e'
attribuita, per ogni anno, all'autorita' di cui alla legge 12  giugno
1990, n. 146, una quota pari: a 0,1  milioni  di  euro,  per  ciascun
anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge  n.  576
del 1982, e successive modificazioni; a  0,3  milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  2,  comma  38,
della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno,
delle entrate di cui al citato  articolo  1,  comma  6,  lettera  c),
numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni  di  euro,  per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo  1,  comma  67,
della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1  milione
di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  Le
somme di cui ai precedenti  periodi  sono  trasferite  dall'autorita'
contribuente  all'autorita'  beneficiaria  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno. A fini di  perequazione,  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite le  autorita'  interessate,  sono  stabilite,  senza
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  misure  reintegrative  in
favore  delle  autorita'  contribuenti,  nei  limiti  del  contributo
versato, a partire dal  decimo  anno  successivo  all'erogazione  del
contributo, a carico delle autorita' indipendenti percipienti  che  a
tale data presentino un avanzo di amministrazione. ((22)) 
  242. Le somme versate entro il  31  ottobre  2009  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, non sono  state  riassegnate  alle  pertinenti
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, per un  importo
di 50 milioni di  euro  sono  riassegnate  entro  l'anno  2009  a  un
apposito capitolo per essere destinate a interventi  a  tutela  delle
popolazioni  colpite  da  eventi  atmosferici  avversi   verificatisi
nell'ultimo triennio. 
  243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  244.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive
modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio  2010-2012,  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle  misure
indicate  nelle  Tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione  a
leggi di spesa permanente la cui  quantificazione  e'  rinviata  alla
legge finanziaria,  sono  indicate  nella  Tabella  C  allegata  alla
presente legge. 
  246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti  di
spesa per il rifinanziamento di norme  che  prevedono  interventi  di
sostegno dell'economia classificati tra le spese  in  conto  capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi  indicate  nella  Tabella  E  allegata  alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella  medesima
Tabella. 
  248. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  249. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  di
cui al comma 248, le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono
assumere impegni nell'anno 2010, a carico  di  esercizi  futuri,  nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per  ciascuna  disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa  Tabella,  ivi  compresi
gli impegni gia' assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle
autorizzazioni medesime. 
  250. Le risorse, come  integrate  dal  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai  sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.  Con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, le disponibilita'  del  predetto  fondo  sono
destinate alle finalita' di cui all'Elenco 1 allegato  alla  presente
legge, nella misura massima ivi prevista,  per  ciascuno  degli  anni
2010, 2011  e  2012.  Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della
normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza  di  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica, sono  trasmessi  alle  Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, da  rendere  entro
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle  condizioni  formulate  con  riferimento  ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere  gli  schemi  di  decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,  per  i
pareri definitivi delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  i
profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle  finalita'  di
cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente  legge
sono contestualmente ripartite con un unico  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle  Commissioni
parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La
quota delle disponibilita' del fondo di cui  al  presente  comma  non
aventi corrispondenti effetti  sul  fabbisogno  e  sull'indebitamento
netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991
milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro  per  l'anno
2012, e' destinata, mediante decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte  al
conto sospeso con la Banca d'Italia per  le  quali  non  esistono  in
bilancio le occorrenti risorse. (11) (17) 
  251. Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n.  168.  La  dotazione  del
fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33,  e'  incrementata,  per  l'anno  2010,  di  3.716
milioni di euro, cui si provvede  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1
del decreto-legge n. 168 del 2009. 
  252. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo  11,  comma  5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
  253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. 
    La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 23 dicembre 2009 

                             NAPOLITANO 

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 

                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                                        delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Alfano 

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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio  2010,  n.  25,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
23-quinquiesdecies) che fino "al  31  dicembre  2010  si  applica  la
disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera  b),  numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa  alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte  di  cassazione.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  della  presente  disposizione,
valutati in euro  800.000  per  l'anno  2010,  si  provvede  mediante
riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'Elenco 1  di  cui
all'articolo 2, comma 250, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare
a favore del Ministero della giustizia". 
  Inoltre, il D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 ha  disposto  (con  l'art.
10-sexies, comma 1,  lettera  a))  che  "per  i  contributi  relativi
all'anno 2009 di cui ai commi  2,  2-bis,  2-ter  limitatamente  alle
minoranze  linguistiche,  2-quater,  3  e  10   dell'articolo   3   e
all'articolo 4 della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, al comma 4 dell'articolo 153 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e al comma 5 dell'articolo 28 della legge  25  febbraio
1987,  n.  67,  ai  soggetti  aventi  diritto  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, ed e' corrisposto, in presenza dei requisiti di  legge,
un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo  i
parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non puo`
comunque essere superiore a quello spettante per l'anno  2008";  (con
l'art. 10-sexies, comma 1,  lettera  b))  che  "ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all'articolo  20,
comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e  successive
modificazioni,  per  i  contributi  relativi  all'anno  2009  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  62,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed e' corrisposto,  in  presenza  dei
requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento  dell'importo
calcolato secondo i parametri stabiliti dalla  legislazione  vigente.
Tale importo non puo' comunque essere superiore  a  quello  spettante
per l'anno 2008". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui ai commi  184
e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si  applicano  a
decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai  singoli  enti
per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo  consiglio,  con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del  2009,  come
modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  2010,
e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha  luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia  dalla  data
del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma
186, lettere a) e d), della  medesima  legge  n.191  del  2009,  come
modificato dal  presente  articolo,  si  applicano,  in  ogni  comune
interessato,  dalla  data  di  scadenza  dei  singoli  incarichi  dei
difensori civici e dei direttori generali  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  - (con l'art. 2, comma  1)  che  "Entro  il  30  novembre  2010  e'
ridefinita la tabella  delle  circoscrizioni  dei  collegi  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge  8  marzo  1951,  n.  122,  e  successive
modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli  provinciali  che  ha
luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero  dei  consiglieri
provinciali di cui al  comma  184  dell'articolo  2  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1,  e'  efficace
anche in caso di mancata ridefinizione della tabella". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8,  comma  2)  che
"gli obblighi di  comunicazione  previsti  dall'art.  2,  comma  222,
periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi
alle  amministrazioni  pubbliche   inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; 
  - (con l'art. 9, commi 16, 18 e 20) che "16. In  conseguenza  delle
economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che  si
determinano  per  gli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale   in
attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo,  il
livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  a  cui
concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato  in  riduzione
di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2012." 
  "18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le  risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
  a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e  a  decorrere
dall'anno 2012; 
  b)  comma  14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195." 
  "20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale." 
  - (con l'art. 11, comma 12) che "12. In funzione di quanto disposto
dai commi da 6  a  11  il  livello  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  previsto
dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e'
rideterminato in  riduzione  di  600  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2011." 
  - (con l'art. 47, comma 3) che "3. L'articolo 2, comma 202, lettera
a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso  che
in caso di mancato  adeguamento  da  parte  dei  concessionari  degli
schemi di convenzione  ovvero  dei  Piani  economico-finanziari  alle
prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone  comunicazione
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle  infrastrutture  e
dei trasporti, gli schemi di  convenzione  stessi  non  si  intendono
approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di  approvazione
di cui all'articolo 2,  commi  82  e  seguenti  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 17 novembre  2010  n.  326
(in G.U. 1a s.s. 24/11/2010 n. 47)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2010),  nella  parte  in
cui: 
  a) nel primo periodo, nel  richiamare  l'articolo  34  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino  della  finanza  degli
enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421), sopprime il concorso  dello  Stato  al  finanziamento  delle
comunita'  montane  con  il  fondo  nazionale   ordinario   per   gli
investimenti, 
  b) nel medesimo primo periodo, contiene  l'inciso  "e  dalle  altre
disposizioni di legge relative alle comunita' montane", 
  c) nel secondo periodo, prevede  la  devoluzione  ai  comuni,  gia'
facenti parte delle comunita' montane, del  trenta  per  cento  delle
risorse  provenienti  dal   fondo   ordinario   nazionale   per   gli
investimenti, 
  d)  nel  secondo  periodo,  contiene  l'inciso   "e   alle   citate
disposizioni di legge relative alle comunita' montane";". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n.  341
(in G.U. 1a s.s. 1/12/2010, n. 48)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 2, comma 191, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 45)
che "A decorrere dal 1°  agosto  2010  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di  agevolazioni  contributive  nel  settore
agricolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10a) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui  all'articolo  2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita' definite con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  e  nel  limite  di  importi
definiti con lo stesso decreto,  anche  a  seguito  del  monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi  per
l'anno 2010, e comunque non  superiori  a  quelli  stabiliti  per  il
medesimo anno 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1), in relazione ai commi 186-bis e 250 del  presente  articolo,  che
"E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei
regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata  con  scadenza  in
data anteriore al 15 marzo 2011". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  2,  comma  4-quinquiesdecies)  che
"Fino al  31  dicembre  2011  si  applica  la  disciplina  previgente
all'articolo 2, comma 212, lettera b),  numero  2),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, per la parte  relativa  alle  controversie  in
materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 12, comma 13) che "La
violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2,
comma 222, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo  comma,  quindicesimo
periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa.". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che le disposizioni di
cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo si applicano anche  in
ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
25) che "Gli interventi a carattere sperimentale di cui  all'articolo
2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del
monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli
interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli
stabiliti per l'anno 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2) che "Il termine di cui  all'articolo  2,
comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e  2,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  marzo  2011,   recante
ulteriore proroga di termini relativa al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012". 
  - (con l'art. 10, comma  5-ter)  che  "Al  fine  di  assicurare  la
prosecuzione delle attivita' di  cura,  formazione  e  ricerca  sulle
malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale,
dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia  (IME),  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23  aprile  2003,  n.  89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la
spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012,  ai  sensi
della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2,
comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata anche
per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di  euro  per
ciascuno dei medesimi anni, al fine di dare continuita'  ai  progetti
di ricerca e alle attivita' soprattutto nei confronti di organismi  e
enti internazionali". 
  - (con l'art. 20, comma 1-bis) che "Il termine per l'utilizzo delle
risorse gia' destinate  all'Agenzia  del  demanio,  quale  conduttore
unico ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e successive modificazioni,  stanziate  sugli  appositi
capitoli e piani di gestione degli stati di previsione dei Ministeri,
a seguito dell'entrata in  vigore  dell'articolo  27,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e'  prorogato  al  31  dicembre
2012". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 15, comma 24) che  "Si
applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191". 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal D.L. 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.  135,  ha
disposto (con l'art.  17,  comma  3)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191
si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "al comma 9, capoverso
622-bis, al secondo periodo, le parole: «del presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione» e, al  sesto
periodo,  la  parola:  «destinati»  e'  sostituita  dalla   seguente:
«destinata»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
523) che "Le disposizioni di cui al secondo e al  terzo  periodo  del
comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si
applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015".
                                                             ELENCO 1 
                                              (articolo 2, comma 250) 
                                         (importi in milioni di euro) 

=====================================================================
                     INTERVENTO                      |2010 |2011|2012
=====================================================================
Adempimento degli impegni dello Stato italiano       |     |    |
derivanti dalla partecipazione a banche e fondi      |     |    |
internazionali attraverso il rifinanziamento delle   |     |    |
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del   |     |    |
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con |     |    |
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.    | 130 |    |
---------------------------------------------------------------------
Proroga della devoluzione della quota del 5 per      |     |    |
mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle     |     |    |
autorizzazioni di spesa di cui:                      |     |    |
   all'articolo 1, comma 1237, della legge 27        |     |    |
dicembre 2006, n. 296;                               |     |    |
   all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre  |     |    |
2007, n. 244;                                        |     |    |
    all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto-legge  |     |    |
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con            |     |    |
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;  |     |    |
    all'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del         |     |    |
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con|     |    |
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.    | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi per assicurare la gratuita' parziale dei  |     |    |
libri di testo scolastici:                           |     |    |
    legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27,     |     |    |
comma 1.                                             | 103 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi in agricoltura finalizzati al             |     |    |
rifinanziamento del Fondo di solidarieta'            |     |    |
nazionale-incentivi assicurativi di cui all'articolo |     |    |
15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  |     |    |
n. 102, per l'estinzione dei debiti contratti in     |     |    |
esercizi precedenti.                                 | 100 |100 |100
---------------------------------------------------------------------
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per |     |    |
il finanziamento ordinario delle universita':        |     |    |
    legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5,      |     |    |
comma 1.                                             | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Sostegno alle scuole non statali attraverso il       |     |    |
rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:|     |    |
    all'articolo 1, comma 635, della legge 27        |     |    |
dicembre 2006, n. 296;                               |     |    |
    all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre|     |    |
2008, n. 203.                                        | 130 |    |
---------------------------------------------------------------------
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto,|     |    |
attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di|     |    |
spesa di cui alle seguenti disposizioni:             |     |    |
    decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,          |     |    |
convertito, con modificazioni, dalla legge 27        |     |    |
febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis,      |     |    |
terzo periodo;                                       |     |    |
    regolamento di cui al decreto del Presidente     |     |    |
della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo |     |    |
2, comma 2;                                          |     |    |
    legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45,     |     |    |
comma 1, lettera c);                                 |     |    |
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,|     |    |
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,|     |    |
articolo 83-bis, comma 26;                           |     |    |
    legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,      |     |    |
commi 103 e  106.                                    | 400 |    |
---------------------------------------------------------------------
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per  |     |    |
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro|     |    |
finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei   |     |    |
lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili  |     |    |
di cui alle seguenti disposizioni:                   |     |    |
    decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  |     |    |
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.    |     |    |
135, articolo 3;                                     |     |    |
proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma|     |    |
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.            | 370 |    |
---------------------------------------------------------------------
Altri interventi finalizzati a misure di particolare |     |    |
valenza sociale e di riequilibrio socio-economico,   |     |    |
nonche' di garanzia della stabilita' dell'equilibrio |     |    |
finanziario degli enti locali danneggiati dagli      |     |    |
eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per |     |    |
enti locali, funzionalita' del sistema giustizia, di |     |    |
cui alle seguenti disposizioni:                      |     |    |
    articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379;|     |    |
    articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24;   |     |    |
    articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284;   |     |    |
    articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 282;    |     |    |
    articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407; |     |    |
    articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452; |     |    |
    articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72;     |     |    |
    articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; |     |    |
    legge 31 gennaio 1994, n. 93;                    |     |    |
    legge 21 marzo 2001, n. 73;                      |     |    |
    decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;      |     |    |
    articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre   |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    legge  15  luglio 2003, n. 189, e relativo       |     |    |
decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri  |     |    |
8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   |     |    |
n. 103 del 4 maggio 2004                             |     |    |
    articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre    |     |    |
1995, n. 549;                                        |     |    |
  ((articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;))                                      |     |    |
    articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 92;  |     |    |
    articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007,  |     |    |
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28|     |    |
febbraio 2008, n. 31;                                |     |    |
    articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre   |     |    |
2002, n. 289;                                        |     |    |
    articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, |     |    |
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,|     |    |
articolo 1, comma 2;                                 |     |    |
    regolamento di cui al regio decreto 18 giugno    |     |    |
1931, n. 787;                                        |     |    |
    testo unico di cui al decreto del Presidente     |     |    |
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;             |     |    |
    articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre  |     |    |
2006, n. 296;                                        |     |    |
    articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,  |     |    |
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge   |     |    |
13 novembre 2008, n. 181;                            |     |    |
    articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.    | 181 |113 | 60
---------------------------------------------------------------------
                                             Totale  |2.214|213 |160
---------------------------------------------------------------------
                       PROSPETTO DI COPERTURA 

                                               Prospetto di copertura 
                                              (Articolo 2, comma 252) 

              COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE 
                  PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 
         (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) 

=====================================================================
                                         |  2010  |  2011  |  2012
                                         ----------------------------
                                         (importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti
    Articolato: ......................     15.364    8.796    5.603
  Minori entrate
    Articolato: ......................        949      230      375
  Tabella A     ......................        780       20      880
  Tabella C     ......................        272        0        0
                                      -------------------------------
           Totale oneri da coprire ...     17.364    9.046    6.858
                                      ===============================

2) MEZZI DI COPERTURA
  Nuove o maggiori entrate
    Articolato: ......................      7.621    3.021    2.221
  Riduzione spese correnti
    Articolato: ......................     10.341    6.077    5.265
  Tabella C     ......................          0       26        9
  Tabella E     ......................        200        0    1.928
                                      -------------------------------
         Totale mezzi di copertura ...     18.161    9.124    9.423
                                      ===============================
DIFFERENZA  ..........................        797       78    2.564
                                      ===============================
                        BILANCIO DELLO STATO: 
                  REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 

       BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 
                        (in milioni di euro) 

=====================================================================
           |  ASSESTATO 2009 |  INIZIALI 2010  |   2011   |   2012
           |--------------------------------------------------------- 
           |Competenza|Cassa |Competenza|Cassa |Competenza|Competenza
=====================================================================
    Entrate|    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Tit. III - |          |      |          |      |          |
F.Amm.ti   |          |      |          |      |          |
titoli di  |          |      |          |      |          |
Stato      |         0|     0|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
      Spesa|          |      |          |      |          |
   Corrente|    37.085|37.085|    36.326|36.326|    36.130|    36.477
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |          |      |          |      |          |
(compresi i|          |      |          |      |          |
pregressi) |    33.715|33.715|    32.696|32.696|    32.610|    32.957
---------------------------------------------------------------------
Debiti     |          |      |          |      |          |
pregressi  |          |      |          |      |          |
Poligrafico|          |      |          |      |          |
dello Stato|       200|   200|       110|   110|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
FSN-saldo  |          |      |          |      |          |
IRAP       |        20|    20|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Rimborso   |          |      |          |      |          |
imposte    |          |      |          |      |          |
dirette    |          |      |          |      |          |
pregresse  |     3.150| 3.150|     3.520| 3.520|     3.520|     3.520
---------------------------------------------------------------------
   Spesa in|          |      |          |      |          |
      conto|          |      |          |      |          |
   capitale|     3.700| 4.791|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Disavanzi  |          |      |          |      |          |
USL        |         0| 1.091|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
Rimborsi   |          |      |          |      |          |
IVA        |          |      |          |      |          |
Autovetture|     3.700| 3.700|         0|     0|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
     Totale|          |      |          |      |          |
      spesa|    40.785|41.876|    36.326|36.326|    36.130|    36.477
---------------------------------------------------------------------
Tabella C -|          |      |          |      |          |
FSN - IRAP |          |      |          |      |          |
2003       |         0|     0|     1.054| 1.054|         0|         0
---------------------------------------------------------------------
     Totale|          |      |          |      |          |
  spesa con|          |      |          |      |          |
      legge|          |      |          |      |          |
finanziaria|    40.785|41.876|    37.380|37.380|    36.130|    36.477
=====================================================================
                                                            TABELLA A 

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                          DI PARTE CORRENTE 

=====================================================================
                MINISTERI                 |  2010  |  2011  |  2012
---------------------------------------------------------------------  
                                               (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze...     200      -     229.800
                                           --------------------------
Ministero dello sviluppo economico .......  10.000    10.000     -
                                           --------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ........................     -        -      40.000
                                           --------------------------
Ministero degli affari esteri ............  20.009    10.022   50.022
                                           --------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca .........     -        -     550.000
                                           --------------------------
Ministero dell'interno ...................  10.800    11.300   10.150
                                           --------------------------
Ministero della difesa ................... 751.314        74   10.174
                                           --------------------------
                      Totale Tabella A ... 792.323    31.396  890.146
                                           --------------------------
          Di cui regolazione debitoria ...     -        -       -
               Di cui limite d'impegno ...     -        -       -
                                           ==========================
                                                            TABELLA B 

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE 
                          DI CONTO CAPITALE 

=====================================================================
             MINISTERI              |   2010   |   2011   |   2012
---------------------------------------------------------------------
                                            (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e
delle finanze .....................       -         1.000     130.000
                                   ----------------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali .................       -          -         50.000
                                   ----------------------------------
Ministero dell'interno ............       -          -        103.000
                                   ----------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ..       -          -        210.000
                                   ----------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ...................       -          -      1.000.000
                                   ----------------------------------
               Totale Tabella B ...       -         1.000   1.493.000
                                   ----------------------------------
   Di cui regolazione debitoria ...       -          -          -
                                   ----------------------------------
        Di cui limite d'impegno ...       -          -          -
                                   ==================================
                              TABELLA C 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA D 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA E 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                              TABELLA F 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

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