Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

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Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235
(GU n.6 del 10-1-2011 – Suppl. Ordinario n. 8 )

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a  norma  dell'articolo
33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0002)
 Vigente al: 16-2-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  e,  in  particolare,
l'articolo 176; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
  Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale; 
  Visto l'articolo 17  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini  e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  177,  recante
riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per   l'informatica   nella
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  dell'
8 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi,  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico; 

                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) autenticazione del documento informatico: la validazione  del
documento informatico attraverso l'associazione di  dati  informatici
relativi  all'autore  o  alle  circostanze,  anche  temporali,  della
redazione;»; 
    b) alla lettera c) le parole:  «di  fotografia»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; 
    c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
      1)  «i-bis)  copia  informatica  di  documento  analogico:   il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento analogico da cui e' tratto;»; 
      2) «i-ter)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di
documento analogico: il  documento  informatico  avente  contenuto  e
forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;»; 
      3) «i-quater) copia informatica di  documento  informatico:  il
documento  informatico  avente  contenuto  identico  a   quello   del
documento da cui  e'  tratto  su  supporto  informatico  con  diversa
sequenza di valori binari;»; 
      4)   «i-quinquies)   duplicato   informatico:   il    documento
informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,   sullo   stesso
dispositivo o su dispositivi  diversi,  della  medesima  sequenza  di
valori binari del documento originario;»; 
    d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: 
    «p-bis) documento analogico: la rappresentazione non  informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»; 
    e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    «q-bis) firma elettronica avanzata:  insieme  di  dati  in  forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento  informatico  che
consentono  l'identificazione  del   firmatario   del   documento   e
garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati  con  mezzi
sui quali il  firmatario  puo'  conservare  un  controllo  esclusivo,
collegati ai dati ai quali  detta  firma  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati;»; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo  di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma;»; 
    g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: 
    «s) firma digitale: un  particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»; 
    h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 
      1)  «u-bis)  gestore  di  posta  elettronica  certificata:   il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici
mediante la posta elettronica certificata;»; 
      2)  «u-ter)   identificazione   informatica:   la   validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed  univoco  ad  un
soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi,
effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire
la sicurezza dell'accesso;»; 
    i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: 
    «v-bis) posta elettronica certificata: sistema  di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».
                               Art. 2 

          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nel  rispetto  del  riparto  di
competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,  nonche'  alle
societa', interamente partecipate da enti pubblici o  con  prevalente
capitale pubblico inserite  nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge  30
dicembre 2004, n. 311.»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40,  43  e  44
del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai  privati  ai  sensi
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»; 
    d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  tenuto
conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari
funzioni, sono stabiliti  le  modalita',  i  limiti  ed  i  tempi  di
applicazione delle disposizioni del presente Codice  alla  Presidenza
del   Consiglio    dei    Ministri,    nonche'    all'Amministrazione
economico-finanziaria.».
                               Art. 3 

          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole  da:  «e  con»  fino  alla  fine  sono
sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 2, e con i gestori di  pubblici  servizi  ai  sensi  di  quanto
previsto dal presente codice»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 4 

          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale,
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a  qualsiasi  titolo
dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi  regolate
da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. 
  2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono  avvalersi,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  di  prestatori  di
servizi di pagamento  per  consentire  ai  privati  di  effettuare  i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di
credito  o  prepagate  e  di  ogni  altro  strumento   di   pagamento
elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di  pagamento  che
riceve  l'importo   dell'operazione   di   pagamento,   effettua   il
riversamento  dell'importo   trasferito   al   tesoriere   dell'ente,
registrando  in  apposito   sistema   informatico,   a   disposizione
dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la
corrispondenza di  ciascun  pagamento,  i  capitoli  e  gli  articoli
d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. 
  3. Con decreto del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  DigitPA  sono
individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i
tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1,  le  relative
modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del
prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i
soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello  di  convenzione
che il prestatore di servizi  di  pagamento  deve  sottoscrivere  per
effettuare il servizio. 
  4. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali
adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.». 
  2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis   (Comunicazioni   tra   imprese   e   amministrazioni
pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni,  dati  e
lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici,  tra
le imprese e  le  amministrazioni  pubbliche  avviene  esclusivamente
utilizzando le tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione.
Con le medesime modalita' le  amministrazioni  pubbliche  adottano  e
comunicano atti e provvedimenti amministrativi  nei  confronti  delle
imprese. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa,  sono  adottate  le
modalita'  di  attuazione  del  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini. 
  3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo  17,
provvede  alla  verifica  dell'attuazione  del  comma  1  secondo  le
modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 
  4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in  sede
di Conferenza unificata per l'adozione  degli  indirizzi  utili  alla
realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.».
                               Art. 5 

          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48,  comma  1,  con  i
soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai
sensi della vigente normativa tecnica, le  pubbliche  amministrazioni
utilizzano  la  posta  elettronica  certificata.   La   dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il  dichiarante  e  rappresenta  espressa
accettazione dell'invio, tramite posta  elettronica  certificata,  da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti
che lo riguardano.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La  consultazione  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e  16-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  l'estrazione  di
elenchi  dei   suddetti   indirizzi,   da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e'  effettuata  sulla  base  delle  regole  tecniche
emanate da DigitPA, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
personali.»; 
    c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
                               Art. 6 

           Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1, la parola: «centrali» e' soppressa.
                               Art. 7 

           Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  al
comma 1  le  parole:  «Lo  Stato  favorisce»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le pubbliche amministrazioni favoriscono».
                               Art. 8 

          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico  per
le attivita' produttive»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Lo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  di   cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.133,
eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.»; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
                               Art. 9 

          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «,
nonche' per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese  di
cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Gli organi di  Governo  nell'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle  direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la  gestione  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del  piano  di
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009,  n.  150,   dettano   disposizioni   per   l'attuazione   delle
disposizioni del presente decreto.»; 
    c) al comma 1-ter, e' aggiunto  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'attuazione delle disposizioni del  presente  decreto  e'  comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione  della  performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.»; 
    d) al comma  3,  dopo  le  parole:  «servizi  informatici,»  sono
inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di  telefonia  fissa  e
mobile in tutte le loro articolazioni,»; 
    e) al comma 5-bis, dopo le  parole:  «riguardanti  l'erogazione»,
sono   inserite    le    seguenti:    «attraverso    le    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.».
                               Art. 10 

          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Le  regioni  promuovono  sul  territorio  azioni  tese   a
realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali. 
  2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano  la  loro  azione
amministrativa   e   implementano   l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  per   garantire   servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.».
                               Art. 11 

          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica  tengono  conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui  al
comma 2, nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 
  2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano  annualmente,  ai
sensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,
n.150, i  risparmi  effettivamente  conseguiti  in  attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali  risparmi  sono  utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in  misura  pari  ad  un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.».
                               Art. 12 

          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente: 
  «1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione
delle linee strategiche per la  riorganizzazione  e  digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine,  le  predette
amministrazioni individuano un unico ufficio  dirigenziale  generale,
fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono  i  compiti
relativi a:»; 
    b) al comma 1: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»; 
      2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,»  sono
inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica  relativamente  ai  dati,  ai  sistemi  e  alle
infrastrutture  anche   in   relazione   al   sistema   pubblico   di
connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
51, comma 1;»; 
      4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«di telecomunicazione e fonia;»; 
      5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa; 
    c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per lo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  comma  1,  le
Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta'
di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo
di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»; 
    d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative  di  cui
al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.».
                               Art. 13 

          Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola:  «registrazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «memorizzazione»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. L'idoneita'  del  documento  informatico  a  soddisfare  il
requisito della  forma  scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono
liberamente  valutabili  in  giudizio,   tenuto   conto   delle   sue
caratteristiche  oggettive  di  qualita',  sicurezza,  integrita'  ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le regole tecniche per la formazione, per la  trasmissione,  la
conservazione, la  copia,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la
validazione temporale dei documenti informatici,  nonche'  quelle  in
materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo  di
firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La  data  e  l'ora  di  formazione  del  documento  informatico  sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita'  alle  regole  tecniche
sulla validazione temporale.»; 
    e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di  documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  tutti
gli effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se  le
procedure utilizzate sono conformi alle regole  tecniche  dettate  ai
sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 14 

          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   «Documento
informatico sottoscritto con firma elettronica.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole
tecniche  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   che   garantiscano
l'identificabilita' dell'autore, l'integrita'  e  l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del  codice
civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume  riconducibile
al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 
  2-bis).  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  25,  le  scritture
private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12,  del
codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte,
a pena di nullita', con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale.».
                               Art. 15 

          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Copie  informatiche  di  documenti  analogici).  -  1.  I
documenti informatici contenenti copia di  atti  pubblici,  scritture
private  e  documenti  in  genere,  compresi  gli  atti  e  documenti
amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico,
spediti o  rilasciati  dai  depositari  pubblici  autorizzati  e  dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai  sensi  degli  articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata,  da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma  elettronica  qualificata.  La  loro  esibizione  e  produzione
sostituisce quella dell'originale. 
  2. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico  hanno  la  stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e  asseverata  secondo  le  regole  tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 71. 
  3. Le copie per  immagine  su  supporto  informatico  di  documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo  71  hanno  la  stessa  efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro  conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
  4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e  3  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali formati in  origine  su  supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi  di  conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  possono
essere  individuate  particolari  tipologie  di  documenti  analogici
originali unici per le  quali,  in  ragione  di  esigenze  di  natura
pubblicistica, permane l'obbligo della  conservazione  dell'originale
analogico oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato  con  dichiarazione  da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. 
  6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r  per
tutti i documenti analogici originali unici permane  l'obbligo  della
conservazione   dell'originale   analogico   oppure,   in   caso   di
conservazione sostitutiva, la  loro  conformita'  all'originale  deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.».
                               Art. 16 

          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie
su supporto analogico di documento  informatico,  anche  sottoscritto
con firma elettronica avanzata,  qualificata  o  digitale,  hanno  la
stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte  se  la
loro  conformita'  all'originale  in  tutte  le  sue  componenti   e'
attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2. Le copie e gli estratti  su  supporto  analogico  del  documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno  la  stessa
efficacia probatoria dell'originale se la  loto  conformita'  non  e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto  l'obbligo  di
conservazione dell'originale informatico.». 
  2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    a) «Art. 23-bis (Duplicati  e  copie  informatiche  di  documenti
informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il  medesimo  valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui
sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche  di  cui
all'articolo 71. 
  2. Le copie e gli estratti informatici del  documento  informatico,
se prodotti in  conformita'  alle  vigenti  regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria  dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti  le
sue  componenti,  e'  attestata  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato o se la conformita' non e'  espressamente  disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione  dell'originale
informatico. 
  Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1.  Gli  atti
formati dalle pubbliche amministrazioni  con  strumenti  informatici,
nonche' i dati e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'  possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di  supporto,  duplicazioni  e
copie per gli usi consentiti dalla legge. 
  2.  I  documenti  costituenti  atti  amministrativi  con  rilevanza
interna  al  procedimento  amministrativo  sottoscritti   con   firma
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista  dall'art.  2702  del
codice civile. 
  3. Le copie su supporto  informatico  di  documenti  formati  dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico  ovvero  da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte,  se  la  loro  conformita'
all'originale  e'  assicurata  dal  funzionario   a   cio'   delegato
nell'ambito   dell'ordinamento   proprio   dell'amministrazione    di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma  digitale  o  di  altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto  delle  regole  tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  71;  in  tale  caso  l'obbligo  di
conservazione dell'originale del  documento  e'  soddisfatto  con  la
conservazione della copia su supporto informatico. 
  4. Le regole tecniche in materia di formazione e  conservazione  di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni  sono  definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA  e  il  Garante
per la protezione dei dati personali. 
  5.  Al  fine  di  assicurare  la  provenienza  e   la   conformita'
all'originale, sulle copie analogiche di  documenti  informatici,  e'
apposto a stampa, sulla base dei criteri  definiti  con  linee  guida
emanate  da  DigitPA,  un  contrassegno  generato   elettronicamente,
formato  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 71 e tale da consentire la  verifica  automatica  della
conformita' del documento analogico a quello informatico. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo si  applicano  gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. 
  Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo  2712
del codice civile dopo  le  parole:  "riproduzioni  fotografiche"  e'
inserita la seguente: ", informatiche".».
                               Art. 17 

Modifiche alla rubrica del capo II  e  all'articolo  25  del  decreto
                             legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'  sostituita
dalla seguente: «trasferimenti». 
  2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo  2703  del  codice  civile,  la  firma  elettronica   o
qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal  notaio  o  da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
                               Art. 18 

          Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82,  dopo  le  parole:  «all'amministrazione,»  sono  inserite  le
seguenti: «qualora emettano certificati qualificati,».
                               Art. 19 

          Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere  contenute
in  un  separato  certificato  elettronico  e  possono  essere   rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita' di  attuazione  del  presente
comma, anche in riferimento alle  pubbliche  amministrazioni  e  agli
ordini professionali.».
                               Art. 20 

          Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il valore giuridico  delle  firme  elettroniche  qualificate  e
delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati  da
certificatori accreditati in altri Stati membri  dell'Unione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE  e'
equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate  e
per le firme digitali basate su certificati  qualificati  emessi  dai
certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.».
                               Art. 21 

          Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei  gestori
di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA  svolge  funzioni  di
vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati  e
dei gestori di posta elettronica certificata.».
                               Art. 22 

          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera f) e' soppressa; 
    b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: 
    «m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita'  del
sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali
malfunzionamenti   che   determinano   disservizio,   sospensione   o
interruzione del servizio stesso.». 
  2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis (Sanzioni per i  certificatori  qualificati  e  per  i
gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi,
salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito,  un  malfunzionamento
nel sistema  che  determini  un  disservizio,  ovvero  la  mancata  o
intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera  m-bis),  DigitPA
diffida  il  certificatore  qualificato  o  il   gestore   di   posta
elettronica certificata a ripristinare la regolarita' del servizio  o
ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero
la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due  volte
nel corso di un biennio,  successivamente  alla  seconda  diffida  si
applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o  di
caso  fortuito,  un  malfunzionamento  nel  sistema   che   determini
l'interruzione  del  servizio,  ovvero  la  mancata  o   intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o  agli  utenti,  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA  diffida  il
certificatore  qualificato  o  il  gestore   di   posta   elettronica
certificata  a  ripristinare  la  regolarita'  del  servizio   o   ad
effettuare le  comunicazioni  ivi  previste.  Se  l'interruzione  del
servizio  ovvero  la  mancata  o  intempestiva   comunicazione   sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione  dei  provvedimenti  di
diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia
di pubblicita' legale. 
  4. Qualora un certificatore  qualificato  o  un  gestore  di  posta
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti,  a  quanto
prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza  di
cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».
                               Art. 23 

          Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da: «dieci anni dopo la  scadenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «venti anni decorrenti dall'emissione».
                               Art. 24 

          Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Il secondo periodo del  comma  2  non  si  applica  alle  firme
apposte con procedura automatica. La firma con  procedura  automatica
e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione  della
procedura medesima. 
  4.  I  dispositivi  sicuri  di  firma  devono  essere   dotati   di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.»; 
    b) al comma 5: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite
le  seguenti:  «dall'Organismo  di  certificazione  della   sicurezza
informatica»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione
dello schema nazionale non deve determinare nuovi  o  maggiori  oneri
per il bilancio dello Stato.» ; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. La conformita' di cui al comma 5  e'  inoltre  riconosciuta  se
accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  lettera  b),
della direttiva 1999/93/CE.».
                               Art. 25 

Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora  il  certificatore  qualificato  cessi  la  propria
attivita' senza indicare, ai sensi  del  comma  2,  un  certificatore
sostitutivo e non si  impegni  a  garantire  la  conservazione  e  la
disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e  32,
comma 3, lettera j) e delle  ultime  liste  di  revoca  emesse,  deve
provvedere  al  deposito  presso  DigitPA  che   ne   garantisce   la
conservazione e la disponibilita'.».
                               Art. 26 

            Modifiche al capo II del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente:  «Documento
informatico e firme elettroniche;  trasferimenti  di  fondi  libri  e
scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture». 
  2. All'articolo  38,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Trasferimenti di fondi».
                               Art. 27 

          Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «che  dispongono  di  idonee  risorse
tecnologiche» sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: 
  «Art.  40-bis  (Protocollo  informatico).  -  1.  Formano  comunque
oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle  caselle  di  posta
elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma  2-ter  e
57-bis, comma 1,  nonche'  le  istanze  e  le  dichiarazioni  di  cui
all'articolo  65  in  conformita'  alle  regole   tecniche   di   cui
all'articolo 71.».
                               Art. 28 

          Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e'  attuata  in
modo da consentire, mediante strumenti  automatici,  il  rispetto  di
quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»; 
    b) al comma 2, le  parole:  «puo'  raccogliere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «raccoglie»; 
    c) al comma 2-bis, dopo le parole:  «per  la  costituzione»  sono
inserite le seguenti: «, l'identificazione»; 
    d) al comma 2-ter, dopo la lettera  e)  e'  aggiunta  in  fine  a
seguente: 
    «e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
                               Art. 29 

          Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia  effettuata»  sono
sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e  la  conservazione  nel
tempo sono effettuate» e le parole:  «e  la  loro  conservazione  nel
tempo» sono soppresse; 
    b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 30 

          Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea  la  parola:  «garantisce»  e'  sostituita   dalla
seguente: «assicura»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. Il sistema di conservazione dei  documenti  informatici  e'
gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali di cui  all'articolo  29  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e,  ove  previsto,  con  il
responsabile del servizio per la tenuta del  protocollo  informatico,
della  gestione  dei  flussi  documentali  e  degli  archivi  di  cui
all'articolo 61  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione  delle  attivita'
di rispettiva competenza. 
  1-ter.  Il  responsabile  della  conservazione  puo'  chiedere   la
conservazione dei documenti informatici  o  la  certificazione  della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi  previste,  nonche'  dal
comma 1 ad altri soggetti, pubblici o  privati,  che  offrono  idonee
garanzie organizzative e tecnologiche.». 
  2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «44-bis (Conservatori accreditati). -  1.  I  soggetti  pubblici  e
privati  che  svolgono  attivita'  di  conservazione  dei   documenti
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto
di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del  possesso  dei
requisiti del livello piu' elevato,  in  termini  di  qualita'  e  di
sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 
  3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa'
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».
                               Art. 31 

          Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1 le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
                               Art. 32 

          Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «di norma» sono  soppresse  e  dopo  le
parole:  «posta  elettronica»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   in
cooperazione applicativa»; 
    b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato»
sono sostituite dalle  seguenti:  «segnatura  di  protocollo  di  cui
all'articolo 55  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire  e  pubblicare
nell'Indice PA almeno una casella di  posta  elettronica  certificata
per ciascun registro  di  protocollo.  La  pubbliche  amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra  l'amministrazione  ed  i  propri
dipendenti la posta elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di  protezione  dei
dati personali e previa informativa agli  interessati  in  merito  al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
                               Art. 33 

Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
  e all'articolo 3, comma 1,  del  decreto  legislativo  20  dicembre
  2009, n. 198 

  1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Posta elettronica  certificata).  -  1.  La  trasmissione
telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di  invio
e di una ricevuta di consegna avviene mediante la  posta  elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  o  mediante  altre  soluzioni  tecnologiche
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito DigitPA. 
  2. La trasmissione del documento informatico  per  via  telematica,
effettuata ai sensi  del  comma  1,  equivale,  salvo  che  la  legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 
  3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di  un  documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili  ai  terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di cui al comma 1.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  20  dicembre
2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  dopo  la  parola:  «preventivamente»  sono
inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di  cui  all'articolo
48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
    b) in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «La  diffida  e'
altresi'   comunicata    dall'amministrazione    pubblica    o    dal
concessionario di servizi pubblici interessati  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione.».
                               Art. 34 

          Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 2 le parole: «, salvo  il  riconoscimento  di  eventuali  costi
eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «,  salvo  per  la  prestazione   di   elaborazioni
aggiuntive». 
  2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In  relazione  ai  nuovi
scenari  di  rischio,  alla  crescente  complessita'   dell'attivita'
istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della  tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani
di emergenza in grado di assicurare la continuita'  delle  operazioni
indispensabili  per  il  servizio   e   il   ritorno   alla   normale
operativita'. 
  2. Il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione
assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di  continuita'  operativa
definite dalle diverse  Amministrazioni  e  ne  informa  con  cadenza
almeno annuale il Parlamento. 
  3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : 
    a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i
principi da perseguire, descrive le procedure per la  gestione  della
continuita' operativa, anche affidate a soggetti  esterni.  Il  piano
tiene conto delle potenziali criticita'  relative  a  risorse  umane,
strutturali, tecnologiche e contiene  idonee  misure  preventive.  Le
amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita'  del  piano  di
continuita' operativa con cadenza biennale; 
    b)  il  piano  di  disaster  recovery,  che   costituisce   parte
integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera  a)
e stabilisce le misure tecniche  e  organizzative  per  garantire  il
funzionamento dei centri  di  elaborazione  dati  e  delle  procedure
informatiche rilevanti in siti alternativi a  quelli  di  produzione.
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire
la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,  verifica
annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster  recovery
delle  amministrazioni  interessate  e  ne  informa  annualmente   il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
  4.  I  piani  di  cui  al  comma  3  sono  adottati   da   ciascuna
amministrazione  sulla  base  di  appositi  e  dettagliati  studi  di
fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il
parere di DigitPA.».
                               Art. 35 

          Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei  dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71  sono
individuate   le   modalita'   che   garantiscono   l'esattezza,   la
disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza  dei
dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1: 
    a)  raccorda  le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
incidenti di sicurezza informatici; 
    b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali; 
    c)  segnala  al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione il mancato rispetto delle regole  tecniche  di  cui  al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.  Le   amministrazioni   hanno   l'obbligo   di   aggiornare
tempestivamente i dati nei  propri  archivi,  non  appena  vengano  a
conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
                               Art. 36 

          Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nella  rubrica,  le  parole:  «Accesso  telematico  ai»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Accesso  telematico  e  riutilizzazione
dei»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  e
rendere fruibili i dati pubblici di  cui  sono  titolari,  promuovono
progetti  di  elaborazione  e  di  diffusione  degli   stessi   anche
attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: 
    a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; 
    b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di
cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
                               Art. 37 

          Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera  f),  le  parole:  «e  di  concorso»  sono
soppresse; 
    b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
  «g-bis) i bandi di concorso.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le pubbliche amministrazioni  centrali  comunicano  in  via
telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica i dati di cui alle lettere  b),  c)  ,  g)  e
g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalita' di  trasmissione
e  aggiornamento  individuati  con  circolare  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di  cui  al  periodo
precedente sono pubblicati sul sito  istituzionale  del  Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati e' comunque rilevante ai fini della  misurazione  e  valutazione
della performance individuale dei dirigenti.»; 
    d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti  un
indirizzo istituzionale di posta elettronica  certificata  a  cui  il
cittadino possa rivolgersi  per  qualsiasi  richiesta  ai  sensi  del
presente codice. Le amministrazioni  devono  altresi'  assicurare  un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»; 
    f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009»  sono
soppresse  e,  in  fine,  sono  aggiunte   le   seguenti:   «che   lo
riguardano.»; 
    g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «identificazione».
                               Art. 38 

          Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.
                               Art. 39 

          Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «rendere  disponibili  anche  per  via
telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili  per
via telematica»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni non possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata  pubblicazione
e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili.».
                               Art. 40 

Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
                                n. 82 

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «la  struttura»  fino  a  «utilizzo»
sono soppresse; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La realizzazione e la  gestione  dell'indice  sono  affidate  a
DigitPA, che puo' utilizzare a tal  fine  elenchi  e  repertori  gia'
formati dalle amministrazioni pubbliche.».
                               Art. 41 

          Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai  sensi  dell'articolo  50,  comma  2,  nonche'  al  fine  di
agevolare   l'acquisizione   d'ufficio   ed   il   controllo    sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi  a
stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
Amministrazioni  titolari  di  banche  dati   accessibili   per   via
telematica predispongono, sulla base delle  linee  guida  redatte  da
DigitPA, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le  amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai  dati  da
parte delle stesse amministrazioni procedenti,  senza  oneri  a  loro
carico. Le convenzioni valgono anche quale  autorizzazione  ai  sensi
dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione  del  presente
articolo, riferendo annualmente con apposita  relazione  al  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e  alla  Commissione
per   la   valutazione,   la   trasparenza   e   l'integrita'   delle
amministrazione  pubbliche  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui
al comma 2, il Presidente del Consiglio dei  Ministri  stabilisce  un
termine  entro  il  quale  le  amministrazioni   interessate   devono
provvedere.  Decorso  inutilmente  il  termine,  il  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  nominare  un  commissario   ad   acta
incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi. 
  3-ter. Resta ferma la speciale disciplina  dettata  in  materia  di
dati territoriali.».
                               Art. 42 

          Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n. 82, le parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite
dalle  seguenti:  «Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o del Ministro delegato per la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,».
                               Art. 43 

          Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole: «e'  utilizzabile  dalle  pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  anche  per  fini
statistici,»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «di  cui»  fino  alla
fine, sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  73  e
secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui  al
decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.   322,   e   successive
modificazioni.»; 
    c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali e  l'Istituto  nazionale
di statistica»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In sede di  prima  applicazione  e  fino  all'adozione  del
decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di  dati
di interesse nazionale: 
    a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
    b) indice nazionale delle anagrafi; 
    c)  banca  dati  nazionale  dei   contratti   pubblici   di   cui
all'articolo 62-bis; 
    d) casellario giudiziale; 
    e) registro delle imprese; 
    f) gli archivi automatizzati in  materia  di  immigrazione  e  di
asilo di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.».
                               Art. 44 

          Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti  pubblici).  -  1.
Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti  dagli
obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza  e  il
controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione
della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,  anche  al  fine
del rispetto della legalita' e  del  corretto  agire  della  pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione,  si  utilizza  la
"Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici"  (BDNCP)  istituita,
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi  e  forniture,  della  quale  fanno  parte  i  dati  previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo
regolamento attuativo.».
                               Art. 45 

          Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori  di  servizi  pubblici
progettano e realizzano i  servizi  in  rete  mirando  alla  migliore
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare  garantendo
la completezza  del  procedimento,  la  certificazione  dell'esito  e
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.  A  tal  fine,
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione  immediata,
continua e sicura del giudizio  degli  utenti,  in  conformita'  alle
regole  tecniche  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo  71.  Per  le
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le
regole  tecniche  sono  adottate  previo  parere  della   Commissione
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e  negli  enti
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».
                               Art. 46 

          Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita  con  la
seguente: «identificazione»; 
    b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «2.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai  servizi
in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione  informatica
anche con strumenti diversi dalla  carta  d'identita'  elettronica  e
dalla carta nazionale dei servizi, purche' tali strumenti  consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato.
                               Art. 47 

Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
  82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente  della  Repubblica
  28 dicembre 2000, n. 445 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  lettera  c)  le  parole:  «e  fermo  restando  il
disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' quando le istanze e le dichiarazioni  sono  inviate  con  le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
    b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: 
  «c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella
di posta elettronica certificata purche' le relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione  del  titolare,
anche per  via  telematica  secondo  modalita'  definite  con  regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal  caso,
la  trasmissione  costituisce  dichiarazione  vincolante   ai   sensi
dell'articolo 6, comma  1,  secondo  periodo.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni normative che prevedono l'uso di  specifici  sistemi  di
trasmissione telematica nel settore tributario;»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  e
l'innovazione e del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  su
proposta  dei  Ministri  competenti  per  materia,   possono   essere
individuati i casi in cui e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante
firma digitale.»; 
    d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino  alla  fine,  sono
soppresse; 
    e) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite
le seguenti: «, ivi comprese  le  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo,  in  tutte
le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri  o
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»; 
    b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e  la  copia
fotostatica  del»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «La   copia
dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Il  potere  di  rappresentanza  per  la  formazione  e  la
presentazione   di   istanze,   progetti,   dichiarazioni   e   altre
attestazioni nonche' per il ritiro di  atti  e  documenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi
puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le  modalita'
di cui al presente articolo».
                               Art. 48 

          Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.  82,  le  parole:  «del  quindicesimo  anno  di  eta'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'eta' prevista  dalla  legge  per  il
rilascio della carta d'identita' elettronica».
                               Art. 49 

          Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole:   «programmi
informatici» sono inserite le seguenti: «,o parti di essi,»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Le   pubbliche   amministrazioni   nella   predisposizione   o
nell'acquisizione  dei  programmi  informatici,  adottano   soluzioni
informatiche,  quando  possibile   modulari,   basate   sui   sistemi
funzionali resi  noti  ai  sensi  dell'articolo  70,  che  assicurino
l'interoperabilita' e la cooperazione  applicativa  e  consentano  la
rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui  almeno
uno di tipo aperto,  salvo  che  ricorrano  motivate  ed  eccezionali
esigenze.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente  al
DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e  delle  pratiche
tecnologiche,   e   organizzative,adottate,   fornendo   ogni   utile
informazione ai  fini  della  piena  conoscibilita'  delle  soluzioni
adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso  e  la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».
                               Art. 50 

          Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  la  parola:  «applicativi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «informatici»; 
    b) al comma 2, in fine, sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e
conformi alla definizione e regolamentazione effettuata  da  DigitPA,
ai sensi dell'articolo 68, comma 2»; 
    c) al comma 3,  dopo  le  parole:  «programmi  informatici»  sono
inserite le seguenti: «o di singoli moduli»; 
    d) al  comma  4,  le  parole:  «riuso  delle  applicazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «riuso  dei  programmi  o  dei  singoli
moduli».
                               Art. 51 

          Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e  rende  note
applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni,
idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con
riferimento a singoli moduli,segnalando  quelle  che,  in  base  alla
propria  valutazione,  si   configurano   quali   migliori   pratiche
organizzative e tecnologiche.».
                               Art. 52 

          Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le regole tecniche previste nel presente codice  sono  dettate,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del  Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con i Ministri competenti, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed  il
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nelle  materie  di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del  parere  tecnico  di
DigitPA.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato.
                               Art. 53 

          Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Le regole tecniche del Sistema  pubblico  di  connettivita'
sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
                               Art. 54 

          Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che  perseguono
finalita' di pubblico interesse possono usufruire  della  connessione
al SPC e  dei  relativi  servizi,  adeguandosi  alle  vigenti  regole
tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».
                               Art. 55 

          Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 

  1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «all'articolo  71,  comma  1-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»; 
    b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: 
  «Le stesse pubbliche amministrazioni, ove  venga  loro  attribuito,
per norma, il  compito  di  gestire  soluzioni  infrastrutturali  per
l'erogazione di servizi comuni a piu'  amministrazioni,  adottano  le
medesime regole per garantire la compatibilita' con  la  cooperazione
applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti
gli ambiti di competenza.».
                               Art. 56 

                             Abrogazioni 

  1. Sono abrogati : 
    a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; 
    c) l'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data  31  maggio  2005,  recante:  «Razionalizzazione  in
merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex  articolo
1, commi 192, 193 e 194 della legge  n.  311  del  2004»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005.
                               Art. 57 

                     Norme transitorie e finali 

  1.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come  modificato  dall'articolo  2,
comma 1, lettera d), e' adottato entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  5,  comma  3  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo  4  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  3. Il decreto di cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4,  e'
adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto legislativo. 
  4. Le regole tecniche di  cui  all'articolo  6,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   come   introdotto
dall'articolo 5, sono adottate da DigitPA entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare,
con propri atti organizzativi da  adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'ufficio
dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dall'articolo   12,   che
sostituisce il centro di competenza di cui alla normativa  previgente
e il  responsabile  dei  sistemi  informativi  automatizzati  di  cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo  74  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica  30  gennaio  2008,  n.  43,  recante
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27  dicembre
2006, n. 296. 
  6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in
materia  di  generazione,  apposizione   e   verifica   delle   firme
elettroniche,  salvo  quanto  gia'  disposto  in  materia  di   firma
digitale, sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto. 
  7. Il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  3-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  8. Le regole  tecniche  di  cui  all'articolo  23-ter  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  introdotto  dall'articolo  16,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  9. Il decreto di cui  all'articolo  28,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  introdotto  dall'articolo  19  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i  piani  di
cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
come introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  11.  Le  amministrazioni  centrali   realizzano   quanto   previsto
dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, come modificato dall'articolo 37 entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si
applica decorsi dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  13. Le linee guida di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono adottate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo. 
  14. Le convenzioni di cui all'articolo 58,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  41,
sono predisposte entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto legislativo. 
  15. Il decreto  di  cui  all'articolo  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43  e'
adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  16.  Le  regole  tecniche  di  cui  all'articolo  71,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  modificato  dall'articolo  52,
sono adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Con decreto del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
stabiliti eventuali termini, anche diversi  da  quelli  previsti  nel
presente articolo, per la graduale  applicazione  delle  disposizioni
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, nell'ambito degli  istituti  scolastici
di ogni ordine e grado. 
  18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque  ricorrano
la  parola:  «CNIPA»  ovvero  le  parole:   «Centro   nazionale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione» sono  sostituite  dalla
seguente: «DigitPA». 
  19.  DigitPA  e  le  altre  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono all'attuazione del presente  decreto  legislativo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  20. Le disposizioni modificative del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, recante Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui
agli articoli 2, comma  1,  lettera  a),  limitatamente  alle  parole
«nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o con
prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato
della  pubblica  amministrazione   come   individuato   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  5,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma 1, lettere d) ed e),
12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1,  lettera  b),  34,  37,
comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono  applicate  dalle  pubbliche
amministrazioni  anche  in  via  progressiva,  con  la  facolta'   di
avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa,  considerate
le proprie esigenze organizzative e  secondo  moduli,  approvati  con
specifici provvedimenti  di  ciascuna  amministrazione,  che  tengono
conto delle risorse finanziarie disponibili certificate dagli  uffici
centrali di bilancio ovvero, per le  amministrazioni  non  dotate  di
tali uffici centrali, dagli omologhi uffici. 
  21. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni
dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,
al personale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
Agenzie fiscali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010 

                             NAPOLITANO 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 

                                Alfano, Ministro della giustizia 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 

Visto, Il Guardasigilli: Alfano