Nota 17 dicembre 2009, Prot. n. AOODGPER 19212

Oggetto: D.M. n.100 del 17 dicembre 2009, applicativo dell’art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Uff. III

Nel trasmettere il D.M. in oggetto, si forniscono alcune precisazioni e chiarimenti e si riassumono gli aspetti più salienti.

1) Personale destinatario

Il personale docente, educativo e ATA che abbia conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione scolastica (art. 2 del D.M. in oggetto) ha titolo ad essere inserito negli elenchi “prioritari”, per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto a quello inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali ha titolo in base all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per quanto riguarda i docenti ed il personale educativo, e ad esaurimento e permanenti per il personale A.T.A.

Il personale di cui sopra è graduato negli elenchi sopra citati, di cui fanno già parte i beneficiari individuati con il DM n.82 del 29 settembre 2009, in base al punteggio spettante.

Il personale docente ed educativo destinatario delle disposizioni sopra richiamate, ha diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’a.s. 2008-2009 (art.1, comma 6, del D.M. 82/09).

Il personale A.T.A ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse.

Con l’occasione si evidenzia che, allo scopo di assicurare parità di trattamento in relazione alla valutazione dei servizi prestati nell’a.s. 2009/2010, il personale docente e ATA che non si avvalga della normativa di cui al D.M. 82/09 e al presente decreto, in quanto occupato per il corrente anno scolastico, può, all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (docenti e ATA) o delle graduatorie permanenti (ATA), – qualora abbia stipulato contratto di supplenza per classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell’anno precedente per carenza di posti disponibili – scegliere a quale tra questi attribuire il punteggio.

Inoltre, il personale A.T.A. che non si avvale della normativa in oggetto, ove nell’anno scolastico 2008/2009 abbia stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell’anno scolastico in corso abbia stipulato un contratto sino al termine delle attività didattiche.

2) Requisiti dei beneficiari

– Personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo.

Il personale di cui sopra deve, inoltre:

– aver stipulato nell’a.s. 2008/2009 un contratto a tempo determinato (anche prorogato) in una sola scuola, attraverso le graduatorie di circolo o di istituto, di almeno 180 giorni per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie su citate;

– essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

3) Presentazione della domanda

Al provvedimento sono allegati i modelli di domanda da compilarsi, rispettivamente, da parte del personale docente ed educativo e A.T.A..

Tali modelli vanno presentati entro il termine perentorio dell’8 gennaio 2010 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, ha prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni.

La citata istituzione provvede all’immediato inoltro, dei suddetti modelli, alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta dall’interessato, che può essere, per i docenti e per il personale educativo, quella che ha gestito la graduatoria ad esaurimento e per il personale ATA quella che ha gestito la graduatoria permanente o ad esaurimento, ovvero, per entrambe le categorie, quella nella cui graduatoria di circolo o istituto l’interessato è inserito per l’a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d’orario.

Il modello di domanda, preferibilmente consegnato a mano, può essere inviato con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell’ufficio postale. E’consigliabile, per chi utilizza l’invio a mezzo posta, anticipare l’acquisizione della domanda trasmettendola anche all’indirizzo e-mail della scuola.

Nel modello di domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i criteri indicati all’art. 2, comma 4 del D.M. n.82/09, e riportati nel modello stesso. Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli prescelti (art.2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non obbligatoria; pertanto i Dirigenti scolastici, qualora abbiano esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art.7, comma 7 del Regolamento adottato con D.M. 131/07.

4) Obbligo di accettazione di contratti di supplenza

Il personale beneficiario delle disposizioni di cui al D.M 82/09 e al presente decreto è, nella generalità dei casi, percettore dell’indennità di disoccupazione ordinaria che, come è noto, corrisponde:

per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;

per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ciò premesso, si precisa che, al fine di non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

5) Personale interessato a partecipare a progetti attivati in convenzione con le Regioni

Tutto il personale interessato dalla normativa sugli elenchi prioritari, sia quello che ha già presentato domanda, ai sensi del DM 82, che quello di cui al presente decreto può dare la propria disponibilità a partecipare ai progetti attivati dalle Regioni, in convenzione con l’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legge L 134/09 convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167.

La dichiarazione di disponibilità, secondo il modello allegato, da presentarsi entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010 – qualora le specifiche modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accordi stipulati non abbiano stabilito termini diversi – viene consegnata alla istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’ a.s 2008-2009. La scuola stessa provvede alla trasmissione della domanda all’USP competente, con modalità telematiche da esplicitarsi con successiva nota tecnica, ai fini dei successivi inoltri agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni.

A tutti coloro che partecipano ai progetti regionali e che sono percettori dell’indennità di disoccupazione, sarà corrisposta l’indennità di partecipazione a valere sui fondi regionali quando l’attività prevista nel progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno precedente.

Le indennità complessivamente percepite non potranno superare, in ogni caso, l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente.

Ai soggetti che non hanno titolo a percepire l’indennità di disoccupazione, verrà corrisposto solamente il compenso stabilito per il progetto.

Per l’attribuzione delle attività progettuali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d’opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali.

La rinuncia, senza giustificato motivo, all’offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante.

Lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti dall’Amministrazione scolastica con le Regioni dà diritto alla valutazione dell’intero anno di servizio per il personale docente ( o dello stesso punteggio conseguito nell’a.s. precedente, per quanto riguarda il personale ATA), per coloro che hanno i requisiti per l’inserimento negli elenchi prioritari . Al personale docente ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento o permanenti ovvero in quelle di circolo e di istituto, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto.

6) Adempimenti della istituzione scolastica e degli Uffici scolastici

La scuola che riceve la domanda, ai fini del successivo inoltro alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell’a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale avente titolo in base al suddetto rapporto di lavoro e comunica l’esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo. Con riferimento alle domande acquisite il sistema controlla il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, con eccezione del requisito del servizio prestato nell’a.s. precedente per il quale è previsto che il controllo sia a carico della scuola. Infatti, poiché non è assicurata la completezza dell’acquisizione al sistema delle supplenze temporanee da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il controllo da parte del sistema informativo del predetto requisito non viene effettuato. La scuola è, altresì tenuta, dopo aver verificato il possesso dei 180 gg di servizio, a controllare che questo sia stato prestato per un insegnamento per il quale l’aspirante è attualmente presente a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

Si precisa, inoltre, che la procedura automatizzata non prevede la gestione del personale educativo, le cui domande dovranno pertanto, previa verifica dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all’Ufficio territoriale dell’U.S.R. destinatario per essere trattate puntualmente da quest’ultimo, che dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i convitti e gli educandati della provincia.

Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall’Ufficio scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, il suddetto Ufficio pubblica l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi “prioritari”,già predisposti ai sensi del D.M. 82/09, integrati ai sensi del D.M. in oggetto producono effetti a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia gli elenchi “prioritari”, di cui al DM 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

Si coglie l’occasione per rappresentare l’opportunità di favorire il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con l’orario di servizio da effettuarsi e ove sia verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi.

Le presenti istruzioni integrano quelle impartite con nota prot. n. 14655 del 30 settembre 2009 ed trovano applicazione anche per gli elenchi già formulati ai sensi del D.M. 82/09.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to LUCIANO CHIAPPETTA

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, n. 100

Art. 1, commi 2, 3 e 4 del D.L. 134/09, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n.167 – precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

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