Precariato: altri 173.000 € dal giudice del lavoro di Trapani

Precariato: altri 173.000 € dal giudice del lavoro di Trapani a una docente per mancati scatti e stipendi estivi

Sono tre le sentenze che in una settimana hanno condannato il Miur a risarcire 500.000 € nei ricorsi dei legali coordinati dagli avv. Ganci e Miceli dell’Anief, per abuso dei contratti a termine e disparità di trattamento tra personale assunto a tempo determinato e di ruolo, in violazione della direttiva e giurisprudenza comunitaria, mentre la legge derogatoria italiana sulla stabilizzazione è all’esame del Corte di giustizia europea.

Ancora una volta, la storia di un precario che dal 2000 aveva accettato incarichi su posti disponibili e dal 2006 era stato chiamato anche su posti vacanti, senza alcuna ragione sostitutiva, motivo per cui il giudice Petrusa ha rigettato la domanda di conversione del contratto ai sensi della recente sentenza della Cassazione che ha richiamato la legge derogatoria n. 106/11, ma ha dichiarato l’illegittimità delle clausole appositive del termine dei contratti in base alla cospicua giurisprudenza comunitaria in materia, disponendo non soltanto il pagamento degli scatti biennali di stipendio e delle mensilità estive per gli ultimi sei anni a titolo di omissione retributive e mancata progressione economica (21.094,22 €) oltre accessori ma la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno per lucro cessante futuro (148.050 €) oltre capitalizzazione e al pagamento dei 2/3 delle spese di lite (3.135 €).

La sentenza del 22 febbraio 2013 è la terza emessa in una settimana su ricorso n. 1227/11 patrocinato dai legali dell’Anief. Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, queste condanne esemplari sul trattamento economico dei lavoratori precari sono perfettamente in linea con quanto deciso dall’Europa che pone come discrimine non la natura del contratto ma la prestazione svolta. Sulle mensilità estive di luglio e agosto, d’altronde, l’Anief ha chiesto da tempo al Miur di rivedere scrupolosamente le molte erronee assegnazioni fatte dagli uffici scolastici territoriali al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno) quando il posto era vacante e disponibile e doveva essere assegnato in supplenza annuale (contratto al 31 agosto). Sulla stabilizzazione, dopo le ordinanze del giudice Coppola di Napoli, la parola passa alla Corte di Lussemburgo, il cui giudizio ai sensi del Trattato di Funzionamento dell’Europa, sarà vincolante per ogni giudice dello Stato italiano.

Nel frattempo, è ancora possibile rivolgersi all’Anief per reclamare i risarcimenti danni per il servizio svolto da precario negli ultimi dieci anni su posto vacante e disponibile.